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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.05.2004 12.2003.76

26. Mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,676 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.76

Lugano 26 maggio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Alippi, giudice supplente

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.169 della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 14 settembre 2001 da

__________ rappr. dall’ __________  

  contro  

__________ rappr. __________   __________  

chiedente la condanna in solido delle parti convenute al pagamento di fr. 120'000.- oltre interessi al 5% e spese;

domanda cui le convenute si sono opposte e che il Pretore, con sentenza 20 marzo 2003, ha respinto;

appellante l’attrice che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l’integrale accoglimento della petizione;

lette le osservazioni all’appello, presentate dalle convenute ed esaminato l'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

                                           1.    La __________, (in seguito: La __________) e la compagnia attrice (in seguito: __________) hanno stipulato, per il tramite dell'intermediario (broker) assicurativo __________ (in seguito: __________), un contratto di assicurazione, avente per oggetto la copertura dei danni inerenti al rischio di annullamento delle rappresentazioni operistiche all'aperto, previste a __________ nelle estati 1999, 2000 e 2001. Il contratto prevedeva una copertura massima di fr. 1'000'000.– per le tre stagioni, mentre il premio, fissato in fr. 450'000.–, sarebbe stato versato in tre rate uguali, almeno 15 giorni prima dell’inizio di ogni stagione; inoltre, l’assicurata avrebbe pagato solo il 60% del premio pattuito, con l’obbligo tuttavia di versare la differenza (bonus), ossia del 40%, al momento dell’annuncio del primo sinistro.

                                           2.    A causa del maltempo, due rappresentazioni della prima stagione, previste rispettivamente il 28 e il 31 luglio 1999, hanno dovuto essere annullate e l'attrice ha corrisposto la copertura convenuta all'organizzatrice degli spettacoli, ossia a La __________. Senza entrare nei dettagli dell'operazione, si può senz'altro affermare che nel conteggio del dovuto è stato tenuto conto del debito dell'assicurata in misura limitata a un terzo del bonus, ossia fr. 60'000.–, restando così insoluta la rimanenza pari a fr. 120'000.–, in sé esigibile interamente a partire dal primo sinistro.

                                           3.    Nell'aprile 2000, in vista della seconda stagione di rappresentazioni operistiche, La __________ ha rinunciato al suo impegno di organizzatrice, cedendo tale ruolo alla neocostituita __________.

                                           4.    Con petizione 14 settembre 2001, __________ ha postulato la condanna in solido della citata __________ al pagamento di fr. 120'000.–, ossia della quota di bonus scoperta. Secondo l’attrice alla fattispecie sarebbe applicabile l’art. 54 LCA che prevede il passaggio del contratto assicurativo a chi acquisisce l’oggetto assicurato e la responsabilità solidale del cedente e dell'acquirente per i premi scaduti al momento del trapasso. Inoltre, afferma che l’Associazione avrebbe accettato la modifica contrattuale, ossia l'assunzione del contratto assicurativo, anche in virtù dell’art. 12 LCA, ossia non reagendo nel termine legale di 4 settimane alla clausola di modifica della polizza __ del 25 maggio 2000 (doc. _).

                                           5.    L’Associazione ha negato l’esistenza di qualsiasi credito nei suoi confronti, sostenendo di aver tempestivamente rifiutato di assumere il contratto e che l’accennato avenant presupponeva una sottoscrizione per accordo della stipulante, che non è avvenuta. Da parte sua La __________ ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa in quanto rivolta nei suoi confronti e ha sostenuto che il contratto sarebbe stato assunto dall’Associazione non già sulla base dell’art. 54 LCA, bensì solo in applicazione dell’art. 12 LCA. D’altra parte, il credito non sussisterebbe poiché l’assicuratore era receduto dal contratto e aveva rinunciato al pagamento del premio in applicazione dell'art. 21 LCA.

                                           6.    Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione, accertando che l'Associazione non aveva assunto il contratto d'assicurazione, mentre il credito nei confronti de La __________ era prescritto ai sensi dell'art. 46 LCA, non potendosi opporre a quest’ultima un accordo di dilazione pattuito tra __________ e __________.

                                           7.    Con il presente appello, l'attrice ribadisce le proprie argomentazioni di prima sede, rilevando in particolare che __________ ha sempre agito quale rappresentante: dapprima di La __________ e in un secondo tempo dell'Associazione. Ne conseguirebbe, da un lato, che la dilazione di pagamento concordata fra l'attrice e __________ è in grado di interrompere la prescrizione della pretesa nei confronti de La __________ mentre, d'altro lato, la ripresa del contratto da parte dell'Associazione intervenuta automaticamente ai sensi dell'art. 12 LCA.

                                                  Delle rispettive osservazioni delle convenute con cui ribadiscono, in sostanza, le tesi esposte in prima sede si dirà, se necessario, nel seguito.

                                           8.    L'art. 54 LCA regola la fattispecie del cambiamento di proprietario dell'oggetto assicurato, prevedendo il principio del passaggio all’acquirente ope legis di diritti e obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione, laddove dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che per cambiamento di proprietà si deve intendere cambiamento del titolare dell'interesse economico, segnatamente a che il rischio assicurato non si realizzi (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 54 LCA, 346–347). Scopo della norma è bensì di evitare un'indesiderata interruzione della copertura (Boll, in Comm. di Basilea alla LCA, 2000, art. 54, N. 25); essa prevede tuttavia eccezioni: da un lato, nella forma del diritto di disdetta dell'assicuratore (art. 54 cpv. 3 LCA), dall'altro, nel diritto di rescissione del contratto da parte dell'acquirente dell'oggetto (del nuovo titolare dell'interesse economico) assicurato (art. 54 cpv. 4 n. 2 LCA). Tale volontà dell'acquirente dev'essere espressa in forma scritta e nel termine di 14 giorni dall'avvenuto cambiamento di proprietà, conseguendone che allora il passaggio del contratto d'assicurazione non avviene.

                                           9.    Nel caso concreto, l'Associazione –costituitasi in data 15 aprile 2000 (doc. _ Associazione)– è divenuta titolare dell'interesse economico oggetto dell'assicurazione in esame sulla base di una convenzione scritta che non è controversa (doc. _ La __________). Questa circostanza è stata resa nota all'attrice da parte di __________ che l'ha contestualmente informata sia sul fatto che l'Associazione non era intenzionata ad assumere il contratto assicurativo (…der neue Veranstalter ist nicht gewillt, den bestehenden Vertrag zu übernehmen), sia, conseguentemente, di essere stata incaricata dalla stessa di discutere i termini di un eventuale nuovo contratto (doc. _); e ciò il 27 aprile 2000, ossia nel rispetto del termine di 14 giorni di cui all'art. 54 cpv. 4 n. 2 LCA, dal momento che la questione della tempestività non è controversa (anzi, le parti mai vi hanno accennato) e che l'Associazione non avrebbe potuto validamente esprimersi sul contratto d'assicurazione prima della sua costituzione (nessuno comunque pretende il contrario). Se ne deve così concludere che la menzionata, chiara comunicazione scritta basta per adempiere le condizioni della norma in esame, affinché l'Associazione __________ non possa essere né considerata subentrante nel contratto d'assicurazione, né tenuta a rispondere verso l'assicuratrice accanto a La __________; infatti, l'art. 54 cpv. 2 LCA –che per eventuali premi scaduti al momento del trapasso crea la responsabilità solidale dell'acquirente e del proprietario precedente (Carré, op. cit., ibidem, 353)– è applicabile solo nel caso di passaggio del contratto ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 LCA.

                                           10.  Nell'ambito delle norme sulla conclusione di un contratto d'assicurazione, l'art. 12 LCA dà diritto allo stipulante, entro quattro settimane dal ricevimento della polizza, di chiedere all'assicuratore la modifica del contenuto della stessa, quando contempli clausole diverse dalle pattuizioni intervenute. Scopo della norma è evidentemente quello di permettere all'assicurato un esame approfondito della polizza, garantendo che quel documento –allestito dall'assicuratore– riproduca fedelmente i termini dell'accordo (Boll, op. cit., art. 12 LCA, N. 3 e 4). La norma è applicabile anche in relazione a un cambiamento dell'oggetto assicurato, ovvero limitatamente alle correzioni che l'assicuratore apporta alla polizza al fine di concretizzare tale operazione (Carré, op. cit., art. 12 LCA, 165).

                                           11.  Nel caso concreto si potrebbe subito affermare che, non avendo l'Associazione assunto il contratto, non v'era motivo perché l'assicuratrice (o chi per essa) le sottoponesse una qualsiasi modifica della polizza, in concreto, la modifica del nome dell'assicurata. E ciò, tanto più considerando che, vi fosse stato trasferimento (ex lege) di proprietà dell'oggetto assicurato in virtù dell'art. 54 LCA, la modifica (rispettivamente l'omessa modifica) della polizza non avrebbe potuto determinare la validità del rapporto assicurativo, quell'operazione non potendosi considerare alla stregua di un nuovo contratto (Carré, op. cit., art. 11 LCA, 164; Hasenböhler, in Comm. cit., art. 11 LCA, N. 8). Una cosa è pertanto l'accordo sull'assunzione del contratto da parte di un nuovo assicurato, altra cosa la rettifica della polizza che resta un puro mezzo di prova, così che la trasmissione della stessa all'assicurato per essere verificata, oltre a non essere obbligatoria, è comunque consecutiva alla conclusione del contratto, rispettivamente alla sua assunzione da parte di un nuovo proprietario/assicurato (Carré, op. cit., ibidem).

                                                  D'altra parte, mentre la convenuta nega di aver cambiato idea sul tema di fondo, ossia sull'assunzione non avvenuta del contratto, l'appellante sostiene, anche in questa sede, che quel negozio è stato concluso successivamente al primo diniego dell'Associazione (doc. _), segnatamente in base alla tacita accettazione della modifica –__________ (doc. _)– recante l'avvertimento di cui all'art. 12 LCA secondo cui l'inesattezza del testo dev'essere comunicata all'assicuratore entro quattro settimane, pena la sua accettazione. Sennonché, (per quanto già esposto) al di là della portata giuridica della modifica formale della polizza a fronte del mancato passaggio del contratto, è sufficientemente provato che le clausole di modifica no. 1 e no. 2 non rappresentano comunque nessuna espressione di volontà dell'Associazione in contrasto con la sua dichiarazione (perfettamente nota a __________) di non assumere il contratto assicurativo (doc. _). Infatti, il primo dei due documenti (__________che indica correttamente il numero di polizza __________), prescindendo dall'automatismo dell'art. 12 LCA, prevedeva la firma per accordo dell'Associazione; tuttavia, ancorché sottoscritto dalla stessa (per motivi non rilevanti in questa sede), il documento pacificamente non è mai stato ritornato a __________ (testi __________ e __________) e tanto meno all'attrice. Il secondo documento (doc. _), pure allestito da __________, qui prodotto in copia dall'attrice e che non prevedeva l'accordo esplicito del nuovo assicurato, non è invece mai stato inviato alla convenuta Associazione, così come essa ha peraltro sempre sostenuto: lo affermano sia il teste __________, direttore generale di __________ (risposta 6 alle domande dell'Associazione), sia la teste __________ che spiega inoltre di aver dovuto rifare materialmente il documento in seguito a un errore di battitura concernente il numero della polizza (effettivamente il doc. _ è riferito a una polizza __________), così che esso appare superato dalla clausola di modifica no. 1; ciò che peraltro svela il motivo per cui entrambi gli __________ portino la stessa data del 25 maggio 2000. Che poi tutto ciò poco importi –come afferma l'appellante– poiché comunque l'attrice, ricevendo copia del documento _, avrebbe potuto ritenere corretta la modifica del nome dell'assicurata sulla base del silenzio dell'Associazione, rappresentata da __________, appare addirittura abusivo: infatti, il silenzio dell'assicurato alla formale modifica della polizza assumerebbe un significato giuridico solo se il destinatario ne avesse preso conoscenza in conformità con l'art. 11 LCA, così come, in termini generali, qualsiasi accettazione tacita non può avvenire se non v'è conoscenza della proposta (art. 6 CO). In concreto, ben prima di considerare un eventuale rapporto di rappresentanza per quanto riguarda l'accordo sulla modifica formale della polizza, l'appellante, cui incombe l'onere della prova, non ha dimostrato né di avere inviato lei stessa quel testo (doc. _) all'Associazione, né che il medesimo sia stato formulato e presentato alla convenuta per suo conto da __________. In altre parole, l'attrice non ha dimostrato che il preteso silenzio dell'Associazione permettesse l'applicazione dell'art. 12 LCA: non si può escludere che la trasmissione del documento _ da __________ all'assicuratrice avrebbe potuto configurare –trascorse le quattro settimane– una determinata volontà dell'assicurato, ma ciò avrebbe presupposto di aver sottoposto alla pretesa assicurata la modifica in rassegna: premessa che è però mancata, anzi, è provato il contrario.

                                           12.  Secondo l’art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. La norma è applicabile sia ai crediti dell’assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti di quest'ultimo nei confronti del primo, in particolare costituiti delle prestazioni assicurative: determinante è in ogni caso che il credito si fondi sul contratto assicurativo e non solo che stia in un rapporto di correlazione con il medesimo (Graber, in Comm. cit., art. 46 LCA, N. 3). In deroga a quanto prescrive l’art. 130 cpv. 1 CO, nell’ambito del contratto di assicurazione il termine di prescrizione inizia a decorrere non con l'esigibilità del credito, ma già a partire dal momento in cui si verifica il fatto su cui è fondata l’obbligazione (Graber, op. cit., art. 46 LCA, N. 5). Per quanto invece concerne la durata del termine, segnatamente la sospensione e l'interruzione della prescrizione, il diritto assicurativo rinvia alle norme generali degli art. 132 – 142 CO (Graber, op. cit., art. 46 LCA, N. 22 e art. 100 cpv. 1 LCA).

                                           13.  Nel caso in esame, pacifico il fatto che il credito controverso si fondi direttamente sul contratto d'assicurazione, il termine di prescrizione biennale per il rimborso del bonus pari al 40% dei premi ha iniziato a decorrere dall'esigibilità, ossia in concreto lors de l’annonce du premier sinistre (doc. _ § 13). Dagli atti non risulta la data esatta dell’annuncio di sinistro; per forza di cose, essa dev'essere tuttavia precedente al conteggio di indennità effettuato dall'assicuratrice con scritto 30 agosto 1999 (doc. _). Il Pretore ha stabilito al proposito che un’eventuale interruzione della prescrizione, a seguito di pagamento dell'acconto di fr. 60'000.–, porterebbe l'inizio di un nuovo termine di prescrizione al 7 settembre 1999 al più tardi (doc. _).

                                                  La controversia sulla prescrizione appare attenere agli atti successivi a quella data, laddove il primo giudice ha escluso che il termine biennale sia stato interrotto ancora in data 30 settembre 1999, ossia quando l'attrice –come sostiene anche in questa sede– aveva dato il suo accordo alla rateazione del pagamento. Orbene, la tesi di __________ dev'essere condivisa poiché non è possibile in buona fede concludere che non vi sia stato accordo sulla rateazione della rifusione del bonus di fr. 180'000.–: infatti, non è contestato che l'assicurata in data 23 agosto 1999 ha versato solo un terzo del dovuto (doc. _ La __________), che questo versamento parziale è stato concesso alla debitrice da __________ (cui era destinato per poi essere riversato all'attrice: testi __________ e __________), segnatamente per venire incontro alla temporanea mancanza di liquidità di La __________ (testi __________ e __________) e che l'assicuratrice, preso atto in un secondo tempo di questo modo di procedere che si scostava dai termini contrattuali, l'aveva per finire avallato esplicitamente almeno nei confronti di __________ (doc. _, testi __________ e __________). Ciò che impone di concludere che, sebbene effettivamente manchi la prova dell'accettazione sulla rateazione da parte della creditrice direttamente ed esplicitamente nei confronti dell'assicurata (ciò che il primo giudice rileva a dipendenza dell'assenza di quest'ultima dall'incontro 30 agosto 1999 tra __________ e __________), questa è comunque stata in chiaro sui termini dell'accordo: sia perché non poteva ignorare che __________ avrebbe esposto alla creditrice i motivi della sua richiesta di dilazione dei pagamenti, sia perché, accettando __________ quel pagamento parziale, le ha dimostrato di avere più in generale accettato il principio della rateazione. Questo accordo appare peraltro confermato dalla circostanza per cui __________ è tornata sulla questione solamente nel luglio dell'anno successivo, segnatamente a dipendenza della cessione dell'impresa organizzativa all'Associazione e in vista della seconda stagione in cui sarebbe stata rappresentata l'opera __________ (doc. _). D'altra parte, sarebbe contrario alla buona fede da parte della convenuta La __________ di ammettere l'attività dell'intermediario assicurativo __________ addirittura in sede di pattuizione del contratto iniziale e di misconoscerne poi il ruolo quando un determinato intervento non le fosse favorevole. Si volesse però negare la controversa rappresentanza di __________ all'incontro del 30 settembre 1999, la fattispecie configurerebbe comunque una pattuizione per atti concludenti, dal momento che sulla proposta di rateazione dell'assicurata (confermata dal pagamento del primo terzo del dovuto), l'assicuratrice non ha mai espresso un suo dissenso, tanto meno entro un termine congruo (art. 6 CO).

                                                  Stando così le cose, il problema della prescrizione del credito di fr. 120'000.– non si pone nemmeno. Infatti, l'accordo di dilazione, più che interrompere ulteriormente la prescrizione del credito, ha protratto l'esigibilità del saldo qui controverso nel senso che sarebbe stato pagato –senza indicazione di scadenze precise– nei successivi anni 2000 e 2001 (teste __________), di modo che è a partire da quelle date (prorogate) di esigibilità delle rate che semmai inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione biennale; si trattasse, nell'ipotesi più sfavorevole alla debitrice, per entrambe le rate (ossia per l'intero saldo del bonus) del 1° gennaio 2000, al momento dell'introduzione della causa, il 14 settembre 2001 il credito non sarebbe affatto prescritto, come effettivamente non è.

                                           14.  A proposito dell'esistenza del credito, La __________, nelle sue osservazioni all'appello, ripropone la tesi del recesso dal contratto dell'assicuratrice e della successiva perdita del diritto al saldo sul bonus; in particolare sostiene che, valendo la rinuncia all'incasso del premio sulla base dell'art. 21 LCA, controparte ha parimenti rinunciato all'incasso dello sconto sui premi che è parte integrante di quelli.

                                                  Contrariamente a quanto deduce la convenuta in particolare dal supposto passaggio del contratto assicurativo all'Associazione (questione qui diversamente decisa: cfr. cons. 9), alla fattispecie non si applicano gli art. 20 e 21 LCA poiché il contratto in esame è venuto meno in seguito alla mancata assunzione del medesimo da parte del nuovo titolare dell'interesse economico alla copertura assicurativa e non a dipendenza della mora dell'assicurato nel pagamento dei premi. Infatti, l'art. 21 LCA, invocato dall'appellante, ha lo scopo di determinare il destino del contratto nel caso di omissione nel regolare pagamento dei premi, in particolare affinché la copertura assicurativa non perduri ciò nonostante indefinitamente (Hasenböhler, in Comm. cit., art. 21 LCA, N. 1 – 3; Carré, op. cit., art. 21 LCA, 220). Se invece -come in concreto- nell'ambito di un passaggio di proprietà, non avviene l'assunzione del contratto (art. 54 cpv. 4 n. 2 LCA), quest'ultimo –in seguito al dissenso notificato dall'acquirente– è sciolto con effetto ex tunc, ossia a valere dal momento del passaggio di proprietà della cosa assicurata, cessando l'obbligo di prestazione dell'assicuratore per tutti i rischi successivi a quella data (Boll, op. cit., art. 54 LCA, N. 34).

                                           15.  Relativamente alla stessa fattispecie, il precedente proprietario resta tenuto al pagamento dei premi scaduti, rispettivamente dei premi relativi al periodo d'assicurazione corrente in virtù dell'art. 25 cpv. 1 LCA (Carré, op. cit., art. 54, 354; Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, ed. 3, pag. 242). Infatti, nell'ambito dell'art. 25 LCA che regola le conseguenze della rescissione unilaterale del contratto d'assicurazione e in particolare il diritto dell'assicuratore alla riscossione dei premi, nulla è previsto in merito all'art. 54 cpv. 4 LCA, così che la dottrina maggioritaria tende ad applicare per analogia l'accennato principio dell'art. 25 cpv. 1 LCA a quelle particolari fattispecie (Fuhrer, in Comm. cit., art. 25–27 LCA, N. 35). Nel caso concreto, va considerato che il contratto prevedeva tre periodi d'assicurazione (uno per ogni stagione: doc. _, n. 3) e un premio complessivo di fr. 450'000.– (doc. _, n. 10), pagabile in 3 volte (doc. _, n. 12), ossia fr. 150'000.– ogni anno, ed esigibile ogni volta almeno quindici giorni prima della data d'inizio delle manifestazioni (CGA art.VII e Annesso I al doc. _). Lo sconto accordato del 40% sul premio, pattuito inizialmente, è pacificamente decaduto in seguito al verificarsi del rischio assicurato (doc. _, n. 13), e ciò già durante il primo periodo d'assicurazione. Fuori discussione il pagamento del premio annuo scontato per il 1999, l'attrice ha chiesto all'assicurata dapprima (in data 31 agosto 1999) il pagamento dell'intero sconto, pari al 40% di fr. 450'000.–, ossia fr. 180'000.– (doc. _) come previsto inizialmente, per poi annullare quel conteggio, come concordato, e sostituirlo con un secondo che prevedeva la rifusione del 40% calcolato sul solo premio annuo di fr. 150'000.–, ossia di fr. 60'000.– (doc. _ del 7 febbraio 2000). In tal modo l'assicurata che come già ricordato– ha pagato quell'esposto, al momento in cui il contratto è stato sciolto, o meglio quando ha ceduto l'organizzazione delle stagioni operistiche ad altri (aprile 2000), era perfettamente in regola con il versamento dell'intera quota annua, ossia del premio non scontato. In altre parole, i premi per gli anni seguenti, non potendo più godere di nessuna riduzione, sarebbero ammontati a interi fr. 150'000.–, come previsto nella polizza (doc. _) e come puntualmente indicato dal teste __________, allora procuratore dell'appellante, nell'appunto (Aktennotiz) 4 febbraio 2000, sottopostogli in sede di audizione rogatoria: Für die Jahre 2000 + 2001 müssen wir dann zu den jeweils gegebenen Zeitpunkten je CHF 150'000.– zuzüglich eidg. Stempelsteuer belasten (doc. _ e teste __________). Ciò che evidenzia come il bonus, concesso inizialmente all'assicurato altro non fosse che una parte del premio cui l'assicuratore rinunciava definitivamente solo se non avesse dovuto far fronte alla copertura pattuita per tutti i tre anni di durata del contratto. Caso contrario, anche quella parte del premio sarebbe stata dovuta dall'assicurato: in un primo tempo, con scadenza immediata, ossia in deduzione della prima prestazione assicurativa; in seguito –secondo gli accordi intercorsi fra le parti– sottoforma di pagamento del premio pieno per gli anni successivi (teste __________). Non v'è perciò nessun motivo, proprio a dipendenza della natura della somma oggetto della presente vertenza e degli accordi intervenuti fra le parti durante la validità dell'assicurazione, per considerare l'importo controverso –come afferma l'attrice almeno in sede di conclusioni– un credito già scaduto, in altri termini dovuto dall'assicurata oltre i premi contemplati dall'art. 25 cpv. 1 LCA.

                                                  Stando così le cose, ancorché per motivi diversi da quelli esposti dal primo giudice, la sentenza impugnata dev'essere confermata.

                                                  La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono l'integrale soccombenza dell'appellante, ritenuto che le ripetibili a favore dell'Associazione, che non si è fatta patrocinare da un legale, sono commisurate al solo dispendio di tempo.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:                      1.    L'appello 10 aprile 2003 __________ è respinto.

                                           2.    Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.–, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre, a titolo di ripetibili d'appello, fr. 3000.-- a La __________, e fr. 500.-all'Associazione __________.

                                           3.    Intimazione a:

                                                  – avv. __________

                                                  – avv. __________

                                                  – Associazione __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                              Il segretario

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