Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.12.2003 12.2003.85

17. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,074 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.85

Lugano 17 dicembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile -inc. n. OA.2002.00021 della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 23 agosto 2002 da

__________ rappr. da __________ patr. dall'avv. __________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________  

ed ora sull'eccezione di carenza di parte, sollevata dalla convenuta con la risposta di causa, che il Segretario assessore, con decreto 27 marzo 2003, ha respinto accertando nel contempo che parte attrice era __________, titolare della ditta individuale __________;

appellante la convenuta con atto di appello 2 maggio 2003, con cui chiede l'annullamento del querelato giudizio protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre __________, con osservazioni 26 giugno 2003, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 7 maggio 2003 con cui il Segretario assessore ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con il decreto qui impugnato il Segretario assessore ha respinto l'eccezione con cui la convenuta aveva contestato la capacità di essere parte dell'attrice per il fatto che __________ costituiva in realtà una semplice ditta individuale. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie si era in presenza di un errore nell'indicazione di una parte attorno al quale non poteva esservi dubbio né nel giudice né nella controparte e che come tale poteva essere corretto d'ufficio in ogni stadio della lite e dunque pure dalla parte interessata, ciò che era per l'appunto avvenuto in concreto, visto e considerato che il difetto era stato sanato con la replica, presentata a nome di __________, la persona fisica titolare della ditta individuale __________ (recte iscritta a RC: __________, cfr. doc. _). Di qui l'infondatezza dell'eccezione, sulla quale la convenuta aveva nondimeno ritenuto di insistere con l'allegato di duplica.

                                   2.   Con l'appello che qui ci occupa la convenuta rileva innanzitutto che il decreto del Segretario assessore doveva già essere dichiarato nullo per il fatto che il giudice di prime cure aveva omesso di ordinare che l'udienza preliminare sarebbe stata limitata all'esame dell'eccezione (art. 99 e 181 CPC), ciò che comportava l'irritualità del giudizio da lui pronunciato. Nel merito essa ribadisce che non ci si trovava di fronte a un'inesattezza nell'indicazione di una parte, ma si trattava piuttosto di un problema di identificazione della parte stessa, che l'attrice aveva deliberatamente risolto a favore di un'entità priva di capacità di stare in lite: la petizione doveva pertanto essere dichiarata irricevibile, ciò che presupponeva però l'emanazione di una vera e propria sentenza e non di un decreto, dal che la semplice richiesta di annullamento del querelato giudizio.

                                   3.   Delle osservazioni con cui __________ postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   4.   La richiesta di dichiarare la nullità del decreto di prime cure, per altro nemmeno formalizzata nel petitum d'appello, dev'essere senz'altro disattesa. La dottrina ha innanzitutto avuto modo di stabilire che l'esame dell'esistenza dei presupposti processuali, qual è senz'altro quello della capacità di essere parte (art. 97 cifra 4 CPC), non deve necessariamente avvenire secondo la procedura di cui agli art. 99 cpv. 1 e 181 CPC, ma può aver luogo anche nell'ambito di una sorta di incidente processuale promosso dal giudice stesso o dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 377 ad art. 99), sicché il fatto che nel caso di specie il Segretario assessore non abbia provveduto ad ordinare che l'udienza preliminare sarebbe stata limitata all'esame di quel presupposto processuale -a ragione, visto che nel corso di quell'udienza le parti, oltre a discutere l'eccezione qui litigiosa, hanno pure provveduto a notificare le prove del merito (cfr. verbale 26 marzo 2003)- non osta a che la questione possa essere esaminata in quella sede. Ad ogni buon conto, se per ipotesi si volesse ammettere che la decisione era stata emanata in violazione delle norme procedurali, in concreto delle formalità esatte dall'art. 181 CPC, la stessa non sarebbe in ogni caso nulla, non ricorrendo in concreto le condizioni di cui all'art. 142 cpv. 1 lett. a-c CPC (cfr. ad es. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 181), ma potrebbe tutt'al più essere annullata qualora la violazione della procedura avesse causato alla controparte un pregiudizio che non si poteva riparare altrimenti che con l'annullamento (art. 143 CPC): sennonché nel caso concreto l'appellante non ha assolutamente preteso, ancor prima che provato, in cosa consisterebbe il pregiudizio da lei patito rispettivamente se lo stesso potrebbe essere sanato solo mediante l'annullamento del decreto.

                                   5.   Come giustamente rilevato dal Segretario assessore, il fatto che in petizione l'attrice sia stata indicata con il nome della ditta individuale invece che con il nome del suo titolare configura un semplice caso di erronea designazione della parte attrice (IICCA 17 febbraio 1998 inc. n. 12.97.135, 17 aprile 1998 inc. n. 12.97.251). Trattandosi di un errore facilmente rilevabile -anche dalla convenuta, che in effetti ha perfettamente compreso chi fosse il titolare delle pretese litigiose ("parte nel processo sarebbe semmai la persona fisica titolare della ditta individuale, nel caso concreto il signor __________ ", cfr. risposta p. 2; cfr. pure duplica p. 2 e appello p. 2)- e che non ha impedito alle vere parti di prendere posizione in merito alla domanda, l'inesattezza dell'indicazione della parte non ha conseguenze di carattere procedurale e in particolare non comporta la reiezione della petizione per carenza di legittimazione della parte (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 3 e 6 ad art. 165; sentenze IICCA citate), tanto più che allo stesso è stato in ogni caso già posto rimedio con la presentazione dell'allegato di replica a nome del titolare della ditta individuale.

                                   6.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 2 maggio 2003 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    280.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    300.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   avv. __________

                                                                      -   avv. __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2003.85 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.12.2003 12.2003.85 — Swissrulings