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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2002 12.2002.90

27. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,339 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.00090

Lugano 27 settembre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.2001.00263 (già 54/2001) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1promossa con petizione 19 aprile 2001 da

__________ __________ entrambe rappr. dallo studio legale __________

  contro  

__________ rappr. dallo studio legale __________  

con cui le attrici hanno chiesto di far ordine alla convenuta di rendere conto dell'operato nell'ambito dell'esecuzione di ogni mandato a lei conferito dal de cuius __________ di __________ a partire dal novembre 1981 e di consegnar loro tutta la documentazione relativa ai conti di cui il de cuius era stato titolare, contitolare o beneficiario economico, così come pure ad ogni mandato di costituzione e di gestione di società svizzere od estere;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore, con sentenza 8 aprile 2002, ha parzialmente accolto, facendo ordine alla convenuta di informare le attrici circa l'esistenza, in data 23 aprile 1991, di eventuali relazioni bancarie di cui il de cuius era beneficiario economico nonché circa l'ammontare delle stesse in medesima data;

appellante la convenuta, con atto di appello 29 aprile 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre le attrici, con osservazioni 17 giugno 2002, postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                           1.    __________ di __________, cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera, è deceduto a __________ il __________ (doc. A), lasciando quali eredi legittimi la sorella __________, morta a sua volta nel luglio 1997, e cinque nipoti, tra cui __________ e __________ (doc. C).

                                                  Queste ultime, nella primavera del 2001, si sono rivolte alla succursale luganese di __________, già __________, per ottenere informazioni in merito agli averi ivi depositati di pertinenza del defunto zio, informazioni che sono state loro rifiutate nella misura in cui non erano già state date.  

                                           2.    Con la petizione in rassegna __________ e __________ hanno chiesto di far ordine ad __________ di rendere conto dell'operato nell'ambito dell'esecuzione di ogni mandato a lei conferito dal de cuius a partire dal novembre 1981 e di consegnar loro tutta la documentazione relativa ai conti di cui quest'ultimo era stato titolare, contitolare o beneficiario economico, così come pure ad ogni mandato di costituzione e di gestione di società svizzere od estere. A loro dire, stante la loro qualità di eredi legittime, la banca era senz'altro tenuta a fornir loro tutte le informazioni richieste.

                                           3.    La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando innanzitutto che in merito ai conti di cui il de cuius era stato titolare, per altro nel frattempo già ripartiti tra gli eredi, l'esecutore testamentario prima ed il patrocinatore delle attrici poi avevano a suo tempo già ricevuto le più ampie informazioni. Per il resto le attrici, avendo già dato scarico alla banca, non potevano pretendere ulteriori informazioni, tanto più che per quanto riguardava i conti di cui il de cuius era il beneficiario economico la pretesa attorea doveva essere respinta anche per carenza di legittimazione attiva e passiva nonché per incompetenza territoriale e per materia del giudice adito.

                                           4.    Con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione, facendo ordine alla convenuta di informare le attrici circa l'esistenza, alla data del decesso del de cuius, di eventuali relazioni bancarie di cui quest'ultimo era beneficiario economico nonché circa l'ammontare delle stesse nella medesima data; la tassa di giustizia e le spese sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                                  Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che alle attrici andava riconosciuto il diritto di ottenere dalla convenuta le informazioni che permettevano loro di accertare l'ammontare dei beni depositati presso l'istituto al momento della morte del de cuius, ritenuto che in tali beni, stante l'universalità della successione, rientravano non solo le relazioni di cui il de cuius era intestatario bensì anche i conti dei quali egli risultava essere il beneficiario economico: essendo le attrici semplici eredi legittime e non legittimarie, esse non avevano per contro diritto ad informazioni riguardanti il periodo precedente la sua morte. L'azione di rendiconto andava tuttavia respinta per quanto riguardava i conti di cui il de cuius era stato semplice intestatario, atteso che in merito agli stessi le attrici erano effettivamente già state rese edotte prima dell'inoltro dell'allegato petizionale.

                                           5.    Con l'appello qui in esame la convenuta chiede di riformare il primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. A suo dire, nessuna informazione andava in effetti rilasciata alle attrici in relazione a conti di cui il de cuius sarebbe stato solo l'avente diritto economico, sia perché tali beni non rientravano nell'asse successorio, sia perché esse non erano eredi riservatarie né altrimenti titolari di un qualsiasi diritto successorio o interesse degno di protezione che giustificherebbe il rilascio delle informazioni richieste, in particolare poiché risultava comunque che le controparti avevano già dato scarico alla banca e all'esecutore testamentario e rinunciato ad ogni ulteriore diritto successorio ed infine poiché risultava che il de cuius stesso aveva desiderato nascondere alle controparti l'esistenza di eventuali conti di cui lo stesso era il beneficiario economico. Essa ribadisce infine l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e quella di incompetenza territoriale e per materia del primo giudice.

                                           6.    Delle osservazioni con cui le attrici si sono opposte al gravame si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

                                           7.    A questo stadio della lite è pacifico che le relazioni contrattuali tra una banca svizzera ed un cliente, fatta salva una diversa pattuizione -che qui non risulta- siano rette dal diritto svizzero.

                                                  Pure pacifica è l’applicazione del diritto svizzero alla successione di __________.

                                           8.    Questa Camera, con sentenza pubblicata in Rep. 1999 p. 215, ha già avuto modo di precisare che in caso di morte del titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola -eccezioni sono tuttavia possibili- a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il principio dell’universalità della successione, subentrano nella posizione contrattuale del cliente stesso (Aubert / Béguin / Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3. ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in particolare p. 345; Aubert / Haissly / Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996 p. 139 e segg.; Béguin, Secret bancaire et successions, in Bernasconi, Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24 e 27 e segg.; Cocchi, Commentaire - L’obligation de la banque de renseigner les héritiers, in Bernasconi, op. cit., p. 44; Taisch, Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ 1996 p. 275; DTF 74 I 485, 89 II 93; Rep. 1993 p. 206; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H.; cfr. pure Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II p. 437 e seg.; Cretti, Le gérant de fortune face aux héritiers, in ST 1998 p. 914; Frigerio, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 p.180).

                                                  Nel caso in cui invece il de cuius intratteneva relazioni con la banca soltanto in via indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di un’entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza del cosiddetto “formulario A”- la situazione risulta più complessa: se da un lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o all’avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente partner contrattuale della banca (Béguin, op. cit., p. 34 e seg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg / Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina, op. cit., p. 141), dall’altro è però altrettanto vero che quest’ultimo non può essere considerato alla stregua di un terzo estraneo (Béguin, op. cit., ibidem; Aubert / Haissly/Terracina, op. cit., ibidem). La dottrina più recente ha cercato di far chiarezza in proposito ed ha in definitiva concluso che la risposta al quesito a sapere se ed eventualmente in quale misura la banca sia tenuta ad informare in tal caso gli eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/ Béguin / Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.)- non può essere data in modo generalizzato (Béguin, op. cit., ibidem; Hertig, Evoluzione internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep. 1993 p. 70); la soluzione va al contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il principio della proporzionalità (Aubert / Haissly / Terracina, op. cit., p. 141 e 149), tenendo cioè in considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente personale- rispettivamente la volontà del de cuius al mantenimento del segreto bancario e dall’altra le esigenze dell’erede a veder soddisfatte le sue richieste d’informazione.

                                                  Nel caso concreto va preliminarmente evasa l'eccezione di incompetenza territoriale e per materia sollevata dalla convenuta nel gravame, già irricevibile in ordine -siccome non motivata (cfr. appello p. 13; art. 309 cpv. 1 lett. f CPC)- e comunque ampiamente infondata anche nel merito (Brückner, Die erbrechtlichen Klagen, Zurigo 1999, n. 94).

                                                  Nella ponderazione degli interessi contrapposti -che, in base alle considerazioni appena esposte, s'impone- va innanzitutto rilevato che la convenuta non ha assolutamente provato l'intenzione del de cuius -per altro non presunta (cfr. Rep. 1999 p. 215; Taisch, op. cit., p. 275 con rif.)di tenere nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di cui egli era il beneficiario economico, il fatto che il suo esecutore testamentario non ne sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo mandato non potendo (ancora) bastare per confermare tale intenzione, che deve piuttosto risultare da altre circostanze concrete, quali la distruzione dei giustificativi o un esplicito scritto in tal senso (cfr. SJZ 1965 p. 357; Brückner, op. cit., n. 92). Dall'altra parte, escluso che con il doc. B gli eredi abbiano dato scarico alla banca in relazione ad eventuali mandati svolti a favore del de cuius e soprattutto rinunciato ad ogni ulteriore diritto successorio connesso a beni di cui lo stesso sarebbe stato solo avente diritto economico, l'esistenza di un interesse degno di protezione delle attrici ad ottenere determinate informazioni, nella loro qualità di eredi legittime, è a sua volta evidente, nonostante negli allegati preliminari esse si siano limitate ad addurre dei generici "interessi ereditari" (replica p. 4 e 5; conclusioni p. 5), essendo in effetti chiaro il loro interesse ad accertare l'esistenza e la consistenza di eventuali beni di spettanza dell'asse successorio, dei quali esse avrebbero potuto pretendere una quota al momento della divisione ereditaria (cfr. Druey, Grundriss des Erbrechts, 5. ed., Berna 2002, §13 N. 14): ora, tra i beni di cui il de cuius è beneficiario economico -ammesso che ve ne siano- gli unici che potrebbero rientrare nel suo asse successorio sono quelli eventualmente intestati a un suo fiduciario (Stanislas, op. cit., p. 447) rispettivamente a una società anonima di cui egli il detentore maggioritario d'azioni (Stanislas, op. cit., ibidem; Béguin, op. cit., p. 34); non rientrano per contro nell'asse successorio i conti intestati a istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o Anstalt del Liechtenstein o trust del diritto anglosassone (Aubert / Haissly / Terracina, op. cit., p. 146), così che in definitiva in merito agli stessi le attrici non possono far valere alcun diritto di rendiconto, non potendo vantare alcun interesse degno di protezione (Fellmann, Berner Kommentar, N. 84 ad art. 400 CO).

                                                  Quanto all'estensione delle informazioni da fornire, ritenuta l'esigenza di protezione del segreto bancario nei confronti dell'eventuale fiduciario o dell'eventuale società anonima a cui il de cuius ha fatto capo, la banca è tenuta unicamente a comunicarne l'identità e ad indicarne gli organi cui le attrici dovranno in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori informazioni (Stanislas, op. cit., p. 447 e seg.), in particolare la consistenza dei beni al giorno del decesso del de cuius (non appare in effetti giustificato riconoscere agli eredi un diritto d'informazione più esteso rispetto a quello che sarebbe spettato al de cuius se fosse ancora stato in vita: cfr. ZR 2002 p. 101; Stanislas, op. cit., p. 453). Queste ultime informazioni potranno tuttavia essere fornite dalla banca, se i terzi interpellati non avranno dato riscontro alle richieste formulate nei loro confronti (Béguin, op. cit., p. 34 e seg.).        

                                           9.    Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.

                                                  La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                           I.     L’appello 29 aprile 2002 di __________ è parzialmente accolto.

                                                  Di conseguenza la sentenza 8 aprile 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 è così riformata:

                                                  1.  La petizione è parzialmente accolta.

                                                      Di conseguenza è fatto ordine ad __________ (già __________) di informare le attrici circa l'esistenza, in data 23 aprile 1991, di eventuali relazioni bancarie di cui __________ di __________ era beneficiario economico in qualità di fiduciante o di detentore di azioni.

                                                  2.  La tassa di giustizia in fr. 1'500.-- e le spese di fr. 105.--, da anticipare come di rito dalla parte attrice, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della convenuta, a cui le attrici rifonderanno fr. 3'000.-- per parti di ripetibili.

                                           II.    Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                      fr.   780.-b) spese                                                        fr.     20.--

                                                  Totale                                                            fr.   800.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono caricate alla parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 500.-- per parti di ripetibili di appello.

                                           III.   Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                                  Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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