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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.07.2004 12.2003.80

27. Juli 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,201 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 12.2003.80

Lugano 27 luglio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.12 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 31 gennaio 2002 da

AO1 rappr. dall’ RA1

Contro

AE1 rappr. dall’ RA2  

in materia di annullamento di una donazione immobiliare.

ed ora sull'appello 17 aprile 2003 della parte convenuta con il quale si chiede la riforma del giudizio 26 marzo 2003 del Pretore che ha respinto le eccezioni di perenzione e di prescrizione dell'azione sollevate, preliminarmente, dalla stessa parte convenuta;

mentre l'attore, con osservazioni 23 maggio 2003, postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto:                           A.   AO1 ha donato alla AE1, con atto pubblico rogato il 15 marzo 1999 dalla notaia avv. __________ (doc. A), le particelle __________ RFD __________, composta di posteggio coperto e terreno annesso, e n. __________RFD __________, composta di casa, piscina e giardino, con le relative servitù a favore e a carico, in particolare il diritto a un passo pedonale a carico delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD __________, con effetto dal 1° gennaio 1999. La donazione faceva seguito a uno scambio di corrispondenza tra AO1 e l'avv. __________, membro di comitato della AE1), nel quale AO1 comunicava la sua intenzione di donare alla AE1 i propri immobili di __________, riservandosi la possibilità di continuare ad abitare la casa mediante l'assunzione dei costi di manutenzione ed eventualmente il pagamento di un modico canone di locazione, come anche l'assunzione dei costi processuali e legali delle cause giudiziarie in corso con alcuni vicini per la sistemazione del diritto di passo pedonale (cfr. doc. D). La AE1 ha concesso in locazione i fondi n. __________ e __________ a AO1 con contratto del 12 aprile 1999 per la durata di 5 anni, rinnovabili per altri 5 anni, mediante pagamento di un corrispettivo annuo di fr. 2'000.- e l'assunzione da parte del conduttore dei costi di manutenzione dello stabile e del giardino, dei costi di acqua potabile, di spazzatura e di assicurazione degli immobili (doc. F). Il diritto di passo pedonale in favore del fondo n. __________è stato oggetto di diverse procedure giudiziarie civili (sentenze della I Camera civile del Tribunale di appello del 16 febbraio 1988, dell'11 marzo 1993, del 15 luglio 1996 e del 19 giugno 1998) e penali. Al momento della donazione APPO1 era in lite con i proprietari dei fondi gravati, ai quali chiedeva di ripristinare le opere (corrimano, pavimentazione, gradini, ecc.) rimosse nel periodo in cui la servitù era stata cancellata su sua richiesta, in seguito a un'informazione errata. Egli ha ingiunto il 17 giugno 2000 alla locatrice APPE1 di sistemare il percorso d'accesso alla casa entro l'inizio delle vacanze del settore edile 2000, in difetto di che avrebbe rescisso il contratto di locazione e si sarebbe riservato di annullare la donazione immobiliare.

                                          B.   AO1 ha avviato l'azione di revoca della donazione immobiliare con petizione 31 gennaio 2002 alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con la quale ha chiesto la riattribuzione della proprietà dei fondi __________ e __________ RFD di __________, subordinatamente la condanna della AE1 a trasferirgli la proprietà dei fondi n. __________2 e __________9. Con la risposta del 13 giugno 2002 la AE1 ha chiesto la reiezione della petizione, eccependo in primo luogo la perenzione e la prescrizione dell'azione. In replica Paul AO1 ha contestato l'eccezione di prescrizione e di perenzione e ha esteso l'azione, adducendo il dissenso di volontà sugli elementi essenziali del contratto di donazione immobiliare. La AE1 si è espressa sull'estensione dell'azione con la duplica del 13 settembre 2002. All'udienza preliminare del 4 novembre 2002, limitata alle eccezioni di prescrizione e perenzione, le parti hanno proposto diversi mezzi di prova. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi ai rispettivi memoriali scritti del 13 e del 17 febbraio 2003, nei quali hanno confermato le rispettive domande di giudizio sulle eccezioni proposte dalla convenuta.

                                          C.   Statuendo il 26 marzo 2003, il Pretore ha respinto le eccezioni di prescrizione e perenzione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere all'attore fr. 1'800.- per ripetibili.

                                          D.   La AE1 è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 17 aprile 2003 nel quale chiede che la petizione sia respinta per intervenuta perenzione e prescrizione, con protesta di spese e ripetibili. Nelle osservazioni del 23 maggio 2003 AO1 propone la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.

e considerando in

diritto:                             1.    Secondo l'art. 249 cifra 3 CO, nel caso di una donazione manuale o di una promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito, quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. La revoca costituisce una dichiarazione formatrice soggetta a ricezione, non sottoposta a una particolare forma e che può pertanto anche essere esercitata per atti concludenti (Vogt, Basler Kommentar OR I, 3a ed., ad art. 249 CO, n.7; Baddeley, Commentaire romand, CO, n. 8 e 12 ad art. 251). La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa (art. 251 cpv. 1 CO). Tale conoscenza è considerata acquisita quando egli ha raggiunto, sulla base dei fatti a sua disposizione, la convinzione sufficiente che la causa di revoca si è realizzata. Affinché tale termine cominci a decorrere, il donatore deve avere una conoscenza certa del motivo di revoca, del suo carattere duraturo e del ruolo causale di questo (DTF 113 II 256 consid. 3). Nel caso particolare di revoca per inesecuzione di un onere, nella determinazione del giorno decisivo (dies a quo) occorre dar prova di una certa tolleranza. Una rigidità nella determinazione di questo momento precluderebbe infatti il donante dal suo diritto di revoca e non potrebbe pertanto garantirgli una protezione efficace (Baddeley, Commentaire romand, CO I, Basel 2002 n. 10 ad art. 251).

                                          2.    Nella fattispecie il Pretore ha respinto le eccezioni di prescrizione e perenzione sollevate dalla convenuta, ritenendo che la perenzione annuale prevista dall'art. 251 cpv. 1 CO non era intervenuta. Il primo giudice ha infatti situato la conoscenza certa da parte dell'attore del motivo di revoca della donazione al 31 gennaio 2001, data alla quale la convenuta ha comunicato al donante di non avere più alcun margine di manovra per risolvere la vertenza con i vicini sul passo pedonale (doc. X). L'attore ha avviato l'azione di revoca con petizione 31 gennaio 2002, di modo che il termine annuale di cui all'art. 251 cpv. 1 CO è stato rispettato. Il primo giudice ha considerato che il medesimo ragionamento valeva anche per l'azione fondata sul vizio della volontà, negando l'intervenuta perenzione dell'azione ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 e 2 CO.

                                          3.    L'appellante chiede che in riforma del giudizio pretorile la petizione sia respinta per intervenuta prescrizione/perenzione dell’azione. Essa adduce che l'attore aveva conoscenza certa dell'asserito inadempimento nel ripristino del passo pedonale al più tardi il 17 giugno 2000, quando le ha fissato un termine scadente all'inizio delle ferie estive dell'edilizia 2000, scaduto infruttuoso, per il ripristino del passo. Già con la disdetta del contratto di locazione, inviata il 13 settembre 1999, l'attore aveva dimostrato la propria consapevolezza di non poter ottenere la sistemazione del sentiero da lui desiderata. La corrispondenza successiva alla lettera del 17 giugno 2000, prosegue la convenuta, non ha portato mutamenti di rilievo, con la conseguenza che l'azione avviata il 31 gennaio 2002 era ormai perenta. Anche volendo considerare la lettera 17 giugno 2000 come dichiarazione di revoca, sostiene l'appellante, l'azione di restituzione promossa il 31 gennaio 2002 sarebbe in ogni caso prescritta.

                                          4.    Le parti hanno scambiato un'abbondante corrispondenza sul ripristino del passo pedonale litigioso. Nella dichiarazione di intenti del 1° marzo 1999 (doc. D) l'attore aveva rilevato la necessità di ripristinare il percorso pedonale in modo da garantirne la sicurezza, con particolare riferimento al corrimano. Il 15 giugno 1999 il conduttore si è rivolto alla convenuta ingiungendole di ripristinare il percorso pedonale che portava alla casa locata nel rispetto delle norme SIA vigenti, istallando l'illuminazione e il corrimano su entrambi i lati, pena la rescissione del contratto di locazione con effetto immediato e l'annullamento delle disposizioni per causa di morte in suo favore (doc. J). Lamentando l'impossibilità di accedere alla casa in caso di cattivo tempo, l'attore ha rescisso il 13 settembre 1999 il contratto di locazione con effetto immediato (doc. L). L'8 gennaio 2000 egli ha nuovamente scritto alla proprietaria, rimproverandole il comportamento remissivo nei confronti dei vicini nelle varie vertenze in corso e un'attitudine indifferente nei confronti del donatore, e manifestando l'intenzione di riprendersi la casa, e le ha assegnato un termine al 31 gennaio 2000 per prendere posizione (doc. M). Il 1° febbraio 2000 l'avv. __________, membro di comitato della convenuta, ha comunicato all'attore che le trattative in corso con i vicini __________ per il ripristino dell'illuminazione e della pavimentazione del passo erano fallite a seguito dell'avvio di una procedura esecutiva da lui promossa (doc. N). L'11 febbraio successivo essa ha riferito all'attore che i vicini __________ erano disposti a istallare l'illuminazione e il corrimano a condizione che fosse ritirata la denuncia penale a suo tempo promossa (doc. O) e il 16 giugno 2000 ha sollecitato il ritiro della denuncia così da permettere l'avvio dei lavori (doc. P), comunicando altresì al legale bernese dell'attore che l'associazione non intendeva entrare nelle procedure giudiziarie in corso (doc. Q). Il 17 giugno 2000 l'attore ha fissato alla convenuta un termine fino all'inizio delle ferie edili 2000 per sistemare il percorso pedonale, in difetto di che considerava rescisso definitivamente il contratto di locazione e si riservava di chiedere la revoca della donazione immobiliare (doc. R). Il 31 gennaio 2001 l'avv. __________, dopo una serie di incontri, ha comunicato al patrocinatore dell'attore che l'associazione non aveva più margine di manovra per risolvere il noto contenzioso sul passo pedonale (doc. X). Infine, il 14 novembre 2001 il nuovo patrocinatore dell'attore ha proposto alla convenuta un componimento extragiudiziario della vertenza (doc. Z). Il comitato dell'associazione ha respinto le proposte di transazione il 27 novembre 2001 (doc. AA).

                                          5.    Dall'istruttoria e in particolare dall'esame della citata corrispondenza emerge che il termine di perenzione ai sensi dell'art. 251 CO è iniziato a decorrere solo con la lettera del 31 gennaio 2001, nella quale un membro di comitato della convenuta ha dichiarato in modo esplicito che “la APPE1 non aveva più margine di manovra” (doc. X). In precedenza, infatti, nonostante il termine fissato dall'attore con la lettera 17 giugno 2000 (doc. R) e la disdetta del contratto di locazione inviata il 3 settembre 1999 (doc. L), la convenuta aveva intrapreso svariate iniziative per trovare un accordo con i vicini sul ripristino dell'arredo del diritto di passo e sull'uso dell’immobile donato, di cui l'attore era al corrente, e alcuni membri del suo comitato avevano avuto un incontro il 24 agosto 2000 con l'allora patrocinatore dell'attore, avv. __________ (interrogatorio formale di __________, verbale dell'11 dicembre 2002, pag. 2, lettera 21 agosto 2000 avv. __________r/AE1, doc. T). L'affermazione dell'appellante, secondo la quale la lettera 17 giugno 2000 era "decisiva e finale" non trova dunque riscontro nell'istruttoria, dalla quale risulta invece che l'attore, tramite il suo patrocinatore avv. __________, ha preso contatto con la convenuta per discutere la vertenza nell'agosto 2000 (doc. T, U, V, W). La medesima convenuta, del resto, non riteneva "finale" la comunicazione 17 giugno 2000 dell'attore, tanto che il 20 luglio 2000 intratteneva ancora corrispondenza con i vicini per ottenere la ricostruzione del sentiero pedonale e del suo arredo (doc. S) e suoi membri di comitato hanno avuto contatti con il patrocinatore dell'attore ancora nel dicembre 2000 (doc. W). Ne discende che l'attore ha avuto conoscenza certa dell'impossibilità di ricostruire il passo e il suo arredo al più presto il 31 gennaio 2001, quando la convenuta gli ha comunicato di aver abbandonato ogni speranza di trovare una soluzione all'annosa vertenza. La revoca della donazione contenuta nella petizione del 31 gennaio 2002 non era dunque perenta, essendo stata presentata nel termine di un anno previsto dall'art. 251 cpv. 1 CO, né era prescritta l'azione di restituzione ai sensi dell'art. 249 CO, motivo per cui a giusta ragione il Pretore ha respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta, anche quelle riferite alla domanda di annullamento della donazione per pretesi vizi di volontà. L'appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto e la sentenza del Pretore deve essere confermata.

                                          6.    Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono quindi a carico della convenuta, che rifonderà all'attore un'equa indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia:                     1.    L'appello 17 aprile 2003 di AE1 è respinto.

                                          2.    Le spese della procedura di appello, consistenti in:

                                                 a) tassa di giustizia                                   fr.    1'450.b) spese                                                      fr.         50.fr.    1'500.da anticiparsi dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO1 fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

3.        Intimazione:

                                                 -

                                                 -

                                                 Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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