Incarto n.: 12.2003.103
Lugano 20 agosto 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 14 marzo 2000 da
AADE1 AADE2 rappr. da RAPP1
contro
APPE1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'500.- oltre interessi in seguito allo scioglimento del contratto di compravendita di un veicolo e fr. 1'592.40 per il risarcimento del danno, subordinatamente al pagamento di una somma da quantificare a titolo di minor valore, oltre al risarcimento del danno in fr. 1'592.40;
domande alle quali la convenuta, preclusa in causa, si è opposta con le conclusioni e che il Pretore ha accolto con sentenza 13 maggio 2003 limitamente all'importo di fr. 9'500.- per la restituzione del prezzo di vendita e di fr. 645.40 per il risarcimento del danno;
appellante la convenuta, che con atto di appello del 4 giugno 2003 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre gli attori con osservazioni e appello adesivo del 30 giugno 2003 postulano la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento del proprio, con il quale chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere integralmente la petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 dicembre 1999 AADE1 ed AADE2 hanno acquistato da APPE1, ditta specializzata in compravendita di autoveicoli, un veicolo Chrysler Voyager 3.0 matricola __________con 166'500 km e collaudata il 3 dicembre 1999 al prezzo di fr. 9'500.- (doc. C). L'11 gennaio 2000 il tubo della marmitta della Chrysler Voyager si è staccato a Bari e i proprietari, dopo aver fatto riparare il guasto dall'officina __________., hanno ritirato il veicolo con la pompa della benzina bruciata (doc. B). Il 21 gennaio 2000 il veicolo ha nuovamente richiesto l'intervento di un'officina, per problemi non precisati (doc. E). AADE1 ed AADE2 hanno invitato il 28 gennaio 2000 APPE1 a riparare gratuitamente "ogni e qualsiasi difetto" dei veicolo entro il 10 febbraio 2000 (doc. F), lamentando problemi di spegnimento del motore durante la marcia, il mancato funzionamento del contachilometri, il funzionamento a sprazzi del riscaldamento, difetti ai semiassi e alla marmitta e il fatto che la pompa della benzina era bruciata. Essi hanno annunciato l'invio di una perizia eseguita dal TCS, riservandosi il diritto di chiedere la risoluzione del contratto qualora i costi di riparazione fossero esorbitanti. APPE1 ha risposto il 10 febbraio 2000, rifiutando di pagare riparazioni eseguite da terzi, avendo offerto ai clienti la riparazione a un prezzo di favore del danno verificatosi a Bari, consistente nella rottura della pompa dell'acqua (doc. I).
B. AADE1 ed AADE2 hanno convenuto APPE1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, con una petizione del 14 marzo 2000, nella quale chiedono la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'500.- oltre interessi in restituzione del prezzo d'acquisto e di fr. 1'562.40 in risarcimento del danno, subordinatamente la riduzione del prezzo in misura da determinare e il versamento di fr. 1'562.40 a titolo di rifusione del danno. APPE1 non si è costituita in giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 1° ottobre 2002, gli attori confermando le richieste di giudizio sulla scorta del memoriale conclusivo del 18 settembre 2002.
C. Statuendo il 13 maggio 2003, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 9'500.- per la restituzione del prezzo d'acquisto e a fr. 645.40 per il risarcimento del danno. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere agli attori fr. 2'000.- per ripetibili.
D. Contro la sentenza pretorile citata APPE1 ha interposto appello il 4 giugno 2003, postulando la reiezione dell'azione. Nel proprio appello adesivo del 30 giugno 2003 AADE1 ed AADE2, propongono di respingere l'appello della convenuta e di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione.
Considerato
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore, dopo aver rilevato che la notifica dei difetti avvenuta il 28 gennaio 2000 era tardiva, ha ritenuto che gli acquirenti potevano in ogni modo far valere il diritto di risoluzione del contratto per il dolo della venditrice, i difetti del veicolo riscontrati ed elencati dal perito giudiziario essendo tanti e tali da non poter sfuggire a un professionista del ramo dei veicoli d'occasione come è la convenuta, anche senza tenere conto della manipolazione del contachilometri accertata in istruttoria. Il primo giudice è pertanto giunto alla conclusione che la venditrice non poteva prevalersi della tardiva notifica dei difetti, avendo omesso di informare gli acquirenti del reale stato della vettura oggetto del contratto, come avrebbe dovuto fare nel rispetto del principio della buona fede. Ha di conseguenza ammesso la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 205 CO e ha condannato la venditrice a restituire agli attori il prezzo d'acquisto del veicolo e a risarcire loro i danni nella misura di fr. 645.40 (riparazione fr. 205.40, costo del parcheggio del veicolo inutilizzabile fr. 440.-), mentre ha respinto la pretesa di fr. 947.- per spese legali preprocessuali, da lui ritenute coperte con l'assegnazione dell'indennità per ripetibili.
2. L'appellante non contesta nel proprio gravame i fatti così come accertati dal Pretore, ma rimprovera a quest'ultimo di aver erroneamente applicato il diritto, per avere ritenuto tempestivo l'annuncio dei difetti, avvenuto oltre un mese dopo la consegna dell'auto collaudata e l'uso del veicolo per lunghi viaggi con manipolazioni alle parti meccaniche non eseguite a regola d'arte. La convenuta si duole inoltre del fatto che il primo giudice ha ammesso il dolo della venditrice, non provato dall'istruttoria, e ritiene di poter invocare la limitazione dell'obbligo di garanzia, gli acquirenti avendo notificato tardivamente i difetti del veicolo.
Si deve dapprima rilevare che le allegazioni dell'appellante sulle riparazioni da essa eseguite prima della vendita non possono essere considerate ai fini del giudizio, per il chiaro divieto contenuto nell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che impone anche lo stralcio dal fascicolo processuale di tutti i documenti prodotti dalla convenuta in questa sede. In concreto, la convenuta non si era costituita in giudizio, avendo omesso di presentare la risposta di causa nei termini stabiliti dal pretore, e non può pertanto più contestare i fatti addotti dalla parte attrice con la petizione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, m. 5 ad art. 169). Essa può appellare per dimostrare che la sentenza del primo giudice non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 169), senza poter contestare i fatti di petizione, nella misura in cui essi sono stati accertati dal Pretore sulla base delle prove offerte dalla parte attrice (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 169), né addurre fatti di risposta e sollevare eccezioni (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo, 1981, pag. 129). L'appello può dunque essere esaminato solo in tale limitata misura.
3. A norma dell'art. 197 CO il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO anche se è esente da ogni difetto intrinseco e per converso può essere esente da difetto nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO anche se è affetta da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della cosa consegnata con la cosa prevista contrattualmente dalle parti (Venturi, in: Commentaire Romand, CO I, n. 2 ad art. 197 CO). Il venditore risponde in primo luogo per le qualità promesse, ossia per le affermazioni che ha potuto dare all'acquirente circa le qualità della cosa. Ogni divergenza tra lo stato della cosa consegnata e le affermazioni del venditore è un difetto (Venturi, op. cit., n. 11 ad art. 197 CO). Le qualità promesse s'interpretano secondo il principio dell'affidamento (Venturi, op. cit., n. 12 ad art. 197 CO). Il loro senso è quello che può attribuire un acquirente di buona fede al momento della conclusione del contratto (DTF 116 II 535 consid. 3b; 109 II 24 consid. 4b).
In caso di compravendita di veicoli d'occasione l'esistenza di un difetto può essere ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccede l'usura normale del veicolo (JdT 1968 I 401; cfr. pure Giger, Berner Kommentar, n. 81 ad art. 197 CO). Qualora i contraenti non si siano limitati ad accordarsi per la vendita di una semplice automobile d'occasione, ma abbiano anche specificato che si tratta di una vettura collaudata, si ritiene che il venditore abbia dato una garanzia implicita sulla funzionalità e l'idoneità all'uso del veicolo (Maissen, Sachgewährleistungsprobleme beim Kauf von Auto-Occasionen, Zurigo 1999, pag. 65, in particolare le note 208 e ss.).
4. Il compratore, dal canto suo, deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). In caso di difetti non riconoscibili con l'esame ordinario il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Il venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 689 e 690) non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione (art. 203 CO).
5. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto tardivo l'avviso dei difetti avvenuto il 28 gennaio 2000 e la censura dell'appellante al riguardo cade pertanto nel vuoto. Il primo giudice, nondimeno, ha ritenuto che la venditrice non poteva prevalersi dell'avviso tardivo dei difetti avendo venduto un veicolo che presentava numerosi difetti riscontrabili da una persona del ramo senza averne informato gli acquirenti (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). L'appellante sostiene che il suo dolo non è provato e adduce di aver eseguito e pagato riparazioni del veicolo prima di rivenderlo. Se non che, queste affermazioni sullo stato del veicolo al momento della vendita sono nuove e pertanto improponibili in questa sede (consid. 2).
L'istruttoria ha permesso di appurare lo stato catastrofico in cui si trovava il veicolo, indipendentemente dal viaggio affrontato nel gennaio 2000 e dall'intervento meccanico eseguito a Bari. Il perito giudiziario __________ a, perito ASEAI che ha esaminato il veicolo il 25 settembre 2000, ha accertato, infatti, che il veicolo compravenduto era di sesta mano e in uno stato "assolutamente precario", con tanti e tali difetti (al motore, all'impianto di alimentazione, a quello di scarico, a quello di trasmissione) che i costi per la loro eliminazione superano il valore di un veicolo analogo in buono stato, che il contachilometri era stato modificato sicuramente almeno una volta prima del collaudo presso l'UCC e che vi era da ritenere un inganno degli acquirenti, i quali avevano pagato il veicolo al triplo del suo valore reale (perizia giudiziaria 27 settembre 2001, act. VII, pag. 6, 8, 9 e 10). Il perito ha affermato che il veicolo non avrebbe potuto superare il collaudo e che le verifiche eseguite da garage autorizzati non davano le stesse garanzie di un collaudo ufficiale (perizia, pag. 5). L'esperto ha rilevato inoltre che dopo la compravendita non risultavano eseguite modifiche, se non le saldature dell'impianto di scarico eseguite a Bari, senza incidenza visto che questo era in ogni modo da sostituire (referto, pag. 9). Il Pretore ha condiviso tali accertamenti, traendone la conclusione che la convenuta, specialista in veicoli usati, non poteva ignorare le condizioni in cui si trovava il veicolo e avrebbe dovuto informarne gli acquirenti, nel rispetto del principio della buona fede.
Il risultato al quale è giunto il primo giudice regge alla critica. Nel caso concreto la venditrice è una professionista attiva nel settore specifico del commercio di veicoli usati e non poteva quindi essere all'oscuro dello stato precario del veicolo, che essa ha venduto agli attori come "collaudato" e quindi atto all'uso (cfr. consid. 3) al triplo del valore effettivo del mezzo. La venditrice ha promesso agli acquirenti un veicolo collaudato e ha fornito un mezzo in stato precario, con il contachilometri manipolato. In tal modo essa ha commesso un dolo eventuale, sufficiente per ammettere l'esistenza di un dolo ai sensi dell'art. 203 CO (Schwenzer, Basler Kommentar, 3a ed., OR I, n. 11 ad art. 28) da parte di un venditore professionista (Pedrazzini, La dissimulation des défauts, Fribourg, 1992, n. 567 pag. 110). Ne discende che l'appellante non può prevalersi della tardività della notifica dei difetti (Pedrazzini, op. cit., n. 942 pag. 192).
In sintesi, dunque, l'istruttoria ha dimostrato sia l'esistenza dei difetti ammessi dal Pretore, sia il sussistere del diritto alla garanzia. L'appello deve di conseguenza essere respinto.
6. Nel loro appello adesivo gli attori rimproverano al Pretore di non aver ammesso tra le poste del danno da risarcire l'importo di fr. 947.- a titolo di spese legali preprocessuali (doc. O) e affermano che esso copre le prestazioni antecedenti l'introduzione della petizione, come tali non risarcite dall'indennità per ripetibili. Per costante giurisprudenza le spese legali di assistenza prima dell'apertura di una causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile, costituiscono una posta del danno nella misura in cui un'assistenza legale appaia giustificata e necessaria (DTF 117 II 101 consid. 6b pag. 107; Rep. 1989 492). Nel fascicolo processuale figura solo la lettera 13 marzo 2000 del patrocinatore degli attori, che indica il proprio onorario, senza alcuna specificazione degli atti compiuti (doc. O). Si ignora quindi quali prestazioni abbia in concreto fornito il legale degli attori oltre alle due lettere del 28 gennaio 2000 (doc. F) e dell'11 febbraio 2000 (doc. G), con le quali egli notificava alla venditrice i difetti del veicolo. È quindi impossibile, sulla base dell'istruttoria, accertare quali prestazioni abbia effettivamente compiuto il patrocinatore degli attori, ciò che impedisce di verificare se esse fossero giustificate e necessarie. In simili circostanze si deve concludere che gli attori non hanno provato il danno di fr. 947.- per le spese legali preprocessuali. Il loro appello adesivo, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
7. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC) in entrambi gli appelli. L'appellante rifonderà agli attori un'equa indennità per ripetibili di appello, mentre questi ultimi nulla devono alla convenuta a questo titolo per il loro appello adesivo, al quale non sono state presentate osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'appello 4 giugno 2003 di APPE1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.b) spese fr. 50.fr. 500.già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AADE1 ed AADE2 fr. 700.- complessivi per ripetibili di appello.
3. L'appello adesivo 30 giugno 2003 di AADE2 è respinto.
4. Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.b) spese fr. 50.fr. 100.già anticipati dagli appellanti adesivi, restano a loro carico in solido. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
- - APPE1.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario