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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.04.2004 12.2003.117

28. April 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,807 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.117

Lugano 28 aprile 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. CL.2002.34 della Pretura della giurisdizione di __________, promossa con istanza 6 dicembre 2002 da

 APPE1  rappr. dall’  RAPP2   

  contro  

__________, __________, __________, __________, __________ tutti soci della società semplice __________ rappr. dall’  RAPP1   

con cui l'istante, a liquidazione di un rapporto di lavoro ha chiesto il versamento della somma di fr. 17'164.– oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2002;

domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 4 luglio 2003, ha accolto limitatamente a fr. 4'167.10 oltre accessori;

appellante l'istante che, con appello 14 luglio 2003, in riforma del giudizio impugnato, postula la condanna di controparte al pagamento di complessivi fr. 16'771.–, mentre le controparti si oppongono all'accoglimento dell'appello;

letti gli atti dell'incarto;

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   L'istante è stato assunto dai convenuti, e per essi dall'__________, in qualità di ausiliario addetto aiuto scalo, dal 2 aprile al 31 ottobre 2002 (doc. A). La retribuzione è stata fissata in fr. 20.– l'ora, mentre la presenza sul lavoro è stata programmata in modo abbastanza complesso, ossia, da un lato, secondo l'alternarsi di un turno (settimanale) A e di un turno B che per l'istante comportava la presenza sul lavoro di 4, rispettivamente 5 giorni –mentre i giorni restanti erano liberi– e, dall'altro, da orari giornalieri diversi a seconda in particolare delle condizioni meteorologiche: ossia dalle 08.45 alle 18.00, rispettivamente dalle 10.00 alle 15.00 (doc. A e B: in particolare descrizione manoscritta sul doc. B).

                                   2.   L'istante è stato allontanato con effetto immediato dal posto di lavoro a fine luglio, per motivi che qui non torna più conto ricordare: infatti, il suo diritto di essere rimunerato dal 1° agosto fino alla fine del contratto non è più litigioso. Con l'appello egli censura anzitutto la base di calcolo del salario per i mesi restanti che il Pretore ha fissato in fr. 2'000.– per agosto e per settembre, nonché in fr. 2'400.– per ottobre; dissente inoltre dal calcolo dell'indennità per vacanze non godute e da quello della tredicesima mensilità pro rata. Contesta inoltre la detrazione dal suo credito, oltre che dello stipendio percepito da parte di un secondo datore di lavoro durante un tempo limitato (dal 2 agosto al 6 settembre), anche dell'indennità di disoccupazione percepita per settembre e ottobre.

                                   3.   Rispetto a quest'ultima censura va subito detto che il Pretore, accertati gli importi lordi percepiti dal lavoratore, li ha rettamente detratti dal credito complessivo calcolato a favore dell'istante, precisando che, se del caso, la Cassa potrà far valere con istanza separata la somma anticipata, per la quale è al beneficio della subrogazione ex art. 29 LADI (cons. 11). A questa decisione l'appellante contrappone, ammettendo di aver percepito effettivamente le indennità indicate, che la Cassa non avrebbe ancora richiesto i rispettivi importi alla controparte (appello, pag. 1). L'osservazione può ben essere corretta, ma ciò nulla toglie al dovere del giudice di detrarre dal credito di un lavoratore quanto ha percepito sotto forma di indennità di disoccupazione perdurante il contratto, non avendo più –relativamente all'importo delle indennità versategli– nessuna legittimazione a procedere nei confronti del datore di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337c CO, N. 5 in fine).

                                   4.   Quanto al calcolo degli stipendi da agosto in poi la differenza rilevata dall'appellante sta fra il proprio computo –che si basa su un numero ipotetico di ore lavorate da agosto a ottobre– e il conteggio del Pretore che invece ha assunto uno stipendio medio (equitativo) calcolato in base al limite minimo e al limite massimo di ore deducibili dal contratto e peraltro conformi alle allegazioni dei convenuti: ossia tra fr. 1'800.–, pari a minime ore 90 mensili e fr. 2'600.–, pari a un numero massimo di 130 ore. Riguardo alle ore conteggiate dall'appellante dev'essere anzitutto osservato che i dati proposti in questa sede non corrispondono né alle cifre chieste con l'istanza, né a quelle indicate nei conteggi mensili doc. H in cui sono esposte dettagliatamente prestazioni ipotetiche del lavoratore; potrebbe quindi trattarsi di nuova domanda, ma la questione è irrilevante a dipendenza della minore domanda complessiva posta in sede d'appello. Nel merito, v'è invece da chiedersi se effettivamente il contratto di lavoro in esame non abbia avuto le caratteristiche del contratto su chiamata, come afferma la convenuta: ma anche questa ipotesi non avrebbe rilievo per la soluzione del caso. Anzitutto, tale connotazione è messa in forse già dal fatto che –a prescindere da eventuali necessità di supplenza di altri dipendenti che hanno tuttavia rivestito carattere eccezionale (testi __________e __________)– un'importante variabile che determinava il numero delle ore lavorative era costituita dalle condizioni meteorologiche; sennonché esse non venivano giudicate giorno per giorno dalla datrice di lavoro, ma esclusivamente dal lavoratore (teste __________), ciò che toglie una delle caratteristiche del contratto di lavoro su chiamata, ossia l'accordo sulla durata di singole prestazioni lavorative, di volta a volta, secondo le necessità del datore di lavoro (Roncoroni, in AJP/PJA 1998, 1413).

                                         Inoltre, stesse questa qualifica del contratto, per il computo della retribuzione dei mesi successivi alla disdetta non si potrebbe comunque far capo ai principi giurisprudenziali sorti in quell'ambito: sia perché una retribuzione corrispondente al passato varrebbe solo nel caso di drastica diminuzione del volume di lavoro offerto al lavoratore (II CCA 20 gennaio 2004 in re D./ E.M. SA – inc. 12.2003.102), che in concreto non risulta, sia perché nemmeno si potrebbe assumere come media salariale quanto è stato effettivamente percepito nei primi quattro mesi di impiego, in quanto condizionato anche da eccezionali supplenze, rispettivamente dalla disponibilità (o alla volontà) del lavoratore –come sostiene la convenuta e come è stato accertato (testi __________ e __________)– di compiere, in buona sostanza, un numero di ore superiori al previsto: ciò che trova conforto nella circostanza che questi mai ha sostenuto in causa di aver superato le ore previste in seguito a richieste del datore di lavoro.

                                   5.   Nell'ambito d'applicazione dell'art. 337c CO, per definire quanto il lavoratore avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del contratto, non resta pertanto che fondarsi, come ha fatto il primo giudice, sulle indicazioni del contratto che vanno tuttavia rettificate. Infatti, in base agli atti dell'incarto, risulta che il numero massimo di ore da lavorare sarebbe stato –per 18 giorni lavorativi al mese (turno A: 4 giorni; turno B: 5 giorni)– sempre di 9 ore e mezzo al giorno: dal doc. B si deduce infatti che quel carico di lavoro era richiesto sia quando gli addetti fossero solo due, sia quando fossero tre alla condizione che vi fosse bel tempo: la retribuzione massima mensile (4 settimane) raggiungerebbe pertanto fr. 3'420.– e non solo fr. 2'600.– come indica il primo giudice. Ma dev'essere corretto anche il numero minimo di ore da lavorare che non corrisponde a sole 5 ore per 18 giorni, dal momento che –almeno quando i dipendenti sul posto fossero stati solo due, ossia il martedì e il mercoledì del turno A, nonché il mercoledì e il giovedì del turno B– l'orario fisso sarebbe stato di 9 ore e mezzo: ciò che porta a un minimo mensile contrattuale di ore 126 e di fr. 2'520.–. La media salariale raggiunge così fr. 2'970.– importo da cui non si ritiene di dover scostarsi nella determinazione del salario corrispondente agli ultimi tre mesi del contratto, a dipendenza dell'estrema variabilità dei dati meteorologici forniti da Meteo Svizzera per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2002.

                                         Infine, dev'essere ancora osservato che il documento H, relativo ai mesi da agosto a ottobre, è stato prodotto e allestito dallo stesso istante sulla base del programma datogli a suo tempo e dovrebbe dimostrare che durante quei tre mesi vi sono stati soltanto tre giorni di pioggia (replica, ad 1); sennonché –come osservato– quest'affermazione appare almeno azzardata. Egli invece non si basa mai su quei dati (ipotetici) per quantificare le proprie pretese.

                                   6.   Per quanto riguarda la tredicesima, pacifica la sua pattuizione (doc. 1), ancorché i convenuti ne sostengano a titolo abbondanziale la pattuizione come dovuta a una svista (osservazioni, pag. 4), può essere senz'altro fissata in 6/12 dello stipendio medio lordo, ossia fr. 1'485.–. E' vero –come afferma l'appellante– che la durata del contratto non è stata di soli sei mesi, ma di sette; tuttavia, non può essere dimenticato che egli –liberato dall'obbligo di presenza presso lo scalo delle __________– ha lavorato presso ____________________di __________per 20 giorni nel mese di agosto 2002 e per 5 giorni in settembre (Inc. richiamato II). Orbene, così come il salario percepito da quella ditta gli viene detratto dal credito nei confronti della controparte, altrettanto deve valere per ogni diritto economico ivi connesso, essendo impensabile che i convenuti siano chiamati a rispondere in vece di altro datore di lavoro.

                                   7.   In merito alle vacanze non godute, pacifico in questa sede il diritto in sé a tale indennità, in particolare riferita a tutta la durata del contratto, essa dev'essere rettificata almeno a dipendenza del salario medio riconosciuto all'appellante per i mesi restanti, tenuto conto anche qui del periodo di lavoro presso __________ __________, come rettamente osservano i resistenti. Il calcolo del Pretore, incontestata la percentuale dell'8,33% per stabilire lo stipendio orario lordo di fr. 21.67, dev'essere così corretto come segue:

                                         ore lavorate e pagate                                                      679

                                         ore presumibili mensili (media: 148,5) x 3                 445.5

                                         ossia in totale                                                             1'124.5

                                         ciò che, a fr. 1.67, porta a un credito complessivo di    fr. 1'877.90,

                                         arrotondato in fr. 1'878.–

                                   8.   Riassumendo, in accoglimento parziale dell'appello, l'istanza dev'essere ammessa per i seguenti importi:

                                         stipendio di agosto, settembre e ottobre               fr.     8'910.–

                                         tredicesima                                                               fr.     1'485.–

                                         indennità vacanze                                                     fr.     1'878.–

                                         in totale                                                                      fr.   12'273.–

                                         importo dal quale vanno dedotti gli importi indicati dalla sentenza impugnata, con un saldo a favore dell'istante di fr. 6'963.20.

                                         Le ripetibili della prima sede sono state compensate dal primo giudice, malgrado avesse accolto l'istanza per un importo inferiore. Non contestata quella decisione, non v'è motivo per riformarla in questa sede. Non così per le ripetibili dell'appello che tengono conto del grado di reciproca soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 417 lett. e CPC e la TOA

pronuncia:

                                    I.   L'appello 14 luglio 2003 di __________APPE1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 4 luglio 2003 del Pretore di ____________________–immutato il dispositivo n. 2– è così riformata:

                                         1.   In parziale accoglimento dell'istanza, lo __________, il __________, il __________a, il __________o, la __________, sono tenuti in solido a versare all'istante __________APPE1, __________, l'importo lordo di fr. 6'963.20 oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2002.

                                   II.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà ai convenuti fr. 400.- a titolo di ripetibili parziali.

III. Intimazione:

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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