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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.01.2003 12.2002.79

9. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,408 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.79

Lugano 9 gennaio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2001.00055 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 4 aprile 2001 da

__________ rappr. dallo studio legale __________  

contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui la parte attrice ha chiesto di ordinare alla convenuta di cessare di utilizzare il nome __________ nella sua ragione sociale, con contestuale ordine all’Ufficio del Registro di commercio di Bellinzona di procedere alla cancellazione dell’acronimo __________ dalla ditta Concessionaria __________, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 2 aprile 2002, ha integralmente respinto;

con appello 17 aprile 2002, l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 21 maggio 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto in fatto:

A.   La ditta __________ (__________) è una società cooperativa con sede a __________. Essa è iscritta al Registro di commercio di __________ dal 26 settembre 1930 e possiede una succursale a Giubiasco (doc. A).

       L’attività della __________ consiste nel produrre e commercializzare articoli e nell’offrire servizi nel settore dell’automobile e dei veicoli a motore, in particolare a professionisti del ramo (doc. A, E).

B.   La ditta __________ con sede a Bellinzona è iscritta a Registro di Commercio di Bellinzona dal __________ e ha come scopo “il commercio, la manutenzione, la riparazione, ecc. di apparecchi elettro-domestici e macchine per caffè” (doc. B).

C.   Il 21 settembre 2000 e il 1. febbraio 2001, l’attrice invitava la convenuta ad eliminare l’acronimo __________ dalla sua ragione sociale, poiché a suo modo di vedere sussisteva un rischio di confusione tra le due ditte (doc. C, D). Non avendo ottenuto riscontro a tali scritti, l’attrice adiva le vie legali.

D.   Con petizione 4 aprile 2001 l’attrice, basandosi sull’art. 956 CO, postulava che la convenuta cessasse di utilizzare l’acronimo __________ nella propria ragione sociale, con contestuale ordine all’Ufficio del Registro di Commercio di Bellinzona di procedere alla cancellazione della particella __________ dalla ditta __________. Secondo l’attrice infatti vi sarebbe un rischio di confusione tra le due ditte, poiché in entrambe le ragioni sociali compare la dicitura __________ (irrilevante invece il fatto che le due società sarebbero attive in due settori diversi e quindi non si troverebbero in un rapporto di concorrenza).

E.   Con risposta 6 luglio 2001, la convenuta si è opposta alla pretesa attorea, adducendo che il rischio di confusione tra le due ditte sarebbe praticamente nullo, visti i diversi settori in cui operano le società e alla luce del confronto tra le rappresentazioni grafiche delle due ditte. Inoltre, nella ragione sociale della __________ l’accento sarebbe posto sui termini “__________ ” e “__________ ”. Solamente questi due termini – e non l’acronimo __________ (peraltro scritto in minuscolo) – rimarrebbero nella memoria del pubblico. Il termine __________ corrisponderebbe a “__________ ” e servirebbe a chiarire il rapporto della convenuta con la __________, società nota in tutto il territorio elvetico quale casa produttrice di elettrodomestici. L’attrice infine non avrebbe neppure dimostrato l’esistenza di casi di confusione tra le due ditte a far tempo dalla data di iscrizione della __________ a __________ (__________).

F.    Con giudizio 2 aprile 2002, il Pretore ha respinto la petizione della __________ poiché non vi sarebbe il rischio di confusione tra le due ditte invocato dalla parte attrice. Infatti, nella ditta della __________, l’acronimo __________ quale abbreviazione di “__________ ” passerebbe in secondo piano rispetto alle ulteriori diciture “__________ ” e “__________ ” (quest’ultima parola riferendosi alla nota marca di elettrodomestici __________).

       Il Pretore ha anche ritenuto che alla stessa conclusione si giungerebbe confrontando le rappresentazioni grafiche della ragione sociale delle due società. Infine, visto che le parti sarebbero attive in due settori commerciali diversi (l’attrice nel settore automobilistico; la convenuta nel campo degli elettrodomestici), le rispettive attività non sarebbero concorrenziali e le rispettive clientele sarebbero tra loro distinte (operatori professionali del ramo dell’automobile per l’attrice; economie domestiche per la convenuta).

G.   L’appello 17 aprile 2002 e le osservazioni all’appello 21 maggio 2002 ricalcano sostanzialmente quanto esposto negli allegati presentati in prima istanza.

considerato in diritto:

1.    L’art. 951 CO stabilisce un diritto esclusivo di utilizzare una ditta iscritta a Registro di Commercio; in particolare, le ditte delle società cooperative e delle società a garanzia limitata  che non contengono nomi di persone, come nel caso in disamina, devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera. Il diritto di usare la ditta iscritta nel Registro di Commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio spetta esclusivamente al proprietario della medesima e quindi, chiunque risenta pregiudizio per l’indebito uso di una ditta, può procedere affinché cessi l’abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni (art. 956 CO; Altenpohl, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 2002, n. 3 ss. ad Art. 956 CO).

2.    Come rettamente addotto dal Pretore, la giurisprudenza pone severe esigenze riguardo alla forza distintiva delle ragioni sociali (Forstmoser/Meier-Hayoz, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. ed., Berna 1998, §7, n. 120 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, §8, n. 28; SMI 1994, pag. 53 ss.; DTF 118 II 322 e 122 III 369).

2.1  La ditta di una società iscritta posteriormente a Registro di commercio deve distiguersi chiaramente da ogni altra ditta già iscritta in Svizzera. È sufficiente che sussista una somiglianza tra le due ditte e che tale circostanza sia idonea a creare un pericolo di confusione per il pubblico per fare scattare la protezione della ditta già iscritta a Registro di Commercio (“Verwechslungsgefahr”; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7, n. 132 ss.). A tale proposito, è sufficiente che un terzo, confrontando le due ditte, abbia l’impressione che le aziende siano giuridicamente o economicamente legate (ZR 1993/1994, n. 38, pag. 140; DTF 97 II 234 e 118 II 324 con ulteriori riferimenti). Il giudice esamina il caso concreto secondo equità (art. 4 CC), in particolare valutando l’impressione generale che la ditta suscita nell’opinione pubblica, sia nella sua rappresentazione grafica, sia a seguito della sua pronuncia, nonché tenuto conto della possibilità della ditta di imprimersi nella memoria del pubblico (Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7, n. 135 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., §8, n. 27; DTF 97 II 234 e 118 II 324; SMI 1994, pag. 54; ZR 1993/1994, n. 38, pag. 137 ss. e 140 ss.; Kramer, “Starke” und ”schwache” Firmenbestandteile, in: FS zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini, Berna 1990, pag. 605 ss.).

2.2  Per quanto riguarda il concreto grado di attenzione richiesto dai terzi, è necessario esaminare la capacità di discernimen-to degli usuali partner contrattuali (“das objektivierte Unter-scheidungsvermögen der üblichen Geschäftspartner”; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7, n. 137; ZR 1993/1994, n. 38, pag. 140), ovvero di quelle persone che entrano in contatto regolarmente con la società. Se l’attività commerciale di una società si rivolge prevalentemente a una determinata cerchia di clienti, il grado richiesto per la capacità di discernimento deve essere più alto.

       Invece, il pericolo di confusione è più elevato se la clientela delle due società di sovrappone, sia perché le stesse si trovano in una certa vicinanza geografica, sia perché operano nello stesso settore commerciale oppure se si trovano in concorrenza tra loro (Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7, n. 139; DTF 97 II 237 e 118 II 322).

2.3  Inoltre, se la ditta iscritta posteriormente presenta delle similitudini o delle affinità con un’altra ditta unicamente riguardo ad un elemento “debole”, allora la possibilità di confusione tra le due ditte è estremamente ridotta (Kramer, op. cit., pag. 605; principio recepito in DTF 122 II 371).

       Se poi alcuni elementi della ditta sono posti in correlazione con altri elmenti che lasciano un'impressione più marcata, i primi non sono atti a creare equivoci nonostante la somiglianza con ditte iscritte in precedenza (ZR 1993/1993, n. 38, pag. 137; DTF 92 II 96 ss.).

       Per quanto riguarda infine gli acronimi, gli stessi possono avere un peso differente a seconda dei casi: di regola, se essi sono solamente sillabati, rimangono poco impressi nella memoria del pubblico (Kramer, op. cit., pag. 609 ss.).

       Nell’ambito commerciale, gli acronimi sono di rado confusi perché il pubblico è cosciente che gli stessi devono essere trattati con una certa attenzione e quindi, in caso di dubbio, i terzi si sincerano per tempo quo al significato di tali particelle (David, Das Akronym im Firmen- und Marken-recht, in: SMI 1991, pag. 329 ss. e 334 s.).

3.    Nel caso specifico è indispensabile operare un raffronto tra la ditta __________ e la __________, le loro rappresentazioni grafiche e il loro

       impatto per rapporto ai loro usuali partner contrattuali.

3.1  Dal confronto tra le rappresentazioni grafiche delle due ditte si rileva immediatamente che nella ragione sociale della parte appellante viene evidenziata, anche perché inserita nella ditta come prima parola e con maggiori dimensioni, la particella __________ (con caratteri in grassetto bianchi su sfondo rosso e con l’aggiunta __________ in verde e nero; v. doc. 1, E).

       Nella ragione sociale della parte appellata sono invece posti in evidenza i termini __________ e __________ (doc. 3-5).

       Inoltre, il particolare carattere di scrittura utilizzato per l’elemento __________, mette chiaramente in luce il particolare rapporto della società appellata con il marchio – ben noto in tutta la Svizzera – degli elettrodomestici distribuiti dalla società __________.

       Per quanto riguarda la rappresentazione grafica e il modo di presentarsi verso l’esterno adottati dalle due ditte non vi è rischio alcuno di confusione viste le differenze riscontrate.

       Inoltre, nella ditta dell'appellata, l’acronimo __________ è posto in posizione secondaria, solo la prima lettera è scritta in maiuscolo e inoltre la scrittura è più minuta rispetto alle altre parole. Per questi motivi, esso non è atto a caratterizzare la __________ ma rappresenta unicamente un accessorio, ossia un elemento debole nella ditta della società (“schwache Bestandteile”; Kramer, op. cit., pag. 605; DTF 92 II 96 e 122 II 371; ZR 1993/1993, n. 38, pag. 137). Inoltre, quando si ravvisano similitudini per rapporto a meri elementi deboli di una ditta, come nel caso della particella __________ nella ditta della __________, delle differenze anche minime permettono di evitare il pericolo di confusione con la ditta precedentemente iscritta a Registro di commercio (Kramer, op. cit., pag. 605).

       Infine, visto che l’acronimo Esa viene solamente sillabato, esso non rimane impresso nella memoria del pubbilico e quindi non porta ad una confusione con la società appellante (Kramer, op. cit., pag. 607; Altenpohl, op. cit., n. 7 ad art. 951 CO).

       Del resto, come rettamente addotto dal giudice di prima istanza, differenze relative all’acronimo __________ /__________ sono ravvisabili nelle ragioni sociali delle società così come iscritte a Registro di commercio (doc. A, B: per l’appellante, __________ è posto all’inizio della ragione sociale ed è scritto in maiuscolo, mentre per l’appellata l’acronimo __________ è posto alla fine e soltanto la prima lettera è scritta in maiuscolo, in modo da convogliare l’attenzione della clientela verso i primi due elementi __________ e __________).

3.2  Nella ditta della parte appellata, circostanza rimasta incontestata, l’acronimo __________ è utilizzato quale abbreviazione di “__________ ”.

       In effetti, l’appellata rappresenta una concessionaria della società principale, la __________.

       Come già accennato, la particella __________ appare nella ditta della parte appellata con lo stesso carattere di scrittura utilizzato dalla società __________ e quindi mette in risalto i rapporti della società appellata con il noto marchio di apparecchi elettrodomestici (“starker Bestandteil”; Kramer, op. cit., pag. 607).

       Il chiaro legame della __________ con la società __________ relativizza la presenza dell’acronimo __________ e quindi elimina il pericolo di confusione tra le società in causa.

3.3  Come rettamente esposto dal Pretore, un ulteriore elemento che esclude il pericolo di confusione tra le due ditte è il fatto le due società operano in settori commerciali diversi e non si trovano in concorrenza tra loro (DTF 97 II 237 e 118 II 322; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7, n. 139).

       La __________ di acquisto del settore svizzero dell’automobile e dei veicoli a motore è attiva nel settore delle automobili (doc. A, E), mentre la __________ si occupa del commercio, della manutenzione e della riparazione di elettrodomestici e macchine del caffé (doc. B). Non vi è quindi sovrapposizione di clientela: infatti, l’appellante si rivolge a professionisti nel ramo dell’automobile (v. in particolare il catalogo dei prodotti offerti di cui al doc. E), mentre la parte appellata si rivolge alle economie domestiche.

3.4  È infine escluso, in particolare visti il carattere utilizzato nella rappresentazione grafica della ditta e la chiara connessione con la __________, che la particella Jura riportata nella ditta della parte appellata possa fare pensare a una designazione di luogo invece che al noto marchio di apparecchi elettrodomestici. Anche questa censura della parte appellante è inconferente.

       Infine, di transenna, si rileva che la parte appellante non ha dimostrato il verificarsi di alcun caso di confusione tra le due ditte da quando la __________ è stata iscritta a Registro di commercio (__________).

4.    L’appellante sostiene infine che le due società sarebbero operative all’interno dello stesso territorio (dintorni di __________ e __________, rispettive sedi delle parti in causa) e che tale prossimità geografica rappresenterebbe un ulteriore rischio di confusione delle due ditte.

       Prescindendo dal fatto che tale censura è stata presentata per la prima volta in appello e pertanto non può essere ammessa (art. 321 CPC), alla luce dei precedenti considerandi la stessa si rivela infondata.

5.    Valutate le circostanze, in particolare la rappresentazione grafica delle due ditte, l’importanza secondaria dell’acronimo __________ nella ditta __________ (in quanto elemento debole nel nome della società), la diversità dei prodotti commercializzati e della clientela alla quale si rivolgono le due società, nonché l’assenza di sovrapposi-zione di attività e di concorrenza commerciale, si deve escludere ogni forma di confusione tra le parti in causa.

       In altre parole, non vi sono elementi che portano a pensare che le due società siano giuridicamente o economicamente legate e quindi non vi è il rischio che i terzi confondano le due ditte.

       L’appello deve essere pertanto respinto, mentre le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:                

                                   1.   L’appello 17 aprile 2002 della __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                       fr.   450.-b) spese                                                         fr.     50.-totale                                                               fr.   500.-sono poste a carico dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte alla controparte la somma di fr. 800.-- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione: - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La segretaria