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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.03.2004 12.2003.59

29. März 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,862 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.59

Lugano 29 marzo 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.44 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa, con petizione 12 aprile 2002, da

__________ patrocinata dall' __________  

contro

__________ patrocinata dall' __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 100'000.-, oltre interessi al 5 % dal 3 febbraio 1995.

Ed ora per giudicare su un’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, avversata dall’attrice e che il Pretore, con decreto 13 febbraio 2003, ha respinto.

Appellante la __________ che, con gravame 10 marzo 2003, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre l’attrice, con osservazioni 25 aprile 2003, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto

                                  A.   In data 3 febbraio 1995 __________ è stato investito da un convoglio ferroviario ed è stato rinvenuto a lato del binario 2, al termine del marciapiede della stazione di __________, adagiato sulla schiena, con gravi ferite alla parte sinistra della calotta cranica. Numerosi interventi chirurgici gli hanno salvato la vita, ma egli è rimasto però cerebroleso in modo particolarmente grave. A quell’epoca __________ era dipendente del Comune di __________, il quale era assicurato contro gli infortuni in ambito LAINF presso la __________ Assicurazioni. Al termine di una lunga controversia fra __________ e la __________ Assicurazioni, sfociata davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con una sentenza di data 25 marzo 1998 (doc. _), l’assicuratore ha dovuto erogare all’assicurato delle prestazioni che, al 12 settembre 2002, ammontavano a Fr. 665'408,55, di cui Fr. 332'693,55 a titolo di spese di cura, indennità giornaliere ed indennità per menomazione dell’integrità e Fr. 332'715.- per delle rendite di invalidità ed assegni per grandi invalidi.

                                  B.   La __________ Assicurazioni ha notificato, il 23 gennaio 1997, la sua intenzione di esercitare il regresso nei confronti delle __________ (di seguito __________) per il danno patito dal signor __________ il 3 febbraio 1995. L’assicuratore ipotizzava una responsabilità delle __________ e precisava che l’ammontare delle prestazioni erogate in favore dell’assicurato, come pure la quota di partecipazione delle __________ sarebbe stata comunicata solo dopo la liquidazione del caso tanto per le prestazioni LAINF assicurate obbligatoriamente (doc. _), quanto per quelle complementari (doc. _).

                                         In proseguo di tempo le __________ hanno rinunciato ad avvalersi dell’eccezione della prescrizione nei confronti dell’assicuratore fino al 3 febbraio 2002, nella misura in cui essa non fosse già intervenuta prima del 20 gennaio 2000 (doc. _). In data 1° febbraio 2002 la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti delle __________ per un importo di Fr. 2'500'000.oltre interessi per interrompere il termine di prescrizione (doc. _). Al precetto esecutivo è stata interposta opposizione.

                                  C.   Con petizione 12 aprile 2002 la __________ Assicurazioni ha chiesto la condanna delle __________ al pagamento parziale di Fr. 100'000.- (azione parziale) oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1995 a causa di regresso (art. 41 LAINF) per le prestazioni assicurate obbligatoriamente e a titolo complementare che l’assicuratore contro gli infortuni ha erogato in favore di __________.

                                         Alla petizione si sono opposte le __________, le quali, preliminarmente, hanno sollevato l’eccezione della prescrizione.

                                         L’udienza preliminare è stata limitata alla discussione di questa eccezione.

                                  D.   Con sentenza 13 febbraio 2003 il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione in relazione al diritto di regresso per le prestazioni assicurative obbligatorie, precisando che il termine di prescrizione per l’assicuratore infortuni in relazione alle prestazioni assicurate obbligatoriamente, inizia a decorrere non già al momento dell’infortunio, ma al momento in cui l'assicuratore viene a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento. Questo principio si trova peraltro ora codificato all’art. 72 cpv. 3 LPGA, che ha sostituito l’abrogato art. 41 LAINF. Posto che l’attrice è venuta a conoscenza il 7 aprile 1998 (giorno della notifica della sentenza del TFA) delle prestazioni che era tenuta ad erogare e che il termine di prescrizione biennale dell’art. 14 LrespC era stato interrotto prima del 7 aprile 2000, la sua pretesa era ancora esigibile. In ordine alle prestazioni complementari versate dall’assicuratore al signor __________, esse non soggiacciono alla disciplina dell’art. 41 LAINF, ma alle pretese di regresso governate dalla LCA. Questo tema è stato lasciato indeciso dal Pretore, che lo ha rinviato al giudizio di merito. Il Giudice di prima istanza ha però ricordato che il regresso dell’assicuratore nei confronti di una persona responsabile a titolo causale non è dato, salvo che non si possa rimproverare una colpa alle __________. Nel tal caso, però, il credito sarebbe verosimilmente prescritto. Del pari, se l’indennizzo versato al signor __________ fosse annoverabile fra le cosiddette “assicurazioni delle persone”, l’attrice non avrebbe alcun diritto al regresso ai sensi dell’art. 96 LCA.

                                  E.   Contro il premesso giudizio le __________ si sono aggravate in appello, osservando che il termine di prescrizione per le pretese verso un’impresa di strade ferrate è di 2 anni (art. 14 LrespC) ed esso inizia a decorrere dal giorno dell’infortunio e non dal momento della conoscenza della persona responsabile. L’attrice aveva preso in esame la possibilità di un regresso già all’inizio del 1997, ma essa non ha adottato alcuna misura per interrompere il termine di prescrizione. Diversamente da quanto è stato sostenuto dal Pretore, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione va fatto risalire, per le prestazioni obbligatorie LAINF, al giorno dell’infortunio, ovvero al 3 febbraio 1995 e non al giorno in cui l’assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che era tenuto ad erogare. Le tesi dottrinali riprese dal Pretore per fondare il suo giudizio sono erronee anche perché, in concreto, diversamente da altre ipotesi in cui è applicabile l’art. 60 CO, il termine di prescrizione per gli incidenti ferroviari inizia a decorrere dal giorno dell’evento pregiudizievole e non dalla “conoscenza del danno” (art. 60 CO) o “dalla conoscenza delle prestazioni” (art. 72 LPGA). Il termine di prescrizione previsto dall’art. 14 LrespC conosce regole diverse, per cui non si può far capo all’applicazione dell’art. 60 CO in via analogica. Il fatto che ora l’art. 72 LPGA disciplini l’inizio del termine di prescrizione per l’azione di regresso, non significa che si possa far capo a questa norma, perché l’abrogato art. 41 LAINF non prevedeva che la decorrenza del termine di prescrizione potesse essere fatto risalire al giorno in cui l’assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che è tenuto a riconoscere all’assicurato. In relazione alle prestazioni complementari, l’appellante sostiene che, nella misura in cui le pretese di risarcimento sono state erogate in base ad un’assicurazione contro i danni, esse sono prescritte, perché l’assicuratore, subentrando nei diritti dell’assicurato, riprende anche il termine di prescrizione in corso. Diversamente da quanto ha precisato il Pretore, il termine di prescrizione nella concreta evenienza non è quello delle azioni aquiliane, ma quello dell’art. 14 LrespC, il quale inizia a decorrere dal giorno dell’infortunio. Di conseguenza anche per queste pretese la prescrizione è intervenuta il 3 febbraio 1997.

                                         Con tempestive osservazioni, l’appellata ha ripreso le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione al regresso delle pretese che discendono dall’assicurazione obbligatoria LAINF. In ordine alle richieste fondate sull’assicurazione complementare, l’attrice ha rilevato che il Pretore non aveva elementi sufficienti il giorno del giudizio per qualificare la natura delle prestazioni erogate dall’assicurazione (assicurazione contro i danni o assicurazione di persone). Col che non si poteva neppure pretendere che egli si determinasse sull’ammissibilità dell’azione di regresso. Del pari al momento dell’udienza preliminare le __________ non hanno offerto alcuna prova tesa ad accertare se le condizioni previste dagli art. 41 segg. CO fossero soddisfatte o meno.

                                         In assenza di un substrato probatorio, la decisione del Pretore di rinviare al giudizio di merito questo punto controverso, apparirebbe senz'altro legittima.

Considerato

in diritto

                                   1.   Non è controverso che nel caso in cui sussistesse una responsabilità delle __________ per i danni patiti dal signor __________ il 3 febbraio 1995, allorché fu investito da un convoglio ferroviario, essa va ricercata nella legge federale sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate, di piroscafi e della Posta svizzera (LrespC). Il Pretore, su richiesta della parte convenuta, non si è però pronunciato nel merito della lite, ma ha limitato il giudizio alla questione di sapere se le pretese di regresso avanzate dall’assicurazione fossero o no prescritte.

                                   2.   Giusta l’art. 41 LAINF (ora abrogato), insorto l’evento assicurato, l’assicuratore subentra, fino a concorrenza delle prestazioni legali, nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti contro il terzo responsabile dell’infortunio. Secondo questo disposto l’assicuratore è surrogato nei confronti del terzo responsabile dal giorno dell’infortunio e per l’ammontare di tutte le prestazioni legali. Si tratta di una cessione legale in cui l’assicuratore sociale ha un diritto di regresso integrale nei confronti della persona responsabile, indipendentemente dalla questione di sapere se essa risponde a titolo causale, per colpa o per una violazione contrattuale. Gli assicuratori sociali non sono quindi sottoposti all’ordine delle regole di regresso fissate dall’art. 51 CO (DTF 119 II 293) o dall’art. 72 LCA (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, ed. 1995, I, § 11 n. 160; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 560). Poiché l’assicuratore è surrogato alla vittima dal punto di vista giuridico, egli non riprende solamente il diritto al risarcimento del danno, ma anche i diritti accessori e preferenziali che vi sono legati, purché non siano inseparabili dalla persona della vittima (DTF 119 II 294 consid. 5 e 6 con rif.).

                                         Per questo motivo, l’assicuratore surrogato può essere confrontato con tutte le eccezioni che il terzo responsabile o il suo assicuratore RC potrebbe sollevare contro il danneggiato, ivi inclusa la prescrizione (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance – accident, 1992, pag. 162 all’art. 41-44).

                                         Correttamente il Pretore ha però operato un distinguo in ordine al regresso dell’assicuratore infortuni, perché l’art. 41 LAINF non governa il regresso delle prestazioni complementari, ma solo di quelle che sono assicurate obbligatoriamente (DTF 119 II 363 consid. 4; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit. pag. 161; Graber, Basler Kommentar VVG, N. 18 all’art. 72 e N. 10 all’art. 96).

                                   3.   Fra le parti non è controverso che, a norma dell’art. 14 cpv. 1 LrespC, il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento è di due anni ed esso inizia a decorrere dal giorno dell’infortunio. Il principio posto da questa disposizione è più restrittivo rispetto a quello dell’art. 60 CO, giacché l’azione si prescrive in due anni anche se la parte lesa non aveva ancora conoscenza del danno (DTF 84 II 208/209 consid. 2; Tercier, La responsabilité des entreprises de chemin de fer in: Journées du droit de la circulation routière 1998, pag. 26; Oftinger/Stark, op. cit., Vol. III/3, § 27 n. 207).

                               3.1.   La materia del contendere verte, in relazione alle pretese di regresso per le prestazioni assicurate obbligatoriamente, intorno all’inizio della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di regresso. L’appellante sostiene che il dies a quo è quello del giorno dell’infortunio, ovvero il 3 febbraio 1995, mentre l’attrice, come il Pretore, il giorno in cui l’assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che doveva erogare, ossia il 7 aprile 1998.

                                         Su questo argomento l’art. 41 LAINF è silente e, in difetto di una disposizione speciale sulla prescrizione delle azioni di regresso, non si può stabilire una regola unica e generale (DTF 115 II 49/59 consid. 2b), mentre la dottrina è divisa. Per taluni, avuto riguardo al fatto che l’assicuratore sociale è surrogato nei diritti dell’assicurato il giorno dell’infortunio, egli vi subentra anche in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione (Oftinger/ Stark, op. cit., Vol. I, § 11 n. 161 pag. 592/593; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band II, IIa ed. 1998, pag. 289/290). Seguendo questa impostazione, la prescrizione del credito della __________ Assicurazioni nei confronti delle __________ sarebbe intervenuta il 3 febbraio 1997 (due anni dopo l’infortunio) e, di conseguenza, la petizione andrebbe respinta. Per altri autori (richiamati dal Pretore), per contro, il termine di prescrizione del diritto di regresso è lo stesso di quello dell’assicurato, ma esso inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l’assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento (Schwander, Über die Verjährung von Schadenersatzforderung in: Strassenverkehrsecht-Tagung, Friborgo 1984, pag. 8 segg.; Rumo-Jungo, Haftpflicht und Sozialversicherung, Friborgo 1998, N. 957; Parere approfondito del Consiglio federale in: FF 27 dicembre 1994 N. 52 Vol. V, pag. 892/893). In questa evenienza i crediti dell’attrice, per effetto delle dichiarazioni di rinuncia delle __________ e dell’avvio di una procedura esecutiva (cfr. sopra consid. B), erano ancora esigibili al momento in cui è stato presentato l’atto introduttivo di causa. Quest’ultima opinione, come hanno precisato l’attrice e il Pretore, è stata condivisa e codificata dal legislatore nella LPGA del 6 ottobre 2000 all’art. 72 cpv. 2. Questa Camera non può non tenere conto di questa modifica legislativa e dell’opinione espressa a questo riguardo da una parte accreditata della dottrina prima che l’art. 41 LAINF fosse abrogato (cfr. DTF 114 II 94 consid. 1). Non va dimenticato che l’assicuratore, benché sia stato surrogato in tutti i diritti dell’assicurato il giorno dell’infortunio, non può avanzare alcun diritto a titolo di regresso nei confronti del terzo responsabile sino a quando non è stato legalmente stabilito che egli è tenuto ad erogare le prestazioni previste dalla LAINF (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit. pag. 161; Boller, La limitation de la responsabilité civile des proches et de l’employeur à l’égard du travailleur, pag. 164; Rumo-Jungo, op. cit., N 968 segg.). Già solo per questo motivo non appare possibile che un termine di prescrizione inizi a decorrere prima ancora di sapere se l’assicuratore sia tenuto o meno ad erogare delle prestazioni all’assicurato. A ciò si aggiungono quelle difficoltà che sono state diligentemente elencate dal Pretore, ovvero che spesso la richiesta dell’assicurato è contestata nella sua entità e nella sua durata e il diritto di regresso non può essere fondato su delle pretese che sono ancora indeterminate. Questo diritto può essere esercitato solo quando l’ammontare delle pretese erogate in favore dell’assicurato sono conosciute (Beck, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen in: Schaden-Haftung-Versicherung, Vol. V, § 6 n. 6.114, pag. 286; Rumo-Jungo, op. cit. N 964 segg. con rinvii). Il fatto che l’art. 14 cpv. 1 LrespC. preveda un termine che si discosta da quello dell’art. 60 CO in relazione alla conoscenza del danno e della persona responsabile, è circostanza ininfluente se si considera che il momento determinante per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’assicuratore e per la decorrenza del termine di prescrizione sono la conoscenza delle prestazioni che egli è chiamato ad erogare e la persona soggetta all’obbligo del risarcimento.

                                         Su questo punto la sentenza del Pretore non presta il fianco ad alcuna critica e deve essere confermata.

                                   4.   In relazione alle prestazioni versate all’assicurato a titolo complementare non è più controverso in questa sede che esse non sono governate dall’art. 41 LAINF, ma dagli art. 72 e 96 LCA. Sulla natura di queste prestazioni non si è però pronunciato nessuna delle parti, mentre il Pretore ha rinviato l’esame al merito della lite. Questo giudizio di opportunità non è privo di fondamento, perché la qualifica della copertura delle prestazioni complementari appare un aspetto pregiudiziale rispetto a quello della prescrizione e deve essere risolta in base al contenuto della polizza (DTF 128 III 36; 119 II 364). Infatti se le prestazioni complementari vertono su delle coperture assicurative “delle persone” (art. 96 LCA), il tema della prescrizione non si pone, perché all’assicuratore non è dato alcun regresso nei confronti del terzo responsabile e la parte lesa può cumulare le sue pretese (DTF 119 II 365; Graber, op. cit. N. 10 all’art. 96). Del pari, come ha rilevato il Pretore, anche nell’ipotesi in cui le coperture assicurative fossero annoverabili fra quelle “contro i danni”, il quesito della prescrizione va esaminato solo nell’ipotesi in cui sono dati gli estremi per il regresso, il quale è escluso per gli incidenti ferroviari, trattandosi di una responsabilità causale, salvo che non si possa rimproverare al terzo responsabile una colpa addizionale (Oftinger/Stark, op. cit., Vol. I, § 11 n. 37; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, pag. 391 e 392 all’art. 72; Keller, op. cit. pag. 203). Stando così le cose il Pretore non poteva ancora pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla parte convenuta, perché il quesito, per essere esaminato, presupponeva un prerequisito (la sussistenza del diritto al regresso per l’assicuratore) che potrà essere valutato solo con il giudizio finale di merito.

                                         Ne discende che anche su questo punto la decisione del Pretore deve essere confermata.

                                   5.   L’appello, infondato in ogni punto, deve essere respinto con carico di spese e ripetibili all’appellante.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 10 marzo 2003 delle __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr.   950.b) spese                         Fr.     50.totale                              Fr. 1’000.sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- - cerna  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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