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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.09.2002 12.2002.48

4. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,757 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.00048

Lugano 4 settembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. CL.2001.00003 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 17 gennaio 2001 da

__________ rappr. dal __________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'748.oltre interessi a seguito di un licenziamento in tronco;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con sentenza 6 febbraio 2002 ha integralmente respinto;

appellante l'istante con atto di appello 15 febbraio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 18 marzo 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ è entrata alle dipendenze della società __________ in qualità di cameriera del __________ a __________ a far tempo dal 1° luglio 1999: il contratto di lavoro tra le parti (doc. 1), oltre a rimandare al CCNL 98, prevedeva tra l'altro una retribuzione mensile di fr. 2'800.- lordi e, fino al quinto anno di attività, un termine di disdetta di un mese.

                                         Con lettera 25 luglio 2000 (doc. B) essa è stata licenziata in tronco per non essersi presentata al lavoro il 23 luglio.

                                   2.   Con l'istanza in rassegna la lavoratrice ha contestato il provvedimento adottato nei suoi confronti, sostenendo di aver concordato la sua assenza per vacanze con la datrice di lavoro, e ha di conseguenza chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento di fr. 8'748.-, corrispondenti al salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (fr. 2'800.-), alla quota parte di tredicesima (fr. 116.-) e a un indennità per licenziamento ingiustificato pari a due mensilità (fr. 5'832.-).

                                   3.   La convenuta si è opposta all'istanza, rilevando di non aver mai autorizzato l'istante a prendere le vacanze in luglio ed agosto; quest'ultima sarebbe stata oltretutto diffidata in più occasioni, segnatamente con le lettere 30 giugno (doc. 3) e 17 luglio (doc. 5), a non partire per le vacanze, pena il suo licenziamento immediato, dal che la legittimità del provvedimento. Sempre a suo dire, dagli eventuali crediti a favore dell'istante andrebbero in ogni caso computate le vacanze svolte nel frattempo da quest'ultima, che essa aveva già provveduto a pagarle con il conteggio finale.

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'istanza.

                                         Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il fatto che l'istante avesse deciso di partire per le ferie nonostante, almeno dal 5 luglio, essa sapesse che la convenuta non intendeva accordarle il permesso di partire e in precedenza fosse stata resa attenta delle conseguenze della sua eventuale partenza, era senz'altro tale da giustificare il suo licenziamento in tronco.

                                   5.   Con l'appello che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di accogliere l'istanza. A mente sua, ritenuta l'inattendibilità della teste __________, gestore del ristorante, le prove agli atti non permettevano in alcun modo di affermare che le fosse stato comunicato che non poteva far le vacanze in luglio e agosto, in precedenza autorizzate, e che soprattutto ciò avrebbe comportato il suo licenziamento.

                                   6.   Delle osservazioni della convenuta -senz'altro tempestive, siccome inoltrate entro 10 giorni dacché, il 12 marzo 2002,  l'appello è stato intimato al suo patrocinatore, ritenuto che la prima intimazione, direttamente alla parte anziché al suo rappresentante, era formalmente difettosa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 417 ad art. 120 con rif. a DTF 99 V 177 consid. 3)- con cui è postulata la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa: ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313).

                                         In materia di ferie, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze, benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF 108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p. 203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso, secondo l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata giustificata solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler, op. cit., p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (JAR 1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner Kommentar, N. 12 ad art. 329c CO; la dottrina maggioritaria, invece, in maniera più restrittiva, esige che l'interesse del datore di lavoro sia urgente e imprevisto oppure imprevedibile: Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, N. 8 ad art. 329c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, N. 3 art. 329c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 329c CO; cfr. pure JAR 1981 p. 269).

                                   8.   Nel caso di specie l'esame delle testimonianze permette tutto sommato di concludere che in un primo tempo l'istante era stata effettivamente autorizzata dalla gerente __________ a prendersi le vacanze in luglio ed agosto, la circostanza essendo stata espressamente confermata dalla teste __________ ("Io ricordo di aver sentito la sig.a __________ dire alla sig.a __________, in mia presenza quando stavano parlando delle vacanze di quest'ultima, più precisamente dell'intenzione della sig.a __________ di prendere le vacanze durante i mesi di luglio e agosto, queste parole: "Lei può andare""). Il fatto che la gerente __________, sentita in sede testimoniale, abbia negato la circostanza ("Io ho allora comunicato alla sig.a __________ che non era possibile fare vacanza durante i mesi di luglio e agosto") non modifica in alcun modo questo stato di fatto, atteso che la testimone si è rivelata del tutto inattendibile: essa si è innanzitutto contraddetta laddove ha indicato di aver avuto un solo colloquio con l'istante, nel marzo 2001, con riferimento alle vacanze ("Confermo che con la sig.a __________ ho avuto un solo colloquio, più precisamente nel mese di marzo, per le vacanze"), quando in precedenza essa aveva pure fatto accenno a un altro incontro avuto nel mese di luglio nell'ufficio del signor __________, nel corso del quale all'istante sarebbe stato ribadito che non avrebbe potuto prendere le vacanze durante il mese di luglio ("Io poi l'ho convocata nell'ufficio del sig. __________; erano presenti il sig. __________ … e la sig.a __________ …. Le è stato ribadito che non avrebbe potuto prendere le vacanze durante il mese di luglio"); ma soprattutto, proprio con riferimento a quest'ultimo incontro, i testi __________ e __________ l'hanno clamorosamente smentita, laddove essa affermava di aver in quell'occasione consegnato all'istante il doc. 5 e che inoltre lo stesso era stato letto da quest'ultima in sua presenza ("Le ho consegnato la lettera, che vedo riprodotta agli atti come doc. 5, le è stato chiesto di controfirmarla ma lei si è rifiutata anche di prenderne una copia, anzi ha preso una copia della lettera buttandola sul tavolo. Posso comunque confermare che lei ha letto interamente questa lettera in nostra presenza"): essi hanno in effetti concordemente deposto che la gerente nemmeno era presente a quell'incontro ("Ricordo che c'è stato questo incontro negli uffici della __________ con la sig.a __________ presente la sig.a __________ ed io", teste __________; "In quella occasione la sig.a __________ non era presente", teste __________).

                                         Avendo l'istante contestato in causa (udienza 26.4.2001 p. 2) di aver ricevuto la lettera non raccomandata 30 giugno 2000 (doc. 3), con cui la convenuta la diffidava a non voler partire per le vacanze, e non avendo quest'ultima portato alcuna prova circa l'avvenuta ricezione di quella missiva, si può in definitiva ritenere che l'istante ne è venuta a conoscenza -come correttamente ritenuto dal Pretore- unicamente a far tempo dal 5 luglio (cfr. doc. D).

                                         Ora, la questione di diritto a sapere se una revoca dell'autorizzazione ad effettuare le vacanze significata a un dipendente 18 giorni prima della prevista partenza sia o meno tempestiva ai sensi della giurisprudenza evocata al considerando precedente, può in concreto rimanere indecisa, ritenuto che in ogni caso la convenuta non ha assolutamente provato né l'eccezionalità della situazione contingente, né l'esistenza di un interesse attuale della ditta degno di protezione, tanto meno urgente o imprevisto, prevalente a quello dell'istante, tale da imporre il rinvio delle vacanze di quest'ultima: a parte il generico interesse della datrice di lavoro di disporre di tutto il suo personale durante il periodo dell'alta stagione, essa non ha in effetti addotto alcun'altra ragione particolare a sostegno della misura; oltretutto, della trentina di dipendenti di cui disponeva il centro giardinaggio e l'esercizio pubblico da lei gestiti (teste __________), l'unica dipendente ad essere assente in quel periodo sarebbe stata proprio l'istante (teste __________), ciò che avrebbe comportato alla convenuta inconvenienti tutto sommato ridotti, tanto più che, date le sue mansioni non specialistiche, la sua presenza nemmeno era indispensabile e la sua temporanea sostituzione (che era stata in un primo tempo prospettata dalla gerente, cfr. teste __________) non appariva problematica; d'altro canto, i motivi addotti dall'istante (doc. D) per giustificare la sua partenza apparivano del tutto legittimi, visto e considerato che, oltre alla circostanza che le vacanze erano state concordate da lungo tempo, essa aveva evidenziato il fatto che il marito aveva pure fatto in modo, già da aprile, di effettuare le sue vacanze in quel periodo (circostanza puntualmente provata dal doc. F) e, ancorché sulla tematica non siano state esperite prove, aveva infine accennato alle precarie condizioni di salute della madre.

                                   9.   Ammesso con ciò il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco dell'istante, si tratta ora di esaminare quali siano le conseguenze pecuniarie per la convenuta.

                                         A questo proposito, vale la pena di ricordare che in base al principio "ne eat iudex ultra petita partium" di cui all'art. 86 CPC il giudice, confrontato con più posizioni risarcitorie fondanti il credito richiesto, non è vincolato all'ammontare di ogni singola posizione: tale principio vale in effetti unicamente per il totale dell'importo reclamato in causa, così che in definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in un'altra (SJ 1994 p. 94; IICCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 13 febbraio 1995 in re P./O. SA, 6 settembre 1999 in re M./A. AG).

                                9.1   Giusta l'art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata del contratto.

                                         Nel caso concreto, ritenuto che il rapporto di lavoro è stato disdetto nel corso del secondo anno lavorativo, il termine di disdetta che la convenuta avrebbe dovuto ossequiare in base al contratto (doc. 1) era pacificamente di un mese. Per determinare da quando il termine in questione abbia iniziato a decorrere, occorre tuttavia preliminarmente stabilire quando la disdetta, atto giuridico formatore soggetto a ricezione, sia in concreto da considerare come validamente intimata all'istante: ora, ritenuto che nell'occasione la convenuta sapeva dell'assenza per vacanze dell'istante e che è usuale che durante le vacanze il lavoratore si assenti dal proprio domicilio -oltretutto nulla nel caso concreto faceva ipotizzare il contrario, vista in particolare la prevista lunga assenza e la pattuizione del fermo-posta (cfr. doc. I)- si può senz'altro ritenere, con il conforto della giurisprudenza del Tribunale federale (SARB 2000 p. 1036; cfr. pure Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail - Code annoté, Losanna 2001, n. 1.10 ad art. 335 CO; Staehelin, op. cit., N. 14 ad art. 335 CO; JAR 1992 p. 214, 2000 p. 217), che l'istante ne è in definitiva venuta a conoscenza solo al suo ritorno, il 14 agosto (doc. I), così che il termine di disdetta mensile, che iniziava a decorrere da quel giorno, giungeva a scadenza il 30 settembre (art. 335c cpv. 1 CO).

                                         Ciò posto, ritenuto che l'istante è stata remunerata dalla convenuta unicamente fino al 23 luglio, oltre al pagamento di 22.2 giorni di vacanza, a quel momento non ancora effettuati (effettuati però in seguito), il conteggio finale (doc. 2), del seguente tenore

                                         stipendio dall'1 al 23 luglio:                                  fr. 2'146.60

                                         13sima di luglio                                                     fr.      89.40

                                         vacanze non effettuate fr. 2'071.90

                                         ./. pasti                                                                    fr.    122.60

                                         totale                                                                       fr. 4'185.30

                                         deve essere così corretto:

                                         stipendio luglio, agosto e settembre:                  fr. 8'400. --

                                         13sima per i 3 mesi (50%, art. 12 CCNL)          fr.    350. --

                                         ./. pasti per i 3 mesi (a fr. 160.- mensili)             fr.    480. -totale                                                                       fr. 8'270. -con un saldo a favore dell'istante di fr. 4'084.70 (fr. 8'270.- ./. fr. 4'185.30).

                                9.2   L'art. 337c cpv. 3 CO prevede che il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità ch'egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze, ma che non può superare l'equivalente del salario di sei mensilità. Questa indennità ha carattere punitivo nei confronti dell'agire antigiuridico della parte che disdice il contratto senza causa grave; essa non rappresenta né un risarcimento danni, né una riparazione morale (Rehbinder, op. cit., N. 8 ad art. 337c CO; Brühwiler, op. cit., N. 10 ad art. 337c CO). La sua determinazione da parte del giudice dipende da vari momenti: punibilità del comportamento del datore di lavoro, gravità della lesione della personalità della parte colpita dalla disdetta (a dipendenza della sua età e della situazione economica, della durata del rapporto di lavoro), concolpa della stessa parte, ecc. (Rehbinder, op. cit., N. 9 ad art. 337c CO).

                                          Tenuto conto dei principi appena esposti, ed in particolare dell'ancor giovane età dell'istante (nata nel 1959, cfr. doc. A e 1), ciò che facilita le sue possibilità di trovare lavoro altrove, della breve durata del rapporto di lavoro, di poco superiore a un anno, e soprattutto delle particolari circostanze che hanno portato alla disdetta, ritenuto in particolare che l'istante avrebbe certo potuto comportarsi in maniera maggiormente conciliante con la convenuta, questa Camera ritiene tutto sommato equo riconoscere a suo favore un'indennità pari ad un salario mensile lordo, ovvero fr. 2'800.-.

                                 10.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame, nel senso che l'istanza è ammessa limitatamente a fr. 6'884.70 oltre agli interessi, che per quanto riguarda le pretese ex art. 337c cpv. 1 CO decorreranno dalla data del ricevimento della disdetta, ritenuto che per l'indennità giusta il cpv. 3 della medesima norma farà invece stato la data della sentenza d'appello, costitutiva del diritto (per tante: IICCA 2 marzo 1993 in re R./C. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 18 luglio 1995 in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).

                                          Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 15 febbraio 2002 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 6 febbraio 2002 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

                                         1.     L'istanza 17 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza la società __________, è condannata a versare a __________, fr. 6'884.70 oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2000 su fr. 4'084.70 e dalla data della sentenza d'appello su fr. 2'800.-.

                                         2.     Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                                 La convenuta rifonderà all'istante fr. 300.- per ripetibili parziali.

                                   II.   Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d'appello.

                                         L'appellata rifonderà all'appellante fr. 150.- per parti di ripetibili d'appello.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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