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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.10.2003 12.2003.172

15. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·663 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.172

Lugano 15 ottobre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. SF.2003.00100 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 2/14 maggio 2003 da

__________  __________ __________ tutti rappr. da __________  

contro

__________  

con cui gli istanti hanno chiesto lo sfratto del convenuto dall'appartamento n. __________al terzo piano di 2 1/2 locali e dal garage n. __________in Via __________ a __________, che il Pretore con decisione 27/28 maggio 2003 ha accolto;

appellante il convenuto, con scritto 13 ottobre 2003, con cui rimprovera al giudice di prime cure di non avergli intimato né l'istanza né il decreto di sfratto, trasmessigli ad un indirizzo errato;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

                                          che il Pretore, ricevuta l'istanza di sfratto, ha provveduto ad intimarla al convenuto all'indirizzo "__________" indicato dagli istanti, sennonché la relativa raccomandata è stata ritornata alla Pretura con la menzione "indirizzo e intestazione della bucalettere/casella postale non coincidono";

                                          che, tenutasi l'udienza di discussione, il Pretore ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di sfratto ed ha intimato la sua decisione al convenuto a quello stesso indirizzo, con la conseguenza che anche in questo caso la relativa raccomandata è stata ritornata alla Pretura con la medesima menzione;

                                          che il convenuto rimprovera in questa sede al giudice di prime cure di non avergli intimato né l'istanza né la sua decisione, trasmessegli ad un indirizzo errato, precisando che egli avrebbe appreso dell'esistenza del decreto di sfratto nei suoi confronti solo agli inizi del mese di ottobre;

                                          che l’autorità d’appello può accertare, in casi eccezionali, la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo, 1979, p. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. ed., Basilea, 1990, p. 258; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 146; IICCA 12 marzo 1997 in re R. SA/C. SA e llcc., 5 gennaio 1998 in re P. SA/B. SA, 26 agosto 1998 in re G./G., 28 ottobre 1998 in re U./S. SA);

                                          che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie;

                                          che, in effetti, a fronte della comunicazione fornita dalla Posta di non aver potuto consegnare al convenuto le due raccomandate in questione siccome l'indirizzo non corrispondeva, il Pretore avrebbe quanto meno dovuto interpellare gli istanti per chiarire questo aspetto o comunque intraprendere di sua iniziativa le ricerche del caso, fermo restando che in quelle particolari circostanze non poteva assolutamente concludere che le missive fossero state regolarmente intimate;

                                          che il convenuto, senza sua colpa, non è pertanto stato informato dell'esistenza di una procedura di sfratto nei suoi confronti, né ha potuto difendersi nel corso dell'udienza di discussione, sicché la decisione pretorile dev'essere dichiarata nulla, siccome resa in palese violazione del suo diritto di essere sentito (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);

                                          che non si prelevano tasse o spese per questo giudizio, ritenuto che l'indennità a favore del convenuto dev'essere posta a carico dello Stato, poiché l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di un'iniziativa processualmente scorretta del primo giudice, che ha determinato la nullità della decisione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 e 10 ad art. 150);

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                  I.      La sentenza 27 maggio 2003 del Pretore del distretto di __________, nella causa inc. n. SF.2003.00100 è dichiarata nulla.

                                        §   Gli atti di causa sono ritornati al Pretore affinché provveda a una nuova intimazione dell'istanza di sfratto.

                                 II.      Non si prelevano tasse o spese di giudizio, mentre lo Stato del Cantone Ticino verserà a __________ la somma di fr. 50.- a titolo di indennità.

                                III.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario

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