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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.02.2005 12.2003.110

3. Februar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,362 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

appalto - applicazione delle norme SIA 118 - difetto - garanzia per difetti - valutazione delle perizie

Volltext

Incarto n. 12.2003.110

Lugano 3 febbraio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.72 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 maggio 2000 da

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5  tutti rappr. da RA 1  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 2  

                                         nella quale è intervenuta in lite, a seguito di denuncia di lite

                                   IC 1

                               rappr. da RA 3

in materia di appalto, chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di Fr. 50’000.-- oltre interessi e la rimozione in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. n. 379083 dell’UEF di Bellinzona;

domanda avversata dalla convenuta e dall’intervenuta in lite, che il Pretore, con sentenza 27 maggio 2003 ha parzialmente accolto, nel senso che ha condannato la convenuta a versare agli attori la somma di Fr. 42'112.35, oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 1999 e rimosso in via definitiva l’opposizione al P.E. n. 379083 dell’UEF di Bellinzona per tale importo;

appellante la convenuta che, con gravame 22 giugno 2003, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre gli attori, con osservazioni 3 settembre 2003, postulano la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

e la litisdenunciata, con osservazioni 21 agosto 2003, aderisce alle conclusioni dell’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nel corso del 1994 i signori __________ hanno appaltato per il tramite del loro ingegnere __________ le opere da intonaco e gessatore alla spettabile AP 1 in relazione a lavori di trasformazione e ampliamento dell’edificio che sorge sulla part. n. __________ RFD di __________. In particolare sono state appaltate le opere riferite all’intonacatura e alla gessatura di tre appartamenti, nonché delle facciate esterne. I lavori, fatturati in complessivi Fr. 60'462,45 (Doc. B), sono stati liquidati a saldo il 24 gennaio 1995 (Doc. S3). Contestualmente la __________ assicurazioni ha rilasciato ai committenti una garanzia di Fr. 5'700.-- con scadenza 18 dicembre 1996 (Doc. C). Con scritto 9 novembre 1996, preceduto da tre telefonate, i signori AO 2 notificarono alla __________ che si erano formate delle crepe sulle pareti interne degli appartamenti al secondo piano e al piano mansardato (Doc. D). A seguito di un sopralluogo tenuto il 30 maggio 1997 (Doc. 1), venne affidato il mandato all’ing. __________ dell’Istituto consulente per la fisica della costruzione (di seguito ICFC) di stabilire le cause delle fessure sulle pareti e di proporre delle misure di risanamento (cfr. teste __________, verbale 21 febbraio 2001 pag. 6 e Doc. U, V ed E). Malgrado la consulenza tecnica, le parti non hanno potuto definire stragiudizialmente la vertenza, ritenuto che AP 1 ha escluso si potesse attribuire ad essa una responsabilità per la formazione delle fessure constatate nell’appartamento del signor AO 2.

                                  B.   Con petizione 8 maggio __________ hanno convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la condanna al pagamento della somma di fr. 50’000.--, oltre interessi al 5% a decorrere dal 7 ottobre 1999, pari all’importo necessario per procedere alla eliminazione dei difetti lamentati e del danno relativo alle spese di alloggio che si dovranno sopportare allorché l’appartamento sarà inagibile durante l’esecuzione dei lavori di ripristino. Contestualmente gli attori hanno chiesto che fosse rimossa l’opposizione al PE N. 379083 dell’UEF di Bellinzona.

                                         La domanda è stata avversata dalla convenuta, la quale ha rilevato che il referto tecnico dell’ICFC è una perizia di parte che non poteva avere alcun valore probatorio. Ha soggiunto che la causa delle fessure non era dovuta all’utilizzo di un intonaco inadatto. La causa andava ricercata altrove e in specie al tipo di pittura utilizzato o a problemi di assestamento dello stabile, oppure ancora a difetti legati alla qualità delle opere murarie o a alla scelta di mattoni diversi rispetto a quelli previsti nel capitolato. Da ultimo ha sostenuto che la causa andava semmai introdotta contro il loro ingegnere, stante che quest’ultimo aveva subappaltato le opere ad essa. Fra gli attori e la convenuta non v’era quindi alcun rapporto contrattuale.

                                         La IC 1, intervenuta in lite dopo lo scambio degli allegati, ha sostenuto le tesi della convenuta.

                                  C.   Con sentenza 27 maggio 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione dell’attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma di Fr. 42'112,35, oltre interessi al 5% a decorrere dal 7 ottobre 1999 e rigettato in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 379083 dell’UEF di Bellinzona limitatamente al suddetto importo. Il Pretore ha precisato che il controverso contratto di appalto era stato perfezionato fra le parti in causa, atteso che l’ing. __________ aveva agito come rappresentante dei committenti. Ha altresì argomentato, fondandosi sulla perizia giudiziaria, che la causa delle fessurazioni alle pareti dell’appartamento era da ricondurre alla rigidità dell’intonaco posato su di una muratura in calcestruzzo naturale e non già a movimenti statici dell’edifico, ad una deumidificazione inadeguata dei vani, o ad altre cause che erano state indicate come possibili dalla convenuta. Solo una parte di queste crepe, valutata intorno al 20%, era dovuta all’eccessiva concentrazione di carichi in prossimità delle aperture della muratura dovuta a dettagli costruttivi. Ritenuto che l’appaltatrice si è rifiutata di riparare ed eliminare i difetti, in questa evenienza il minor valore è stato fissato in base al costo per l’eliminazione dei difetti, ovvero Fr. 42'112,35, pari all’80% della somma totale per la rimozione dei difetti e la liquidazione dei pregiudizi.

                                  D.   Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello, assumendo che diversamente da quanto ha ritenuto il Pretore, l’appaltatrice ha usato l’intonaco Röfix 510 e non altro, il quale poteva essere utilizzato per intonacare i mattoni Ytong prescelti inizialmente dagli attori nel capitolato d’offerta. Per l’appellante la perizia giudiziaria è inutilizzabile ai fini del giudizio, perché gli accertamenti del consulente tecnico non sono supportati da alcun riscontro scientifico. Il perito non avrebbe esaminato i piani, come pure non ha proceduto ad alcun calcolo statico per sapere se vi erano stati o meno degli assestamenti dell’immobile. Costui si sarebbe limitato ad eseguire un solo sopralluogo. Il consulente tecnico non ha risposto alla domanda tesa a sapere se la causa delle fessure fosse riconducibile parimenti ad un riscaldamento eccessivo delle pareti, che ha causato una rapida evaporazione dell’acqua contenuta negli intonaci e nella muratura. Il perito si sarebbe limitato a rispondere che questa causa non poteva essere esclusa totalmente e che una risposta avrebbe richiesto degli esami approfonditi al microscopio. Il perito non è neppure stato convincente sul quesito di sapere se le fessure potevano trovare origine nel tipo di vernice che è stato utilizzato, come pure non ha avuto risposta la domanda volta a sapere se la muratura era stata realizzata in conformità alle regole dell’arte. Il perito apoditticamente si è limitato ad affermare che la muratura è stata costruita convenientemente, pur rilevando che sarebbe stato necessario analizzare tutto il progetto strutturale e il dettaglio della sopraelevazione. Il consulente tecnico ha altresì riferito che per avere dei risultati attendibili sulla rigidità dell’intonaco si sarebbe dovuto procedere all’esame di una dozzina di carotaggi, mentre in concreto ne sono stati effettuati solo tre e in una sola stanza. Il Pretore si è fondato su accertamenti inconcludenti laddove afferma che la convenuta non ha utilizzato l’intonaco Röfix 510, perché nel campione rilevato dalla perizia di parte e non in quella giudiziaria, si sarebbe trovata la presenza di cemento bianco, mentre il Röfix contiene del cemento grigio. Il Pretore è giunto a questo convincimento, omettendo di considerare che il perito aveva precisato che l’analisi di un solo provino poteva falsare drasticamente il risultato. Nella specie non è stata eseguita alcuna prova di questo genere, come pure non si è proceduto a delle misurazioni comparative di resistenza fra l’intonaco utilizzato e i risultati delle prove di laboratorio. Non è ugualmente vero che nell’istanza di delucidazione la convenuta non abbia chiesto questi esami più approfonditi, nonostante tanto la perizia, quanto il referto di complemento risultavano carenti e non erano sorretti da criteri scientifici. In queste condizioni il Pretore non poteva rifiutare l’istanza di designazione di un nuovo perito, stante che il consulente tecnico ha riferito che ad alcune domande non poteva o non era in grado di rispondere. Il perito non avrebbe ugualmente esaminato la possibilità dell’esistenza di altre cause oltre quella dell’eccessiva rigidità dell’intonaco. Col che la nuova perizia dovrebbe essere ordinata in appello in conformità dell’art. 322 lett. b CPC. In caso contrario la II CCA dovrebbe comunque respingere la petizione, stante che gli attori non avrebbero recato la prova che le fessure sulle pareti interne dell’appartamento del signor __________ possono essere addebitate al lavoro svolto dalla convenuta e non da altre cause.

                                         Con osservazioni 21 agosto 2003, l’intervenuta in lite IC 1, postula l’accoglimento del gravame con argomenti identici a quelli avanzati dall’appellante.

                                         Dal canto loro gli attori chiedono che l’appello venga respinto, rilevando che i periti hanno potuto stabilire con certezza che i difetti sono da attribuire all’eccessiva rigidità dell’intonaco posato. Contrariamente a quanto assume la convenuta, il perito giudiziario ha potuto rispondere a tutti i quesiti e i controquesiti proposti dalle parti.

Considerato

in diritto:

                                   1.   In appello non è più controverso che fra le parti si è perfezionato un contratto di appalto avente per oggetto opere di intonacatura e gessatura dei tre appartamenti e di tutte le facciate esterne dell’edificio che sorge sulla part. n. __________ RFD di __________.

                                         Il contendere verte sulla valutazione che deve essere data alle prove peritali che sono state amministrate (quella giudiziaria e quella dell’ICFC commissionata dalle parti secondo gli attori e dai committenti solamente per la convenuta), in relazione alle cause che hanno formato le crepe sugli intonaci delle pareti perimetrali interne dall’appartamento del signor AO 2, sito al secondo piano e al piano mansardato del predetto immobile.

                                   2.   Fra le parti si è perfezionato un contratto di appalto regolato dalle norme SIA 118 (Doc. A e C). Per difetto dell’opera ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 SIA, così come all’art. 368 CO al quale la normativa SIA rinvia (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 2648 segg.), si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata. Così inteso, il difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale, e risiedere perciò nella incapacità totale o parziale dell’opera all’assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente estetica laddove dell’opera è altresì determinante l’aspetto esteriore (Rep. 1997 N. 46 consid. 1 con rif.; II CCA 4 settembre 2003 in re C./Comunione dei comproprietari X.). In concreto non è contestato che le fessure che sono affiorate nell’appartamento del signor AO 2 costituiscano dei difetti. Il contendere verte sulle cause di questi difetti, ovvero a sapere se le crepe si sono formate in seguito ad un inadempimento da parte della AP 1. In base all’art. 173 SIA 118, salvo pattuizione contraria, il periodo di garanzia per i difetti dura 2 anni e lo stesso inizia a decorrere dal giorno del collaudo dell’opera (art. 172 SIA 118). A norma dell’art. 174 cpv. 3 SIA, l’appaltatore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente durante il periodo di garanzia e, in caso di contestazione, spetta all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisce una difformità del contratto (II CCA 10 settembre 2002 in re V./B.; Rep. 1997 pag. 198 consid. 3.4.; BR 1993, N. 215, pag. 103; Gauch, op. cit., N. 2696) e ciò in deroga ai principi generali per i quali compete al committente provare l’esistenza di un difetto all’occorrenza con l’intervento di periti (Gauch, op. cit., N. 1507 segg. e 1514 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, IIIa ed., N. 4104; Chaix, Commentaire Romand, CO I, N. 74 all’art. 368). In concreto, non avendo gli attori addotto il fatto dell’intervenuto accordo, per il quale andrebbero applicate le norme SIA 118, né obiettato parte convenuta l’inapplicabilità delle norme previste dal CO, si deve dedurre che le parti hanno rinunciato ad avvalersi di queste prescrizioni. Per questi motivi le norme SIA non tornano applicabili, specie se si considera che tutte le parti sono rappresentate da un avvocato e che la mancata adduzione non sia avvenuta a seguito di un errore (Rep. 1993, pag. 199, consid. 1; II CCA 11 marzo 1998 consid. 2 in re R./F; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ed. 2000, m. 1 all’art. 85). Ne consegue che la fattispecie deve essere giudicata solo in base alle norme del CO.

                                   3.   L’appellante sostiene che il referto peritale preliminare non è di alcun aiuto per stabilire le cause dell’apparizione delle fessure, stante che il consulente tecnico non è stato in grado di dare risposte concludenti ai quesiti, ma specialmente ai controquesiti peritali. Del pari anche nel complemento di perizia il consulente si sarebbe limitato a ribadire di non essere in grado di dare delle risposte alle varie domande, rinviando, senza alcune spiegazioni aggiuntive, alla perizia. Il perito non avrebbe invero proceduto ad alcun accertamento o analisi di carattere scientifico in relazione alle sue affermazioni, le quali sono state riprese dal Pretore nella sua motivazione in punto all’eccessiva concentrazione dei carichi dell’intonaco e alla sua eccessiva rigidità. Il perito, che non ha proceduto a prelevare dei campioni di intonaco, non ha saputo precisare con argomenti pertinenti se le crepe potevano essere riconducibili ad altre cause e segnatamente ad un riscaldamento violento con conseguente rapida evaporazione dell’acqua contenuta negli intonaci; ad anomali movimenti statici; al tipo di vernice utilizzato; alla conformità o meno dell’esecuzione della muratura rispetto alle regole dell’arte; all’utilizzo di un intonaco troppo rigido e diverso da quello che era stato ordinato. Nonostante queste lacune ed insufficienze, il Pretore avrebbe negato alla convenuta il diritto all’assunzione di una nuova perizia, la quale dovrebbe essere ordinata in appello per sanare questo vizio.

                               3.1.   I Giudici d’appello, se lo ritengono utile per la formazione del proprio convincimento possono ordinare, su istanza di parte, l’assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). In concreto il pretore, con ordinanza 24 febbraio 2003 ha respinto l’istanza della convenuta e della litisdenunciata di designare un nuovo perito, atteso che gli istanti nelle domande di complemento poste al perito non avevano chiesto a quest’ultimo di procedere a dei prelievi dell’intonaco e a delle analisi, benché il perito avesse osservato già nel suo referto del 12 marzo 2002, che per rispondere ad alcuni quesiti occorreva procedere con dei carotaggi e con delle prove di laboratorio. La possibilità di designare un nuovo perito è data allorché il consulente tecnico designato originariamente ha dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti oppure se le risposte date nel referto appaiono manifestamente insufficienti o discordanti. Per essere manifestamente insufficiente una perizia deve offendere la logica o i principi universalmente riconosciuti in quella scienza od arte così come appaiono ad un laico provvisto di buona educazione, oppure quando il responso risulta incontrollabile, poiché il perito si è basato su fatti non attendibili o ha tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile in: Rep. 1994 pag. 169/170; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 e 6 all’art. 252). Nel referto peritale il consulente tecnico ha esordito affermando che le risposte che sono state date ai vari quesiti si fondano su dati empirici, frutto delle sue conoscenze specifiche nella materia e dall’esperienza, rilevando che per avere delle risposte più approfondite si sarebbe dovuto procedere ad esami più approfonditi (perizia pag. 3) e costosi, valutati complessivamente in Fr. 19'000.-- per stabilire le caratteristiche e le proprietà dei mattoni impiegati (Fr. 2'000.--; perizia pag. 8), per eseguire 12 carotaggi dal diametro di 75 millimetri sulle pareti perimetrali in vista di eseguire delle prove di laboratorio sulla porosità e la resistenza dell’intonaco utilizzato, come pure in relazione al tema di sapere se la ditta ha utilizzato l’intonaco ordinato Röfix 510 (Fr. 12'000.--, perizia pag. 10 e 12), nonché per stabilire con precisione la percentuale delle fessure dovute a ritiro precoce e quelle dovute alla trazione (Fr. 5'000.--, perizia pag. 13). Come è stato correttamente ricordato dal Pretore, la convenuta e l’intervenuta in lite non hanno posto al consulente tecnico in sede di complemento dei quesiti mirati ad assumere questi accertamenti. Costoro si sono limitati a riproporre delle domande al perito sostanzialmente identiche a quelle che erano già state poste, senza che costui potesse concretamente procedere alle ricordate indagini. Di conseguenza i mancati accertamenti non sono dovuti all’imperizia del consulente tecnico, quanto piuttosto alla desistenza - quantomeno implicita - degli istanti di procedere ad accertamenti più completi, ma anche più costosi. In queste condizioni non è ammissibile chiedere l’assunzione di una nuova perizia, specie in appello, posto che la convenuta non ha esaurito, come gli imponeva il codice di rito, di far capo dapprima a tutte le possibilità che le sono state offerte in sede di complemento di perizia (art. 252 cpv. 2 CPC). Il consulente tecnico ha infatti lasciato aperti dal profilo meramente accademico alcuni aspetti, pur dando delle risposte empiriche fondate sulla sua esperienza e sulle sue conoscenze tecniche in questa materia, rilevando di essere disposto ad approfondirli a richiesta delle parti.

                               3.2.   Il fatto che non si sia ricorso per motivi di opportunità all’esame di rilievi più certi, ma anche più costosi, ancora non significa che le conclusioni cui è giunto il perito siano prive di valore scientifico e non possano, in quanto tali, essere utilizzate dal Giudice per fondare il suo convincimento. Dalla lettura della perizia e dal referto di complemento non si può sostenere che il perito non ha risposto ai quesiti posti, rispettivamente ha risposto in maniera manifestamente insufficiente, oppure ancora ha tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti. Il perito ha evidenziato che le fessure dell’intonaco su tutte le pareti perimetrali dell’appartamento sopraelevato erano ripartite uniformemente in tutti i vani (perizia pag. 2). Dall’osservazione della geometria delle crepe il consulente tecnico ha ritenuto che l’80% delle stesse erano riconducibili totalmente o in parte alla rigidità dell’intonaco, il quale non era sufficientemente elastico per assorbire dilatazioni termiche proprie delle pareti senza fessurarsi. Per contro il rimanente 20% delle fessure poteva essere addebitato all’eccessiva concentrazione dei carichi dovuti a dettagli carenti (perizia pag. 4 e 9), poiché avevano delle dimensioni più grandi di due a tre volte rispetto a quelle capillari (perizia pag. 3) ed erano riscontrabili attorno agli angoli delle finestre, sul pianerottolo delle scale, nonché sulla parete sud del piano superiore (complemento di perizia pag. 1). Il perito è giunto a queste conclusioni sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze, oltre che dai risultati di laboratorio della perizia di parte, i quali confermavano le sue valutazioni empiriche (perizia pag. 4; complemento di perizia pag. 2). Il consulente tecnico, rispondendo ad un quesito dell’appellante, ha sottolineato che l’attendibilità dei risultati della perizia di parte poteva anche non essere concludente, perché i rilevamenti sono stati disposti solo in un solo punto (nella camera da letto) e non uniformemente in tutti i vani. Costui ha però soggiunto e precisato che la natura di queste fessure capillari era identica a quella riscontrata sulle altre pareti perimetrali. Col che, da esami più approfonditi che non sono stati richiesti dalla convenuta, non ci si poteva ragionevolmente attendere risultati diversi (perizia pag. 9 e 10). Date le circostanze non si può quindi sostenere che il perito abbia risposto solo parzialmente o in maniera nettamente insufficiente ai quesiti posti. Peraltro queste conclusioni sono rafforzate e avvalorate dei rilievi dell’ing. __________ (Doc. E ed F pag. 2), il quale era peraltro stato incaricato con l’assenso di tutte le parti interessate (cfr. Doc. 2 e U; Doc. E pag. 1, nonché i testi __________i, verbale di udienza 21 febbraio 2001 pag. 9 e __________, verbale cit. pag. 6) per ricercare le cause di questi difetti. Così stando le cose non si può attribuire a questo referto un mero valore di affermazione di parte. Non solo. Se alla perizia di parte vengono ad aggiungersi altri mezzi concordanti di prova, come ad esempio l’audizione testimoniale del perito di parte – alla quale la controparte ha partecipato attivamente –, ci si trova di fronte ad una coerente unità probatoria atta a fondare e giustificare il libero convincimento del Giudice nel senso delle conclusioni di quella perizia (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 222 all’art. 90; Gauch, op. cit. N. 1515 in fine). Orbene, l’ing. __________, che ha allestito la perizia stragiudiziale, è stato sentito come teste ed ha confermato che i difetti erano da attribuire all’eccessiva rigidità dell’intonaco posato (cfr. verbale di udienza 21 febbraio 2001 pag. 8).

                               3.3.   Con l’appello la convenuta ha nuovamente cercato di insinuare il dubbio che le crepe rinvenute sulle pareti perimetrali dell’appartamento potevano essere ascritte ad altre cause non imputabili al lavoro o al materiale fornito dall’appaltatrice per il tramite della IC 1 (litisdenunciata). Invero il perito ha escluso con una buona verosimiglianza che le fessure potessero essere originate da un processo di deumidificazione eccessivo e veloce, perché esse sono apparse relativamente tardi, ovvero dopo un anno (cfr. complemento di perizia pag. 2). Competeva comunque alla ditta esecutrice controllare che il fondo sul quale è stato applicato l’intonaco fosse idoneo (perizia pag. 9). Del resto esami più approfonditi e costosi (Fr. 5'000.---) per sovvertire questa conclusione empirica - ma non per questo sprovvista di valore scientifico - non sono stati chiesti dall’appellante. Questo assunto era peraltro avvalorato dai rilievi delle prove di laboratorio – quand’anche parziali – della perizia stragiudiziale che individuavano la causa di queste fessure capillari nella rigidità dell’intonaco che è stato applicato sulle pareti interne dell’appartamento. Il consulente tecnico ha altresì escluso che le fessure (capillari) potessero essere originate da movimenti statici, avuto riguardo alla natura e alla forma delle stesse (perizia pag. 3), come pure in considerazione del fatto che non sono stati riscontrati anomali movimenti statici dell’edificio (complemento di perizia pag. 2). Date le circostanze non si può sostenere che per giungere a conclusioni più precise si sarebbe dovuto procedere ad altri accertamenti. Neppure il tipo di vernice utilizzato poteva concorrere alla formazione di queste crepe (complemento di perizia pag. 2) e nemmeno il tipo di mattone utilizzato (Hebel), anziché l’Ytong previsto nel capitolato era tale da causare questo difetto, atteso che entrambi hanno le stesse caratteristiche tecniche, trattandosi di mattoni in calcestruzzo cellulare (perizia pag. 5 e 8.; teste __________, verbale di udienza 21 febbraio 2001 pag. 8). Il direttore della ditta IC 1 ha comunque confermato che l’intonaco fornito Röfix 510 era adatto anche per i mattoni Hebel e non solo per quelli Ytong (teste __________, verbale di udienza 21 febbraio 2001 pag. 7). Il perito ha altresì soggiunto che la muratura è stata costruita convenientemente ad eccezione dei punti in cui sono stati constatati dei carichi eccessivi (20%) (perizia pag. 9 e 3). Ne consegue che anche su questo punto il perito ha dato delle risposte convincenti ed esaustive, che consentono a questa Camera di scartare l’ipotesi adombrata dall’appellante per la quale la causa delle fessure poteva essere ricondotta a delle carenze costruttive. Stando così le cose, non vi sono motivi sufficientemente validi per scostarsi dalle conclusioni peritali. L’adduzione di semplici congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive da parte della convenuta non è sufficiente. Di contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggior ragione se la stessa appare confortata in senso convergente da altri elementi probatori o anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 all’art. 253). Ai fini del giudizio è altresì irrilevante sapere se effettivamente è stato posato dell’intonaco Röfix 510 adatto secondo le prescrizioni tecniche della ditta fornitrice ad essere applicato su questo tipo di mattoni, oppure un altro intonaco, come pure irrilevante è sapere se l’intonaco fornito era di buona qualità per svolgere simili interventi, ma è stato posato male. L’intonaco è stato fornito dall’appellante ed ella è responsabile della buona qualità della medesima (art. 365 cpv. 1 CO). Invero in questi casi importa poco sapere se la causa del difetto è ascrivibile al lavoro che è stato eseguito o a un vizio del materiale che è stato fornito (Tercier, op. cit. n. 4102; Gauch, op. cit. n. 1477). Il perito, come anche il Pretore correttamente, hanno precisato che le fessure sulle pareti perimetrali erano dovute all’intonaco che non era sufficientemente elastico per assorbire i movimenti dovuti principalmente alle dilatazioni proprie delle pareti perimetrali monoblocco (perizia pag. 4). Sapere però se l’intonaco era effettivamente del Röfix 510, come pure se lo stesso era idoneo all’esecuzione di quel lavoro e in special modo se questo materiale presentava tutte quelle caratteristiche qualitative e tecniche offerte dal venditore e/o dal produttore, rispettivamente sapere se il materiale fornito era qualitativamente conforme alle richieste e alle prescrizioni SIA v242/1, ma è stato posato e lavorato male dall’artigiano, interessa poco o nulla al committente, perché la responsabilità dell’appaltatore (art. 367 seg. CO) è data in entrambi i casi. Ne consegue che l’appello su questi punti deve essere respinto.

                                   4.   Con il gravame la convenuta non ha rimesso in discussione il calcolo operato dal Pretore per determinare il minor valore dell’opera (art. 368 CO). Col che, in assenza di censure su questo punto, la sentenza pretorile deve essere confermata.

                                   5.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 22 giugno 2003 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.       950.-b) spese                         fr.         50.-totale                              fr.    1’000.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere agli attori, in solido, fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili d’appello.

                                   3.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                      Il segretario

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