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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.10.2002 12.2002.29

9. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,550 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.00029

Lugano 9 ottobre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00059 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 27 settembre 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dallo studio legale __________    

con la quale l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 16'500.- oltre interessi al 6% dall'8 agosto 1991 che il Pretore, con sentenza 9 gennaio 2002, ha parzialmente accolto per Fr. 15'300.- oltre interessi al 5% dal 16 maggio 1997.

Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 30 gennaio 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente le domande di petizione mentre l'attrice, oltre a chiedere la reiezione dell'appello promuove, il 6 marzo 2002, appello adesivo chiedendo l'accoglimento integrale delle proprie pretese.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   La ditta __________ ha fornito e posato la cucina nella casa edificata da __________ a __________ e nel 1990, a conclusione di una procedura giudiziaria che ne è seguita, le parti si sono accordate nel senso che il committente avrebbe versato a saldo l'importo di Fr. 16'500.- dopo che l'appaltatrice avesse eseguito alcuni lavori di garanzia, partitamente indicati.

                                         Pochi mesi dopo la conclusione della transazione giudiziaria, il convenuto ha venduto la casa ai signori __________ e __________.

                                   2.   L'attrice, affermando di aver eseguito a soddisfazione dei signori __________ i lavori di garanzia per i quali si era impegnata, ha chiesto al convenuto il pagamento dell'importo di Fr. 16'500.- e, a seguito del rifiuto di quest'ultimo, ha promosso la causa che ci occupa.

                                         Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto che l'attrice aveva eseguito i previsti lavori di garanzia salvo uno specifico intervento ed ha condannato il convenuto a versare l'importo di Fr. 15'300.- oltre interessi di ritardo, deducendo dall'importo a saldo, pattuito dalle parti, il controvalore (accertato in via di equo apprezzamento) della prestazione non fornita.

                                   3.   Con l'appello, il convenuto chiede che la pretesa dell'attrice sia respinta. Argomenta che non è stato provato che l'attrice abbia eseguito i lavori di garanzia percui, mancando l'adempimento della condizione di cui all'accordo transattivo, nulla le è dovuto e che, in ogni caso, avesse anche eseguito parte dei lavori, vi sarebbe sempre inadempimento nel verificarsi della condizione e quindi il credito vantato non sarebbe mai divenuto esigibile. Contesta pure la decisione del Pretore di respingere in via definitiva l'opposizione ad un precetto esecutivo che l'attrice gli ha fatto intimare solo in corso di causa e la cui domanda è stata formulata solo con le conclusioni.

                                         Con osservazioni e appello adesivo, l'attrice contesta le argomentazioni di controparte e chiede che il suo credito sia riconosciuto interamente poiché uno solo dei lavori in garanzia non è stato eseguito per volere e rinuncia dei nuovi proprietari della casa e perché la valutazione fatta dal Pretore del valore di quell'intervento appare sproporzionata.

                                   4.   L'istruttoria ha permesso di accertare che, a fronte di sei specifici interventi in garanzia previsti dalla transazione giudiziale (cfr. doc. A e doc. G), la ditta attrice ha eseguito i primi cinque mentre il sesto (nuovo montaggio di un "Rechaudregler") non è stato voluto dai signori __________, acquirenti della casa del convenuto. Lo dimostra il rapporto dei lavori eseguiti il 26 febbraio 1991 a firma della signora __________ (allegato al doc. D), la dichiarazione scritta dei signori __________ del 28 ottobre 1998 (doc. B) e la deposizione testimoniale della stessa signora __________ (cfr. rogatoria 24 luglio 2001) che, a distanza di dieci anni dai fatti, pur non ricordando perfettamente tutti i lavori eseguiti conferma che "gewisse Arbeiten von der __________ in Ordnung gebracht wurden" e che "Wir hatten nicht den gleichen Wunsch wie Herr __________. Dies führte dazu, dass der Rechaudregler so blieb, wie er war". L'accertamento di fatto eseguito dal Pretore è così perfettamente conforme alle risultanze processuali e le pretese incongruenze, nel confronto tra le dichiarazioni scritte e la deposizione testimoniale della signora __________, non sono indice di inattendibilità della teste quanto piuttosto, ammesso che esista veramente contraddittorietà, di comprensibile offuscamento della memoria, tanto è vero che la teste afferma di non ricordarsi alcuni interventi. In ogni caso il contenuto del rapporto del 26 febbraio 1991 (allegato al doc. D), allestito al momento dell'esecuzione dei lavori, è estremamente chiaro e la deposizione testimoniale spiega perché la pos. 6 ("Rechaudregler") era stata ritenuta "erledigt", gli acquirenti la casa non desiderando quell'intervento.

                                   5.   Così accertati i fatti determinanti alla base della controversia, non è necessario stabilire se l'esecuzione dei lavori di garanzia, assunti dalla ditta attrice con la transazione giudiziaria, rappresenti l'adempimento di una condizione contrattuale (art. 151 e seg. CO) come stabilito dal Pretore o piuttosto quello di un obbligo contrattuale (OR-Ehrat, Vorb. zu Art. 151-157, n. 11) poiché, l'inesecuzione di una delle condizioni (o di uno degli obblighi), è dovuta ad impossibilità a seguito di circostanze - la decisione dei signori __________ - non imputabili alle parti, ai sensi dell'art. 119 CO, che si applica anche alle condizioni (OR-Ehrat, loc. cit., n. 17).

                                         Nel caso di specie siamo confrontati con un'impossibilità parziale quantitativa che la legge non regola ma che la dottrina conosce nel senso che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra ha diritto ad una corrispondente riduzione della sua controprestazione (Zürcher Kommentar, ad art. 119 CO n. 111; OR-Wiegand, ad art. 119 n. 13; Pichonnaz, Impossibilité et exorbitance, pag. 238 n. 1025) a meno che non abbia più alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale con la conseguenza di poter recedere dal contratto (Zürcher Kommentar, ad art. 119 CO n. 115; OR-Wiegand, ad art. 119 n. 13; Pichonnaz, Impossibilité et exorbitance, pag. 239 n. 1026).

                                         È in definitiva quanto chiede il convenuto senza che questa sua pretesa possa essere protetta poiché è indubitabile che egli non ha, e non aveva, nessun interesse alla prestazione residua (o all'adempimento della condizione residua) avendo venduto la casa nella quale gli interventi dovevano essere eseguiti, senza che il contratto di compravendita ne fosse influenzato (cfr. testimonianza __________ e allegato 1 alla rogatoria), e la disponibilità all'esecuzione dei lavori essendo oramai lasciata agli acquirenti.

                                   6.   Ne consegue, come visto, che la prestazione del convenuto va ridotta  proporzionalmente alla parte della prestazione divenuta impossibile (Zürcher Kommentar, op. cit., loc. cit.; Pichonnaz, Impossibilité et exorbitance, pag. 282 n. 1219 e seg.). È la conclusione alla quale è giunto il Pretore, pur partendo da premesse differenti, con una valutazione equitativa che, proprio perché tale, può essere rivista e riconsiderata da questa Camera solo se arbitraria. Ciò non è sicuramente il caso poiché la pretesa sproporzione tra l'importo riconosciuto in deduzione ed il tempo necessario per il lavoro non eseguito non trova conforto in nessun accertamento di causa.

                                   7.   L'appellante principale si duole anche del fatto che il Pretore ha respinto l'opposizione ad un precetto esecutivo che è stato fatto notificare solo dopo l'inizio della causa e la cui domanda non appariva nella petizione ed è stata formulata solo con le conclusioni.

                                         La nuova domanda rappresenta una semplice estensione della domanda principale e quindi l'azione non si ritiene mutata (art. 75 CPC) con la possibilità di presentarla anche solo con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280 m. 6). Il fatto poi che il Pretore, d'ufficio, si sia cerziorato presso l'UEF dell'esistenza di quel precetto esecutivo non rappresenta violazione di nessun principio poiché non ha fatto altro che applicare la norma dell'art. 88 litt. a) CPC. Un'eventuale violazione del principio del contraddittorio, non avendo portato a conoscenza delle parti il suo operare ed i suoi accertamenti dando loro la possibilità di discuterle, ha potuto essere sanato attraverso le critiche d'appello che, però, si concentrano sulle questioni formali senza negare l'esistenza del precetto.

                                         Quest'ultimo, anche se dalla sua intimazione alla decisione di rigetto è trascorso più di un anno (art. 88 cpv. 2 LFEF), conserva validità per la prosecuzione dell'esecuzione poiché l'indicato termine di perenzione è sospeso sino a che non sia stato definitivamente deciso sull'azione di riconoscimento del credito già pendente al momento in cui il precetto è stato notificato (DTF 113 III 120).

                                   8.   Per tutti questi motivi sia l'appello principale sia quello adesivo sono respinti e la sentenza di prime cure confermata.

                                         Le tasse e le spese di giudizio della procedura d'appello seguono le rispettive soccombenze delle parti, ritenuto che non si riconoscono ripetibili all'appellato adesivo che non ha presentato osservazioni all'appello di controparte.

Per i quali motivi

visti, per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 30 gennaio 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

                                         -tassa di giustizia          Fr. 450.-

                                         -spese                            Fr.   50.totale                              Fr. 500.già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 700.- per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo 6 marzo 2002 di __________ è respinto.

                                   4.   Le spese dell'appello adesivo consistenti in:

                                         -tassa di giustizia          Fr.   80.-

                                         -spese                            Fr.   20.totale                              Fr. 100.già anticipate dall'appellante adesiva, rimangono a suo carico.

                                   5.   Intimazione a:   -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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