Incarto n. 12.2003.90
Lugano 4 agosto 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.658 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con istanza 24 settembre 2002, da
__________ (rappr. dall' avv. __________)
contro
__________ (rappr. dall' avv. __________)
in materia di provvedimenti cautelari che il Pretore, con decisione 30 aprile 2003, ha accolto ordinando l'annotazione a Registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre a carico delle part. no __________ e __________ RFD di __________ e che la convenuta ha impugnato, con appello 15 maggio 2003.
Atteso che, con scritto 31 luglio 2003, il patrocinatore della parte convenuta ha comunicato, con il consenso della controparte, di voler stralciare la procedura d'appello con le spese a carico di chi le ha anticipate e compensate le ripetibili.
Visti l'art. 352 CPC e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
1. La procedura d'appello inc. no. 12.2003.90 di questa Camera è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 50.-, già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario