Incarto n. 12.2003.108
Lugano 20 giugno 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. SF.2003.101 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto da
__________ e __________ entrambi rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dal liquidatore __________
che il Segretario assessore, con decreto 5 giugno 2003, ha accolto ordinando alla __________ in liquidazione di mettere a libera disposizione dell'istante avv. __________ il complesso immobiliare __________ sito sulla part. __________ RFD di __________ e dichiarando priva di oggetto l'istanza per quanto riguarda la part. __________ RFD di __________ di proprietà dell'altro istante __________ perché già restituita.
Ed ora sull'appello 16 giugno 2003 di
__________
rappr. dall'avv. __________
con il quale si chiede l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto:
che il primo giudice ha accolto l'istanza di sfratto nei confronti di __________ a seguito della cessata locazione tra le parti, divenuta definitiva con la sentenza 2 aprile 2003 della I Corte civile del Tribunale federale (4C.266/2002 e 4C.268/2002) che ha respinto le contestazioni della disdetta e dichiarata senza oggetto la domanda di protrazione al 30 marzo 2003 formulate dalla convenuta;
che, del resto, la stessa __________ ha riconosciuto fondata la domanda di sfratto, limitandosi a chiedere che il termine per lo sgombero degli immobili fosse esteso sino alla fine di giugno 2003;
che la __________, che non era parte nel procedimento di sfratto, impugna il decreto 5 giugno 2003 affermando di essere l'attuale conduttrice dei locali da sgomberare e ne chiede l'annullamento;
che l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lit. f);
che la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di annullamento del giudizio impugnato ("2. È annullata la sentenza di sfratto" come alle richiesta di giudizio a pag. 2 dell'allegato di ricorso);
che l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità;
che per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile sia annullata senza, per questo, invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 309, n. 4);
che le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano la portata dell'appello, poiché in seconda sede l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);
che l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di formalismo (ICCTF citata), specie in presenza di una parte debitamente patrocinata (II CCA 11 febbraio 2000 e 9 settembre 1998 citate), cognita perciò dei requisiti formali che il legislatore pone al riguardo dell'atto di appello;
che, in ogni caso, nemmeno è data la legittimazione di __________ ad appellare contro il decreto di sfratto poiché quel provvedimento esecutivo è stato emanato nei confronti di __________ e non la riguarda;
Per i quali motivi
vista la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 16 giugno 2003 di __________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario