Incarto n. 12.2003.53
Lugano 14 aprile 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause congiunte -inc. n. OA.1998.87 e OA.1998.88 della Pretura della giurisdizione di __________ - promosse con petizioni 14 maggio 1998 da
__________ rappr. da __________
contro
__________ rappr. da __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento dei due debiti di fr. 120'000.- e di fr. 145'000.- più interessi al 5% dal 1° luglio 1996 ed accessori di cui ai PE n. __________e __________dell'UEF di __________, domande avversate dalla convenuta, e che il Pretore, con sentenza 30 gennaio 2003, ha integralmente respinto;
appellante l'attore con atto di appello 24 febbraio 2003, con cui, previa assunzione di una nuova perizia tecnico-bancaria, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere entrambe le petizioni, protestando spese e ripetibili delle due sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 1° aprile 2003, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 23 marzo 1992 la Banca __________, succursale di __________, ha concesso ad __________ un credito in conto corrente di fr. 500'000.- destinato al suo fabbisogno per il commercio d'argento. La linea di credito era garantita dalla costituzione in pegno di 3 cartelle ipotecarie di fr. 200'000.- ciascuna gravanti la particella n. __________RFD di __________ di proprietà di __________. In precedenza il cliente, a garanzia di tutti i crediti presenti e futuri verso di lui, aveva provveduto a dare in pegno manuale alla banca 2 cartelle ipotecarie, una di fr. 145'000.- gravante il foglio PPP n. __________RFD di __________, l'altra di fr. 120'000.- gravante il foglio PPP n. __________RFD del medesimo Comune.
2. La vertenza in esame trae origine da un intenso giro di assegni bancari che __________ ha messo in piedi in collaborazione con __________, grazie alla linea di credito ottenuta dalla banca. In sostanza egli ogni due o tre giorni emetteva a favore di quest'ultimo, verosimilmente per finanziarne l'attività di import-export d'argento, assegni tratti sulla Banca __________, ritenuto che dopo alcuni giorni questi provvedeva a sua volta a rimettergli assegni di importo analogo tratti sulla succursale di __________ dell'__________ Bank, restituendogli così le somme mutuate. Per evitare che a seguito di queste operazioni il suo conto corrente fosse costantemente in dare, __________ aveva chiesto ed ottenuto dalla Banca __________ che gli assegni di __________ gli fossero accreditati "s.b.f." ("salvo buona fine"), modalità in base alla quale la banca incaricata dell'incasso accreditava subito l'importo sul conto del cliente, senza attendere di aver effettivamente incassato la somma dalla banca trassata, riservandosi però il diritto di riaddebitargliela nel caso in cui gli assegni fossero in seguito risultati scoperti; dal 23 luglio 1993, per evitare l'addebito di commissioni sul maggior dare dovuto allo scarto di un paio di giorni di valuta che si verificava nel disbrigo delle pratiche, egli chiese ed ottenne inoltre che l'incasso in questione non avvenisse più "per corrispondenza", bensì "per cassa" (perizia p. 20, 26 e 27).
Il giro di assegni bancari è proseguito senza problemi fin verso la fine di marzo 1995, allorché 8 assegni di __________ (di fr. 20'000.- valuta 10 marzo, di fr. 43'000.- valuta 10 marzo, di fr. 66'000.- valuta 14 marzo, di fr. 100'000.valuta 15 marzo, di fr. 750'000.- valuta 20 marzo, di fr. 43'000.- valuta 20 marzo, di fr. 750'000.- valuta 22 marzo, di fr. 750'000.- valuta 24 marzo, cfr. doc. _ e perizia p. 10), regolarmente accreditati al cliente secondo la modalità "s.b.f.", gli sono stati in seguito riaddebitati, il 28 marzo 1995, siccome risultati scoperti.
3. Preso atto che a seguito di queste operazioni il conto corrente di __________ presentava il 31 marzo 1996 un saldo negativo di fr. 1'641'682.40, la Banca __________ ha provveduto ad escutere le garanzie a suo tempo prestate, che nel frattempo erano state disdette. Essa in data 23 luglio 1996 ha pertanto promosso nei suoi confronti due esecuzioni in via di realizzazione d'un pegno immobiliare per fr. 120'000.- e per fr. 145'000.- più interessi (PE n. __________e __________dell'UEF di __________). In seguito, il 30 maggio 1997, ha escusso, sempre con un'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare, __________ per complessivi fr. 600'000.- più interessi (PE n. __________dell'UEF di __________).
Le opposizioni interposte ai PE essendo state rigettate in via provvisoria dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con due sentenze datate 17 aprile 1998 e un'altra pronuncia datata 2 novembre 1998, si è reso necessario l'inoltro di tre diverse cause.
4. Con le due petizioni in rassegna, avversate dal __________, successore in diritto della Banca __________, __________ ha chiesto il disconoscimento dei due debiti di fr. 120'000.- e di fr. 145'000.- più interessi ed accessori, adducendo in sostanza che il debito in conto corrente sarebbe stato in realtà provocato dalla negligenza dei funzionari della banca: la mancanza di un sistematico controllo interno inteso a rendere indisponibili fino al momento dell'effettivo accredito i fondi accreditati sulla base di mandati d'incasso "s.b.f." avrebbe in particolare fatto sì che venissero onorati gli assegni bancari da lui emessi quando invece gli stessi avrebbero dovuto essere ritornati impagati per mancanza di fondi e che venissero disposti fondi in una misura di molto superiore alla linea di credito concessa; la procedura seguita dalla banca nell'incasso degli assegni non rispettava inoltre una normale e corretta prassi bancaria, tanto è vero che gli assegni da lui posti all'incasso, ancorché postdatati, non erano stati immediatamente presentati al pagamento alla banca corrispondente e gli avvisi di accredito rispettivamente gli estratti bancari non permettevano di comprendere se gli accrediti fossero definitivi o meno. Il pregiudizio da lui subito, che comportava l'inesistenza del debito verso la banca o comunque la sua estinzione per compensazione, ammontava ad almeno fr. 1'500'000.-, somma corrispondente all'importo complessivo che la convenuta aveva versato all'__________ Bank a saldo dei 2 assegni di fr. 750'000.- da lui emessi il 20 e 22 marzo 1995.
__________, erede di __________, nel frattempo defunta, ha a sua volta presentato un'azione di disconoscimento del debito di fr. 600'000.- più interessi ed accessori, facendo valere motivazioni sostanzialmente identiche.
5. Con la sentenza qui impugnata, il Pretore, per quanto qui interessa, ha ritenuto che la convenuta avesse effettivamente disatteso l'esplicita istruzione dell'attore di non pagare i suoi assegni prima di aver incassato definitivamente quelli di __________, rilevando che in ogni caso, anche in assenza di tale istruzione, il rispetto del dovere generale di prudenza le avrebbe imposto di non pagare gli assegni prima che fosse stata certa che gli importi accreditati sul contro corrente erano definitivi. Ritenuto però che l'attore non poteva non essere conscio del fatto che almeno in misura pari al limite di credito in conto corrente rischiava di non più ottenere la restituzione di quanto versato a __________, egli ne ha in definitiva dedotto che il credito della banca risultava fondato in ragione di fr. 500'000.- più accessori, mentre per la rimanenza essa non poteva pretendere alcunché, avendo lei stessa cagionato il danno. Dal che la reiezione delle due petizioni dell'attore, volte ad ottenere il disconoscimento di un debito di complessivi fr. 265'000.- più accessori, e il parziale accoglimento, per fr. 365'000.- (nonostante nei considerandi fosse indicato un importo di soli fr. 235'000.- = fr. 500'000.- ./. fr. 265'000.-), di quella inoltrata da __________, chiedente il disconoscimento di un debito di fr. 600'000.- più accessori.
6. Con l'appello che qui ci occupa l'attore, oltre a domandare l'assunzione di una nuova perizia tecnico-bancaria, chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere entrambe le petizioni, ritenendo contraddittoria la conclusione cui era giunto il giudice di prime cure, il quale, pur avendo accertato che la convenuta aveva commesso una violazione contrattuale tale da originare le perdite sul suo conto corrente, le aveva nondimeno riconosciuto un credito di fr. 500'000.-.
7. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
8. Preliminarmente, prima di affrontare il merito della lite, occorre evadere la domanda di assunzione di una nuova perizia tecnico-bancaria, formulata dall'attore con il suo appello. La richiesta deve senz'altro essere respinta.
Giusta l'art. 252 cpv. 5 CPC la designazione di nuovi periti può avvenire solo nel caso in cui essi hanno dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti o ad eventuali controdomande oppure se le loro risposte appaiono manifestamente insufficienti o discordanti. Nel caso di specie, è ben vero che l'attore ha chiesto a varie riprese al Pretore di designare un nuovo perito, richiesta che è stata respinta. Nel gravame egli, pur avendo dichiarato a chiare lettere che la perizia giudiziaria era risultata piuttosto superficiale, vaga e aveva evitato di dare risposte incisive e chiare, non ha però ritenuto di specificare in dettaglio quali erano i punti della perizia che avrebbero permesso di ritenerla inconcludente, lacunosa o incompleta. Così facendo, egli di fatto ha omesso di fornire alla scrivente Camera gli elementi necessari per esprimersi sulla questione della valenza della perizia, il richiamo alle motivazioni espresse in precedenti allegati -oltretutto nemmeno postulato dalla parte- non valendo a supplire la motivazione totalmente mancante nel gravame (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 ad art. 309). La richiesta si rivela in ogni caso pretestuosa, visto e considerato che, secondo lo stesso attore, la perizia aveva in ogni caso permesso di fornire tutta una serie di elementi significativi, da lui ripresi nell'appello in non meno di 5 pagine, e soprattutto di accertare l'esistenza di grosse negligenze a carico della convenuta, ciò che per altro smentisce il rimprovero di superficialità e di inconcludenza del referto.
9. A sostegno dell'azione di disconoscimento del debito l'attore, dopo aver rimproverato alla convenuta il mancato rispetto di alcuni usi bancari, adduce che quest'ultima, che nell'occasione agiva in qualità di banca trassata dei 2 assegni di fr. 750'000.- da lui emessi il 20 e 22 marzo 1995, avrebbe provveduto al loro pagamento, nonostante il suo conto corrente non presentasse la necessaria copertura e dunque vi fosse un problema nel cosiddetto rapporto di provvista ("Deckungsverhältnis", retto dalle norme sul mandato o sul contratto di apertura di conto, cfr. Koller, Basler Kommentar, N. 2 ad art. 466 CO). Il suo conto risultava invero sempre coperto (provvisoriamente) e ciò in conseguenza dell'incasso "s.b.f." degli assegni emessi da __________. Sennonché, sempre a detta dell'attore, la convenuta, sulla base non solo delle chiare istruzioni ricevute ma anche delle circostanze del caso, in particolare proprio della modalità d'accredito scelta, avrebbe dovuto adottare a quel momento alcuni provvedimenti a tutela del cliente e segnatamente verificare che gli importi accreditati sul suo conto lo fossero in modo definitivo, cioè senza il pericolo di un eventuale riaddebito. La responsabilità della convenuta andrebbe in sostanza individuata nella violazione di questo obbligo contrattuale.
10. Il primo appunto mosso alla convenuta -comunque non decisivo per l'esito della lite- di aver adottato una procedura non rispettosa della normale e corretta prassi bancaria in occasione dell'incasso degli assegni dev'essere senz'altro disatteso.
Contrariamente a quanto preteso dall'attore, gli avvisi di accredito del conto corrente permettevano di comprendere che gli accrediti degli assegni erano unicamente provvisori, anche perché agli stessi vi era sempre allegato il conteggio-chèque con la menzione "incasso salvo b.f." (perizia p. 17-20; delucidazione perizia p. 7-9): in tali circostanze l'attore non poteva in buona fede richiamarsi a una scarsa chiarezza degli estratti bancari.
Pure infondato è il rimprovero mossole per non aver presentato immediatamente al pagamento gli assegni posti all'incasso, ancorché postdatati. Il perito giudiziario ha in effetti avuto modo di stabilire che la convenuta operò in tal modo sin dall'inizio, senza che l'attore avesse mai avuto nulla da ridire, sicché si può senz'altro ritenere che, se non già in forza di un accordo esplicito tra le parti, almeno per atti concludenti (così pure il perito, cfr. delucidazione perizia p. 9), egli fosse d'accordo che gli assegni non fossero presentati alla banca trassata prima della data d'emissione. D'altro canto, sempre a detta del perito, se i titoli in questione fossero stati presentati alla banca corrispondente prima della data d'emissione sarebbero probabilmente rimasti impagati per mancanza di copertura, ciò che avrebbe portato alla fine del giro d'assegni (perizia p. 16; delucidazione perizia p. 5).
Parimenti irrilevante è il fatto che le operazioni in corso fossero tali da creare potenzialmente un'esposizione negativa del conto corrente superiore alla linea di credito concessa suo tempo: a parte il fatto che il limite di credito non era comunque mai stato superato, se non il 28 marzo 1995, a seguito del riaddebito degli assegni "s.b.f.", dal che l'infondatezza del rilievo, va in ogni caso rilevato che il modo di procedere costantemente adottato dall'attore, segnatamente il numero e l'ammontare degli assegni scambiati con __________ in pochi giorni (di regola di fr. 750'000.- ciascuno, ciò che portava ad un'esposizione potenziale di gran lunga superiore alla linea di credito di fr. 500'000.-), era ormai in essere, senza problemi di sorta, da quasi 3 anni, sicché si poteva senz'altro ritenere, come del resto ammesso anche dal perito, che al cliente fosse stato concesso per atti concludenti un cosiddetto fido "per assegni accreditati salvo buona fine" (perizia p. 12, 14 e 23; delucidazione perizia p. 2 segg.).
11. La tesi secondo cui le particolarità del caso avrebbero imposto d'ufficio alla convenuta di adottare dei provvedimenti a tutela dell'attore, segnatamente prima di provvedere al pagamento dei 2 assegni di fr. 750'000.- da lui emessi il 20 e 22 marzo 1995 è infondata.
Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che di principio non esiste alcun obbligo d'informazione a carico della banca qualora un cliente dia puntuali istruzioni in merito alla gestione del suo conto; un dovere d'informazione esiste solo eccezionalmente, nel caso in cui la banca, facendo prova dell'attenzione richiesta, debba riconoscere che il cliente non ha intravisto un determinato pericolo nell'operazione o nell'investimento scelto, oppure ancora nel caso in cui tra le parti in conseguenza di una relazione d'affari durevole sia venuto in essere un particolare rapporto di fiducia in forza del quale il cliente possa attendersi in buona fede che la banca, pur non richiesta, lo metta nondimeno in guardia (DTF 124 III 155; SJ 1999 I 205, 2002 I 275; Thévenoz, Développements récents en droit privé, in Journée 2002 de droit bancaire et financier, p. 202). Nel caso di specie l'istruttoria di causa ha permesso di stabilire che l'attore non abbisognava di particolari consigli da parte della convenuta. Nonostante egli avesse a suo tempo svolto l'apprendistato di commercio in uno studio d'ingegneria e in seguito l'attività di esercente, egli risultava in effetti cognito in operazioni bancarie, e in ogni caso, grazie verosimilmente ai consigli datigli da __________, che gestiva una fiduciaria a __________, dava l'impressione di essere comunque a conoscenza degli usi bancari: l'idea di mettere in piedi il giro d'assegni bancari era stata del resto sua e non della banca; per evitare un'esposizione passiva del suo conto corrente, egli, dando prova di una competenza non comune, aveva chiesto, sin dall'inizio (delucidazione perizia p. 2), che l'incasso degli assegni emessi da __________ avvenisse con la modalità "s.b.f."; in seguito per evitare la perdita di alcuni giorni di valuta aveva addirittura chiesto che l'incasso avvenisse "per cassa". L'operazione in questione non era in ogni caso diversa da quelle che si erano svolte, senza alcun problema, nei precedenti 3 anni, le cui finalità non erano per altro mai state chiarite più di tanto alla convenuta, e dunque non risultava particolarmente pericolosa, tale da imporre in base al principio della buona fede un intervento da parte della banca, che nemmeno era stata informata di eventuali problemi finanziari a carico di __________.
12. L'attore, richiamandosi alla dichiarazione scritta di cui al doc. _, confermata in sede testimoniale dal suo estensore __________, ritiene di aver a suo tempo dato alla convenuta la chiara istruzione di pagare gli assegni da lui emessi solo dopo che vi fosse la certezza che gli importi accreditati sul suo conto fossero definitivi. Come vedremo, non è così.
13. Con il doc. _, datato 6 giugno 1995, __________ ha tra l'altro ricordato "di aver partecipato, all'incirca un anno e mezzo fa, ad un incontro personale tra il signor __________ ed il signor Dir. __________, direttore della __________, incontro avvenuto presso la citata Banca. Il sottoscritto dichiara che in quell'occasione il signor __________ richiese al signor Dir. __________ di voler sempre verificare, prima che la __________ pagasse gli assegni emessi in favore di __________, che "vi fossero i soldi sul conto". In tal senso il signor __________ é, e così la richiesta era stata ben intesa dal signor Dir. __________, intendeva che quegli assegni fossero preventivamente incassati ed i relativi importi depositati definitivamente sul conto del signor __________ presso la Banca __________, e ciò prima che la __________ pagasse gli assegni emessi in favore di __________. In questo modo il signor __________ voleva evidentemente cautelarsi, ovvero evitare che la Banca __________ pagasse gli assegni di __________ presentati tramite la __________ senza che vi fosse la necessaria copertura presso la Banca __________, ed evitare quindi che il signor __________ potesse incassare i suoi assegni senza che il signor __________ incassasse effettivamente e definitivamente i suoi. In quell'occasione il signor Dir. __________, a seguito dell'espressa richiesta formulata dal signor __________, disse che la Banca avrebbe certamente proceduto in questo senso alfine di evitare eventuali danni al proprio cliente __________ ".
14. La convenuta ha contestato l'attendibilità della dichiarazione, sottolineando in particolare come __________ fosse in un rapporto di stretta amicizia con l'attore ed evidenziando varie contraddizioni in cui egli sarebbe incorso nella sua audizione testimoniale, in parte smentita da altre risultanze agli atti, segnatamente dalla testimonianza del direttore __________.
La questione, come vedremo, non necessita tutto sommato di essere risolta in modo definitivo. In effetti, se anche si volesse prestar fede ad __________ ed ammettere dunque che in occasione di quell'incontro l'attore espose al direttore della convenuta le sue preoccupazioni in merito al giro d'assegni, è in ogni caso inverosimile che a quel momento egli abbia chiesto alla banca, come invece risulta dal doc. _, di provvedere al pagamento degli assegni da lui emessi solo dopo che a loro volta gli assegni emessi da __________ erano stati accreditati in modo definitivo sul suo conto. Sentito in sede testimoniale, __________, ha sì confermato il tenore del doc. _, ma non si è più espresso sul concetto di accredito definitivo, limitandosi invece a ribadire che a seguito dell'istruzione data a quel momento la convenuta, prima di pagare gli assegni a favore di __________, doveva in sostanza assicurarsi che vi fossero i soldi sul conto. Il fatto che nel doc. _ la medesima espressione "vi fossero i soldi sul conto" sia stata riproposta tra virgolette (cfr. pure petizioni p. 9) induce a ritenere che fossero proprio quelle le parole che l'attore aveva formulato all'indirizzo del direttore della convenuta. Ora, da queste sole parole, nonostante l'interpretazione personale datane da __________ nel doc. _, un interlocutore attento ed esperto del ramo, qual era il direttore __________, non poteva (ancora) ritenere che l'attore intendesse chiedere alla banca di pagare gli assegni di __________ solo dopo che le somme accreditate provvisoriamente sul suo conto con gli assegni "s.b.f." fossero state incassate definitivamente: nelle particolari circostanze questa istruzione sarebbe stata del resto impraticabile, ciò che il direttore non avrebbe certo mancato di far notare, nella misura in cui costituiva di fatto un accredito "dopo incasso", che avrebbe implicitamente comportato il blocco del conto dell'attore per alcuni giorni e dunque la fine del giro d'assegni (perizia p. 11 e 13; delucidazione perizia p. 3). Visti gli scopi perseguiti da quest'ultimo, l'istruzione doveva pertanto essere intesa in buona fede dal direttore __________ solo nel senso che la convenuta avrebbe dovuto assicurarsi, prima del pagamento degli assegni, che il conto corrente fosse coperto, almeno provvisoriamente, e ciò per far sì che il conto stesso non andasse mai in dare (cfr. la testimonianza di __________, inc. __________, che riferisce come lo scopo dell'incontro fosse in definitiva di ottenere lo storno di alcune commissioni per sorpasso della linea di credito, addebitategli verosimilmente a seguito dell'incasso "per corrispondenza", poi sostituito con quello "per cassa"): ciò era in ogni caso già garantito dalla procedura d'incasso "s.b.f.", scelta dall'attore e praticata sino ad allora, per cui non si imponevano altri accorgimenti particolari da parte della convenuta.
15. Abbondanzialmente, se per ipotesi si volesse anche ammettere che l'attore aveva chiesto al direttore __________ di effettuare altre e comunque non meglio precisate verifiche (il teste __________ parla vagamente di "misure di controllo riguardo a questi assegni") per evitare nel limite del possibile l'eventualità di un danno a suo carico, la sua posizione non sarebbe stata in ogni caso migliore. Esclusa la possibilità che la convenuta chiedesse all'__________ Bank di bloccare i conti di __________ fino al momento dell'effettivo incasso, in quanto ciò avrebbe comportato la fine del giro d'assegni (delucidazione perizia p. 3 seg.), l'unica possibilità che rimaneva era quella di chiedere telefonicamente alla banca corrispondente di controllare se al momento dell'accredito "s.b.f." il conto di __________ fosse scoperto, soluzione che comunque non garantiva che il conto di quest'ultimo disponesse poi della necessaria copertura al momento in cui gli assegni sarebbero poi stati presentati al pagamento (perizia p. 11, 13 e 24). Il fatto che inizialmente questa verifica sia stata fatta, come riferito dal teste __________, funzionario dell'__________ Bank, non prova però ancora che la convenuta, che nell'occasione aveva verosimilmente agito per evitare di subire essa stessa un danno dal giro d'assegni, avesse in seguito accettato di assumersi, all'inizio del 1994, un esplicito impegno in tal senso, per cui tale eventualità, non comprovata, deve a sua volta essere scartata.
Ad ogni buon conto nemmeno l'ossequio da parte della convenuta di questa eventuale istruzione avrebbe permesso di evitare gran parte della perdita subita dall'attore. L'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che almeno fino al 17 marzo 1995 il conto di __________ era senz'altro coperto, tanto è vero che un assegno di fr. 750'000.- emesso con quella valuta era stato regolarmente pagato dall'__________ Bank (cfr. perizia, allegato I/3), e che solo dal successivo 21 marzo, data dell'infruttuosa presentazione dell'assegno di fr. 750'000.- valuta 20 marzo (doc. _), esso non disponeva più della necessaria copertura. Se pertanto la convenuta avesse interpellato la banca corrispondente per verificare la copertura o meno del conto di __________, quest'ultima le avrebbe risposto negativamente solo dopo il 21 marzo. Ne discende, sempre in tale ipotesi, che la convenuta il 22 marzo non avrebbe dovuto accreditare "s.b.f." l'assegno di __________ di fr. 750'000.-, cosicché a quel momento il saldo del contro corrente dell'attore sarebbe rimasto a fr. 64'625.-. In tali circostanze l'assegno di fr. 750'000.- emesso dall'attore il medesimo 22 marzo, una volta presentato alla convenuta per il pagamento, avrebbe causato un'esposizione negativa del conto dell'attore di fr. 685'375.-, per cui, stante la linea di credito di fr. 500'000.- concessa a suo tempo, avrebbe potuto essere soluto solo in ragione di fr. 564'625.-, ritenuto che per la rimanenza di fr. 185'375.- avrebbe dovuto essere ritornato alla banca corrispondente siccome non coperto. È in definitiva solo di quest'ultimo importo che la convenuta potrebbe pertanto essere resa responsabile. Sennonché, atteso che al 31 marzo 1996 essa vantava un credito di fr. 1'641'682.40 più interessi, con dunque un saldo effettivo a suo favore -dedotta questa somma- di fr. 1'456'307.40, le petizioni in rassegna, ivi compresa quella promossa da __________, volte -come detto- a disconoscere un debito complessivamente di fr. 865'000.- più interessi, devono senz'altro essere respinte. L'esito della lite non sarebbe stato del resto diverso nemmeno qualora il 22 marzo l'intero assegno di fr. 750'000.- fosse stato pagato a torto: in tal caso il credito effettivo della convenuta sarebbe in effetti stato pur sempre di fr. 891'682.40, superiore dunque agli importi di cui era stato chiesto il disconoscimento del debito.
16. Ne discende, in ogni caso, la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 febbraio 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2'000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________ o
- avv. __________
Comunicazione alla Pretura di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario