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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.02.2005 12.2003.184

17. Februar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,681 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

contratto di deposito-vendita di un'auto - distruzione dell'oggetto - assistenza giudiziaria - valutazione dell'indigenza

Volltext

Incarto n. 12.2003.184

Lugano 17 febbraio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.98.572 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 21 luglio 1998 da

AO 1 __________ rappr. dall’avv. __________, Lugano  

contro

  PI 1, già in Castagnola, ora d’ignota dimora    AP 2  rappr. dallo  RA 3 AP 1  rappr. dallo  RA 1  

con cui l'attore ha chiesto la condanna in via solidale dei convenuti al pagamento della somma di fr. 35'725.- oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1996 a titolo di risarcimento del danno, nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE ni 610741, 611454, 504349 e 610742 dell’UE di Lugano.

domande avversate dai convenuti e che il Pretore con sentenza 7 ottobre 2003 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 34'184.- oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1996;

appellanti la convenuta AP 1, che con appello 27 ottobre 2003 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione nella misura in cui è diretta nei suoi confronti, e il convenuto AP 2, il quale con appello 30 ottobre 2003 postula la modifica della sentenza di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione, entrambi protestando spese e ripetibili di ambedue le sedi;

mentre l'attore, con osservazioni 27 novembre e 5 dicembre 2003, postula la reiezione di entrambi i gravami;

letti ed esaminati i documenti prodotti

ritenuto

in fatto                     A.   Il 25 maggio 1996 AO 1 e AP 2, quest’ultimo agente in nome della AP 1, stipularono un contratto di deposito-vendita avente per oggetto l’automobile __________ di proprietà del primo, in virtù del quale AP 1 prendeva in deposito il veicolo in questione sino al successivo 15 luglio, data entro la quale doveva venderlo - ritenuto che in caso di vendita al prezzo minimo di fr. 50'000.- aveva diritto ad una commissione (non quantificata) - oppure restituirlo. D’accordo con AP 2, PI 1 prese in consegna il veicolo, intenzionato a mostrarlo ad un potenziale cliente in Italia. Circolando sull’autostrada in direzione di Alessandria, in località __________ egli perse la padronanza del veicolo è cozzò contro il muro delimitante la carreggiata, danneggiando gravemente l’automobile. Il 24 giugno 1996 PI 1 rilasciò una dichiarazione scritta con la quale si professò unico responsabile del sinistro, scaricando nel contempo la AP 1 e AP 2 di ogni responsabilità e impegnandosi nei confronti di AO 1 a risarcirgli tutti i danni dovuti all’incidente.

                                  B.   Con petizione 21 luglio 1998  AO 1 ha chiesto la condanna di PI 1, AP 2, AP 1 e __________ (poi dimessa dalla lite) al pagamento in via solidale della somma di fr. 35'725.- oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1996, pari al danno subito, nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE ni 610741, 611454, 504349 e 610742 dell’UE di Lugano. L’attore sostiene di aver consegnato il veicolo, poi andato distrutto nell’incidente, alla AP 1 in virtù di un contratto di deposito-vendita stipulato con la stessa. Premesso che la riparazione della vettura non era conveniente perché il costo preventivato era superiore al valore della vettura - secondo le tabelle eurotax il valore del veicolo era di almeno fr. 50'000.- -, deducendo il valore del relitto (venduto con un ricavo di fr. 12'675.-), il danno ammonta a fr. 37'325.-. A questo si aggiungono poi le spese legali di fr. 1'500.- e il risarcimento di fr. 650.- (pari a Lit 743'000) dovuto alle autostrade italiane per i danni alle strutture.

L’attore sostiene che PI 1 è tenuto al risarcimento perché, prelevando il veicolo all’insaputa del proprietario e causando poi il danno per negligenza, ha commesso un atto illecito. AP 2 è pure responsabile per atto illecito, avendo consegnato ad un terzo l’autovettura senza esserne autorizzato dal proprietario. L’atto illecito di AP 2 comporterebbe poi la responsabilità contrattuale della AP 1 in virtù degli art. 55 e 101 CO.

                                  C.   Con risposta 16 ottobre 1999 AP 2 ha chiesto la reiezione integrale della petizione, rilevando avantutto di essere stato indotto in errore da PI 1, il quale gli avrebbe riferito che il proprietario del veicolo aveva dato il suo consenso affinché egli lo prelevasse. Inoltre, egli  avrebbe consegnato la vettura agendo quale ausiliario della AP 1, suo datore di lavoro, sicché la domanda di risarcimento per inadempienza contrattuale sarebbe da rivolgere alla medesima.

                                  D.   Con risposta 19 ottobre 1998 la AP 1 ha chiesto anch’essa la reiezione della petizione, contestando di aver stipulato un contratto con l’attore perché, per essere valido, esso avrebbe dovuto essere firmato per la società dai signori __________ o __________. AP 2, già impiegato della AP 1 e attivo presso la di lei filiale di Lugano, non avrebbe infatti avuto alcun potere di rappresentare la società ed inoltre il suo agire esulerebbe dalle incombenze di servizio, avendo egli condotto le trattative con l’attore a titolo personale, fuori dei locali aziendali e all’insaputa del datore di lavoro, che non sarebbe quindi in alcun modo vincolato dal suo agire. Contesta pure che la vettura fosse depositata presso il garage, la presenza del veicolo in quel luogo essendo dovuta all’uso saltuario che ne faceva lo AP 2 recandosi al lavoro con la stessa. Da ultimo, contesta l’entità del danno.

                                  E.   Con i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande ed allegazioni.

                                         Il convenuto PI 1 è rimasto precluso.

            F.   Con la decisione impugnata il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 34'184.- (fr. 37'325.- valore del veicolo, fr. 609.- per i danni fatti valere dalla società Concessioni e costruzioni autostrade Spa, dedotto l’importo di fr. 3'750.- già risarcito dal convenuto PI 1) oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1996. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto responsabili per atto illecito il convenuto PI 1 e AP 2, ammettendo altresì la responsabilità contrattuale della AP 1.

                                  G.   Con appello 30 ottobre 2003 il convenuto AP 2 chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione. Chiede altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, già chiesta in prima sede, anche in sede d’appello.

                                         Con separato atto d’appello del 30 ottobre 2003, egli impugna poi il decreto del 7 ottobre 2003 con il quale il Pretore ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria.

                                  H.   Con appello 27 ottobre 2003 la AP 1 chiede a sua volta la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione nella misura in cui è diretta nei suoi confronti.

                                         Con osservazioni 27 novembre e 5 dicembre 2003 l'appellato propone la reiezione dei gravami.

Considerato

in diritto                    I.   Appello della __________

                                   1.   Il Pretore ha ritenuto provata la conclusione di un contratto di deposito-vendita tra l’attore e la AP 1. Egli ha rilevato che l’attore si recò il pomeriggio di sabato 25 maggio 1996 presso la filiale di Lugano della AP 1, accompagnato dall’amico PI 1 che, già cliente del garage, lo presentò a AP 2, con il quale si intrattenne per una mezz’ora. Dopo aver esaminato la vettura assieme a AP 2, l’attore firmò il contratto denominato “mise en depot-vente”, lasciando quindi il veicolo presso il garage. Il primo giudice ha pure ritenuto che doveva essere presente una quarta persona perché AP 2 non possedeva la chiave del garage, che doveva quindi essere aperto e chiuso da un altro collaboratore. Poiché il contratto era stato sottoscritto nei locali della società, durante gli usuali orari di lavoro e AP 2 avendo agito in nome della AP 1 di cui era un dipendente, il primo giudice ne ha inferito che l’attore aveva stipulato il contratto proprio con la AP 1, non avendo egli motivo di dubitare che AP 2 avesse la facoltà di agire per conto della società.         

                                         L’appellante contesta di essere parte del contratto in questione adducendo che nel garage di cui trattasi, sito in __________ Lugano, vi sarebbe la sede legale della __________, che sarebbe quindi controparte contrattuale dell’attore. La AP 1, con sede a Mendrisio, non avrebbe invece succursali né filiali a Lugano e di conseguenza l’attore non potrebbe sostenere di aver stipulato con la stessa, neppure essendo ammissibile sostenere di aver ignorato il contenuto del registro di commercio dal quale risulterebbe la mancanza di qualsivoglia attività a Lugano.

                                         In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Di conseguenza la contestazione in punto all’esistenza di succursali e filiali a Lugano, proposta per la prima volta in questa sede, è irricevibile. Non solo, ma la AP 1 è malvenuta a sollevare quest’obiezione, quando solo si consideri come in sede di risposta essa stessa ha affermato che AP 2, allora dipendente della AP 1 di Mendrisio, lavorava “presso la filiale di Lugano” della società (risposta pag. 2). Per tacere poi del fatto che risulta chiaramente dall’istruttoria che la AP 1 aveva un’officina a Lugano, __________, dove erano attivi __________ quale capoofficina e AP 2 in qualità di venditore (teste __________, verbale 7 luglio 1999, pag. 1).

                                   2.   La AP 1 adduce che all’origine del danno vi sarebbe una chiara negligenza dell’attore, il quale non si sarebbe preoccupato di verificare con chi concludeva il contratto di deposito-vendita. A torto: dell’inconsistenza degli argomenti esposti in merito all’esistenza di una succursale della AP 1 a Lugano già si è detto al considerando precedente. Per il resto si rileva che, come pertinentemente osservato dal Pretore, l’incontro tra l’attore, AP 2 e PI 1 si è tenuto di sabato pomeriggio nel garage della convenuta a Lugano.AP 2 non aveva le chiavi del garage, che però era aperto da un’altra persona, anch’essa presente, probabilmente il capoofficina __________ (interrogatorio formale AO 1, verbale 22 febbraio 2000, ad 7). Per quanto concerne il contratto in forma cartacea, consegnato all’attore dallo stesso AP 2, sullo stesso è chiaramente impresso il timbro della AP 1 Lugano accanto all’indicazione “vendeur”, e l’appellato sapeva poi che AP 2i era venditore presso la AP 1 perché così informato da PI 1 che glielo aveva presentato. Sulla scorta di questi elementi, la situazione appariva sufficientemente chiara, sicché il giudizio del Pretore regge alle critiche. Il primo giudice non ha peraltro ritenuto che AP 2 fosse in qualche modo autorizzato a rappresentare la AP 1, ma ha argomentato che, in virtù del principio dell’affidamento, nelle circostanze concrete l’attore aveva motivo di ritenere che la capacità di rappresentanza fosse data.

                                   3.   L’appellante sostiene che, per prassi, il contratto veniva redatto su prestampato con carta intestata del garage. Trattasi di argomento nuovo, mai addotto in prima istanza e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non è comunque minimamente stabilito, né l’appellante lo pretende, che l’attore fosse a conoscenza di questa prassi, cosa peraltro inverosimile ritenuto che in precedenza egli non era mai stato cliente della AP 1

                                   4.   Il Pretore ha rilevato che il contratto in essere tra le parti - qualificato quale contratto misto con elementi del contratto di deposito e del mandato di vendita - non autorizzava il depositario a servisi della cosa depositata senza il consenso del deponente. Consegnando la vettura al convenuto PI 1 per il tramite dello AP 2 agente quale ausiliario, AP 1 aveva pertanto violato i propri doveri contrattuali. Da qui l’obbligo di risarcire il danno. L’appellante non contesta l’esistenza della violazione contrattuale, ma censura il giudizio del Pretore adducendo che la responsabilità del sinistro ricade interamente su PI 1, il cui comportamento imprudente avrebbe interrotto il nesso causale.

                                4.1   L’agire della AP 1 configura una evidente violazione del contratto in essere tra le parti. Essa aveva infatti l’obbligo alternativo di vendere il veicolo oppure di restituirlo, integro, al proprietario in caso di mancata vendita entro il termine fissato. La restituzione ha avuto luogo, ma in modo non conforme al contratto, con la consegna del relitto, l’automobile essendo stata distrutta nell’incidente. Di conseguenza la AP 1 è tenuta a risarcire il danno, salvo che non dimostri che nessuna colpa le è imputabile (art. 97 CO). Come testè esposto, essa tenta di discolparsi sostenendo che il nesso di causalità tra la violazione contrattuale ed il danno è stato interrotto dall’agire negligente del conducente del veicolo.

                                4.2   È qui avantutto da considerare che il contratto in essere tra le parti è un contratto misto, comprendente elementi del contratto di deposito e del mandato di vendita. Vero è, come rilevato dal Pretore, che il depositario non è autorizzato a servirsi della cosa depositata senza il consenso del deponente; non va però dimenticato che nel caso concreto l’attore aveva lasciato il veicolo presso la convenuta affinché essa lo vendesse. La componente contrattuale del mandato di vendita assume quindi un’importanza non trascurabile nei rapporti tra le parti. Essendosi impegnata a vendere il veicolo, è da ritenere che la AP 1 fosse implicitamente autorizzata ad utilizzarlo nella misura in cui ciò fosse necessario per svolgere il mandato, segnatamente per permettere a eventuali interessati all’acquisto di fare una corsa di prova. In tal senso neppure può essere esclusa a priori la facoltà di recarsi con il veicolo a domicilio di un potenziale cliente, ancorché residente all’estero, per mostrarlo e farlo provare. Stante il non indifferente prezzo di vendita del veicolo di cui trattasi, non appare in concreto inopportuna la decisione di rivolgersi ad un mercato più vasto che non solo quello locale. Quale prima conseguenza si ha che, attivandosi alla ricerca di un acquirente per il veicolo di cui trattasi, AP 2 si è mosso nell’ambito delle proprie incombenze lavorative ed è quindi da considerare ausiliario della AP 1. Essendo poi da  considerare ausiliari ai sensi dell’art. 101 CO tutte le persone di cui il mandante si avvale in modo consapevole per assisterlo nell’adempimento di un’obbligazione (Weber, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 101 CO;  Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., n. 7 ad art. 101 CO), PI 1 rientra, seppure per subdelega, nel novero degli ausiliari della AP 1, poiché AP 2 si è avvalso della sua collaborazione affidandogli il veicolo affinché lo mostrasse ad un potenziale cliente. Di conseguenza la AP 1 è chiamata a rispondere per l’art. 101 CO, tale norma essendo applicabile anche in caso di subdelega (Weber, Berner Kommentar, n. 53 ad art. 101 CO).

                                         Di transenna si osserva che la responsabilità della AP 1 sarebbe pure data nell’ipotesi che la delega delle incombenze contrattuali di cui trattasi a terze persone, segnatamente a PI 1, non fosse autorizzata. La subdelega non autorizzata da parte di un ausiliario ad un sub-ausiliario comporta in effetti ugualmente la responsabilità del debitore della prestazione (Weber, Berner Kommentar, n. 53 ad art. 101 CO; di diversa opinione Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., n. 7 ad art. 101 CO, il quale considera tale fattispecie quale inadempienza contrattuale da risolvere in applicazione dell’art. 97 CO).

                                         Ne discende che, PI 1 essendo ausiliario della AP 1 egli non può essere in pari tempo considerato un terzo e un suo agire, ancorché gravemente colpevole, non è atto ad interrompere il nesso causale. La convenuta non riesce quindi a discolparsi, sicché l’appello dev’essere respinto.

                                   5.   L’appellante postula che, in applicazione dell’art. 51 cpv. 2 CO, questa Camera “stabilisca in qualche modo debbano ripartirsi le colpe tra i soggetti convenuti” e le venga riconosciuto un diritto di regresso del 60% nei confronti di PI 1 e del 30% nei confronti di AP 2. La domanda non è però stata motivata e di conseguenza è irricevibile (art. 309 CPC). Di transenna si rileva comunque che con lo scritto doc. B, PI 1 si è assunto integralmente le conseguenze del sinistro anche nei confronti della AP 1.

                                   II.   Appelli di AP 2

                                   6.   Il Pretore ha ritenuto AP 2 responsabile per atto illecito, avendo egli consegnato il veicolo senza prima accertarsi che il proprietario del medesimo ne avesse autorizzata la consegna. L’appellante censura il giudizio di prima istanza, adducendo che il proprio agire costituisce solo una violazione contrattuale compiuta nell’ambito dell’adempimento delle proprie incombenze quale ausiliario della AP 1, la sola a dover rispondere in applicazione dell’art. 101 CO.

                                         Per i motivi già esposti ai considerandi precedenti, il fatto di aver affidato il veicolo a PI 1 non costituisce atto illecito, e quindi AP 2 non è tenuto al risarcimento del danno. Se poi, come sostiene la AP 1, tale agire configuri una violazione degli obblighi stabiliti dal contratto di lavoro, é questione che, se del caso, va risolta in altra sede.

                                         L’appello di AP 2 va pertanto accolto.

                                   7.   Con decreto 7 ottobre 2003 il Pretore ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria di AP 2 perché l’interessato non aveva prodotto alcuna documentazione attestante la sua situazione finanziaria al momento dell’inoltro della domanda. Con appello 30 ottobre 2003 l’interessato chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda perché, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, egli non sarebbe in grado di sopperire alle spese della lite; inoltre, stante il lungo tempo trascorso dalla domanda, sarebbe da tener contro della situazione, documentata, esistente al momento della decisione e non della presentazione dell’istanza.                   

                                         In merito al momento di valutazione dell’indigenza, il Tribunale federale ha stabilito che occorre prendere in considerazione l’intera situazione finanziaria dell’istante al momento della presentazione della domanda (DTF 120 Ia 179 consid. 3a). Questo principio, già sancito con la precedente decisione 108 Ia 108 anche se contraddetto dalla decisone 108 V 265, per la quale il bisogno va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione - è stato tuttavia a più riprese relativizzato, in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante e la documentazione riflette una situazione economica di due/tre anni prima (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 155 m. 39).

                                         In concreto sono in effetti trascorsi 5 anni tra l’inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio (16 settembre 1998) e la decisione (emanata il 7 ottobre 2003). Va però rilevato che la documentazione intesa a dimostrare la situazione d’indigenza dell’istante - la cui produzione era stata preannunciata nell’istanza - è stata versata agli atti il 13 marzo 2003 (contratto di lavoro, premi cassa malati, contratto di locazione e estratto UE), mentre il certificato municipale, richiesto al Comune di domicilio il 23 marzo 2003 e da questi rilasciato il 26 marzo successivo, è stato prodotto solo il 18 settembre 2003. Seppure possa essere opportuno, nel solco della giurisprudenza citata, tener conto dell’evoluzione della situazione, ciò presuppone nondimeno che vi sia una situazione originaria, il cui mutamento col passare del tempo imponga di non più considerare il momento della presentazione dell’istanza, ma di tener conto della situazione al momento della decisione. In concreto però nulla si sa in merito alla situazione in essere nel 1998, tanto che l’istanza, priva di documentazione, avrebbe potuto essere respinta. Tenuto conto però che la condizione economica del richiedente è nondimeno - quand’anche solo sommariamente - stata documentata il 10 marzo 2003, appare giustificato accordare il beneficio del gratuito patrocinio a far tempo dal mese di marzo 2003, ritenuto altresì che, nella misura in cui riguarda la dispensa dal pagamento delle tasse delle spese giudiziarie, a dipendenza dell’esito della lite la domanda diventa priva d’oggetto.

                                         L’appello riguardante l’assistenza giudiziaria è quindi parzialmente accolto.

                                         L’appellante AP 2 ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in sede d’appello. Essendo verificato il requisito dell’indigenza e il suo appello non apparendo sin dall’inizio sprovvisto della probabilità di esito favorevole - tant’è che viene accolto -, l’istanza - che in virtù dell’art. 37 LAG è retta ancora dagli abrogati art. 155 seg. CPC - è accolta.

                                         In conclusione, nella misura in cui è ricevibile, l’appello della AP 1 è respinto, mentre quello di AP 2 è accolto per quanto concerne il merito e solo parzialmente accolto per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi

pronuncia:              1.   L’appello di AP 1 contro la sentenza 7 ottobre 2003 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello della AP 1 consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.  750.b) spese                         fr.    50.-

                                         Totale                             fr. 800.-sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 1'500.-di ripetibili.

                                   3.   L’appello di AP 2 contro la sentenza 7 ottobre 2003 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 2003 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:

                                   1. La petizione è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza PI 1 e AP 1 sono condannati in solido a versare a AO 1 l’importo di fr. 34'184.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 21 giugno 1996.

                                   2.   Limitatamente al suddetto importo sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte dalle parti convenute al PE n. 611454 dell’UE di Lugano e al PE n. 504349 dell’UE di Mendrisio.

                                   3.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'600.- e le spese – comprensive di quelle di perizia - da anticipare come di rito, sono poste a carico dei convenuti AP 1 e PI 1 in solido, pure tenuti a rifondere all’attore, sempre con il vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 4’500.- a titolo di ripetibili. L’attore è tenuto a rifondere a AP 2 l’importo di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Gli oneri processuali dell’appello di AP 2, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.   750.b) spese                         fr.     50.-

                                         Totale                             fr.   800.sono posti a carico dell’appellato, il quale rifonderà a AP 2 fr. 1'500.-- di ripetibili.

                                   5.   L’appello di AP 2 contro il decreto 7 ottobre 2003 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il decreto è riformato nel modo seguente:

                                   1. La domanda di assistenza giudiziaria di AP 2 è accolta a far tempo dal 1 marzo 2003.

                             6.   AP 2, è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio in sede di appello.

                                   7.   Intimazione:

- avv. __________, Via Soldino 22, Lugano -     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

 PI 1  

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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