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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.11.2003 12.2003.194

11. November 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,154 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.194

Lugano 11 novembre 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

Segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause -inc. n. LA.2003.20 e 21 della Pretura del distretto di __________ - promosse con istanze di sfratto 28 febbraio 2002 (recte 2003) da

__________  

contro

__________ rappr. da __________  __________

chiedenti l'immediata messa a disposizione, previo il relativo sgombero immediato, delle tubazioni libere di cui al tracciato planimetrico allegato all'istanza o di qualsivoglia altro tracciato di proprietà dell'istante dove erano ancora posizionate reti di fibre ottiche o altri oggetti e proprietà acquistate da __________ nella procedura concordataria di __________ in liquidazione, nonché l'immediata espulsione delle convenute dalle infrastrutture (tubazioni, cunicoli, tracciati e quant'altro) di proprietà dell'istante;

Ed ora sugli appelli 6 novembre 2003 della convenuta __________ e 7 novembre 2003 della convenuta __________ nei confronti del decreto 3 novembre 2003 con cui il Pretore ha accolto le istanze di sfratto;

richiamato il decreto 7 novembre 2003 con cui la giudice delegata di questa Camera ha concesso al gravame della convenuta __________ l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

                                                  che con l'istanza in rassegna la società istante ha chiesto che alle convenute fosse fatto ordine di mettere immediatamente a libera disposizione, procedendo al relativo sgombero immediato, le tubazioni libere di cui al tracciato planimetrico allegato o qualsivoglia altro tracciato di sua proprietà dove erano ancora posizionate reti di fibre ottiche o altri oggetti e proprietà acquistate da __________ nella procedura concordataria di __________ in liquidazione, come pure che fosse ordinata l'espulsione immediata delle convenute dalle infrastrutture (tubazioni, cunicoli, tracciati e quant'altro) di sua proprietà;

                                                  che all'udienza di discussione del 2 giugno 2003 l'istante era rappresentata unicamente dalla sua dipendente avv. __________, al beneficio di una procura ad hoc (doc. _);

                                                  che a prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64a CPC che pacificamente non attengono alla presente vertenza, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC, disposizione che stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase), ammissione al libero esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati, di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (art. 1 e 3 LAvv);

                                                  che nel caso di specie è pacifico che l'avv. __________, in quanto dipendente della società istante, non è iscritta all'Albo degli avvocati del Canton Ticino -né lo pretende- e quindi non può assumere mandati di patrocinio processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 64): da nessuno, quindi né da terze persone, né dalla società presso la quale svolge funzione di consulente;

                                                  che sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale, così ad es. -come indica esplicitamente la norma- gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC): è del resto in tal modo che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art. 38 cpv. 1 CPC), ritenuto che chi detiene una rappresentanza legale, ancorché di principio possa agire giudizialmente senza una formale procura, deve comunque dimostrare di essere nella situazione che gli permetta di procedere in nome altrui (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 136).

                                                  che i membri del consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie (Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi).

                                                  che per quanto riguarda gli organi formali, può essere precisato che -nei confronti dei terzi- la società è rappresentata dal consiglio d'amministrazione, con possibilità di delega a uno o più amministratori delegati o a direttori (art. 718 CO); il modo nel quale una società anonima si fa rappresentare, rispettivamente i nomi degli amministratori e delle persone autorizzate alla rappresentanza devono essere iscritti a Registro di commercio (art. 641 n. 8 e 9 CO).

                                                  che nel caso concreto, è del tutto pacifico che l'avv. __________ non è un amministratore della società istante né dispone di un potere di rappresentanza iscritto a Registro di commercio, per cui non è un organo formale di quella società;

                                                  che essa, come già recentemente statuito dalla scrivente Camera in un'altra vertenza (IICCA 13 agosto 2003 inc. n. 12.2003.121), non può nemmeno essere considerata un organo di fatto poiché è evidente che non partecipa in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, rispettivamente non risulta che sia chiamata a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della società (Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, op. cit., p. 176; DTF 107 II 353-354 e dottrina cit.);

                                                  che è così accertata la carenza -rilevabile d'ufficio- di un presupposto processuale com'è la capacità di una parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC), come questa Camera ha del resto già avuto modo di giudicare a più riprese (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11 ad art. 64; Rep. 1999 n. 65; per tante IICCA 18 luglio 2002 inc. n. 12.2001.186);

                                                  che ne discende, per motivi di economia processuale, l'accoglimento degli appelli già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 313bis), con la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti irritualmente dall'istante, ossia l'udienza di discussione, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e di tutti quelli successivi, ivi compresa l'emanazione del querelato giudizio;

                                                  che la tassa di giustizia e le spese vanno a carico dell'istante che, agendo in materia di rappresentanza contrariamente alle norme procedurali, ha provocato la nullità della procedura dedotta in appello (IICCA 18 luglio 2002 inc. n. 12.2001.186), senza attribuzione di ripetibili alle appellanti, che nel loro gravame non hanno sollevato la relativa censura, evidenziata d'ufficio;

Per i quali motivi

visti, per le spese l'art. 147 CPC e seg. e la vigente TG

dichiara e pronuncia:

                                           1.    È accertata la nullità dell'udienza 2 giugno 2003 e di tutti i successivi atti procedurali nelle cause LA.2003.20 e 21 della Pretura del distretto di __________, tra __________ c. __________ e __________ ivi compreso il decreto 3 novembre 2003.

                                           2.    La tassa di giustizia e le spese della procedura d'appello, di complessivi fr. 200.--, sono a carico dell'istante, qui appellata.

                                           3.    Intimazione a:  - __________,                                       

                                                                            - avv. __________;

                                                                            - __________;

                                                  Comunicazione alla Pretura del distretto di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

12.2003.194 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.11.2003 12.2003.194 — Swissrulings