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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.08.2004 12.2003.170

18. August 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,614 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.170

Lugano 18 agosto 2004//fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.396 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 giugno 2002 da

APPE1 rappr. dall' RAPP1 Agno  

  contro  

APPO1 rappr. dall' RAPP2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 50’000.-,

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 18 settembre 2003, ha respinto.

Appellante l’attore che, con appello 9 ottobre 2003, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre la convenuta, con osservazioni 10 novembre 2003, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   In data 3 febbraio 1999 è stato perfezionato fra la APPO1 e il signor __________ un contratto di assicurazione con prestazione in caso di decesso di Fr. 50'000.-. Il contratto ha avuto inizio il 1° marzo 1999, con scadenza 1° marzo 2003. Il premio annuo era di Fr. 1'064.20 (polizza di previdenza no. __________; doc. G). Lo stipulante è deceduto il 17 aprile 2001 (doc. A) a causa di un carcinoma al fegato. L’11 luglio 2001 l’esecutore testamentario del fu __________ si è rivolto all’assicurazione per chiedere il versamento della prestazione assicurata in favore di un conto presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino (doc. W), la quale del resto deteneva in pegno la suddetta polizza (doc. I, J, K e T). Raccolta la documentazione medica sulla causa del decesso e sulle malattie pregresse (doc. 6, 8 e Y) l’assicurazione, con scritto 30 agosto 2001 ha rescisso il contratto per reticenza (doc.DD), adducendo che l’assicurato al momento della conclusione del contratto non menzionò di essere affetto di “epatopatia cronica” insorta nel 1995 (doc. FF e documentazione ottenuta in via di edizione).

                                  B.   Con petizione 24 giugno 2002 APPE1, ritenendosi il beneficiario della prestazione assicurata, ha convenuto in giustizia la APPO1 chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di Fr. 50'000.-. Per l’attore il signor __________r avrebbe risposto con esattezza a tutte le domande che erano state poste dall’assicurazione. I leggeri rialzi delle transaminasi del fegato diagnosticati nel 1995 non potevano suscitare alcun allarme per l’assicurato, perché questa disfunzione poteva essere tenuta sotto controllo con una semplice dieta. Costui non era quindi tenuto a dichiarare nel questionario sullo stato di salute questo disturbo. Infine ha rilevato che il contratto qui in contestazione, altro non era se non il rinnovo di uno precedente stipulato nel 1989, ove le affezioni al fegato dovevano essere menzionate nel formulario, a differenza di quello che gli era stato sottoposto nel 1999. Da ultimo egli ha eccepito che la risoluzione del contratto è avvenuta intempestivamente.

                                         Alla petizione si è opposta la APPO1, la quale, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione dell’attore, ha precisato che la rescissione del contratto è avvenuta tempestivamente, stante che il rapporto del medico curante dell’assicurato è pervenuto all’assicurazione il 17 agosto 2001. Per l’assicurazione il signor __________ avrebbe omesso di dichiarare al momento della conclusione del contratto che egli era affetto dal virus dell’epatite B cronica.

                                  C.   Con sentenza 18 settembre 2003 il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione dell’attore rilevando che il signor APPE1 era stato designato dal de cujus beneficiario della polizza assicurativa per testamento. Dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali che governano l’istituto della reticenza, il Pretore ha accertato che il signor __________ non era affetto da un’epatite B cronica, ma era semplicemente portatore sano dell’Hbs antigene, in un contesto in cui vi era un basso rischio di contrarre l’epatite B cronica. Nondimeno il quadro sanitario non era tale da considerare questa patologia una “geringfügige Indisposition”. Il suo stato di salute lo induceva ad osservare delle cautele nella sfera sessuale per evitare di trasmettere il virus. V’era altresì il rischio – seppur minimo - di contrarre l’epatite B cronica e il tumore al fegato che ha portato al decesso dell’assicurato. __________ era informato del suo stato di salute già dalla fine di luglio del 1995, allorché fu scoperto che egli era portatore del virus dell’epatite B. In queste circostanze egli non poteva rispondere con un no alle domande dell’assicurazione volte a sapere se egli soffriva di disturbi particolari (la no. 9), rispettivamente se si fosse o meno sottoposto a degli esami clinici speciali (la no. 11), come pure per aver evidenziato che nel 1996 si era sottoposto ad un solo controllo generale, anziché ad esami specifici che avevano riscontrato dei valori sopra la norma delle transaminasi. Il fatto che l’assicurato avesse menzionato nel formulario sul suo stato di salute il nominativo del suo medico curante è circostanza irrilevante, perché l’assicuratore non aveva motivo di dubitare dell’esattezza delle sue dichiarazioni. La controversa polizza di assicurazione non poteva essere intesa come un rinnovo di una precedente che era venuta a scadenza il 1° marzo 1999. Si trattava di due contratti indipendenti uno dall’altro. Da ultimo ha stabilito che la risoluzione del contratto era avvenuta tempestivamente, ritenuto che l’assicurazione era venuta a conoscenza dell’epatopatia cronica del signor __________ solo il 13/17 agosto 2001.

                                  D.   Contro il premesso giudizio si è aggravato in appello il signor APPE1, adducendo che l’assicuratore non ha recato la prova di aver risolto il contratto entro le quattro settimane dalla conoscenza del motivo della reticenza. La conoscenza della morte del de cujus per l’assicurazione risale al più tardi al 2 luglio 2001, mentre la dichiarazione di rescissione del contratto, di data 30 agosto 2001, è successiva di ben 8 settimane alla conoscenza della morte dell’assicurato. Per il ricorrente l’espressione utilizzata nel formulario sullo stato di salute dell’assicurazione “altri disturbi non elencati” non era sufficientemente precisa per determinare la reticenza del proponente, perché nella proposta assicurativa precedente del 1989 le malattie al fegato erano menzionate, mentre in quello del 1999 no. Per l’assicurazione i disturbi al fegato non potevano essere considerati soggettivamente dei fattori di rischio. L’assicurazione avrebbe peraltro potuto operare quegli accertamenti esperiti dopo il decesso del signor __________ prima di concludere il contratto. Il ricorrente soggiunge che l’assicurato, rispondendo al quesito no. 9 aveva risposto correttamente, perché egli non aveva contratto nessuna delle affezioni annoverate nel formulario. Il disturbo dell’assicurato era trascurabile, perché sono comuni alla gran parte della popolazione. Costui era solo portatore sano dell’antigene HBS e questo stato non poteva suscitare delle particolari attenzioni per lo stipulante. Non va altresì misconosciuto che i sintomi della malattia che ha stroncato l’assicurato sono apparsi solamente nel 2000, ossia dopo la conclusione del contratto. Dal profilo oggettivo la documentazione medica agli atti fa riferimento ad una lieve epatopatia cronica; a piccole patologie banali; ad un leggerissimo rialzo dei valori delle transaminasi che rientravano nella norma con qualche attenzione nella dieta. Il medico curante aveva prescritto al paziente dei semplici controlli, senza prendere in considerazione il trattamento di questa epatopatia. Le possibilità di sviluppo di questo disturbo in una epatite cronica, in una cirrosi o in un carcinoma erano trascurabili. L’assicurazione non ha parimenti dimostrato che, sapendo che l’assicurato era portatore dell’antigene HBS, avrebbe rifiutato di concludere il contratto. Da ultimo sostiene che il formulario sullo stato di salute era estremamente tecnico, dettagliato e difficilmente comprensibile. Il fatto di aver sottaciuto un disturbo che mai aveva preoccupato l'assicurato, non può così essere considerato una reticenza.

                                         Con tempestive osservazioni la convenuta ha postulato la reiezione del gravame riprendendo le argomentazioni del Pretore. Eventuali controdeduzioni verranno riprese, all’occorrenza, nei considerandi di diritto.

Considerato

in diritto:

                                   1.   A norma dell’art. 4 LCA, il proponente deve dichiarare per iscritto all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio (cpv. 1). Sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a concludere il contratto o concluderlo a determinate condizioni (cpv. 2). Lo sono in particolare i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise, non equivoche (cpv. 3).

                                         Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore non è vincolato al contratto purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe cognizione della reticenza (art. 6 LCA).

                                         Per fatti ai sensi dell’art. 4 LCA si intendono tutti quegli elementi che devono essere presi in considerazione per l’apprezzamento del rischio e che possono servire all’assicuratore per determinare l’estensione del rischio che deve essere coperto, ovvero tutte quelle circostanze che permettono di stabilire se vi sono dei fattori di rischio (DTF 118 II 336). In altri termini si tratta di tutti quei fatti tali da influenzare, nel caso specifico, il sopraggiungere, rispettivamente l’intensità e l’importanza del rischio, ossia di quei fatti che fanno insorgere il rischio, ma anche di tutti quelli che permettono di concludere retrospettivamente all’esistenza di un rischio (Nef, Basler Kommentar, VVG, n. 12 all’art. 4).

                                         L’assicurato ha un obbligo di dichiarazione solo in relazione al questionario o alle domande scritte formulate dall’assicuratore (art. 4 cpv. 1 LCA). Costui deve dichiarare i fatti che gli sono conosciuti o che devono essere a lui noti al momento della conclusione del contratto (art. 4 cpv. 1 in fine LCA). Secondo la giurisprudenza non occorre adottare un criterio prettamente soggettivo, né tantomeno uno esclusivamente oggettivo per determinare se il proponente ha violato o meno il suo obbligo di informare, il quale viene valutato senza riguardo ad un’eventuale colpa del proponente. Ciò che è decisivo è stabilire se e in quale misura il proponente poteva dare in buona fede una risposta erronea all’assicuratore, avuto riguardo alla conoscenza che egli aveva della situazione e, all’occorrenza, dalle informazioni che gli erano state rilasciate da persone qualificate. L’assicurato deve chiedersi seriamente se esista un fatto che possa ricadere nel novero delle domande che sono state poste dall’assicuratore. Il proponente soddisfa questo obbligo se egli dichiara oltre ai fatti che gli sono noti senza particolari riflessioni, anche quelli che non possono sfuggirgli riflettendo seriamente sui quesiti che gli sono stati posti (DTF 118 II 337; 116 II 341 consid. 1c.; Nef, op. cit., n. 26 all’art. 4; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3a ed. pag. 251 segg.). Colui che sottace dei disturbi sporadici e passeggeri che poteva ragionevolmente e in buona fede considerare senza importanza per la valutazione del rischio, senza tener conto di una causa di ricaduta o di sintomi di una malattia imminente acuta, non viola il suo obbligo di informazione (DTF 116 II 340 consid. 1b e rif.). Per stabilire se una domanda posta dall’assicuratore è precisa e non equivoca ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LCA, occorre interpretarla secondo il principio dell’affidamento (DTF 116 II 338; 101 II 344 consid. 2b). Se una domanda è stata formulata dall’assicuratore, il fatto sul quale essa porta è reputato importante (art. 4 cpv. 3 LCA). L’assicurato può non di meno capovolgere questa presunzione, recando la prova che l’assicuratore avrebbe comunque concluso il contratto alle condizioni previste se non avesse conosciuto il fatto omesso o indicato erroneamente (DTF 99 II 67; 92 II 352 consid. 5). In altri termini costui deve provare che la falsa o inesatta dichiarazione di questo fatto non avrebbe influenzato la determinazione dell’assicuratore a concludere il contratto alle condizioni convenute (Nef, op. cit., n. 56 all’art. 4; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, pag. 141 all’art. 4).

                                   2.   In concreto l’appellante non può ragionevolmente contestare in buona fede la reticenza del fu signor __________. Alle domande sullo stato di salute prima di perfezionare il contratto di assicurazione, il signor __________ alla domanda n. 9 “ ha già sofferto di artrosi, malattie degli occhi … omissis … oppure altre malattie o disturbi non elencati”, ha risposto negativamente. In questo modo ha parimenti risposto al quesito n. 11 per il quale veniva chiesto al proponente se egli era stato sottoposto ad “esami medici speciali che non hanno avuto risultati normali (radiografie, ECG, test SIDA, esami dell’urina e del sangue o altri esami specifici)”. Alla domanda n. 14, ove veniva chiesto al proponente quale fosse stata l’ultima consultazione, egli rispose: “1996 controllo generale”.

                               2.1.   Orbene, diversamente da quanto pretende l’appellante, questi quesiti non sono né ambigui, né equivoci, né tantomeno così tecnici da non poterne capire il senso o la portata. Il quesito n. 11 faceva riferimento non solamente alle malattie, ma anche a disturbi che non necessariamente erano stati annoverati nell’elenco. __________ non fece menzione alcuna del suo disturbo al fegato, il quale era già stato diagnosticato nel luglio del 1995 dai medici dell’ospedale regionale di Lugano (allegato al doc. 7). Come ha ricordato diligentemente il Pretore, __________ era portatore dell’Hbs antigene e gli era stato consigliato di eseguire dei controlli, come pure di eventualmente vaccinare il suo partner dall’epatite B. Gli esami eseguiti nel 1996 e negli anni successivi (1999) mostravano dei leggeri rialzi delle transaminasi che rientravano rapidamente nella norma con qualche attenzione nella dieta alimentare (doc. 7; teste __________ __________, verbale di udienza 30 aprile 2003). Per il medico curante __________ aveva “sviluppato delle infiammazioni croniche ma con dei momenti di normalizzazione delle sue transaminasi”, nonostante “i rischi di sviluppare una patologia più grave erano molto limitati”, ossia “vi era una piccolissima possibilità che il paziente “sviluppasse un’epatite cronica”. Il disturbo alla salute era però cronico e il medico aveva suggerito al suo paziente di eseguire dei controlli, i quali, anch’essi, non sono stati segnalati all’assicurazione, benché il questionario che è stato sottoposto all’assicurato lo esigesse. La domanda n. 11 del formulario sullo stato di salute che è stato sottoposto al proponente richiedeva infatti se egli era stato sottoposto ad esami specifici del sangue che non avevano “avuto risultati normali”(doc. 5). La risposta non poteva essere altro che positiva, atteso che le transaminasi di __________ erano tenute costantemente sotto controllo e che le stesse avevano evidenziato dei valori leggermente superiori alla norma. Del pari era inesatto riferire all’assicurazione che l’ultimo controllo effettuato nel 1996 era “generale” (doc. 5 risposta n. 14). Già a quell’epoca gli accertamenti erano mirati soprattutto a tenere sotto controllo i valori del fegato, i quali avevano indotto il dott. __________ __________ ad accertare le cause di questi disturbi. Stante questo quadro clinico che era noto al proponente, costui non poteva ragionevolmente e in buona fede ritenere che il suo disturbo – ormai cronico – fosse sporadico, passeggero e senza importanza al fine della valutazione del rischio per poterlo sottacere all’assicurazione. Come ha precisato il Pretore, il fatto che questa patologia gli imponeva di vivere con morigeratezza per evitare che i valori delle transaminasi aumentassero, come pure che egli doveva adottare delle cautele a livello sessuale per evitare di trasmettere il virus dell’epatite B, erano motivi sufficienti che lo avrebbero dovuto indurre ad informare l’assicurazione. Non va poi misconosciuto che un rischio, seppur minimo, di contrarre patologie più serie (epatite cronica), non era escluso.

                               2.2.   L’appellante sostiene che l’aver sottaciuto questi fatti non è rilevante, perché nel questionario precedente e concernente la polizza n. __________conclusa il 19 aprile 1989 e scadente il 1° marzo 1999 (doc. O), una domanda sulle malattie dell’apparato digerente e segnatamente sul fegato era stata posta al proponente (doc. N punto 10.3), mentre nulla è stato chiesto in quella qui in contestazione. Ciò significava che le malattie al fegato non potevano essere ritenute di alcuna utilità per l’assicurazione al fine di valutare l’estensione del rischio. Il nuovo contratto non sarebbe poi stato altro che il rinnovo della polizza precedente. La critica è priva di fondamento, perché il questionario sullo stato di salute che è stato sottoposto al proponente nel 1999 chiedeva delle informazioni non solo sulle malattie, ma anche su eventuali disturbi alla salute. Parimenti esso chiedeva all’assicurato di determinarsi non solo sulle affezioni e i disturbi che erano stati indicati sul formulario, ma anche su altri che erano noti al proponente. In concreto non si può neppure ritenere che al contratto perfezionato nel 1999 ineriva natura di rinnovo del negozio precedente concluso nel 1989. La durata è un elemento essenziale del contratto e, essa era determinata. Il contratto d’assicurazione spiegava i suoi effetti dal 1° marzo 1989 sino al 28 febbraio 1999. La sua durata era di 10 anni e, per legge, era impossibile che il contratto potesse prorogarsi sino al 1° marzo 2003. A norma dell’art. 47 LCA il patto di tacita rinnovazione ha effetto per un solo anno. L’assicurazione, in considerazione dello stato di salute dell’assicurato, ma soprattutto dell’età e dell’inflazione nel frattempo intervenuta, ha aumentato il premio di assicurazione annuo da fr. 859.-- (doc. O) a Fr. 1'064.20 (doc. G). Anche la sua durata non era più di 10 anni, ma di soli 5. Del resto dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare che la modifica del premio e della durata comporta la conclusione di un nuovo contratto e non una semplice modifica della polizza (Carré, op.cit. pag. 117 all’art 2). Il nuovo contratto era quindi indipendente da quello pregresso e l’assicurato era tenuto a fornire all’assicurazione tutti quegli elementi essenziali, che lui, in parte, ha sottaciuto.

                               2.3.   L’appellante sostiene ancora che l’assicurazione non avrebbe dimostrato che se un assicurato avesse segnalato in buona fede di essere portatore sano dell’antigene HBS avrebbe rifiutato la polizza. Questo argomento, proposto per la prima volta in appello, è irricevibile (art. 321 lett. b CPC). Per completezza occorre comunque rilevare che, come si è ricordato qui sopra, l’onere della prova competeva all’assicurato e non all’assicurazione. Agli atti non v’è però alcun indizio dal quale si può arguire che la convenuta avrebbe comunque concluso il contratto alle condizioni previste se avesse saputo del disturbo al fegato cui era affetto l’attore.

                                   3.   Rimane da esaminare se la convenuta si è avvalsa tempestivamente della reticenza. L’appellante sostiene che il signor __________ è deceduto il 17 aprile 2001 e l’assicurazione è venuta a conoscenza della sua morte al più tardi il 2 luglio 2001, ossia ben oltre le 4 settimane fissate dall’art. 6 LCA. Per il Pretore la convenuta sarebbe venuta a conoscenza delle affezioni del convenuto solamente il 13/17 agosto 2001. Col che il termine di 4 settimane sarebbe stato rispettato.

                               3.1.   Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale l’assicuratore non è vincolato al contratto, purché ne sia receduto entro 4 settimane da quando ebbe conoscenza della reticenza (art. 6 LCA). Si tratta di un termine di perenzione e la risoluzione del contratto può intervenire anche dopo la sopravvenienza del sinistro. Il rispetto del termine deve essere provato dall’assicuratore (DTF 118 II 338 consid. 3). Secondo la sentenza appena citata, la conoscenza della reticenza non è fatta dipendere dalla data in cui l’assicurazione avrebbe potuto conoscere il motivo della reticenza prestando una certa attenzione e diligenza. Dei semplici sospetti che potrebbero indurre la compagnie assicurative a verificare le dichiarazioni del proponente e assicurato non sono sufficienti. Il termine inizia a decorrere solo quando l’assicuratore è completamente orientato su tutti i punti che vertono sulla reticenza, rispettivamente allorché egli ne ha una conoscenza effettiva; dei semplici sospetti sono insufficienti (DTF 119 V 287/288; 118 II 340; 116 V 229 consid. 6a; 109 II 160 consid. 2a). Col che si deve ritenere che il termine inizia a decorrere in questi casi quando tutte le questioni mediche sono state chiarite (Carré, op. cit. pag. 150 all’art. 6). È però evidente che se l’assicurazione rifiuta scientemente di prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, essa commette un abuso di diritto che è assimilabile alla conoscenza effettiva stessa (DTF 118 II 340 consid. 3c).

                               3.2.   Dalla lettura degli atti non traspare alcun elemento dal quale si può ritenere che l’assicurazione è venuta meno agli obblighi che discendono dalla buona fede e il ricorrente nemmeno lo pretende. In concreto la convenuta ha ricevuto l’attestato medico sui motivi del decesso del signor __________ il 3 agosto 2001 (cfr. documentazione acquisita in via di edizione), benché il modulo fosse stato compilato il 16 luglio 2001 dal dott. __________ (doc. Y). La ricezione di questo documento indusse l’assicurazione ad approfondire il caso, sottoponendo al dott. __________ __________ (medico curante del defunto), il 9 agosto 2001, una serie di domande tese a sapere quando era insorta la malattia al fegato (doc. 6). Il questionario fu compilato dal medico il 13 agosto 2001 e l’assicuratore lo ha ricevuto il giorno 17 agosto 2001. Fatte queste premesse è a partire da questa data che l’assicuratore ha avuto tutte le informazioni necessarie per avvalersi della reticenza. La conoscenza della data della morte dell’assicuratore non era sufficiente per conoscere il motivo della reticenza (inizio del mese di luglio 2001), né dall’assicurazione si poteva pretendere che essa agisse più speditamente per approfondire il caso prima di erogare al beneficiario la prestazione assicurata. La risoluzione del contratto, intervenuta con lettera del 30 agosto 2001 (doc. DD) è quindi tempestiva, perché è giunta nella sfera giuridica del destinatario il 5 settembre 2001 (doc. EE), ossia entro le 4 settimane prescritte dalla legge.

                                   4.   L’appello, infondato in ogni punto, deve essere respinto con carico di spese e ripetibili all’appellante.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 9 ottobre 2003 del signor __________ APPE1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr.  650.b) spese                         Fr.    50.totale                              Fr.  700.già anticipate dall'appellante sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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