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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.05.2004 12.2003.82

25. Mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,298 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.82

Lugano 25 maggio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.00211 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 18 marzo 1998 da

AO1 rappr. da RA2  

contro

AP1 rappr. da RA1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 36'245.80 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande avversate dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 21 marzo 2003, ha accolto, modificando unicamente la decorrenza degli interessi;

appellante il convenuto con atto di appello 28 aprile 2003, con cui, previa l'assunzione di alcune prove rifiutate dal giudice di prime cure, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in subordine di annullare la sentenza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 10 giugno 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel gennaio 1996 (doc. 3) __________ AP1ha incaricato la ditta __________ di fornirgli, per un prezzo di fr. 84'935.50, un complesso sistema di apparecchi audio e video da installare nel centro __________ "__________" di __________ di sua proprietà. L'esecuzione del contratto si è rivelata ben presto problematica, visto che le parti, dopo una prima fornitura di merce ed il pagamento di 3 rate, sospesero le loro prestazioni, rimproverandosi a vicenda il mancato rispetto dei termini di consegna rispettivamente di pagamento.

                                   2.   Nel mese di settembre, per superare questa situazione di stallo, esse, patrocinate a quel momento da due legali, ridefinirono e puntualizzarono le rispettive obbligazioni contrattuali in una nuova convenzione (doc. B), con tra l'altro un aumento del prezzo a fr. 94'885.05. Sennonché, dopo un'ulteriore fornitura di merce ed il pagamento di altre 2 rate, il problema si ripresentò, ciò che indusse l'acquirente, nel marzo 1997, a recedere dal contratto (doc. 23).

                                   3.   Con la petizione in rassegna __________ AO1, titolare della ditta individuale __________, ha addotto che __________ AO1sarebbe stato in mora con il pagamento della rata di novembre 1996, ciò che lo legittimava a sospendere le ulteriori forniture di merce. Nonostante la rescissione del contratto da parte dell'acquirente, del tutto ingiustificata, egli ben poteva pretendere il pagamento di fr. 36'245.80, pari al valore della merce complessivamente fornita (fr. 52'745.80), dedotte le 5 rate versate fino a quel momento (fr. 16'500.-).

                                   4.   Di tutt'altro avviso il convenuto, per il quale inadempiente e dunque moroso sarebbe stato invece l'attore, che con il suo comportamento anticontrattuale gli avrebbe causato tutta una serie di danni (fr. 383.40 e fr. 1'137.40 per il noleggio di apparecchi sostitutivi agli inizi del 1996 e nel settembre 1996, fr. 498'000.- per il mancato guadagno dovuto alla perdita di clienti nel periodo marzo-agosto 1996, fr. 6'421.90 per i lavori divenuti inutili a causa della fornitura incompleta e fr. 73'350.75 per il maggior costo per la completazione dell'installazione da parte di un'altra ditta), il cui ammontare, puntualmente posto in compensazione, era di gran lunga maggiore all'importo da lui preteso. La petizione andava in ogni caso respinta già per il fatto che l'attore non aveva assolutamente provato di aver fornito la merce di cui chiedeva il pagamento rispettivamente poiché quanto fornito non corrispondeva a quanto ordinato.

                                   5.   Con il giudizio qui impugnato, il Pretore, facendo riferimento alla testimonianza dell'ex dipendente della ditta attrice __________, ha innanzitutto ritenuto che l'attore, pur non avendo messo a disposizione un impianto dimostrativo entro il 19 settembre, aveva effettivamente fornito quanto si era impegnato a consegnare entro il 5 ottobre e meglio la merce relativa alle pos. 5.1.1 e 5.4 del contratto -con la sola eccezione per due altoparlanti, forniti per misurarne la potenza in loco ed in attesa della conferma d'ordinazione del convenuto- mentre la mancata consegna di quanto previsto alla pos. 5.3 non costituiva inadempienza siccome la relativa sala non era ancora stata ultimata; da parte sua il convenuto, pur avendo versato la rata di fr. 5'000.- alla consegna e, sia pure in ritardo, la rata di fr. 2'500.- esigibile il 1° ottobre, aveva in seguito omesso di pagare la rata di fr. 2'500.- dovuta per il 1° novembre, per cui era senz'altro a ragione che l'attore, in applicazione dell'art. 82 CO, aveva sospeso la seconda fornitura, che avrebbe dovuto essere eseguita entro il 5 novembre. Il giudice di prime cure ha pertanto concluso per il sostanziale accoglimento della petizione, anche perché l'eccezione di compensazione fatta valere dal convenuto doveva senz'altro essere disattesa, in quanto la sospensione nell'esecuzione del contratto era stata da lui cagionata e per il fatto che egli non era stato in grado di provare di aver subito una perdita di guadagno dell'ordine di quasi fr. 500'000.-.

                                   6.   Con l'appello che qui ci occupa, il convenuto, previa l'assunzione di alcune prove non ammesse dal giudice di prime cure, chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo che la controparte non aveva provato di aver consegnato tutta la merce oggetto della prima fornitura e opponendo nuovamente in compensazione le posizioni di danno formulate in risposta (tranne quella di fr. 383.40), in parte nemmeno passate in rassegna dal primo giudice. In via subordinata chiede di annullare la sentenza, per far assumere dal Pretore le prove in questione.

                                   7.   Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   8.   Con il primo gruppo di censure il convenuto contesta di aver ricevuto la merce che l'attore pretende di aver fornito, lamentando inoltre che quella parzialmente consegnata costituiva unicamente un impianto di dimostrazione, tecnicamente un aliud.

                                8.1   La censura con cui il convenuto rimprovera al Pretore di essersi al riguardo basato sulla testimonianza di __________, a sua dire invece poco attendibile, dev'essere disattesa già per il fatto che l'inattendibilità del teste è stata da lui eccepita per la prima volta e dunque irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), mentre la stessa parte in precedenza, e meglio in sede conclusionale, non aveva formulato alcuna riserva in proposito (II CCA 27 agosto 2003 inc. n. 12.2002.154). Nulla permette in ogni caso di confermare l'inattendibilità del teste: il fatto che egli non sia stato in grado di fornire grandi dettagli sugli accordi di consegna e pagamento, di cui per altro egli non poteva essere al corrente non avendo partecipato alle relative trattative, non è in effetti determinante, come non lo è il fatto che egli non abbia saputo precisare se fosse stato fornito o meno un impianto di dimostrazione; quanto alle asserite grossolane contraddizioni in cui egli sarebbe incorso, le stesse non sono state dimostrate, visto e considerato che l'unica affermazione contestatagli, quella di aver dichiarato che il termine per la seconda fornitura, in realtà mai avvenuta, fosse stato rispettato, risulta più che altro essere il frutto di un'erronea formulazione da parte del teste, che verosimilmente intendeva riferirsi all'ossequio del termine per la prima fornitura ("wir gaben uns Mühe, die 30- bzw. 60-tägige Frist einzuhalten, was uns auch gelungen ist. Ausgehend vom Datum des Vertrages Anfang September 1996 wurden nach dem 20. September 1996 noch Gegenstände geliefert, weil wir uns eben sehr Mühe gaben, die innert der 30 Tage tun zu können", ad 8).

                                8.2   A detta del convenuto, il fatto che il teste __________ avesse eventualmente confermato l'avvenuta fornitura della merce contenuta nel doc. C non permetteva ancora di ritenere che l'attore avesse ossequiato all'onere della prova che gli incombeva, visto e considerato che, sempre a suo dire, la merce consegnata non corrispondeva a quanto previsto dal contratto, trattandosi di merce differente e incompleta (e meglio un semplice impianto di dimostrazione). La censura è infondata.

                             8.2.1   Il teste __________ ha innanzitutto confermato che quanto fornito dall'attore dopo il 20 settembre costituiva il vero e proprio impianto definitivo (ad 9). Che non si trattasse dell'impianto di dimostrazione, che in base alla convenzione (doc. B) avrebbe dovuto essere messo a disposizione gratuitamente del convenuto entro il 19 settembre, ritenuto che in caso di ritardo le rispettive spese di noleggio sarebbero state a carico del venditore, è altresì provato dal fatto che l'attore, l'8 ottobre (doc. 18), aveva chiaramente espresso al convenuto la sua disponibilità ad assumersi le spese per il noleggio dell'impianto dimostrativo dopo il 19 settembre -questione su cui si tornerà in seguito (consid. 9.3)- senza che quest'ultimo avesse avuto nulla da ridire (a p. 2 del doc. 18 si parla per l'appunto di "Mietverteilung Demoanlage __________ ").

                             8.2.2   Il fatto che la merce fornita (doc. C) non corrispondesse esattamente a quella prevista dal contratto (pos. 5.1.1 doc. B14, pos. 5.3 doc. B16 e pos. 5.4 doc. B17) non permette a sua volta di concludere per un'inadempienza dell'attore e dunque per la facoltà del convenuto di sospendere il pagamento delle rate in applicazione dell'art. 82 CO, norma applicabile alla fattispecie in virtù del rimando al CO contenuto all'art. 5.2 della convenzione. A ragione il Pretore ha stabilito che la mancata fornitura della merce di cui alla pos. 5.3 era del tutto legittima, come previsto dal contratto (art. 1.3), in quanto i relativi spazi a quel momento non erano stati ancora ultimati (teste __________ ad 13 e 14). Il fatto che rispetto alla pos. 5.1.1 fossero stati forniti due box ed amplificatori in meno e sostegni per i box ed impianto microfono differenti era pure irrilevante: l'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che il convenuto chiese di poter disporre di un impianto più potente e di testare l'impianto con 4 altri altoparlanti -di qui l'uso di supporti mobili invece che fissi al muro (teste __________ ad 9)- invece degli 8 previsti (teste __________ ad 10 e 11), fermo restando che egli avrebbe poi dovuto comunicare le sue effettive intenzioni (teste __________ ad 10), ciò che, seppur richiesto, in seguito mancò di fare (teste __________ ad 10 e doc. 18); nulla può essere preteso dalla diversità dell'impianto microfono fornito (C420 invece di C410), trattandosi verosimilmente di un'evoluzione del prodotto, che per altro non ha comportato un maggior costo. Il fatto, evidenziato per la prima volta e dunque irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che rispetto alla pos. 5.4 il doc. C contenesse una "Fernbedienung Mic/Line" di fr. 786.- in meno -ma, oltre ad accessori vari, anche un "Mischpult 16-Kanal" di fr. 509.- in più- è pure irrilevante: in base al contratto, in caso di fornitura tardiva l'acquirente non era in effetti legittimato a sospendere i pagamenti qualora mancassero solo parti di secondaria importanza che non limitavano l'efficienza complessiva dell'impianto (art. 1.5), ciò che è senz'altro il caso per la "Fernbedienung" in questione, ritenuto che ciononostante l'impianto era perfettamente funzionante, con grande soddisfazione per il convenuto (teste __________ ad 9). E del resto mai in precedenza il convenuto aveva espressamente preteso che la sospensione dei pagamenti fosse avvenuta per la mancata fornitura di questo (solo) apparecchio.

                                8.3   Del tutto infondata è poi la censura, secondo cui l'attore, nella migliore -per lui- delle ipotesi, avrebbe potuto pretendere solo un importo di fr. 13'233.80 (pari al controvalore della merce fornita nel settembre 1996 di fr. 29'733.80, dedotti i pagamenti complessivi di fr. 16'500.-), come da lui specificato in sede conclusionale (p. 7). Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, quella somma corrisponde in realtà alla merce fornita prima della sottoscrizione della convenzione di cui al doc. B (cfr. doc. D) ed alla stessa vanno aggiunte -come preteso dall'attore a quel momento- le forniture successive, pari a fr. 23'012.- (cfr. doc. D), da cui per l'appunto il suo credito di fr. 36'245.80.

                                   9.   Ammesso con ciò il diritto dell'attore al pagamento del saldo delle forniture da lui effettuate, si tratta ora di esaminare se il convenuto possa validamente porre in compensazione alcuni danni da lui asseritamente patiti a seguito del preteso inadempimento di controparte e della conseguente rescissione del contratto. La censura è parzialmente fondata.

                                9.1   Ai considerandi precedenti si è già avuto modo di stabilire che l'attore non era in mora con la fornitura prevista per il 5 ottobre. Il convenuto non era pertanto legittimato a trattenere la rata del 1° novembre, sicché è senz'altro a ragione che l'attore, in applicazione dell'art. 82 CO, ha sospeso la seconda fornitura, quella prevista per il 5 novembre. Dovendosi pertanto ritenere che l'attore non si trovava in mora con quest'ultima prestazione (Wiegand, Basler Kommentar, 2. ed., n. 12 ad art. 102 CO), è ovviamente a torto che il convenuto, dopo aver fissato alla controparte un termine per l'adempimento, ha provveduto alla rescissione del contratto ex art. 107 segg. CO. Ed è pure a torto che egli ha chiesto il risarcimento del danno a seguito di questo preteso inadempimento (art. 103 e 107 segg. CO). Da quanto precede si deve concludere che le pretese di fr. 6'421.90 per i lavori divenuti inutili a seguito della fornitura incompleta dell'impianto (doc. 12) e di fr. 73'350.75 a titolo di maggior costo per la completazione dell'installazione da parte di un'altra ditta non possono assolutamente essere opposte in compensazione.

                                9.2   Diverso è il discorso per la posizione di danno di fr. 498'000.-, corrispondente al preteso mancato guadagno del convenuto per la perdita di clienti, nel periodo marzo-agosto 1996, a seguito del mancato uso della sala d'aerobica grande, causato dall'asserito inadempimento dell'attore in occasione della fornitura avvenuta all'inizio del mese di gennaio 1996.

                                         A tale proposito occorre innanzitutto premettere che ogni divergenza tra le parti relativa al contratto concluso nel gennaio 1996 (doc. 3) è stata definitivamente appianata con la sottoscrizione della convenzione di cui al doc. B (teste __________ ad 10; cfr. pure teste __________ p. 3; il medesimo legale del convenuto, nella lettera 18 giugno 1996, doc. 14, aveva del resto precisato che nel caso in cui non fosse stato possibile trovare una soluzione alla situazione di stallo il suo cliente si sarebbe espressamente riservato di far valere gli eventuali danni subiti, lasciando con ciò intendere che in caso di accordo, poi intervenuto, questi avrebbe rinunciato a tali pretese), sicché il convenuto è assai malvenuto a pretendere ora il risarcimento dei danni causatigli dalla violazione del primo accordo. Ma a prescindere da quanto precede, il convenuto non è stato in ogni caso in grado di provare che il danno da lui subito fosse dovuto a un'inadempienza e dunque alla mora dell'attore (Wiegand, op. cit., n. 14 ad art. 102 CO) ed anzi, da quanto si è potuto accertare, sembrerebbe piuttosto che la responsabilità della sospensione delle rispettive prestazioni fosse proprio da ascrivere al convenuto. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che inizialmente egli avrebbe dovuto versare delle rate di fr. 2'000.- il 15 gennaio e di seguito il 1° di ogni mese nonché ulteriori acconti di fr. 5'000.- il 15 febbraio, marzo e aprile (doc. 3), ritenuto che un primo quantitativo di merce doveva essergli fornita in gennaio, un secondo in marzo e un terzo in giugno (doc. 3). In seguito tra le parti intervennero altri accordi verbali, che modificarono parzialmente quelli stabiliti nel doc. 3. La prima fornitura, avvenuta tra il 31 gennaio e il 13 marzo (cfr. doc. C e D), dev'essere considerata tutto sommato conforme al contratto (contrariamente a quanto preteso in sede di risposta non risulta in effetti che mancasse un impianto microfono e un Box Bose 150W, cfr. in proposito i doc. 2 p. 11-13 e B3), anche perché l'assenza di un unico interruttore "Schalteinheit LS/Netz" (cfr. doc. B15, la "Blende 3HE" di fr. 80.-, pure mancante, non era invece prevista nel contratto doc. 3), proprio per il suo limitato valore di fr. 550.- e per il fatto che esso, dopo la riconsegna degli impianti noleggiati durante 2 sole settimane (cfr. doc. 5), non aveva comunque compromesso l'uso regolare del relativo locale d'aerobica (cfr. testi __________, __________ e __________), non consentiva in ogni caso al convenuto di avvalersi dell'art. 82 CO (cfr. Leu, Basler Kommentar, 2. ed., n. 9 ad art. 82 CO). A fronte di questa fornitura, il convenuto versò unicamente un acconto di fr. 5'000.- il 21 febbraio e due rate di fr. 2'000.- il 14 e 29 marzo. Trattenendo l'acconto di fr. 5'000.- dovuto per il 15 marzo (cfr. doc. 13, pagamento che egli aveva oltretutto condizionato a una nuova fornitura), egli si è dunque dimostrato inadempiente ed ha così indotto l'attore a sospendere la seconda fornitura di merce, quella relativa alla sala di aerobica grande, che avrebbe dovuto avvenire in marzo (entro la fine del mese). Stando così le cose, egli non può pretendere il risarcimento dell'eventuale perdita di guadagno subita, ciò che tra l'altro impone di respingere la richiesta di assunzione in questa sede delle prove non ammesse dal Pretore (21 testimonianze di clienti o potenziali clienti), atte, -a detta del convenuto- proprio a comprovare l'ammontare del danno rispettivamente quella di annullamento della sentenza di prime cure allo scopo di far assumere quelle prove dal Pretore.

                                9.3   La posizione di danno di fr. 1'137.40 relativa al noleggio di apparecchi sostitutivi dal 2 al 25 settembre 1996 (doc. 18 p. 3) può al contrario essere opposta in compensazione, almeno in parte. Nella misura in cui il convenuto ne chiede il risarcimento sulla base di una pretesa mora dell'attore nelle forniture con riferimento all'accordo concluso nel gennaio 1996 o di quello stipulato nel settembre di quell'anno, la stessa -come già accennato in precedenza- è del tutto infondata. Essa risulta invece parzialmente fondata da un altro punto di vista. Come detto, la convenzione di cui al doc. B imponeva all'attore di mettere provvisoriamente a disposizione del convenuto un impianto dimostrativo entro il 19 settembre, ritenuto che in caso di ritardo le spese per il noleggio di un impianto sostitutivo sarebbero state a suo carico (art. 1.2). Visto che l'attore non aveva messo a disposizione quell'impianto, essendo stato in grado di fornire direttamente l'impianto definitivo (doc. E), egli, giustamente, si era offerto di risarcire al convenuto fr. 365.35 (doc. 18 e 19), pari alle spese di noleggio dal 19 settembre, data dacché egli si trovava in ritardo con la messa a disposizione dell'impianto dimostrativo, fino alla data della consegna dell'impianto definitivo. Ora, nonostante egli abbia a più riprese offerto questo pagamento (in replica, p. 4, egli pretende addirittura che lo stesso sarebbe stato da lui pagato; cfr. pure osservazioni p. 6), tale somma non è mai stata dedotta dai crediti da lui pretesi con gli allegati di causa, né lo è stata dal Pretore, ciò che impone di riformare in tal senso la sentenza di prime cure.

                                10.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto qui appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 28 aprile 2003 di __________ AP1è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 marzo 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza __________ AP1, __________, è condannato a versare a __________ AO1, __________, l'importo di fr. 35'880.45 oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 1997.

                                         §§    Entro tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. 552289 dell'UE di Lugano.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            580.-b)  spese                                            fr.              20.--

                                         T otale                                            fr.            600.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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