Incarto n. 12.2003.50
Lugano 9 dicembre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00122 della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 30 agosto 2002 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
Comune di __________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dell'ente pubblico convenuto al pagamento di fr. 58'869.60 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte;
ed ora sull'eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito, sollevata dal convenuto con la risposta di causa, che il Pretore con decreto 18 febbraio 2003 ha accolto, respingendo con ciò la petizione siccome irricevibile;
appellante l'attrice con atto di appello 26 febbraio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'eccezione e con ciò di dichiarare ricevibile la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con osservazioni 25 marzo 2003, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna __________ ha convenuto in lite il Comune di __________ per ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti a seguito della ferruginosità dell'acqua potabile erogata a un immobile di sua proprietà, problema a suo dire dovuto alla carente manutenzione della rete idrica comunale. Essa pretende in particolare la rifusione delle spese da lei assunte per la posa e manutenzione dei necessari filtri e ionizzatori (fr. 37'444.80), il costo per la sostituzione di due tubazioni perforate dalla ruggine (fr. 3'000.-), nonché il danno dato dalla necessità di "sprecare" notevoli quantitativi d'acqua (fr. 18'424.80).
Il convenuto si è opposto alla petizione, sollevando tra l'altro l'eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito.
2. Dopo aver limitato l'udienza preliminare all'esame della questione sollevata dal convenuto, il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha accolto l'eccezione e ha di conseguenza dichiarato irricevibile la petizione, caricando all'attrice gli oneri processuali e le ripetibili di fr. 1'600.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il rapporto che s'instaurava tra l'utente e il Comune che esercitava di persona o delegava a un'azienda municipalizzata il suo monopolio, in concreto la fornitura d'acqua potabile, era senz'altro retto dal diritto pubblico. Ritenuto che gli art. 40 segg. della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMPS, RL 2.1.3.1) prevedevano che le contestazioni tra l'utente e l'azienda municipalizzata, tra cui dunque anche quella in discussione relativa al risarcimento dei danni asseritamente riconducibili alla cattiva qualità dell'acqua fornita, erano di competenza delle autorità giudiziarie di diritto pubblico, ne ha concluso che la lite sfuggiva alla cognizione del giudice civile.
3. Delle argomentazioni dell'appello, con cui l'attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere l'eccezione e con ciò di dichiarare ricevibile la petizione, e delle osservazioni del convenuto, con cui si postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
4. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, l'esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC) ossia la competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle parti in lite, in relazione ad un caso concreto. I giudici ordinari -giudici di pace, pretori e tribunale d'appello (Cap. C "Parte civile in ispecie" art. 2 segg. LOG)- esercitano la giurisdizione civile (art. 1 CPC) e sono loro sottratti i giudizi che riguardano rapporti di diritto pubblico.
Come giustamente ritenuto dal Pretore, la giurisprudenza cantonale (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, p. 303; Rep. 1990 p. 213 seg.; IICCA 17 marzo 1999 inc. n. 12.98.211) ha già avuto modo di stabilire che il rapporto che si instaura tra l'ente pubblico, quale prestatore di un servizio di utilità pubblica (come la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica), e l'utente è retto dal diritto pubblico ed altrettanto vale, almeno in Ticino, quando, come nel caso concreto, il servizio è gestito da un'azienda municipalizzata. Infatti la LMSP stabilisce espressamente che tali rapporti sono retti dal diritto pubblico e, in ogni caso, l'art. 40 LMSP prevede l'applicazione della procedura amministrativa (reclamo al Dipartimento dell'interno, ora delle istituzioni, e eventuale ricorso al Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e azienda municipalizzata, ritenuto che in sede parlamentare era stata respinta la proposta che intendeva sottoporre tali controversie ai tribunali civili (Verbali del Gran Consiglio, Sess. ord. aut. 1981, Vol. I, p. 287 segg.).
L'appellante ritiene tuttavia che nel caso di specie -diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure- non si trattava di giudicare su di una controversia tra un utente e l'azienda municipalizzata, ma piuttosto di statuire su una causa, di diritto privato, inoltrata nei confronti del proprietario dell'opera, il Comune, per i danni cagionati da un difetto nella manutenzione delle canalizzazioni (art. 58 CO). Non è così. Essa sembra in effetti dimenticare che tra le parti è pacificamente in essere un contratto in forza del quale il convenuto è tenuto ad erogarle l'acqua potabile. I danni da lei subiti a seguito della ferruginosità dell'acqua fornita, siano essi dovuti a un difetto di manutenzione della rete idrica comunale o ad altri fattori, non sono pertanto di natura extracontrattuale, ciò che esclude l'applicazione dell'art. 58 CO, ma di natura contrattuale (cattivo adempimento del contratto). Ritenuto che il contratto di fornitura dell'acqua potabile è senz'altro retto dal diritto pubblico -l'attrice ne è perfettamente consapevole (cfr. appello p. 3)se ne deve concludere che anche le controversie relative alla sua violazione soggiacciono alla giurisdizione amministrativa, sicché è a ragione che il Pretore si è pronunciato per l'irricevibilità della petizione.
5. Pure infondata è infine la censura con cui l'appellante ritiene che il Pretore non avrebbe dovuto attribuire ripetibili alla controparte, in quanto quest'ultima non aveva ottenuto la necessaria autorizzazione a stare in lite da parte del Consiglio comunale prima dell'inoltro dell'allegato responsivo, sicché lo stesso e tutti i successivi atti processuali dell'ente pubblico convenuto erano nulli. Per costante giurisprudenza non è in effetti necessario che l'autorizzazione a stare in lite ai sensi dell'art. 13 lett. l LOC, nel frattempo versata agli atti (doc. _), sia rilasciata prima dell'inizio della causa (Rep. 1993 p. 223; CCC 27 giugno 2000 inc. n. __________gennaio 2001 inc. n. __________; IICCA 30 maggio 2001 inc. n. __________).
6. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 febbraio 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - avv. __________
avv. dott. __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario