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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2003 12.2002.99

16. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·8,487 Wörter·~42 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.99

Lugano 16 luglio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.00092 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20 maggio 1998 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ e per esso deceduto, la moglie __________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto __________ al pagamento della somma di fr. 774'681.65 oltre accessori (risarcimento danni), aumentata in sede di conclusioni a fr. 1'075'495.65 oltre accessori, protestando spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 22 aprile 2002, ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 626'070.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1998 al 30 aprile 2002 su fr. 207'720.-- e dal 1. maggio 2002 su fr. 418'350.--;

appellante __________ che, con memoriale 13 maggio 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere le pretese dell’attrice, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice, con osservazioni 1. luglio 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto in fatto:

A.   A far tempo dal 1989, __________ ha lavorato come stagionale alle dipendenze di __________, gerente e titolare dell’albergo __________ a __________; ella era impiegata in qualità di ausiliaria di cucina e il suo stipendio mensile lordo era di fr. 2'350.--, oltre all’asse-gno per i figli (doc. B, D).

B.   Il giorno di lunedì 24 maggio 1993, __________ si trovava sul posto di lavoro in sostituzione di un’altra dipendente, poiché solitamente il lunedì era la sua giornata di libero. Dal formulario di annuncio dell’infortunio allestito dal datore di lavoro, si rileva che verso le ore 11.30 la dipendente ha subito delle ustioni alle braccia (doc. 2).

       Secondo __________, ella avrebbe subìto quelle lesioni dopo essere entrata in cucina al termine del proprio pranzo e dopo che il capo-cuoco aveva provveduto alla pulizia settimanale degli scarichi con soda caustica. Apprestandosi a iniziare i lavori di pulizia in cucina, avrebbe immerso le mani in una pentola dove era stata inavvertitamente lasciata dell’acqua in cui si trovava disciolta della soda caustica; per il forte bruciore alle braccia si recava piangendo e lamentandosi del dolore alla ricezione dell’albergo, da dove la governante chiedeva telefonicamen-te chiarimenti al capo-cuoco, il quale rispondeva di non sapersi spiegare il motivo di quel dolore al braccio (verbale audizione teste __________, 27.4.1999, pag. 5). In seguito è emerso che quel tipo di ustioni sulle braccia avrebbero potuto essere provocate dalla soda caustica.

C.   Dal 24 maggio 1993, giorno dell’infortunio, __________ non è più in grado di utilizzare le braccia e risulta completamente inabile al lavoro. Ella è stata in cura da diversi medici. In particolare il dr. med. __________, chirurgo plastico, ha operato diverse volte __________, procedendo alla asportazione del tessuto necrotizzato da ambo le mani e avambraccia (doc. E, F, G, H; doc. rich. IV dall’Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona, perizia del 27.10.1995 del dr. med. __________). Dalla perizia giudiziaria del prof. dr. med. __________ si evince che l’infortunata "presenta un’invalidità completa degli arti superiori in quanto nemmeno le funzioni più primitive possono essere eseguite” e “va considerata come grande invalida secondo l’art. 42 cpv. 2 LAI” (v. perizia giudiziaria dr. med. __________, 12.4.2001, atto XXIV, pag. 2). Secondo un’ulteriore perizia allestita dal dr. med. __________ per l’assicurazione infortuni __________ di __________ (doc. N; doc. rich. IV dall’Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona, perizia del 27.10.1995), __________ è da considerare completamente inabile al lavoro manuale a causa della impossibilità di usare entrambe le mani e avam-braccia, poiché le bruciature e le ferite causate dalla soda caustica continuano a riaprirsi e inoltre la soda ha leso non solo l’epidermide e i tessuti superficiali, ma anche i tessuti più in profondità (ad es. i tendini), ciò che spiega le difficoltà dell’attrice nel distendere le braccia.

D    Con petizione 20 maggio 1998, __________ ha chiesto il versamento di:

       fr.   49'596.--       per perdita di guadagno fino al 31.12.1998

       fr. 264'170.--       per perdita di guadagno futura fino al pensionamento

       fr. 382'024.--       a titolo di indennità per la necessità di fare

                                    capo ad un aiuto per lavori domestici (10

                                    ore alla settimana; fr. 25.-all’ora)

       fr.   70'000.--       a titolo di indennità per torto morale;

       fr.     8'891.65     per spese di patrocinio preprocessuali

       fr. 774’681.65    totale (importo aumentato in sede di conclusioni a fr. 1'075'495.65).

       Il convenuto si è opposto integralmente alle richieste di parte attrice, adducendo che l’incidente non sarebbe avvenuto come descritto da __________, la quale si sarebbe procurata le lesioni in altro modo. __________ ha inoltre invocato l’applicazione dell’art. 44 cpv. 2 LAINF che esclude la possibilità di agire contro il datore di lavoro nel caso in cui un danno derivante da infortunio professionale sia risarcito dall’assicurazione infortuni e al datore di lavoro non possa essere imputata alcuna colpa o negligenza grave. __________ ha inoltre sostenuto di avere istruito con precisione gli impiegati quo a conservazione, utilizzo e misure da assumere relativamente alla soda caustica.

E.   Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, limitatamente a fr. 626'070.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1998 al 30 aprile 2002 su fr. 207'720.-- e dal 1. maggio 2002 su

       fr. 418'350.--. In particolare, il primo giudice ha ritenuto valida la versione dei fatti esposta in tempi non sospetti, ossia prima dell’avvio di qualsiasi vertenza, da parte di __________ alla giurista __________ del servizio giuridico della AI, riassunta nella nota 10 ottobre 1995, dalla quale risultava che la pulizia degli scarichi era eseguita dal capo-cuoco versando dapprima la soda caustica in una pentola nella quale veniva aggiunta dell’acqua che poi si versava nello scarico; dopo questa operazione si procedeva alla pulizia della pentola.

       Di conseguenza, il convenuto avrebbe impartito al capo-cuoco delle istruzioni errate sul modo di procedere alla pulizia degli scarichi: il suo comportamento configurava una negligenza grave del datore di lavoro poiché risultava contrario alle più elementari norme di prudenza che impone-vano di evitare che la soda potesse essere messa in pentole o oggetti d’uso comune in cucina che poi sarebbero venuti facilmente in contatto con altre persone. Pertanto, __________ doveva rispondere del danno senza potere beneficiare del privilegio di cui all’art. 44 cpv. 2 LAINF.

       In ogni caso, a mente del primo giudice, l’incidente è stato causato dal comportamento illecito del convenuto poiché da un lato l’autorizzazione cantonale limitava l’uso della soda caustica alla manutenzione della piscina – e non al suo uso all’interno della cucina e dall’altro perché egli ha creato una situazione di pericolo lasciando il contenitore di detta sostanza in cucina, in un luogo facilmente accessibile. Di conseguenza alla fattispecie sarebbero applicabili i disposti sia sulla responsabilità contrattuale (art. 328 cpv. 1 CO e 97 CO), sia su quella extra-contrattuale (art. 41 ss. CO e 55 CO), cosicché alla danneggiata andavano rimborsate le spese e risarcito il danno derivanti dal suo impedimento al lavoro (art. 46 CO) e inoltre versato un importo a titolo di risarcimento del torto morale (art. 49 CO).

       Nel dettaglio, il convenuto è stato obbligato a versare a __________ una somma così composta:

       fr. 114'720.--       per perdita di guadagno dal 24.5.1993 al

                                    30.4.2002

       fr. 159'840.--       per perdita di guadagno futura

       fr.   93'000.--       costo di un’ausiliaria per la cura della casa

                                    dal 24.5.1993 al 30.4.2002 (fr. 20.--/ora)

       fr. 237'380.--       costo di un’ausiliaria per la cura della casa

                                    dal 30.4.2002 (fr. 25.--/ora)

       fr.   12'240.--       a titolo di indennità per torto morale

       fr.     8'891.65     per spese di patrocinio preprocessuali

       fr. 626'071.65     totale, arrotondato a fr. 626'070.-- oltre

                                    interessi.

F.    Con appello 13 maggio 2002 __________ contesta integralmente le motivazioni e le conclusioni del Pretore, in particolare, adducendo che la versione dei fatti esposta da __________ sarebbe in contrasto con quanto riferito dagli altri dipendenti presenti quella mattina in cucina e con le chiare modalità di utilizzazione della soda caustica impartite da __________ alla persona incaricata di procedere alla pulizia degli scarichi. A mente dell’appellante, queste operazioni di pulizia avvenivano almeno una volta al mese utilizzando una piccola dose di soda caustica che veniva versata direttamente dal contenitore nello scarico al quale veniva aggiunta dell’acqua fatta bollire in una pentola (che veniva poi lavata e messa nella lavastoviglie dallo stesso capo-cuoco). Nello scarico veniva fatta scorrere l’acqua fredda affinché non rimanesse più traccia di soda nel lavandino. Tutto il personale sarebbe stato informato del pericolo rappresentato dalla soda caustica e durante le operazioni il capo-cuoco, il quale utilizzava guanti di gomma, si assicurava che nessuno potesse entrare nei locali. Era perciò impossibile che nei locali si trovasse una pentola con disciolta della soda caustica: restava quindi inspiegabile il modo in cui l’appellata si è infortunata. In particolar modo, il Pretore avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento sull’unica testimonianza discordante in merito ai fatti esposta da __________, allora giurista dell’Ufficio regressi AI, in una sua nota interna datata 10 ottobre 1995 che riportava una dichiarazione telefonica dello stesso __________ che avrebbe riferito che la soda caustica andava prima disciolta in una padella e poi versata negli scarichi. L’appellante censura altresì la quantificazione del danno operata dal Pretore e le diverse argomentazioni saranno esposte nel dettaglio, se del caso, nei considerandi che trattano tali questioni. In conclusione, l’appellante riconosce in subordine un danno nella persona di __________ pari a fr. 350'661.75.

       Delle osservazioni della parte appellata si dirà per quanto necessario nei successivi considerandi.

considerato in diritto:

1.    __________ fonda la propria pretesa di risarcimento del danno derivante dall’incidente che le sarebbe occorso sul posto di lavoro sia in base al contratto di lavoro venuto in essere tra le parti (combinati art. 328 e 97 CO), sia sul disposto di legge che crea la responsabilità causale del padrone di azienda (art. 55 CO), nonché in base alla responsabilità per atto illecito a seguito della violazione delle disposizioni di legge riguardanti il commercio e l’uso dei veleni (art. 41 ss. CO; Legge federale sul commercio dei veleni del 21.3.1969, Ordinanza sui veleni del 19.9.1973 e Direttiva n. 6501 della Commissione federale di coordina-mento per la sicurezza del lavoro).

       Il lavoratore è legittimato a fondare le proprie pretese su tutte queste azioni tra loro concorrenti (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., Zurigo 1992, n. 20 ad art. 328 CO; Rehbinder, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea 1996, n. 15 ad art. 328 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, n. 10e ad art. 328 CO).

2.    In base all’art. 328 CO, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e avere il dovuto riguardo per la sua salute. Egli deve prendere i provvedi-menti realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni dell’azienda, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, nel caso il singolo rapporto di lavo-ro e la natura del lavoro consentano equamente di preten-derlo. La portata di questo obbligo è determinata secondo le regole della buona fede. Per quanto riguarda in particolare la protezione della vita e della salute, il datore di lavoro deve predisporre spazi in stato ineccepibile, dotare i macchinari e gli ulteriori strumenti di lavoro di dispositivi di sicurezza e creare un processo lavorativo il più possibile privo di pericoli; egli è altresì tenuto a segnalare i pericoli ai dipendenti, istruirli e controllare che le misure di sicurezza siano osservate (Rehbinder, op. cit., n. 2 e 11 ad art. 328 CO; v. anche art. 6 LF sul lavoro e art. 2-5 Ordinanza 3 Igiene concernente la legge sul lavoro).

       Il datore di lavoro che non ossequia a un obbligo di protezio-ne nei confronti del lavoratore, commette una violazione contrattuale e pertanto è responsabile per la rifusione del danno causato. In base ai combinati art. 97 CO e 8 CC, spetta al lavoratore provare la violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo contrattuale, il danno e il nesso di causalità adeguata tra la predetta violazione e il danno, mentre incombe al datore di lavoro dimostrare l’inesistenza di una sua colpa. La colpa del datore di lavoro può anche risultare da un comportamento colpevole di un suo dipen-dente ai sensi dell’art. 101 CO (Streiff/von Kaenel, op. cit. n. 16 ad art. 328 CO; Brühwiler, op. cit., n. 10 ad art. 328 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 2595 e n. 2773).

       In caso di lesioni corporali o di importanti lesioni alla perso-nalità può anche emergere un obbligo al pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 16 ad art. 328 CO; art. 49 CO).

       Inoltre, la lesione di obblighi di protezione del lavoratore può creare una responsabilità extra-contrattuale ai sensi degli art. 41 CO e art. 55 CO (Brühwiler, op. cit., n. 10 s. ad art. 328 CO; Rehbinder, op. cit., n. 15 ad art. 328 CO).

3.    Secondo l’art. 44 cpv. 2 LAINF, in caso di danni alle persone derivanti da un infortunio professionale, il datore di lavoro risponde unicamente se egli ha provocato l’infortunio intenzionalmente o per negligenza grave (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 328 CO; Rehbinder, op. cit., n. 15 ad art. 328 CO; DTF 127 III 580 e decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001; per la ratio del privilegio istituito da questa norma: Boller, La limitation de la responsabilité civile des proches et de l’employeur à l’égard du travailleur art. 44 LAA, tesi Friborgo 1984, pag. 45 ss.). La predetta

       norma è stata sostituita dal nuovo art. 75 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (RS 830.1), il cui tenore è comun-que identico.

       In particolare, commette negligenza grave chi trascura le più elementari regole della prudenza, che ogni persona ragione-volmente rispetterebbe se posta nella medesima situazione (DTF 119 III 443; decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001; Oftringer/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht AT, vol. 1, 5. ed., Zurigo 1995, § 5, n. 107); si parla per contro di negligenza lieve quando una persona non fa prova della prudenza che ci si potrebbe aspettare, senza che si possa tuttavia ravvedere nel suo comportamento - non scusabile - una violazione delle più elementari regole della prudenza (Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. ed., Zurigo 1998, n. 863 ss. e decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001).

       Questa limitazione della responsabilità del datore di lavoro esiste, oltre che per le pretese fondate sul contratto di lavoro, anche per quelle basate su altre norme che istituiscono una responsabilità causale, segnatamente quella del padrone d’azienda (art. 55 CO), e per le pretese a titolo di indennità per torto morale (DTF 127 III 580; decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001, consid. 5d). Invece, detta limitazione non vale per le pretese per le quali la SUVA non fornisce prestazioni, come per danni alle cose e per richieste di compensazione di un danno derivante dalla impossibilità di svolgere attività domestiche (Brühwiler, op.cit., n. 10 s. ad art. 328 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 328 CO; decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001).

4.    L’appellante contesta la descrizione dell’incidente fornita da __________, segnatamente negando che la lavoratrice si sia infortunata sul posto di lavoro e che l’incidente sia da ricondurre al fatto che essa abbia immerso le braccia in una pentola lasciata nel lavandino e nella quale si trovava disciolta della soda caustica, usata poco prima dal capo-cuoco __________ per la pulizia degli scarichi. L’appellante ammette che questa sostanza veniva utilizzata – e lo era stata anche lo stesso giorno dell’infortunio di __________ - per le operazioni di pulizia degli scarichi della cucina. È anche pacifico che il recipiente contenente la soda caustica in granelli era riposto nella cucina dell’__________, sopra ad un armadio e accanto a scatole contenenti delle marmellate (doc. HH; verbale audizione teste __________, 27.4.1999, pag. 6).

       L’appellante sostiene però che la soda caustica non poteva trovarsi in una padella poiché la sostanza veniva versata direttamente dal contenitore nello scarico nel quale veniva aggiunta dapprima acqua bollente e poi acqua fredda affinché non ne rimanesse più traccia nel lavandino. Infatti, egli avrebbe informato fin dall’inizio il capo-cuoco della pericolosità della soda caustica (che già prima del 1978 veniva utilizzata per pulire gli scarichi della cucina dell’albergo) e gli avrebbe spiegato che prima di usare il prodotto occorreva accertarsi che nessuno si trovasse in cucina e che durante l’operazione era necessario indossare guanti e occhiali di protezione, dopo di che la soda caustica in granelli si immetteva negli scarichi, direttamente dal contenitore e vi si aggiungeva l’acqua bollente - fatta bollire in una pentola, ma mai mischiata con la soda caustica per motivi di sicurezza. Viste queste precise direttive impartite al capo-cuoco, i fatti non avrebbero potuto svolgersi come descritto da __________, la quale pertanto si sarebbe procurata le lesioni in altro modo.

4.1  Dalla nota allestita dalla giurista che nel 1995 era alle dipendenze del servizio giuridico dell’assicurazione invalidità a Bellinzona, in base alle indicazioni fornite dall’aggiunto del farmacista __________, la soda caustica è un veleno di classe 2 in una scala da 1 a 5, dove la classe 1 rappresenta i prodotti altamente velenosi e pertanto molto pericolosi, mentre la classe 5 designa quelli praticamente innocui. Solo le persone che dispongono di un permesso speciale del Laboratorio cantonale di igiene sono autorizza-te ad acquistare della soda caustica in quantità importanti. Dopo aver frequentato un corso specifico, il titolare del permesso riceve un libretto dei veleni valido cinque anni (“Giftschein”). In caso di acquisto di quantità minime, usate di solito per sturare i lavandini, alcuni comuni rilasciano autorizzazioni valide un mese (doc. I, nota 28.9.1995 della lic. iur. __________, doc. rich. dalla Divisione della salute pubblica di Bellinzona).

       __________ aveva ottenuto il 6 marzo 1974 il libretto dei veleni n. 1022B sulla scorta del certificato federale corso veleni del 19 dicembre 1973, che lo autorizzava all’uso di “Salzsäure, Ammoniaklösung” e “Schwefelsäure” per “la ma-nutenzione e il trattamento delle acque di piscine” (doc. 5). Il 21 agosto 1994 veniva rilasciato un nuovo libretto dei veleni n. I 22639, rinnovato il 9 gennaio 1995 e dal contenuto iden-tico al primo (doc. 6; nota 5.10.1995 della lic. iur. __________ e doc. rich. da Divisione della salute pubblica).

4.1  In primo luogo non può essere seguita l’affermazione di __________ secondo il quale l’incidente non sarebbe avvenuto sul posto di lavoro. Infatti, dalle risultanze di causa è emerso che __________, subito dopo la sua pausa per il pranzo, si era recata in cucina e poi dalla cucina alla reception dell’albergo, piangendo e lamentandosi dal dolore, proprio dopo che il capo-cuoco __________ aveva proceduto alla pulizia degli scarichi con la soda caustica. Dalla ricezione la governante ha telefonato al capo-cuoco per sapere cosa era successo (verbale teste __________, pag. 5).

4.2  In secondo luogo, a mente di questa Camera risulta attendi-bile la versione dei fatti fornita non molto tempo dopo l’incidente dallo stesso appellante alla giurista dell’ufficio AI lic. iur. __________. Quest’ultima ha infatti annotato quanto affermato in un colloquio telefonico dallo stesso __________ in merito alle modalità d’uso della soda caustica che veniva solitamente “versata in una pentola a cui viene aggiunta dell’acqua, in seguito viene versata cautamente nello scarico. Alla fine si procede alla pulizia della pentola. È possibile che durante questa procedura nella pentola fosse rimasto un resto della soda caustica” (doc. I, nota 10.10.1995, rich. dalla Divisione della salute pubblica, Bellinzona). Sentita quale testimone in via rogatoriale, __________ ha confermato di aver redatto personalmente questa nota e di avere fedelmente trascritto il contenuto della discussione telefonica con __________ (verbale audizione teste __________, 15.9.1999, pag. 2).

       La censura dell’appellante secondo il quale la testimonianza di __________ non avrebbe portata probatoria poiché ella agiva quale controparte di __________ ed “era fortemente interessata ad avvalorare la versione dei fatti della sua assicurata” è, oltre che priva di ogni fondamento, irricevibile poiché formulata per la prima volta in sede di appello (appello 13.5.2003, pag. 13).

4.3  Non risultano per contro attendibili le deposizioni testimoniali del capo-cuoco __________, del maître d’hotel __________ e dell’aiuto di cucina __________ che avvalo-rerebbero la tesi esposta in causa da __________, ossia che la soda caustica veniva immessa direttamente dal contenitore negli scarichi e non veniva precedentemente disciolta in una pentola. Infatti, da un lato le stesse si contraddicono e non sono chiare, dall’altro i testimoni non riferiscono su fatti da loro percepiti personalmente, bensì basandosi su dichiarazioni di terzi.

       In particolare, dette deposizioni non hanno permesso di stabilire dove veniva lasciata la pentola - o le pentole - usata per la pulizia degli scarichi dopo tale operazione, se durante la pulizia - nonostante vi ostasse un chiaro divieto da parte di __________ - fossero presenti altre persone oltre al capo-cuoco e se quest’ultimo portava indumenti particolari per la sua sicurezza.

       Il capo-cuoco ha infatti testimoniato che in quei momenti non erano presenti altre persone, rispettivamente che egli ordinava al maître d’hotel e all’aiuto di cucina di non lasciare entrare nessuno né in cucina, né nell’office e che il giorno dell’incidente “posso confermare che … durante le operazio-ni di pulizia degli scarichi, non c’era nessuno nella cucina e nell’office” (verbale teste __________, pag. 4 e 5). Al contrario, il teste __________ ha affermato che egli avrebbe assistito “spesso” a tale operazione, rispettivamente che “durante quell’operazione, a parte me, non c’era mai nessuno in quei locali”, o ancora, sempre nella medesima audizione testimo-niale, che “il giorno dell’incidente durante la pulizia degli scarichi, oltre al signor __________ che l’ha eseguita, ero presente io e il signor __________ (aiuto-cucina), il quale ha preso la pentola vuota che __________ aveva messo su un lavandino, portandola nel lavandino dell’office dove ci sono i piatti e altre stoviglie da lavare e dove lavorava l’attrice. Poi io me ne sono andato. Non so se quella pentola veniva poi messa nella lavastoviglie: non ci ho mai fatto caso” (verbale teste __________, pag. 8).

       Ancora diversa è la versione del teste __________, il quale ha affermato che il giorno dell’incidente all’operazione di pulizia degli scarichi avevano assistito solo lui e il capo-cuoco (verbale teste __________, pag. 14).

       Non vi è neppure concordanza tra le testimonianze quo al momento in cui il capo-cuoco procedeva alla pulizia degli scarichi (secondo __________ alle sei di sera), né in merito al numero di padelle utilizzate per l’operazione di pulizia (secondo __________ due grandi padelle) e neppure sul luogo dove le pentole venivano messe dopo averle usate (secondo __________ nel lavandino dell’office).

       Il fatto che per l’operazione di pulizia sarebbero state utiliz-zate due grandi pentole e non una sola (verbale teste __________, pag. 14) avvalora la versione dell’incidente data fin dall’inizio da __________ (e confermata anche dal dr. med. __________, v. verbale, pag. 16), ossia che una delle pentole usate si sarebbe trovata proprio nel lavandino (così anche teste __________, pag. 8) e che l’infortunata avrebbe fatto scorrere dell’acqua così che la sostanza le sarebbe schizzata su mani e braccia.

       Inoltre, visto che nessuno poteva assistere alla pulizia degli scarichi - tantomeno il giorno dell’incidente a __________ - i testi __________ e __________ non riferiscono su fatti conosciuti per esperienza diretta e pertanto la loro testimonianza non ha valenza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237 CPC; v. verbale teste __________r, pag. 6).

       Del resto, anche la deposizione del capo-cuoco deve essere valutata con estrema cautela siccome egli era dipendente di __________ e soprattutto visto il suo ruolo principale - e una sua eventuale responsabilità - nella vicenda (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, n. 34 ad art. 90 CPC).

       Sulla scorta di quanto precede, a mente di questa Camera le deposizioni testimoniali di __________, __________ e __________ non hanno portata probatoria poiché le numerose discordanze non permettono di avvalorare la tesi del convenuto in modo lineare e chiaro, tanto più che le diverse istruzioni impartite da __________ al capo-cuoco emergono con chiarezza dalla nota - assolutamente attendibile allestita dalla lic. iur. __________ (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 34 ad art. 90 CPC).

       Neppure l’audizione testimoniale di __________ i ha rilevanza probatoria poiché egli, in particolar modo per quanto riguar-da l’incidente avvenuto il 24 maggio 1993, non riporta fatti percepiti personalmente bensì dichiarazioni dello stesso __________ (verbale teste __________, pag. 12; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 1 ad art. 237 CPC).

4.4  __________, oltre a non istruire correttamente il suo ausiliario sull’uso della soda caustica (doc. I, nota 10.10.1995, rich. dalla Divisione della salute pubblica, Bellinzona e verbale teste __________, pag. 2), non ha neppure controllato o preso provvedimenti affinché l’uso di tale sostanza avvenisse a norma di legge. A tale proposito si osserva che in veste di titolare della autorizzazione cantonale all’uso della soda caustica sull’appellante incombeva una accresciuta responsabilità quo alla corretta utilizzazione della sostanza e alle norme di sicurezza connesse con il suo uso.

       Dall’istruttoria è emerso che il contenitore della soda caustica era collocato sopra un armadio della cucina, visibile a chi vi entrava e posto accanto a derrate alimentari (scatole di marmellata); il contenitore poteva essere raggiunto utilizzando una sedia o salendo su un tavolo.

       È chiaro che queste modalità di conservazione della soda caustica erano assolutamente contrarie alle norme e alle direttive vigenti nel campo dell’uso di veleni, segnatamente la Legge federale sul commercio dei veleni del 21.3.1969, l’Ordinanza sui veleni del 19.9.1973 (art. 50, cpv. 1, lett. b e c: “chi conserva un veleno deve conservarlo in deposito separatamente da derrate alimentari” e deve “conservarlo in modo tale che non sia accessibile alle persone non autoriz-zate, se questo è classificato nella classe 1,2, o 3”. La soda caustica è un veleno classificato nella classe 2: v. doc. I, nota 28.9.1995 __________, doc. rich. dalla Divisione della salute pubblica; art. 57 OV) e la Direttiva n. 6501 della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza del lavoro (art. 4 e 5.1).

       È anche emerso che la padella – o le padelle – utilizzata per la pulizia degli scarichi con la soda caustica, dopo essere stata pulita bene “per precauzione” (questo significa che in ogni caso non poteva essere esclusa la presenza di tracce di soda caustica in quella padella), veniva anche usata per cucinare (verbale teste __________, pag. 4).

       Inoltre risulta che il capo-cuoco, durante l’operazione di pulizia con la soda caustica, non indossava particolari indumenti, se non - forse - dei guanti di gomma (verbale teste __________, pag. 8) e che in loco non vi era materiale per il pronto intervento in caso di incidente (art. 57 OV e art. 9 Direttiva n. 6501).

       Vista la netta carenza emersa nell’istruzione e nella sorveglianza della persona incaricata delle operazioni di pulizia degli scarichi con la soda caustica, emerge una responsabilità di __________ non solo ex art. 41 CO (atto illecito), ma anche ex art. 55 CO. Questa norma stabilisce infatti che il padrone d’azienda è responsabile del danno cagionato da suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell’esercizio delle loro incombenze di servizio, ove non provi di aver usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura, o che il danno si sarebbe verificato, ciò che non è avvenuto.

       Alla luce delle gravi negligenze imputabili all’appellante, non riveste alcuna rilevanza la questione a sapere se la soda caustica poteva essere utilizzata nell’albergo solo “per la manutenzione e trattamento delle acque di piscina” (doc. 6) - e quindi non per la pulizia degli scarichi - oppure se l’uso della sostanza come stura-lavandini non necessitava di una autorizzazione particolare (come sembrerebbe emergere dalla perizia giudiziaria 18.8.2000 sugli effetti chimici e le modalità d’uso della soda caustica, pag. 2, domanda n. 2).

4.4  Per tutte le ragioni sopra esposte, il comportamento assunto dal datore di lavoro risulta essere gravemente negligente poiché egli ha trascurato le più elementari regole della prudenza che ogni persona ragionevolmente avrebbe rispettato in quella medesima situazione (DTF 119 III 443 e decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001).

       __________, e quindi di riflesso la vedova __________, subentrata nel processo in forza dell’art. 102 CPC siccome unica erede, non può beneficiare della limitazione della responsabilità ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 LAINF. Al contrario, sulla scorta dei precedenti considerandi, si rileva la sua piena responsabilità sia dal punto di vista contrattuale sia extra-contrattuale per l’incidente occorso a __________ il 24 maggio 1993.

5.    Secondo l’art. 46 cpv. 1 CO, nel caso di lesione corporale il

       danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impe-dimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.

       __________ ha chiesto a __________ il pagamento di fr. 774'681.65 (aumentati in corso di causa a fr. 1'075'495.65) oltre accessori a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di guadagno diretta e futura, dalla necessità di fare capo ad un aiuto per l’economia domestica (danno diretto e futuro) e di un’indennità per torto morale. Le varie poste saranno trattate separatamente nei successivi considerandi.

6.    Perdita di guadagno

6.1  In virtù dell’art. 46 CO, la vittima di lesioni corporali ha diritto alla rifusione del danno risultante dall’incapacità lavorativa parziale o totale, nonché del pregiudizio causato al suo avvenire economico. Il giudice si baserà sulla percentuale di invalidità medica e stabilirà gli effetti di tale invalidità sulla capacità di guadagno della parte lesa. Per determinare le conseguenze pecuniarie dell’incapacità lavorativa è neces-sario stabilire l’ammontare del guadagno che la parte lesa avrebbe ottenuto dalla propria attività professionale se non avesse subìto l’incidente. In questi calcoli il giudice deve tenere conto anche di futuri probabili aumenti o diminuzioni del salario della vittima (DTF 129 III 141 consid. 2.2).

6.2  Innanzitutto, l’appellante non ha contestato che __________ ha perso completamente l’uso di mani e braccia e risulta completamente inabile al lavoro (doc. E, F, G, H; doc. rich. IV dall’Ufficio AI, Bellinzona, perizia del 27.10.1995 del dr. med. __________; vari certificati medici contenuti nella documentazione richiamata dall’UAI). Dalla perizia giudiziaria del dr. med. __________ emerge che l’infortunata presenta una “invalidità completa degli arti superiori in quanto nemmeno le funzioni più primitive possono essere eseguite” e “va considerata come grande invalida secondo l’art. 42 cpv. 2 LAI” (v. perizia giudiziaria dr. med. __________, 12.4.2001, pag. 2). Dalle risultanze di causa non si ravvedono motivi per discostarsi dal contenuto di tale perizia e pertanto l’incapacità di guadagno della parte appel-lata - anche pro futuro - è da considerarsi totale.

       L’appellante ha poi sostenuto che il Pretore non avrebbe dovuto effettuare il calcolo del reddito conseguibile dalla appellata su dodici mensilità, bensì su nove, in quanto ella lavorava presso l’albergo __________ come stagionale e non sarebbe stata in grado di provare la possibilità di passare da un’attività stagionale a una annuale. A torto.

       Il 22 dicembre 1994, __________ ha ottenuto al posto del precedente permesso stagionale un  permesso di dimora annuale che le permetteva di lavorare per tutto l’anno invece che per 9 mesi (doc. C). A mente di questa Camera, producendo il permesso annuale, __________ ha sufficientemente reso verosimile la probabilità di aumentare il proprio periodo di lavoro (DTF 129 III 141, consid. 2.2). Questo significa che tra il 24 maggio 1993 e il 31 dicembre 1994 si calcolerà un reddito sull’arco di nove mensilità (per il 1993: fino al 15 novembre 1993, data di scadenza del permesso, doc. B), mentre dal 1. gennaio 1995 appare equo calcolare il reddito conseguibile in un anno intero.

6.3  In una recente decisione, il Tribunale federale ha modificato i metodi di calcolo del danno legato alla perdita di guadagno e alla riduzione della rendita di vecchiaia; quindi, per calcolare la perdita di guadagno effettiva e futura non ci si baserà più sul salario lordo della parte lesa, bensì sul sa-lario netto, dedotte tutte le contribuzioni delle assicurazioni sociali (DTF 129 III 135, consid. 2.2 e 2.3.2). Per stabilire le conseguenze pecuniarie dell’incapacità di lavoro dal giorno dell’incidente a quello della decisione di prima istanza e per valutare la perdita di guadagno futura è necessario determi-nare il reddito lordo che la parte lesa avrebbe ottenuto dalla sua attività lavorativa se non avesse subìto l’incidente che l’ha resa parzialmente o integralmente inabile al lavoro. Da tale importo lordo dovranno essere dedotte le contribuzioni per le assicurazioni sociali – AVS/AI/IPG, assicurazione disoccupazione e versamenti al secondo pilastro – e su questa base sarà calcolata la perdita di guadagno attuale e futura del leso (DTF 129 III 135, consid. 2.3.2).

                                     6.3.1   Danno diretto

a)    Sulla scorta del contratto di lavoro venuto in essere tra le parti, al momento dell’incidente __________ percepiva uno stipendio lordo di fr. 2'350.-- (doc. D). Tale importo è stato fissato anche come salario minimo dall’art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione del 1998 (del resto, tale importo è stato ammesso dal datore di lavoro in sede di conclusioni).

       In base all’art. 34 cfr. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione del 1992

       la lavoratrice aveva anche diritto alla tredicesima mensilità.

       Di conseguenza, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1999 va ammesso, come stipendio lordo, l’importo di fr. 2'350.--.

b)    Per l’anno 2000 il salario avrebbe raggiunto fr. 2'410.-- lordi al mese e per il periodo dal 1. gennaio 2001 al 30 aprile 2002 (data della sentenza di prima istanza) il salario mensile lordo sarebbe stato, come postulato dalla parte appellata, di fr. 2'510.-- (v. adeguamenti dei salari minimi CCL dell’industria alberghiera e della ristorazione del 1998 per quegli anni, ritenuto che dal 1. gennaio 2002 il salario minimo per un collaboratore senza apprendistato era pari a fr. 3'000.--).

c)    Al fine di ottenere la retribuzione netta percepita dalla parte lesa, dai predetti importi devono essere in primo luogo dedotti i versamenti effettuati alle assicurazioni sociali, e meglio il 6,55% per AVS/AI/IPG e AD (e meglio 4,2% per l’AVS, 0,7% per l’AI, 0,15% per l’IPG e 1,5% per l’AD; v. DTF 129 III 135 consid. 2.3.2.2).

       Di conseguenza, deducendo il tasso del 6,55%, il salario lordo mensile di fr. 2'350.-- per il periodo 24.5.1993 - 31.12.1999 diminuisce a fr. 2'196.05, il salario per l’anno 2000 pari a fr. 2'410.-- si riduce a fr. 2'252.15 e lo stipendio lordo mensile nel periodo 1. gennaio 2001 – 30 aprile 2002 passa da fr. 2'510.-- a fr. 2'345.60.

       Inoltre, dal reddito globale che avrebbe percepito la parte lesa nel periodo tra l’infortunio e la sentenza di prima istan-za - che sarà calcolato nel dettaglio nel seguente conside-rando - deve essere dedotto anche le somme versate dalla lavoratrice a titolo di secondo pilastro. Dalla documentazio-ne prodotta dalla __________ il 3 giugno 2003, si rileva che le deduzioni dal salario di __________ tra il 1993 e il 2002 a titolo di previdenza professionale sono state di complessivi fr. 9'880.-- (v. lettera della __________ 3.6.2003, sub pto. 3).

e)    Quindi, il reddito __________ avrebbe conseguito dal 24 maggio 1993 al 30 aprile 2002 può essere calcolato come segue:

       fr.    12'444.30    salario per il periodo 24.5-15.11.1993

                                    (fr. 2'196.05/al mese x 5 mesi e 20 giorni);

       fr.      1’037.00    quota parte di tredicesima per 5 mesi e 20

                                    giorni;

       fr.    19'764.45    salario per il 1994 (fr. 2'196.05 x 9 mesi)

       fr.      1’647.05    quota parte di tredicesima per il 1994;

       fr.  142'743.25    salario per il periodo 1.1.1995-31.12.1999

                                    (fr. 2'196.05/al mese x 13 mesi x 5 anni);

       fr.    29'277.95    salario per il 2000 (fr. 2'252.15/al mese x 13

                                    mesi);

       fr.    30'492.80    salario per il 2001 (fr. 2'345.60/al mese x 13

                                    mesi);

       fr.     9'382.40     salario il periodo 1.1-30.4.2002 (fr. 2'345.60/

                                    al mese x 4 mesi);

       fr.        781.85     quota parte di tredicesima per il 2002;

       fr. 247'571.05 totale

       Da questo importo devono essere ulteriormente dedotti

       fr. 9'880.-- versati dalla parte lesa tra il 1993 e il 2002 a titolo di contributi di secondo pilastro (v. lettera dell’__________ 3.6.2003, sub pto. 3 e v. precedente considerando).

       Di conseguenza, il reddito netto che l’appellante avrebbe percepito sarebbe stato pari a fr. 237'691.05.

                                                  Da questa cifra deve essere anche dedotto quanto ottenuto dalla parte lesa dal datore di lavoro e dalle assicurazioni sociali. Si rileva che l’appellante non ha contestato – né nella risposta, né nella duplica – il calcolo formulato da __________ nell’allegato di petizione. In questa sede, l’infortunata affermava di avere ottenuto, fino al 20 maggio 1998, fr. 45'000.-- dal datore di lavoro a titolo di salario e fr. 65'204.-- da LAINF e AI. Tale importo è poi stato aumentato con le conclusioni a fr. 176'690.--.

       Il datore di lavoro ha contestato le cifre esposte a tale titolo da __________ nell’allegato conclusivo e in sede di appello, riproponendo un proprio calcolo degli importi che la lavoratrice avrebbe percepito.

       L’art. 170 cpv. 2 CPC precisa che i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa. La contestazione delle allegazioni di controparte deve essere formulata nelle comparse scritte preliminari, ossia – per la parte convenuta – nella risposta e nella duplica. Il codice di rito esige che la parte convenuta dia puntuale riscontro ai fatti della petizione. Pertanto vi è un certo onere di allegazione a carico del convenuto, il quale è tenuto a contestare le argomentazioni di controparte con indicazioni concrete: la mancanza di tali requisiti porta alla conseguenza che la resistenza del convenuto su determina-te allegazioni è inesistente, così che la domanda dell’attore, in assenza di contrarie risultanze di causa, va ammessa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 170 CPC; II CCA 4.5.1998 in re S./P.). Di conseguenza, contestazioni o nova addotte con le conclusioni o in sede di appello sono tardive e quindi non devono essere tenute in considerazione dal giudice (II CCA 29.11.1998 in re F./R.N.B. N.Y. e 1.2.1999 in re S./A.A.B.). Inoltre, nel caso in esame, l’istruttoria non ha avuto come oggetto la verifica dei dati proposti dalla parte attrice, cosicché in corso di causa non sono emersi elementi in merito ai quali il convenuto avrebbe poi potuto prendere posizione in sede di conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 771 ad art. 280 CPC; II CCA 8.1.1996 in re G./W.).

       Ne discende che l’importo complessivo di fr. 176'690.-- così come indicato da __________ deve essere ammesso e dedotto dall’importo di fr. 237'691.05.

       La perdita di guadagno fino al 30 aprile 2002 è quindi stata di fr. 61'001.05 oltre interessi da una data media, ossia dal 1. gennaio 1998.

                                     6.3.2   Danno futuro

       Per determinare la perdita di guadagno futura che la parte lesa, completamente inabile al lavoro, subirà fino al momen-to della pensione (64 anni), è necessario capitalizzare il salario annuale netto che __________ avrebbe percepito al momento della sentenza, dedotte altresì le rendite di invalidità dall’assicurazione infortuni, dalla assicurazione invalidità e dalla cassa di previdenza professionale per complessivi fr. 21'060.-- all’anno (doc. EE, FF, I).

       Dopo aver dedotto i contributi AVS/AI/IPG e AD del 6,55%, il salario mensile della parte appellata era pari a fr. 2'345.60. Da questo importo si deducono ulteriori fr. 46.90 a titolo di contributo di secondo pilastro (ossia il 2% del salario lordo), per giungere a fr. 29'883.10 annui netti (fr. 2'298.70 x 13).

       A questo importo possono essere aggiunti ulteriori fr. 200.--mensili netti che __________ avrebbe guadagnato lavorando come donna delle pulizie o custode, pari a fr. 2'600.-- netti all’anno.

       L’importo complessivo annuale netto è pari a fr. 32'483.10 (fr. 29'883.10 + fr. 2'600.--), dal quale devono però essere dedotti i versamenti delle diverse assicurazioni sociali alla parte lesa per complessivi fr. 21'060.-- all’anno, cosicché il salario netto da capitalizzare in base alla tavola di attività n. 11 delle Tavole di capitalizzazione Stauffer/Schaetzle è pari a fr. 11'423.10. Con riferimento a una persona di 49 anni, vale a dire l’età di __________ al momento della sentenza di prima istanza, il fattore di capitalizzazione è di 11.28 (v. Stauffer/Schaetzle, Tavole di capitalizzazione, 5. ed., Zurigo 2001, tavola n. 11, pag. 129); di conseguenza, la perdita di guadagno futura è di fr. 128'852.55 (fr. 11'423.10 x 11.28).

                                     6.3.3   Danno connesso alla riduzione della rendita vecchiaia

       Si rileva che __________ ha omesso di richiedere con gli allegati preliminari la rifusione di un importo a titolo di danno riconcucibile alla diminuzione delle rendite di vecchiaia a seguito dell’infortunio subìto. In sede di conclusioni __________ ha arrotondato per eccesso il salario teorico complessivo che ella avrebbe percepito nel periodo 23.5.1993 – 30.6.2002 al fine di tenere debitamente in considerazione “la perdita della copertura assicurativa e il conseguente peggioramento della sua posizione futura” (v. conclusioni 13 febbraio 2002, pto. 6.1.1, pag. 8). Tale richiesta, del resto né chiara nella sua formulazione, né precisa nel quantum, risulta essere proceduralmente irrita poiché non è stata formulata negli allegati preliminari (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ss. ad art. 78 CPC e n. 8 ad art. 165 CPC).

       Ne discende che a __________ non può essere riconosciuta somma alcuna a titolo di danno connesso alla riduzione della rendita di vecchiaia.

7.    Indennità per attività di casalinga

       È pacifico che __________ c esplicava oltre ad un’attività professionale anche le mansioni domestiche. Come emerso dalla perizia giudiziaria allestita dal Prof. dott. __________, l’attrice non è in grado di svolgere le attività più elementari e viene considerata grande invalida ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAI (v. perizia giudiziaria dr. med. __________, 12.4.2001, atto XXIV, pag. 2). Dal giorno dell’inciden-te, ella è del tutto incapace di svolgere alcun tipo di lavoro domestico.

7.1  L’appellante ha riconosciuto il calcolo effettuato dal Pretore in merito al danno patito dal mese di giugno 1993 fino al 30 aprile 2002. Per questo periodo è stata calcolata una retri-buzione oraria di un’ausiliaria per l’economia domestica pari a fr. 20.-all’ora, per complessivi fr. 93'000.-- oltre a interes-si al 5% dal 1.1.1998 (dieci ore la settimana per 465 settimane).

7.2  L’appellante ha invece contestato la retribuzione oraria riconosciuta per il futuro dal primo giudice ad un’ausiliaria per l’economia domestica, ossia fr. 25.-- all’ora nella regione del Locarnese, adducendo che il salario di riferimento per un aiuto domestico in tutta la Svizzera sarebbe di fr. 21.35 all’ora. Questa affermazione è stata basata su di un contri-buto dottrinale apparso nel 2000 (v. Widmer/Geiser/Sousa-Poza, Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht, in: ZBJV 136/2000, pag. 1 ss.; già criti-cato nello stesso anno da: Pribnow, SAKE und Haushalts-schaden – Einsame Palme auf sandigem Grund, in: ZBJV 136/2000, pag. 297 ss.).

       Le motivazioni dell’appellante non possono essere seguite.

       Infatti, nei più recenti riscontri giurisprudenziali e dottrinali emerge che un importo di fr. 25.-- all’ora per un’ausiliaria domestica rientra nel quadro minimo di retribuzione (DTF 129 III 135 e DTF 1A.109/2002 dell’8 gennaio 2003; v. cambiamento degli stessi autori Pribnow/Widmer/ Sousa-Poza/Geiser, Die Bestimmung des Haushaltschaden auf der Basis der SAKE, in: Haftung und Versicherung-HAVE 1/2002, pag. 33 ss.).

Altri autori sostengono che la retribuzione oraria può variare da fr. 21.-- a fr. 32.60, a dipendenza del tipo di lavori da svolgere nella economia domestica (Wiggenhauser-Baumann, Der Haushaltschaden im Haftpflichtfall, Die Monetäre Bewertung der Haushaltarbeit, Ossingen 2002, pag. 30; DTF 1A.109/2002 dell’8 gennaio 2003). Tenuto conto di tutte le circostanze, in special modo del fatto che __________ è totalmente incapace di svolgere una qualsiasi attività casalinga, che un aiuto per due ore al giorno per cinque giorni alla settimana -quantum non contestato dalla parte appellante - è da collocare sicuramente in un quadro di bisogno minimo settimanale per un nucleo famigliare di due persone (v. statistiche citate da Widmer/Geiser/Sousa-Poza, op. cit., pag. 10 s.) e che il marito dell’appellata lavora  fuori casa, la cifra di fr. 25.-- all’ora stabilita dal Pretore è senz’altro adeguata e congrua (v. DTF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002, consid. 5f.aa).

È pertanto sulla base di questa somma che deve avvenire la capitalizzazione del pregiudizio domestico futuro.

       Come stabilito recentemente dal Tribunale federale (DTF 129 III 135, 159) per calcolare il danno domestico futuro si applicano unicamente le tavole di attività che tengono conto sia della probabilità di decesso, sia della probabilità di invalidità dell’infortunato. In particolare, nel caso in esame si procede alla capitalizzazione del danno domestico futuro applicando la tavola di attività n. 10, con riferimento a una persona di 49 anni, vale a dire l’età di __________ al momento della sentenza di prima istanza (v. Stauffer/Schaetzle, Tavole di capitalizzazione, 5. ed., Zurigo 2001, tavola n. 10, pag. 127; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berna 2002, n. 571; DTF 129 III 159).

       Il costo annuo di un aiuto domestico è di fr. 13'000 (fr. 250.-- alla settimana per 52 settimane). Questo importo deve esse-re moltiplicato per il fattore 18.26 della tavola di attività n. 10, ottenendo così un importo di fr. 237'380.-- sul quale matura-no gli interessi al 5% dal 30 aprile 2002.

8.    Torto morale

       L’appellante contesta l’importo di fr. 90'000.-- riconosciuto a __________ a titolo di torto morale poiché a suo dire la somma di fr. 77’760.-- versata quale indennità per menomazione dell’integrità ai sensi della LAINF andreb-be già a coprire integralmente il torto morale patito da con-troparte.

       L’art. 47 CO stabilisce che in caso di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. L’ampiezza della riparazione per torto morale dipende avantutto dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche causate dalla lesione subita dalla vittima e dalla possibilità di lenire sensibilmente, per mezzo del versamento di una somma di denaro, il dolore morale che ne risulta (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berna 2002, n. 635 ss. e 659 ss.). La fissazione del suo ammontare rientra nel potere di apprezzamento del giudice; in ragione della sua natura, l’indennità per torto morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici ma dovrà apparire equa; il giudice determinerà il suo ammontare in proporzione alla gravità della lesione subìta e eviterà che la somma appaia irrisoria per la vittima (DTF 125 II 269 e 118 II 408; decisione TF 4.C.123/1996 del 21.10.1997; Schnyder, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea 1996, n. 6 ss. ad art. 49 CO; Brehm, Berner Kommentar, Berna 1990, n. 19 ss. ad art. 49 CO).

       La gravità delle lesioni subìte dalla dipendente, il dolore fisico provato dalla vittima, l’elevato grado di invalidità, l’impossibilità di essere attiva professionalmente e la totale dipendenza dell’attrice dall’aiuto di terzi per lo svolgimento delle più elementari funzioni della vita, la relativamente giovane età di __________ al momento dell’infortunio, il comportamento del datore di lavoro che ha sempre negato qualsiasi sua responsabilità, e non da ultimi la perdita della gioia di vivere, la possibilità che l'ustione degeneri in futuro formando un tumore cutaneo e l’inesteti-smo delle ferite (v. deposizione teste dr. med. __________, 16.11.1999, pag. 17 e perizia giudiziaria dr. med. __________ z, 12.4.2001, atto XXIV, pag. 2; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, n. 850), portano alla conclusione che la somma di fr. 90'000.-- da versare a titolo di torto morale è da ritenere equa.

       Inoltre, nella prospettiva che il pagamento di una somma avvenga come una compensazione del dolore subìto (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, n. 635 ss. e 657), è importante che oltre all’indennità per menomazione di integrità versata dall’assicurazione infortuni in applicazione della LAINF anche chi ha causato direttamente l’incidente provveda a versare una somma a titolo di torto morale.

       Ritenuto quindi come la parte appellata ha già ottenuto una  indennità ai sensi della LAINF di fr. 77'760, tale cifra deve essere dedotta dall’importo complessivo di fr. 90'000.--riconosciuto a titolo di torto morale, cosicché la somma da corrispondere effettivamente a __________ è pari a fr. 12'240.-- (carattere sussidiario della riparazione per torto morale, v. Brehm, Berner Kommentar, n. 7 e 16 ad art. 49 CO).

9.    Spese di patrocinio preprocessuale

       Anche le spese di patrocinio preprocessuale rientrano nel concetto di danno ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CO (Schnyder, op. cit., n. 3 ad art. 46 CO, con ulteriori riferimenti dottrinali; Brehm, op. cit., n. 28 ad art. 46 CO; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berna 2002, n. 440 ss.; II CCA 30.7.2002 in re A.C./A.A. SA inc. n. 10.1999.00015). L’intervento di un legale deve apparire necessario sia in relazione alla situazione personale del patrocinato, sia per rapporto alla natura del patrocinio, che a sua volta deve rivelarsi utile e appropriato (II CCA 30.7.2002 inc. n. 10.1999.00015 con ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

       Innanzitutto si rileva che la pretesa di __________ di complessivi fr. 8’891.65 (fr. 921.20 per la pratica AI, fr. 3'171.55 per la pratica LAINF e fr. 4'798.90 per la pratica nei confronti della __________ e di __________) non è stata contestata dalla parte appellante né nel suo quantum, né per quanto concerne la necessità delle prestazioni effettuate dal legale dell’attrice. Dalle risultanze emerge, in ogni caso, che l’intervento di un legale era necessario per risolvere la vertenza poiché la stessa toccava vari campi giuridici (diritto del lavoro, responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, assicurazioni sociali) e presupponeva contatti con diversi soggetti e autorità; di conseguenza anche l’ammontare della pretesa appare congruo. Pertanto le spese di patrocinio preprocessuale sono da ritenere giustificate e devono essere integralmente risarcite.

10.  In base ai precedenti considerandi, si giunge al seguente importo totale da risarcire:

       fr. 61'001.05       perdita di guadagno dal 24.5.1993 al

                                    30.4.2002;

       fr. 128'852.55     perdita di guadagno futura;

       fr.   93'000.00     danno a economia domestica

                                    dal 24.5.1993 al 30.4.2002 (fr. 20.--/h)

       fr. 237'380.00     danno futuro a economia domestica (fr. 25.--/h)

       fr.   12'240.00     indennità per torto morale

       fr.     8'891.65     spese di patrocinio preprocessuali

       fr. 541'365.25    totale, oltre interessi del 5% su

                                    fr. 154'001.05 (fr. 61'001.05 + fr. 93'000.00)

                                    dal 1. gennaio 1998 e dal 1. maggio 2002

                                    su fr. 387'364.20.

11.  Ne discende il parziale accoglimento dell’appello, con la tassa e le spese di giustizia di questa sede caricate in ragione di 5/6 alla parte appellante e per il rimanente 1/6 all’appellata, che riceverà da controparte un importo per ripetibili parziali.

       La tassa e le spese di giustizia di prima sede seguono le reciproche soccombenze rispetto alle domande in quella sede e sono quindi poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

       A __________, dandosene le condizioni, viene concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per mezzo dell’avv. __________.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   L’appello 13 maggio 2002 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 22 aprile 2002 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformata, limitatamente ai punti 1 e 3:

                                      1.     In parziale accoglimento della petizione, il convenuto __________, nel frattempo deceduto, e quindi la di lui vedova, __________, è condannata a versare all’attrice __________,

                                              la somma di fr. 541'365.25, oltre interessi del 5% su

                                              fr. 154'001.05 dal 1. gennaio 1998 e su fr. 387'364.20 dal

                                              1. maggio 2002.

                                      3.     La tassa di giustizia di fr. 30'000.-- e le spese di fr. 1'570.--, da anticipare dall’attrice, e per essa dallo Stato nella misura di 1/2 e dalla convenuta nella misura di 1/2, sono a carico delle parti in tale misura. Compensate le ripetibili.

                                   2.   A __________ è concesso in sede di appello il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

                                   3.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   8’900.-b) spese                                                      fr.      100.-totale                                                            fr.   9’000.-già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico in ragione di 5/6 e per 1/6 a carico della parte appellata. L’appellante rifonderà a controparte la somma di fr. 12’000.-- per parte di ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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