Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.02.2003 12.2002.89

18. Februar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,778 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.89

Lugano 18 febbraio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no. OA.2000.58 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 3 luglio 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 17'945.45 oltre interessi del 5% dal 4 novembre 1998 e spese esecutive di fr. 100.--, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno;

domande avversate, con risposta 8 novembre 2000, dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 9 aprile 2002, ha respinto;

appellante l’attrice che, con atto d'appello 23 aprile 2002, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili, nonché la sua ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

mentre con osservazioni 21 maggio 2002 il convenuto postula la reiezione dell’appello e la sua ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili;

 Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 18 ottobre 1989 __________ - madre delle parti in causa ed allora proprietaria del fondo part. no. __________ RFD di __________ - ha ottenuto dall’__________ un mutuo ipotecario di fr. 50'000.-, cedendo in proprietà alla banca a titolo di garanzia due cartelle ipotecarie al portatore, la prima di fr. 30'000.- e la seconda di fr. 20'000.-, gravanti il fondo di cui sopra in VI rispettivamente in VII rango. Per esplicita e scritta richiesta della figlia __________, alla quale la madre aveva messo a disposizione per sue necessità l'importo mutuatole dalla banca, gli interessi e gli ammortamenti avrebbero dovuto essere addebitati al suo conto personale fino ad ordine contrario.

                                   2.   Con rogito 12 marzo 1992 del notaio avv. __________, __________ ha venduto al figlio __________ il fondo part. no. __________ RFD di __________ per un prezzo di fr. 500'000.-, di cui fr. 300'000.- pagati mediante assunzione del debito ipotecario gravante l’immobile. Fra i debiti ipotecari assunti da __________ vi erano pure le due cartelle ipotecarie di fr. 30'000.-, rispettivamente di fr. 20'000.- in VI e in VII rango che garantivano il mutuo. L’assunzione non è avvenuta soltanto nei confronti della madre, ma pure nei confronti della banca, alla quale __________ aveva comunicato per iscritto la sua intenzione di riprendere il debito.

                                   3.   Anche dopo la vendita dell’immobile al fratello __________, ossia anche dopo l’assunzione del debito da parte di quest’ultimo e fino al 30 giugno 1997, __________ ha continuato a versare alla banca gli interessi e l’ammortamento del mutuo. Con lettera 10 dicembre 1997 essa, avvisando la Banca che a partire dal 1. luglio 1997 le spese relative al mutuo erano state assunte dal fratello, ha infine revocato l’ordine di pagamento e nello stesso tempo ha preteso dal fratello __________ il rimborso di fr. 17'945.45 pari agli interessi ed agli ammortamenti da lei versati, tra il 1. luglio 1992 e il 30 giugno 1997, alla banca. __________, dopo essersi detto disposto a rimborsare alla sorella l’importo di fr. 3’470.45, ha rifiutato qualsiasi pretesa.

                                   4.   Con la petizione che ci occupa __________ ha quindi chiesto la condanna del fratello __________ alla restituzione, a titolo d'indebito arricchimento, degli importi in questione. Sostiene di essersi volontariamente assunta il pagamento degli interessi relativi al debito per aiutare la madre e perché aveva beneficiato di una parte della somma, mutuata dalla banca, per far fronte a proprie necessità. Ma, dopo la vendita del fondo al fratello e la sua assunzione del debito ipotecario, circostanza conosciuta solo agli inizi del 1998, sarebbe venuto meno ogni suo obbligo di pagamento di quegli interessi che, ritenendosi erroneamente obbligata, avrebbe continuato a versare fino al 30 giugno 1997.

                                         Con la risposta di causa il convenuto si oppone alla petizione. Egli sostiene di aver assunto solo formalmente il debito e di non essere mai divenuto debitore dell’importo di fr. 50'000.-, poiché il credito sarebbe stato contratto per i bisogni della sorella e sarebbe stato integralmente utilizzato dalla stessa la quale, già in occasione di una riunione familiare nel marzo 1991, era perfettamente a conoscenza del fatto che, nei rapporti interni, quel debito rimaneva a suo carico per cui la domanda di restituzione dell’indebito sarebbe del tutto infondata.

                                         Egli solleva anche, preliminarmente, l’eccezione di prescrizione della pretesa di controparte poiché l’azione ed i precedenti atti esecutivi sono stati avviati dopo molti anni, in ogni caso oltre l'anno dell'art. 67 CO, da quando l’attrice avrebbe avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ossia dal 12 marzo 1992 quando acquistò dalla madre il fondo part. no. __________ RFD di __________.

                                   5.   Con il querelato giudizio il giudice di prime cure ha respinto la petizione ritenendo che nel caso di specie non sussistessero le premesse di un arricchimento indebito. Secondo il Pretore, dagli atti di causa, segnatamente dalla motivazione della tassazione dell’ufficio imposte di successione che aveva tassato per un importo di 51'625.- la compravendita come donazione (doc. 4), emergerebbe che l’attrice era debitrice nei confronti della madre dell’importo di fr. 50'000.-. Avendo la madre rinunciato a pretendere dal figlio l’assunzione di questo debito, nei rapporti interni il mutuo contratto per i bisogni dell’attrice non è in realtà stato assunto dal convenuto. Il versamento degli interessi da parte dell’attrice non è pertanto avvenuto senza causa e per errore, ma a titolo di adempimento di un suo obbligo nei confronti della madre.

                                   6.   Con appello 23 aprile 2002 l’attrice rimprovera al Pretore di non aver compreso la fattispecie. Essa sostiene di essersi assunta il pagamento degli interessi e degli ammortamenti del mutuo che aveva contratto sua madre, perché i genitori non erano in grado di farvi fronte. A mente dell’appellante, i rapporti tra di lei e sua madre non interesserebbero comunque il convenuto, essendo egli il nuovo debitore del mutuo dal 1. aprile 1992. Su tale credito l’attrice ha pertanto pagato erroneamente interessi e ammortamenti per complessivi fr. 17'945.45. Siccome il convenuto si ritrova arricchito di quest'importo, nel senso che dovrebbe rifondere alla banca fr. 32'000.- invece di fr. 50'000.- il Pretore ha a torto ritenuto che non vi sia stato un suo indebito arricchimento.

                                         Con le osservazioni all'appello il convenuto contesta gli argomenti della controparte e conferma l'eccezione di prescrizione, ignorata dal Pretore, che chiede sia decisa nel senso di accoglierla.

                                   7.   Giusta l’art. 63 cpv. 1 CO chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi di aver pagato perché erroneamente si credeva debitore. Per pretendere la restituzione dell’indebito l’attrice deve pertanto provare di aver pagato volontariamente e per errore una prestazione non dovuta (DTF 123 III 101 consid. 3a; 115 II 28 consid. 1a; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2. ed. Zurigo, 1982 no.1101 e segg.; Tiercer, Le droit des obligations, 2.ed., Zurigo 1999, no.1402 e segg.).

                                         L'azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ha conoscenza del suo diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO), ossia da quando apprende l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 109 II 433).

                                         Nel caso concreto è determinante stabilire quando l'attrice ha appreso che il mutuo accordato alla madre era stato assunto dal fratello e quindi, a dipendenza di questo fatto, di essere in errore nel continuare a pagare interessi e ammortamenti alla banca.

                                         Ora, l’attrice sostiene di aver avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione solo nel dicembre 1997, quando ha chiesto alla banca di annullare l’ordine di pagamento permanente (doc. E). A torto. Dalle tavole processuali risulta infatti che essa era già a conoscenza del fatto che il fratello avrebbe ritirato la casa di proprietà di sua madre, come pure del fatto che il ritiro della casa era legato al pagamento degli oneri ipotecari, già a far tempo dalla riunione familiare che si era tenuta, in sua presenza, il 9 marzo 1991 (doc.1 e 13 e testimonianza __________). Questa sua conoscenza è poi divenuta definitiva quando ha appreso - ricevendo subito, come tutti gli altri fratelli e sorelle, copia del relativo atto notarile (testimonianza __________) - che suo fratello aveva acquistato, il 12 marzo 1992, la casa della madre. La sua affermazione, non suffragata da alcuna prova, di aver ricevuto e conosciuto tale contratto solo nel mese di gennaio 1998 è incredibile almeno per quanto riguarda la conoscenza della compravendita. Infatti, nella migliore delle ipotesi, ha saputo che il fratello si era assunto il debito ipotecario nel luglio 1995 quando questi ha ricevuto dalla banca delle sollecitatorie per il pagamento degli interessi scaduti a fine giugno 1995 (doc. 6 e 7) e, verosimilmente a seguito di discussioni avuti con lo stesso, l'attrice ha provveduto a pagare (cfr. annotazione sul doc. 7) ed ha poi continuato per altri due anni a versare alla banca quegli importi.

                                         Poiché il primo atto, inteso ad interrompere la prescrizione è rappresentato dal precetto esecutivo 4 novembre 1998 (doc. L), esso è inefficace allo scopo intervenendo dopo più di tre anni dalla conoscenza dei fatti del luglio 1995.

                                         Per gli stessi motivi, indipendentemente dall'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa di indebito arricchimento, si ha che quando l'attrice ha pagato, e continuato a pagare, alla banca i noti interessi non era assolutamente in errore ma sapeva, in perfetta conoscenza di causa, cosa faceva.

                                   8.   L’appello, del tutto infondato, deve essere pertanto respinto. Lo stesso non aveva nessuna possibilità di esito favorevole, indipendentemente dalla questione della prescrizione, per le pertinenti ed inconfutabili motivazioni di merito del Pretore che avrebbero dovuto indurre l'appellante a rinunciare al processo d'appello. Non può quindi essere concessa all'appellante l'assistenza giudiziaria in questa sede mentre questo beneficio va accordato all'appellato la cui indigente situazione economica non è mutata rispetto al momento della causa in prima sede e la cui resistenza in causa era giustificata.

Per i quali motivi,

richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 23 aprile 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in sede di appello, di __________ è respinta.

                                   3.   La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in sede di appello di __________, è accolta.

                                   4.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                         tassa di giustizia           fr.  400.spese                             fr.    50.-

                                         Totale                             fr.  450.sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili d’appello.

                                   5.   Intimazione:

- __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       La segretaria:

12.2002.89 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.02.2003 12.2002.89 — Swissrulings