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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.06.2003 12.2003.107

20. Juni 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·555 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.107

Lugano 20 giugno 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. SF.2003.101 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto da

__________ e __________ entrambi rappr. dallo studio __________  

contro

__________ rappr. dal liquidatore __________  

che il Segretario assessore, con decreto 5 giugno 2003, ha accolto ordinando alla __________ in liquidazione di mettere a libera disposizione dell'istante avv. __________ il complesso immobiliare __________ sito sulla part. __________ RFD di __________ e dichiarando priva di oggetto l'istanza per quanto riguarda la part. __________ RFD di __________ di proprietà dell'altro istante __________ perché già restituita.

Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 13 giugno 2003 (integrato da successivo memoriale 16 giugno 2003), chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto, subordinatamente di concedere un periodo di tempo proporzionato al volume degli oggetti da asportare per adempiere l'ordine.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

                                         che la convenuta - a quel momento rappresentata dall'avv. __________ - in occasione dell'udienza di discussione sull'istanza di sfratto ha ammesso il fondamento della domanda limitandosi a chiedere che il termine per lo sgombero degli immobili fosse esteso sino alla fine di giugno 2003;

                                         che, con l'appello, la convenuta chiede la reiezione dell'istanza di sfratto affermando che "la spettabile __________ non avrebbe lasciato i locali siccome non era la __________ ad avere un contratto con l'avv. __________, bensì la __________ direttamente";

                                         che, a pretesa comprova di ciò, produce svariata documentazione;

                                         che l'appello in questione è irricevibile poiché la parte espone fatti non evocati avanti al giudice di prime cure e produce documenti non allegati in quell'occasione (art. 321 litt. b CPC);

                                         che, in ogni caso, avanti al primo giudice la convenuta ha fatto acquiescenza alle domande di parte istante, limitandosi a chiedere una proroga per sgomberare i locali e un appello sulla validità dell'acquiescenza è inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI);

                                         che l'atteggiamento attuale della convenuta è connotato da abuso di diritto poiché nella lunga procedura di contestazione della disdetta che ha preceduto lo sfratto, conclusasi con la sentenza 2 aprile 2003 della I Corte civile del Tribunale federale (4C.266/2002 e 4C.268/2002), si è qualificata come conduttrice senza mai pretendere che invece lo era la __________ sulla base di un convenzione risalente al settembre 1997;

                                         che, per i motivi che precedono, l'appello nella sue motivazioni principali, oltre che irricevibile, si appalesa temerario;

                                         che la concessione di un differimento dell'esecuzione dello sfratto è stata giustamente respinta dal primo giudice per i pertinenti motivi contenuti nella sua decisione che al proposito è di natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);

                                         che la tassa e le spese di giudizio sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi

vista la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 13/16 giugno 2003 di __________ in liquidazione è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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