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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.04.2003 12.2002.67

15. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,378 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.67

Lugano 15 aprile 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa a procedura speciale (sfratto) DI.2002.00012 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con istanza 22 gennaio 2002 da

Stato del Cantone Ticino rappr. da Amm. immobiliare e delle strade nazionali, Ufficio del Demanio, Bellinzona  

contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui l’istante ha chiesto al convenuto di riconsegnare immediatamente al proprietario, Repubblica e Cantone del Ticino, la fattoria e il fondo mappale n. __________ RFD di __________, sgomberandoli integralmente delle cose di sua proprietà, protestando spese e ripetibili.

Il giorno stesso del dibattimento, il convenuto ha chiesto oralmente il rinvio dell’udienza di discussione indetta per il 4 marzo 2002, adducendo di essere stato colto da influenza. Il Pretore ha respinto la richiesta di parte convenuta ritenendola intempestiva. In pari data il Pretore ha ordinato lo sfratto del convenuto dal fondo mappale n. __________ RFD __________ per il giorno di lunedì 8 aprile 2002.

Appellante il convenuto che, con memoriale 15 marzo 2002, chiede di annullare il querelato giudizio e ritornare l’incarto al Pretore per una nuova decisione sul merito, previa riconvocazione delle parti per una nuova udienza di discussione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante, con osservazioni 18 aprile 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 25 marzo 2002 con cui il Presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto in fatto:

                                           A.   Con sentenza 6 dicembre 2000 il Pretore di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza inoltrata da __________ volta ad ottenere la proroga del contratto di affitto agricolo relativo alla “__________ ” (part. n. __________ RFD di __________). Questa sentenza, che accertava la cessazione del contratto di affitto, non è stata impugnata e pertanto la stessa è validamente cresciuta in giudicato.

                                                  In data 27 febbraio 2001, l’Ufficio cantonale del demanio pubblico invitava __________ a comunicare quando intendeva lasciare l’azienda agricola.

                                                  Il 13 marzo 2001, tramite il suo legale avv. __________, __________ comunicava che avrebbe lasciato la “__________ ” per il 31 dicembre 2001.

                                                  Il 22 gennaio 2002 il Dipartimento del territorio presentava un’istanza di sfratto nei confronti di __________, in quanto nel frattempo quest’ultimo non aveva provveduto a sgomberare il fondo part. n. __________ RFD di __________.

                                           B.   In data 25 gennaio 2002 il Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud citava le parti a comparire all’udienza di discussione il giorno di lunedì 4 marzo 2002 alle ore 9.15. Alle ore 9.10 di quel giorno, __________ richiedeva telefonicamente il rinvio dell’udienza, adducendo di essere stato colto da influenza e quindi di essere impossibilitato a presentarsi in Pretura. La parte istante si opponeva alla domanda di rinvio. Il giudice, ritenendo la stessa intempestiva, ordinava il dibattimento e seduta stante ordinava lo sfratto di __________ dalla “__________ ” entro il giorno di lunedì 8 aprile 2002.

                                           C.   In data 15 marzo 2002 __________ ha presentato appello contro il decreto di sfratto del Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud. In particolare, l’appellante ha affermato di essere caduto in uno stato influenzale il giorno di sabato 2 marzo 2002; questo stato si sarebbe protratto, costringendolo a letto, fino ad alcuni giorni dopo l’udienza (a conferma di ciò, __________ ha prodotto un certificato medico attestante il suo precario stato di salute). Prima di lunedì 4 marzo 2002 alle ore 9.00, l’appellante non sarebbe  stato in grado di chiedere il rinvio dell’udienza di discussione quo all’istanza di sfratto.

                                                  Inoltre in quel breve lasso di tempo, per l’appellante, il quale non era assistito da nessun patrocinatore, sarebbe stato impossibile conferire mandato ad un legale.

                                                  Di conseguenza, la decisione di non concedere il rinvio dell’udienza sarebbe caratterizzata da formalismo eccessivo e il decreto, essendo stato pronunciato senza garantire il contraddittorio, violerebbe il diritto di essere sentito. Del resto, a mente dell’appellante, la concessione del rinvio dell’udienza non avrebbe causato alcun pregiudizio alla controparte, mentre avrebbe permesso a __________ di esporre le proprie ragioni.

                                           D.   Con osservazioni 18 aprile 2002 la parte appellata postula la conferma del decreto pretorile, adducendo che nel periodo di tempo, superiore ad un mese, intercorso tra la citazione all’udienza di discussione e l’udienza stessa, l’appellante avrebbe potuto nominare un legale per rappresentarlo in giudizio. Infatti, come del resto è avvenuto, un impedimento dell’ultima ora segnatamente una malattia - avrebbe potuto essere ipotizzato secondo il normale decorso delle vicende umane. Inoltre, il 13 marzo 2001 __________ aveva comunicato all’Ufficio del Demanio che egli avrebbe lasciato la fattoria entro il 31 dicembre 2001, cosa che invece non è avvenuta.

considerato in diritto:

                                           1.    L’appellante sostiene che nell’ambito della procedura di sfratto, e pertanto anche al momento dell’udienza di discussione, egli non era assistito da un patrocinatore. Due giorni prima dell’udienza, fissata per il giorno di lunedì 4 marzo 2001 alle ore 9.15, egli sarebbe caduto in uno stato influenzale che lo avrebbe costretto a letto. Viste le circostanze, e soprattutto il breve lasso di tempo che intercorreva da quel momento fino al giorno dell’udienza, egli non avrebbe potuto rivolgersi ad un legale che lo potesse rappresentare davanti al giudice. Inoltre, al fine di ottenere il rinvio dell’udienza, avrebbe telefonato in Pretura già alle ore 8.00 di lunedì 4 marzo 2001, ma la segreteria telefonica avrebbe invitato l’utenza a chiamare dalle ore 9.00: solo dopo quell’ora egli avrebbe potuto informare il giudice della sua impossibilità di presentarsi in tribunale a causa della malattia. Secondo l’appellante, la mancata concessione del rinvio dell’udienza rappresenterebbe un eccessivo formalismo e la negazione del principio del contraddittorio, cosicché la decisione di sfratto sarebbe nulla.

                                                  A torto. Il giudice di prima istanza, non concedendo il rinvio dell’udienza di discussione, non ha leso il diritto di essere sentito di __________. Infatti, la richiesta di rinvio  formulata telefonicamente quindici minuti prima dell’udienza da parte del convenuto, non è stata né sufficientemente sostanziata, né provata. In particolare, detta richiesta non è stata corredata da un certificato medico che concretizzasse il problema di salute che avrebbe afflitto __________. Inoltre, dagli atti non è emerso che la malattia potesse costituire un grave impedimento, poiché non risulta che il quadro clinico raggiungesse gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, tali da impedire di agire o di dare disposizioni per agire. Neppure il certificato medico datato 7 marzo 2002, assai generico, attesta tale impossibilità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 13 ad art. 137 CPC). Del resto, nell’ambito dell’istituto della restituzione in intero, la giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire che neppure un attacco di influenza, anche se accompagnato da iperpiressia, configura un fatto talmente grave da giustificare la restituzione in intero di un termine o di un mezzo di difesa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 14 ad art. 137 CPC).

                                                  Di conseguenza, rientrava senz’altro nelle facoltà del primo giudice di non concedere il rinvio dell’udienza.

                                                  Non si ravvede quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito del convenuto che renderebbe nullo il decreto di sfratto pronunciato in prima istanza.

                                           2.    Nel merito, l’appellante censura inoltre l’errata applicazione del diritto, nella misura in cui il primo giudice avrebbe basato la propria decisione anche sull’art. 257d CO.

                                                  Questa censura si rivela inconferente. Dagli atti emerge infatti che mai nessuna delle parti ha invocato che __________ si trovasse in mora con il pagamento dell’affitto, rispettivamente che la fattispecie toccasse problematiche connesse con la mora dell’affittuario. È invece palese che la menzione della predetta norma di legge da parte del Segretario Assessore è un errore di trascrizione che nulla muta alla sostanza delle cose.

                                                  L’istanza di sfratto formulata dal proprietario dell’immobile è infatti stata accolta poiché l’affittuario non ha lasciato l’azienda agricola entro il termine pattuito con il proprietario.

                                           3.    Alla luce di quanto esposto, l’appello viene respinto poiché infondato. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:

                                           1.    L’appello 15 marzo 2002 di __________ è respinto.

                                           2.    Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                   fr.     150.-b) spese                                                      fr.        50.-totale                                                           fr.     200.-sono poste a carico dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

                                           3.    Intimazione:

                                                  -    __________

                                                  Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La segretaria

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