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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2003 12.2002.88

7. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,344 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.88

Lugano 7 maggio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00189 della Pretura di Bellinzona promossa con istanza 2/3 ottobre 2001 da

__________ rappr. dall’__________  

contro  

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 17'260.-- oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2000, nonché al pagamento di una parte proporzionale dell’importo di fr. 120'000.-- dovuto dal Fondo di Previdenza per il personale della __________ alla stessa ditta (al massimo complessivamente fr. 30'000.-), con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 17 aprile 2002;

appellante l’istante, il quale -con atto di appello 29 aprile 2002- chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza 2 ottobre 2001 e, in via subordinata, ne chiede l’accoglimento parziale con la conseguente condanna della __________ al pagamento dell’importo di fr. 8'630.-oltre interessi dal 1. maggio 2000;

mentre con osservazioni 16 maggio 2002 la convenuta postula la reiezione dell’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                    1.   __________, operaio frontaliero, è stato alle dipendenze della __________ quale stampatore nel reparto forgiatura dal 6 ottobre 1977 (doc. B/E). Nel 1998, nell’ambito di una ristrutturazione aziendale, la convenuta ha deciso di cessare la produzione del reparto forgia di __________; in quest'ambito la direzione dell'azienda ha predisposto -in accordo con i rappresentanti sindacali e la Commissione aziendale- un piano sociale per i propri dipendenti che porta la data del 5 giugno 1998 (doc. F). In seguito alla cessione da parte delle __________ di parte del macchinario dello stesso reparto alla ditta __________ di __________, in provincia di __________, e al desiderio di questa di disporre di personale che potesse farne uso adeguato, il piano ha previsto tra l'altro una limitata possibilità di impiego presso quell'azienda estera delle maestranze licenziate. Per i dipendenti che avessero accettato l'offerta di lavoro la convenuta si impegnava a garantire il posto per almeno un anno, con il diritto al 50% di determinate indennità previste dal piano sociale (art. 5.1). Conformemente agli impegni assunti, la __________ con lettera 15 giugno 1998 (doc. C) ha trasmesso alla società convenuta un elenco di lavoratori che era interessata ad assumere, preannunciando i necessari contatti personali. L'istante, benché il suo nome fosse nell'elenco, si è rifiutato di prendere contatto con la ditta __________. Con lettera 16 luglio 1999 (doc. D) la __________ gli ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 ottobre 1999, divenuta poi effettiva solo per il 30 aprile 2000 a causa di temporanea malattia del lavoratore, intervenuta nel frattempo. Dal 1° agosto 2000 egli è stato comunque assunto da un'altra azienda.

                                    2.   Con la causa in esame __________ ha chiesto la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento delle indennità di licenziamento previste dal piano sociale (art. 4), ossia dell'indennità base di fr. 1'000.- e dell'indennità proporzionale alla durata del contratto di lavoro, pari a fr. 60.- per ogni mese d'impiego, ciò che egli ha calcolato in fr. 16'260.-. Inoltre, ha postulato il diritto a ottenere una somma da definire, come parte proporzionale dell'importo di fr. 120'000.- messo a disposizione dal Fondo di previdenza per il personale della __________ (art. 5.2 del piano sociale): complessivamente ha fissato il suo credito nell'importo massimo di fr. 30'000.-. Ha fondato le proprie richieste sull'assunto che le menzionate indennità debbano essere riconosciute a tutti i dipendenti licenziati, a prescindere dalla circostanza che abbiano o no trovato lavoro, rispettivamente che non possano dimostrare perdite di guadagno. Opponendosi all’istanza, la convenuta ha sostenuto che nulla è dovuto a __________ poiché -da un lato- non ha colto l'occasione d'impiego presso l'azienda __________ e -dall'altro- non ha subito danno alcuno dalla disdetta, dal momento che ha percepito l'indennità per perdita di salario fino al 31 luglio 2000 e ha iniziato un nuovo lavoro già il mese successivo. Dal momento che le indennità di cui al punto 4 del piano sociale sono state previste in esclusivo favore dei dipendenti che si sono trovati, loro malgrado, definitivamente senza lavoro, ha considerato abusiva la rivendicazione dell'istante. Prudenzialmente ha contestato anche le singole poste del credito.

                                    3.   Con il querelato giudizio il Pretore ha respinto l’istanza. Interpretando il piano sociale secondo la volontà delle parti, ha concluso che le indennità di licenziamento spettano unicamente ai dipendenti che non hanno trovato un impiego, non per contro a tutti coloro cui è stata intimata la disdetta, indistintamente dal loro destino professionale. Ciò che ha ritenuto peraltro conforme anche a un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento. Nel caso concreto, siccome l’istante si è sottratto volontariamente ai provvedimenti alternativi previsti dal piano sociale, segnatamente rifiutando l'offerta di __________ nonostante le condizioni di lavoro fossero ragionevoli, il Pretore ha ritenuto che non potesse invocare il piano sociale e pretendere le indennità di licenziamento ivi previste.

                                    4.   Con il presente appello l'istante rimprovera al Pretore di aver travisato la reale volontà delle parti che hanno aderito al piano sociale. Dallo stesso (doc. F) emergerebbe infatti inconfutabilmente che le parti (__________, Commissione aziendale e sindacati) hanno inteso applicare quelle disposizioni in favore di tutti i lavoratori licenziati del reparto forgia a prescindere dal loro futuro professionale. In base a tale considerazione di principio, l’appellante -in applicazione del punto 4 del piano sociale- chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza venga integralmente accolta con la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 17'260.--, oltre ai relativi interessi. Nel caso venisse avvallata la tesi del Pretore secondo cui l’appellante non dev'essere considerato disoccupato, avendo dovuto assumere l’attività presso la __________, chiede per quel motivo almeno l’indennità prevista al punto 5.1 del piano sociale (50% delle indennità previste al punto 4). Rinuncia invece alla prestazione offerta dal Fondo di previdenza per il personale alla __________ (art. 5.2 del piano sociale), ammettendo la mancanza di prove su cui fondare il credito

                                          Delle osservazioni con cui la convenuta chiede la reiezione dell’appello si dirà, se necessario, nel seguito.

                                    5.   E' pacifico che i disposti contestati fanno parte di un piano sociale e che un simile accordo -inteso in genere a far fronte alle conseguenze di licenziamenti collettivi (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 565)- dev'essere considerato come una modifica integrativa del contratto collettivo di categoria, tanto più che, in concreto, proposto dalla datrice di lavoro, è stato sottoscritto sia dalla Commissione aziendale, sia da due organizzazioni sindacali (Wyler, op. cit., ibidem; Vischer F., in Comm. di Zurigo, 1996, art. 356 CO, N. 102; JAR 1996, 303; JAR 2000, 389). A dipendenza della natura contrattuale del piano sociale, il primo giudice -preso atto della discordia sulla portata della cifra 4 del medesimoha proceduto a interpretare il disposto sia sulla base del piano così come concepito, sia secondo la volontà delle parti (art. 18 CO), ossia accertando quale fosse il reale significato voluto dai contraenti, ciò che in particolare equivale a stabilire come i destinatari della clausola potessero e dovessero intenderla (JAR 1999, 323), sia ancora riferendosi a ogni altra circostanza. In concreto, ha considerato anzitutto esclusive le alternative previste dal piano sociale, ossia il prepensionamento, il trasferimento alla ditta __________ e il licenziamento, concludendo che il punto 4 dell'accordo sarebbe applicabile soltanto a chi -in seguito al licenziamento- è rimasto disoccupato. In secondo luogo ha rilevato come in particolare non abbiano beneficiato dell'indennità di disoccupazione i dipendenti che hanno trovato un'occupazione fuori dall'azienda e peraltro non presso __________. Infine, ha tenuto conto delle deposizioni dei sindacalisti __________ e __________ secondo i quali l'indennità controversa è dovuta a chi rimane senza lavoro, ovvero al fine di far fronte al pregiudizio conseguente al licenziamento.

                                    6.   Orbene, ritenuto che la sistematica del piano sociale (nel suo senso letterale) non appare in sé idonea a risolvere la questione poiché gli interventi previsti al punto 4 potrebbero invero concernere tutto il personale licenziato, senza contraddire gli altri disposti, e considerato che la circostanza per cui altri dipendenti non hanno goduto di indennità di disoccupazione potrebbe dipendere (come sembra essere il caso) dalla sola loro volontà, le conclusioni del primo giudice non sono comunque errate. Anzitutto dev'essere puntualizzato che -contrariamente a quanto ritiene l'appellante- il pretore non ha avuto motivi per non prendere in considerazione le deposizioni __________ e __________. E' in particolare indifferente che la rappresentante sindacale dell'istante abbia inviato una lettera di contestazione delle sue dichiarazioni al teste __________, dal momento che né è stata formulata una proposta di trasmissione del verbale all'autorità penale (anzi è stata esplicitamente esclusa per motivi d'opportunità), né il giudice ha ritenuto -da parte sua- di procedere ai sensi dell'art. 241 CPC. E nemmeno appare verosimile che lo stesso teste (che per il sindacato __________ aveva sottoscritto il piano sociale in esame) abbia deposto il falso forse per accaparrarsi su segnalazione della ditta, in caso di nuove assunzioni, qualche socio al suo sindacato (appello, pag. 6). D'altra parte il teste __________, presidente nazionale del sindacato __________, ha pur partecipato (per stessa ammissione dell'appellante) a due riunioni (non è dato sapere su quante) in vista della definizione del piano sociale in esame ed ha quindi potuto deporre almeno sull'ambito d'offerta della datrice di lavoro, con particolare riferimento agli intendimenti del CCL di categoria in situazioni del genere. E' vero che la formulazione della frase di verbale: Intendo l'art. 4 del piano sociale nel senso che ecc. potrebbe essere considerata come un'opinione di natura peritale, ma non va dimenticato che il sindacato presieduto dal teste (assieme all'__________ e alla Commissione aziendale) è un partner contrattuale del piano sociale per cui la sua opinione assume importanza nella lite al di là dell'esperienza personale sulla redazione di una singola norma. Comunque non v'è motivo per concludere in senso opposto alle testimonianze contestate, dal momento che queste sono confermate dal teste __________, mentre il teste __________, non affrontando direttamente il caso controverso, si è limitato a ricordare -con la riserva del dubbio- che i dipendenti assunti nuovamente a __________ avessero diritto al piano sociale. E' vero che esplicitamente contrari alla tesi del giudice sono i testi __________ e __________, ma non per questo la valutazione complessiva del giudice non rimane senz'altro sostenibile.

                                    7.   Alla medesima conclusione si giungerebbe tenendo conto anzitutto della distinzione fra norme di un CCL di natura obbligazionaria e disposti di natura normativa che -se necessario- vanno interpretate non come contratti, ma alla stregua di disposizioni di legge (DTF 127 III 322; Vischer, op. cit., art. 236 CO, N. 110; JAR 1998, 283 - 284); in secondo luogo, ritenendo che il piano sociale, ossia un insieme di norme che concernono -ancorché in un ambito particolare- la fine del rapporto di lavoro (Vischer, op. cit., ibidem, N. 67), ha carattere normativo, riguardando il contenuto di ogni singolo contratto (Vischer, op. cit., ibidem, N. 69 e 81). Le disposizioni di legge, nel caso in cui non ne sia chiaro o sia contestato il tenore letterale, vanno interpretate tenendo conto della loro ragione d'essere, dello scopo perseguito dal legislatore, rispettivamente dell'interdipendenza con altre norme di legge. Dalla lettera della norma si può distanziarsi anche quando essa comporta un risultato che il legislatore non può aver voluto. Comunque il Tribunale federale segue la linea pragmatica di un pluralismo di metodi interpretativi (DTF 127 III 323) che, nel caso concreto, non esclude il riferimento alla volontà delle parti, dal momento che, in luogo del legislatore, sono le parti che hanno allestito il piano sociale (Vischer, op. cit., art. 356, N. 110).

                                          In concreto, oltre a quanto già considerato sub 6, dev'essere considerato -come fa correttamente il primo giudice- che scopo di un piano sociale non è in generale di compensare indistintamente i lavoratori colpiti da un licenziamento collettivo per questo solo avvenimento, ma di attenuare le conseguenze sociali del licenziamento, di favorire la riqualificazione professionale, ecc. (Wyler, op. cit., pag. 355 e 565; Klingenberg, Der Sozialplan, in ArbR 1989, pag. 39 e 40), ciò che trova conferma nell'art. 44 della Convenzione dell'industria metalmeccanica (1998 - 2003) che costituisce un elenco di provvedimenti atti a evitare o ridurre dure conseguenze a livello umano o economico (doc. 16). Ma vi è una seconda considerazione a conferma della decisione impugnata, ossia che nella materia specifica vale il principio della parità di trattamento poiché un piano sociale è in grado di generare crediti fondati sul rapporto di lavoro e poiché, ancorché allestito liberamente dal datore di lavoro o negoziato con i lavoratori o con loro rappresentanti, concerne misure applicabili collettivamente (Wyler, op. cit., pag. 564 - 565). In concreto, non v'è pertanto apparente ragione perché chi avesse trovato lavoro autonomamente presso un'azienda terza, a condizioni liberamente scelte, dovrebbe godere della piena indennità di licenziamento sulla base del punto 4 del piano sociale, mentre i dipendenti assunti da __________ a condizioni salariali sicuramente inferiori di quelle avute presso la convenuta (teste __________; appello, pag. 8), hanno diritto solo al 50% della stessa indennità (punto 5.1 del piano sociale). Ciò basta per evidenziare come non rientri in un concetto di parità di trattamento che l'indennità di licenziamento sia dovuta indiscriminatamente a tutti gli ex lavoratori, facendo eccezione proprio di coloro che avessero scelto la soluzione negoziata per una continuazione più immediata dell'attività lavorativa svolta fino a quel momento dai dipendenti colpiti dal licenziamento collettivo.

                                    8.   In conclusione, pacifico il fatto che l'istante non vanta pregiudizi particolari dal licenziamento subito e pacifico il suo tempestivo reinserimento nell'attività lavorativa, non v'è ragione per metterlo al beneficio della chiesta indennità di licenziamento. In tal senso l'appello dev'essere respinto, caricando all'appellante almeno parte delle ripetibili di questa sede (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC).

Motivi per i quali,

richiamato l'art. 148 CPC,

pronuncia:

                                    1.   L'appello 26 aprile 2002 di __________ è respinto.

                                    2.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. L'appellante

                                          verserà alla controparte l'importo di fr. 400.- (quattrocento) a

                                          titolo di ripetibili.

      3.   Intimazione:    -    __________

            Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                        Il segretario:

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