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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.02.2004 12.2003.29

10. Februar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,288 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.29

Lugano 10 febbraio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Verzasconi (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.13 della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione 3 dicembre 2001 da

__________ rappr. dallo studio legale __________  

  contro  

1. __________ 2. __________ entrambi rappr. dall' avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna solidale dei convenuti al pagamento della somma di Fr. 6'160.- oltre ad interessi del 5% dal 24 agosto 2001 per pigioni arretrate, la condanna del convenuto __________ al pagamento dell’importo di Fr. 2'000.- oltre ad interessi dal 21 giugno 2001 per l’ammortamento del prestito concesso per l’aiuto al finanziamento per l’acquisto e ristrutturazione dell’albergo __________, la restituzione da parte dei convenuti di svariati oggetti parte dell’inventario del ristorante __________ e, da ultimo, la condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento dell’importo di Fr. 7'000.- a titolo di risarcimento danni;

domande avversate dalla convenuta che chiede la reiezione integrale della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento dell’importo di Fr. 5'943.15 oltre ad interessi al 5% dal 1. settembre 2001;

il Pretore, con decisione del 14 gennaio 2003, ha parzialmente accolto la petizione, ordinando alla convenuta __________ di restituire all’attore due coppette per il gelato e un bicchiere per il caffè fertig, mentre la domanda riconvenzionale è stata respinta, il tutto con messa a carico delle spese processuali all’attore e la sua condanna a rifondere l’importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;

appellante la parte attrice contro tale decisione, con atto del 24 gennaio 2003, con cui formula le medesime richieste già avanzate con la petizione al giudice di prima istanza;

la parte convenuta non ha presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Ritenuto

in fatto                       

                                     A.    Con atto pubblico del 28 febbraio 2001 __________ ha ceduto a __________ la propria quota di comproprietà di ½, delle particelle n. __________e __________RFD di __________, sulle quali sorge il ristorante __________. Con medesimo atto pubblico al signor __________ è stata assegnata anche la proprietà dell’inventario e dell’arredamento del ristorante per un importo di Fr. 50'000.- dovuti al cedente.

                                            Lo stesso giorno il signor __________, in qualità di locatore, e la __________, quale affittuaria, hanno stipulato un contratto di affitto relativo al ristorante, compreso l’inventario mobiliare ivi presente secondo la distinta allestita da __________ l’8 febbraio 2001 su mandato di __________. L’inizio dell’affitto, di durata indeterminata, è stato fissato per il 1. marzo 2001 e il fitto mensile da corrispondere al locatore in Fr. 2'800.-. Il contratto poteva essere disdetto con un preavviso di sei mesi, per la scadenza del 28 febbraio, la prima volta il 28 febbraio 2006. A titolo di garanzia, le parti hanno concordato il versamento dell’importo di Fr. 10'000.-.

                                            Il contratto di affitto, allestito sui formulari ufficiali per i contratti di locazione della __________, è stato firmato anche da __________.

                                     B.   Con scritto del 14 agosto 2001 __________, per il tramite di un legale, ha notificato a __________ il mancato versamento delle mensilità di luglio e agosto 2001, per un importo di complessivi Fr. 5'600.-, nonché della garanzia pattuita di Fr. 10'000.-, assegnando un termine di 10 giorni per il rientro degli scoperti, avvertendo la società che in caso contrario avrebbe dato avvio alla procedura esecutiva e a quella per la rescissione del contratto di locazione e per lo sfratto dell’affittuaria morosa. In risposta a questo scritto, __________ il 23 agosto 2001, ribadendo i noti problemi finanziari e di gestione del locale pubblico e contestando l’asserito mancato versamento della garanzia, ha chiesto la rescissione anticipata del contratto con effetto al 31 agosto 2001.

                                     C.   In data 30 agosto 2001 il perito comunale ing. __________ si è recato sul posto per l’allestimento del verbale di riconsegna del ristorante, alla presenza di __________ e __________. Ha in particolare costatato che mancavano alcuni oggetti rispetto all’inventario allestito da __________ e, in generale, che i locali erano in ordine e ben puliti. Ha inoltre accertato che nei serbatoi vi erano 4400 litri di olio combustibile. Il giorno seguente l’ing. __________ ha effettuato su richiesta di __________ un nuovo sopralluogo, durante il quale sono stati costatati ulteriori difetti rispetto a quelli evidenziati in occasione della visita del giorno precedente. Questo medesimo giorno __________ ha pure eseguito per conto di __________ un controllo del ristorante e dell’inventario. Da quest'ulteriore verifica è emerso che mancavano altri oggetti rispetto a quelli riscontrati dal perito comunale.

                                     D.   Il ristorante è stato riaperto sotto una nuova gestione dal 7 settembre 2001. Lo stesso giorno __________ ha sporto querela penale nei confronti di __________, __________ per appropriazione indebita e appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a diritto di ritenzione. La querela è stata evasa con decreto di non luogo a procedere dell’11 gennaio 2002.

                                            Nel frattempo, l’11 ottobre 2001 __________ ha inoltrato all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione un’istanza di conciliazione nei confronti di __________ e __________, che non ha tuttavia portato ad alcuna soluzione tra le parti.

                                     E.    Il 3 dicembre 2001 __________ ha convenuto dinanzi al Pretore del distretto di __________ __________ e __________, chiedendo, in via solidale, il versamento delle pigioni arretrate fino al momento in cui il ristorante è stato affittato a terze persone (il 7 settembre 2001), per complessivi Fr. 6'160.- oltre ad interessi, la restituzione dei seguenti oggetti: un computer portatile, una stampante, una fotocopiatrice, una parabolica, un decoder, un acquario, il mobile in legno per l’acquario, la macchina per il ghiaccio, delle tovaglie ricamate (circa 10), una vecchia cassa registratrice, alcuni vasi di fiori, quattro quadri della chiesa di __________, un’insalatiera in vetro, due coppette di gelato, un bicchiere per il caffè fertig, alcuni cesti per la biancheria ed alcuni soprammobili. Ha inoltre chiesto ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, a titolo di risarcimento per danni causati all’immobile, il versamento di Fr. 7'000.- oltre a interessi.

                                            Unicamente nei confronti del convenuto __________, __________ ha infine chiesto il versamento di Fr. 2'000.- per l’ammortamento da lui effettuato del prestito a suo tempo concesso ad entrambi a titolo di aiuto al finanziamento per l’acquisto e ristrutturazione dell’albergo __________.

                                     F.    I convenuti, eccependo la mancanza di legittimazione passiva di __________, hanno respinto integralmente le pretese dell’istante, e in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell’attore al pagamento dell’importo di Fr. 5'943.15 oltre ad interessi.

                                     G.   Con sentenza del 14 gennaio 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, condannando la convenuta __________ a restituire all’istante due coppette per il gelato e un bicchiere per il caffè fertig. La domanda riconvenzionale è per contro stata integralmente respinta. Le spese processuali sono state poste a carico dell’istante, il quale è stato condannato a versare alla convenuta __________ un’indennità per ripetibili di Fr. 1'500.-.

                                            In sunto, il Pretore ha dapprima accertato che il contratto stipulato tra le parti era da qualificarsi come un contratto di affitto ai sensi dell’art. 275 e segg. CO. Ha poi negato la legittimazione passiva del convenuto __________, perché la sola firma del contratto di locazione/affitto, senza la specifica menzione del nome di __________ nella parte riservata alla denominazione delle parti contrattuali, non basterebbe per ritenerlo parte contrattuale, né tantomeno potrebbe essere considerato debitore solidale, mancando in tal senso esplicita dichiarazione. Ha di conseguenza respinto tutte le richieste rivolte nei confronti del convenuto __________, in particolare la richiesta di versamento dell’importo di Fr. 2'000.- avanzata dall’istante unicamente nei confronti del convenuto __________.

                                            Per il resto, il Giudice di prime cure ha ammesso l’eccezione di compensazione tra la pretesa della convenuta __________ di restituzione della garanzia di Fr. 10'000.- e le pigioni scadute rimaste scoperte, mai contestate dall’affittuaria (Fr. 6'160.-). A questo proposito il Pretore ha accertato che la pretesa per la garanzia pattuita era stata adempiuta mediante compensazione di un debito che __________ vantava nei confronti dell’istante, per il quale, il giorno stesso della sottoscrizione del contratto di affitto, l’istante medesimo ha rilasciato debita ricevuta. Non essendo mai stata depositata la garanzia su un conto intestato all’affittuario, analogamente a quanto previsto dall’art. 257e CO, il diritto alla compensazione rimane intatto e pertanto l’affittuaria a ragione ha sollevato l’eccezione di compensazione.

                                            Riguardo agli oggetti inventariati nell’elenco di __________ e non consegnati al locatore al termine del contratto, preso atto della consegna da parte della convenuta in corso di udienza di discussione del computer portatile, della stampante e della fotocopiatrice, il Giudice di prime cure ha ammesso la restituzione unicamente di due coppette di gelato e di un bicchiere per il caffè fertig. Per gli altri oggetti richiesti, o sono stati riconosciuti non appartenenti all’istante (decoder, parabolica, acquario e relativo mobile in legno, tovaglie ricamate), o è stato accertato che erano stati depennati con il consenso delle parti dall’inventario (macchina del ghiaccio) o non specificati né quantificati nell’istanza, in violazione dell’obbligo di quantificare le domande (tovaglie ricamate, vasi di fiori, generici soprammobili, ceste per la biancheria, che, unitamente ad una vecchia cassa registratrice, nemmeno figuravano nell’inventario di __________), o, infine, l’istante non ha saputo dimostrare la mancata restituzione (insalatiera).

                                            Il Pretore ha respinto anche la richiesta di risarcimento per presunti danni all’immobile, in quanto l’istante ha quantificato solo genericamente l’ammontare del danno e quindi è venuto meno al suo onere di quantificazione delle pretese come richiesto dall’art. 70 CPC.

                                            Infine, l’istante è stato ritenuto pressoché totalmente soccombente, per cui sono state poste a suo carico tutte le spese processuali della domanda principale e della domanda riconvenzionale.

                                     H.   Avverso la decisione del Pretore, il 24 gennaio 2003 __________ ha presentato appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere le medesime richieste formulate in prima istanza, con messa a carico delle spese processuali ai convenuti in via solidale, e assegnazione di un importo all’appellante a titolo di ripetibili.

                                            Dei motivi si dirà nei considerandi.

                                            I convenuti non hanno presentato osservazioni all’appello.

Considerato

in diritto                    

                                     1.    L’appello è stato presentato tempestivamente (art. 411 cpv. 2 CPC) e la legittimazione dell’appellante è pacifica. Essendo

                                            adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito, riservate le eccezioni di cui si dirà in seguito.

                                     2.    Anzitutto si rileva che il pretore ha qualificato il rapporto contrattuale tra le parti quale contratto di affitto ai sensi degli art. 275 e segg. CC e non quale contratto di locazione. Tale conclusione non è contestata, a ragione, dall’appellante (cfr. a questo proposito Studer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 2 ad Vorbemerkungen zum 8. Titel; Higi, in Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, n. 147 e segg. ad Vorbemerkungen zum 8. Titel).

                                            L’appellante contesta la sentenza impugnata laddove il Pretore ha negato la legittimazione passiva del convenuto __________. Ritiene che, in particolare, essendo quest’ultimo stato presente alla stipulazione del contratto di affitto, avendolo sottoscritto e avendo partecipato alla riconsegna del locale pubblico, egli avrebbe così indotto il locatore a ritenerlo, al pari della __________, parte al contratto e quindi debitore solidale. Ciò anche in considerazione del principio dell’affidamento derivato dall’art. 2 CC e applicabile anche alla fattispecie.

                                   2.1.   Si ritiene dato il consenso ai fini della conclusione di un contratto quando le parti hanno manifestato reciprocamente una volontà concorde (consenso naturale). Quando per contro non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se è constatato che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la (presunta) volontà viene accertata interpretando le dichiarazioni delle parti secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente può e deve ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (DTF 127 III 248 consid. 3f, 124 III 363 consid. 5a, 123 III 165 consid. 3a e riferimenti; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8. edizione, Zurigo 2003, n. 309 e segg.; Bucher, in Basler Kommentar, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 1). L'onere di allegazione e probatorio per l'esistenza di una volontà soggettiva delle parti diversa da quella desunta mediante l’interpretazione oggettiva del contratto, incombe alla parte che intende trarre vantaggio da questa volontà (DTF 121 III 118 consid. 4b/aa).

                                   2.2.   Nella fattispecie, sul contratto di affitto sono indicati, nello spazio appositamente riservato alla denominazione delle parti (doc. _ punto 1), quale locatore, __________, e quale conduttrice, __________, mentre la dicitura “il coniuge” è stata volutamente rigata e lo spazio che ne segue è rimasto vuoto. Alla pagina 6 del medesimo contratto, tuttavia, figura anche la firma di __________, nella parte riservata al coniuge.

                                            Nello scritto del 14 agosto 2001 dell’appellante concernente la diffida per il pagamento dei fitti arretrati (doc. _), viene indicato quale destinatario unicamente __________ e non __________, così come la successiva minaccia di procedure esecutive e di sfratto viene indirizzata dall’appellante, a quel momento già patrocinato da un legale, unicamente alla società convenuta. Anche la corrispondenza successiva è intercorsa unicamente tra __________, per il tramite della gerente __________, e l’appellante (doc. _).

                                            Per tutte queste circostanze, è quindi corretto ritenere, come ha fatto il Pretore, che la reale volontà delle parti è stata quella di stipulare il contratto di affitto unicamente tra l’appellante e la società convenuta, indipendentemente dal fatto che __________ abbia pure lui sottoscritto il contratto di affitto. Né può modificare questa conclusione la circostanza che quest’ultimo sia stato presente alla firma del contratto e che lo abbia sottoscritto, poiché pure lui si era occupato fino a quel momento della gestione del ristorante e, alla firma del contratto, egli risultava essere socio della convenuta __________. Nemmeno l’indicazione del convenuto nel verbale di riconsegna del ristorante quale “locatario uscente”, riferito al convenuto (cfr. doc. _), può sovvertire questo risultato, perché il documento è stato allestito e sottoscritto dal perito comunale ing. __________ che non necessariamente doveva essere a conoscenza dei termini esatti del contratto di affitto.

                                            Né tantomeno l’appellante non ha saputo dimostrare, come era suo onere, che il perito fosse stato chiamato dal convenuto, viste le imprecise e parzialmente discordanti dichiarazioni dello stesso perito, del convenuto e di __________, gerente della convenuta su questo punto.

                                            Di conseguenza, è evidente che essendo stato stipulato il contratto di affitto unicamente con la __________, anche la clausola di solidarietà tra debitori non ha ragione di essere. Né del resto risulta dagli atti che le parti abbiano stipulato una specifica dichiarazione in tal senso (art. 143 cpv. 2 CO), per cui il convenuto __________, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non è da ritenersi debitore solidale. A ragione quindi il Giudice di prime cure ha negato la sua legittimazione passiva e respinto tutte le pretese avanzate dall’appellante nei suoi confronti. L’appello su questo punto si rivela infondato e deve di conseguenza essere respinto.

                                     3.    L’appellante critica la decisione impugnata anche nella misura in cui è stata accolta l’eccezione di compensazione tra il credito del locatore relativo al pagamento dei canoni d’affitto dei mesi di luglio, agosto e parzialmente settembre 2001, per complessivi Fr. 6'160.-, e il credito vantato dall’affittuaria __________ nei confronti dell’appellante per la restituzione della garanzia di Fr. 10'000.-. Sostiene, infatti, anche in questa sede che tale importo non sarebbe mai stato versato dai convenuti, i quali non sono del resto stati in grado di dimostrare l’esistenza dell’asserito debito dell’appellante nei confronti di __________, né l’avvenuto pagamento della garanzia. A questo proposito l’appellante riferisce in particolare delle discordanti affermazioni di __________, rese in sede penale e in occasione del suo interrogatorio formale, contrarie pure con quanto stabilito nell’atto pubblico di cessione immobiliare a seguito di scioglimento di comproprietà. Ritiene infine che anche se l’eccezione di compensazione dovesse nella denegata ipotesi essere accolta, mancherebbe in ogni caso l’identità tra le parti, ritenuto che il Pretore avrebbe compensato una pretesa personale di __________ nei confronti dell’appellante con un debito della __________ pure nei confronti dell’appellante.

                                            Queste motivazioni non possono trovare accoglimento.

                                   3.1.   Indipendentemente dal quesito di sapere se alla garanzia versata nell’ambito di un contratto di affitto siano applicabili per analogia le norme previste per i contratti di locazione, ovvero l’art. 257e CO, come ritenuto dal Pretore, occorre rilevare che l’istante il giorno stesso della firma del contratto di affitto, ha rilasciato una ricevuta di questo tenore (doc. _):

                                            “con riferimento al contratto di locazione sottoscritto in data odierna dichiaro con la presente di ricevere dalla __________ la somma di Fr. 10'000.- (diecimila) quale deposito di garanzia.”

                                            Da questa ricevuta risulta chiaramente il versamento da parte dell’affittuaria, e non già dal convenuto __________ o da entrambi, della somma pattuita a titolo di garanzia del contratto di affitto. Il fatto che materialmente il versamento della garanzia sia stato effettuato da __________, nulla cambia, ritenuto che egli, in tal caso, avrebbe adempiuto l’obbligazione contrattuale per conto della __________, vera debitrice nei confronti dell’appellante, e non già a titolo personale. Se così non fosse, l’appellante avrebbe dovuto dichiarare, sulla ricevuta, di aver ricevuto l’importo di Fr. 10'000.- da __________ a saldo di un debito e non a versamento di garanzia. Questo fatto non è mai stato sostenuto dall’appellante, né del resto egli ha dimostrato che vi sia stato un errore o altro nell’allestimento della ricevuta. Non occorre invece indagare oltre sulla ragione per cui __________ abbia corrisposto per conto della società tale importo, esulando tale questione – che semmai riguarda i rapporti tra la società e lo stesso __________– dal presente procedimento.

                                            Nulla muta inoltre il fatto che concretamente non vi sia stato alcun versamento a contanti della garanzia, come emerso dall’istruttoria. La legge su questo punto lascia, infatti, alle parti ogni libertà di decidere sul principio, sull’importo e sulle modalità di prestazione di un'eventuale garanzia a copertura di pretese derivanti da un contratto di affitto. Determinante è unicamente il fatto che la garanzia sia stata pagata, come attestato nella ricevuta.

                                            Il mancato deposito della garanzia su un conto intestato all’affittuaria implica inoltre, come giustamente rilevato nella sentenza dedotta in giudizio, la possibilità di far valere o eccepire la compensazione tra il credito di Fr. 10'000.- della __________ in restituzione della garanzia e debito della stessa nei confronti dell’appellante per le pigioni, incontestate, rimaste scoperte. Essendo adempiute tutte le condizioni previste dall’art. 120 CO, in particolare il presupposto di identità tra le parti, a ragione il pretore ha quindi accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.

                                   3.2.   L’appellante tenta di contestare pure la validità della ricevuta da lui stesso rilasciata alla convenuta. La ricevuta è un mezzo di prova qualificato, ma non assoluto, che fa fede fino a prova del contrario da parte di chi la contesta. Ogni mezzo di prova atto a dimostrare la non verità della ricevuta è ammissibile, ma per motivi attinenti alla sicurezza giuridica, si deve pretendere che per distruggere la forza provante di una ricevuta occorrono elementi concordanti e sicuri, tali da creare nel giudice la certezza morale della non verità di quella prova (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 200). Orbene, in concreto l’istante si appella unicamente alle dichiarazioni contrastanti fatte dal convenuto __________ relativamente al prezzo di cessione degli immobili e dell’inventario. Tali affermazioni, discordanti tra loro, non sono tuttavia atte a sovvertire la forza probante della ricevuta. Inoltre, vi è il fatto che pure il teste __________, che ha allestito la ricevuta, ha dichiarato che verosimilmente la ricevuta fosse da riferire ad una compensazione tra le parti, ciò che rafforza ulteriormente la valenza probatoria della ricevuta stessa e che conferma, in assenza di ulteriori elementi contrari, l’esistenza di un debito dell’appellante nei confronti del convenuto __________.

                                            Su questo punto l’appello deve quindi essere respinto. 

                                     4.    L’appellante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto entrare nel merito e accogliere la richiesta avanzata nei confronti del solo convenuto __________, di restituzione dell’importo di Fr. 2'000.-. Poggiando tutte le richieste dell’appellante su di un unico fatto – l’esercizio del locale pubblico – i presupposti per una congiunzione delle azioni dirette contro il convenuto __________ giusta l’art. 72 lett. b CPC sarebbe data.

                                            A torto. Secondo la giurisprudenza, più azioni possono anche essere proposte congiuntamente, ove, per ogni singola azione, sia data la competenza del Tribunale adito e la procedura applicabile sia la medesima (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 72). Orbene, in concreto la procedura per giudicare le pretese derivanti dal contratto di affitto – comunque respinte nei confronti di __________ per mancanza di legittimazione passiva – è retta dagli art. 404 e segg. CPC. Non rientra in questo tipo di procedura, per contro, la pretesa di rimborso della quota parte di ammortamento, saldata dall’appellante, dell’aiuto al finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione dell’albergo __________. Le due azioni non avrebbero quindi potuto essere congiunte e a ragione il Giudice di prime cure non ha quindi esaminato questa pretesa.             

                                     5.    Per quanto riguarda la restituzione di svariati oggetti compresi nell’inventario del ristorante e pure concessi in affitto alla convenuta, il Pretore ha dettagliatamente stabilito e motivato le ragioni per cui quest’ultima dovesse restituire unicamente due coppette da gelato e un bicchiere per il caffè fertig. A questo proposito in questa sede l’appellante si limita a ribadire in poche righe, che tutti gli oggetti di cui è stata richiesta la restituzione già davanti al Pretore, devono essergli consegnati. Egli non fa tuttavia riferimento alla circostanziata motivazione contenuta nella decisione appellata, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 27 ad art. 309). La mancanza totale nell’atto di appello di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata rende il gravame su questo punto inammissibile.

                                     6.    Stessa conclusione vale anche per la richiesta di risarcimento dell’importo di Fr. 7'000.- per presunti danni ai locali affittati. Anche in questo frangente, l’appellante omette completamente di prendere posizione sulle argomentazioni fattuali e giuridiche della sentenza dedotta in giudizio, per cui l’appello anche su questo punto deve essere dichiarato inammissibile.

                                     7.    L’appellante contesta infine il giudizio pretorile che ha posto integralmente a suo carico le spese processuali di complessivi Fr. 1'180.- e lo ha condannato alla rifusione alla __________ dell' importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. Considera che la convenuta __________ è rimasta integralmente soccombente nella domanda riconvenzionale e quindi le spese avrebbero dovute essere ripartite tra le parti secondo il principio della reciproca soccombenza, ciò che in realtà il giudice di prime cure non ha fatto.

                                            Secondo l’art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Secondo il cpv. 2 della medesima norma, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.                       

                                            È vero che, come rilevato dall’appellante, in concreto la convenuta __________ è risultata completamente soccombente nella domanda riconvenzionale, mentre per la domanda principale è stata vincente pressoché su tutta la linea. Della soccombenza nella domanda riconvenzionale sembra non aver tenuto debitamente conto il Pretore, il quale contrariamente al principio della ripartizione degli oneri processuali in caso di reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), ha interamente messo a carico dell’appellante la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, senza del resto addurre motivi particolari a giustificazione di una mancata ripartizione in proporzione della reciproca soccombenza. E ancora, per una migliore comprensione della ripartizione degli addebiti di tassa, spese di giudizio e ripetibili, è opportuno che, in futuro, il Pretore preveda, quando si è in presenza di un'azione principale e di una riconvenzionale, due dispositivi distinti e separati sulle spese. Si eviterà così, come in concreto, di caricare alle parti un importo per tassa di giustizia che non copre nemmeno i minimi tariffali, addizionati, previsti per il valore dell'azione principale e di quella riconvenzionale (art. 17 e 20 cpv. 1 LTG).

                                            Su questo punto il giudizio pretorile deve quindi essere riformato nel senso che non potendosi pretendere, in queste condizioni, da parte della seconda istanza un ricalcolo separato degli oneri processuali - la tassa di giustizia e le ripetibili dovranno essere ripartite a dipendenza del grado di soccombenza delle parti. Ritenuto il valore dell’azione principale (almeno Fr. 15'160.-) e il valore dell’azione riconvenzionale (Fr. 5'943.15 oltre ad accessori), e richiamate le considerazioni sopra ricordate, si giustifica di mettere a carico dell’istante una tassa di giustizia e le spese in ragione di 5/6 e in ragione di 1/6 a carico della convenuta __________. A seguito della reciproca soccombenza, alla __________ sono assegnate ripetibili ridotte.

                                     8.    Visto quanto precede, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza è riformata nel senso dei considerandi. Ritenuto che l’appellante è vincente unicamente su una delle domande proposte in appello, peraltro di esigua importanza rispetto a tutte le richieste di merito, concorrono giusti motivi perché la tassa di giustizia d'appello gli sia caricata per intero.

                                            Alle controparti, che non hanno presentato osservazioni, non sono dovute ripetibili,

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:   

                                     I.     L'appello 24 gennaio 2003 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 14 gennaio 2003 della Pretura del distretto di __________, invariati gli altri, è così riformato:

                                            2.  La tassa di giudizio di Fr. 600.- e le spese di Fr. 580.- della domanda di merito e della riconvenzionale sono poste a carico della __________ in ragione di 1/6 e a carico di __________ in ragione di 5/6. Quest’ultimo rifonderà alla convenuta l’importo di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                     II.    Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

                                            a) tassa di giustizia           Fr.   350.b) spese                              Fr.     50.-

                                                                                         Fr.   400.già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico.

                                     III.   Intimazione:

                                            avv. __________

                                            studio legale __________

                                            Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2003.29 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.02.2004 12.2003.29 — Swissrulings