Incarto n. 12.2002.00080
Lugano 1. luglio 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2002.00038 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 5 marzo 2002 da
__________ rappr. da __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
in materia di sfratto che il Pretore, con decreto 5 aprile 2002, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di 4 1/2 locali al 5° piano, interno __________ (entrata B), nello stabile denominato __________ sito in via __________ a __________.
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 16 aprile 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto mentre la controparte, con osservazioni 21 maggio 2002, ne postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che il Pretore ha ordinato lo sfratto della convenuta dall'appartamento occupato a __________, nello stabile di proprietà dell'istante, poiché il contratto di locazione è stato disdetto per mora nel pagamento della pigione;
che, con l'appello, la convenuta afferma che il contratto di locazione è intestato, oltre che a lei, anche al signor __________ e che la disdetta doveva essere data, non solo a lei, ma anche all'altro coinquilino il quale doveva pure essere coinvolto nella procedura di sfratto;
che i documenti prodotti agli atti di causa dimostrano, senz'ombra di dubbio, che le messe in mora con comminatoria di disdetta e la successiva disdetta del contratto di locazione sono state notificate, separatamente, ad entrambi i coinquilini (cfr. C, D, E, e F), nel rispetto delle esigenze esatte dalla dottrina (Lachat, Le bail à loyer, pag. 413 e 466) e invocate dall'appellante;
che l'istanza di sfratto è stata avviata nei soli confronti della convenuta poiché l'altro coinquilino ha accettato la disdetta (doc. G) ed ha già, con tutta verosimiglianza, lasciato i locali;
che il decreto di sfratto è pertanto legittimo e le obiezioni dell'appellante inconsistenti;
Per i quali i motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 16 aprile 2002 di __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese della procedura d'appello in fr. 100.--, già anticipati, dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- per ripetibili.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario