Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.11.2002 12.2002.23

6. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,686 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.00023

Lugano 6 novembre 2002/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1999.00340 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 30 aprile 1999 da

__________ ora __________ rappr. dallo studio legale __________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 43'258.20 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 2001 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 23 gennaio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione o in via subordinata di accoglierla per fr. 23'000.- più accessori, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto, con scritto 28 febbraio 2002, ha comunicato di rinunciare ad inoltrare osservazioni scritte al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna __________ (ora in liquidazione) procede giudizialmente nei confronti di __________ per ottenere il pagamento di fr. 43'258.20 a saldo della fattura di fr. 73'258.20 (doc. C) emessa per l'esecuzione dell'impianto sanitario e di riscaldamento in una casa bifamiliare a __________.

                                         Il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo innanzitutto la sua carente legittimazione passiva e sostenendo tra l'altro che la fattura in questione, oltretutto incomprensibile, inconcludente e piena di errori di calcolo, non rispecchiava gli accordi intervenuti tra le parti, che a suo tempo si erano invece accordate per una mercede forfetaria di fr. 53'000.-, tanto più che le ore ed i prezzi unitari ivi esposti erano contestati; il credito dell'attrice era in ogni caso estinto in considerazione del danno che la controparte gli aveva a suo tempo causato richiedendo l'iscrizione di varie ipoteche legali su fondi di cui egli era il proprietario o il promotore immobiliare, rivelatesi prive di fondamento. L'attrice, in replica, ha contestato tutte le eccezioni sollevate dalla controparte.

                                   2.   Evasa, con decisione cresciuta in giudicato, l'eccezione di carente legittimazione passiva, con la sentenza qui impugnata il Pretore ha dapprima ritenuto che l'onere di provare la pattuizione di un prezzo forfetario incombeva al convenuto e che nel caso di specie, non avendovi quest'ultimo fatto fronte, si doveva senz'altro concludere per l'applicazione dell'art. 374 CO, norma secondo cui, se la mercede non è stata preventivamente fissata o lo è stata solo in via approssimativa, la stessa dev'essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore. Ciò posto, a fronte della chiara contestazione del convenuto in merito alle ore ed ai prezzi unitari esposti nella fattura, spettava all'attrice provare la congruità dell'importo fatturato: non avendo quest'ultima portato alcun elemento probatorio a sostegno di tale circostanza, la petizione è stata respinta, senza necessità di esaminare le altre eccezioni sollevate dal convenuto.

                                   3.   Con l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione o in subordine di accoglierla per fr. 23'000.-. Essa ritiene in sostanza che la contestazione in merito alle ore ed ai prezzi unitari esposti nella fattura sia stata sollevata dal convenuto in modo generico e dunque irrituale e che in ogni caso l'istruttoria abbia provato la loro congruità. La petizione andava in ogni caso ammessa per la somma postulata in via subordinata, ritenuto che la controparte aveva pacificamente ammesso la pattuizione di una mercede forfetaria di fr. 53'000.-.

                                         Il convenuto, pur dichiarando di opporsi al gravame, ha rinunciato ad inoltrare eventuali osservazioni scritte.

                                   4.   L'esame dell'incarto permette di confermare buona parte delle argomentazioni esposte dal Pretore nella sentenza impugnata.

                                4.1   È innanzitutto a ragione che il primo giudice ha ritenuto che l'onere della prova circa la pattuizione di una mercede a corpo oppure a forfait incombe alla parte che se ne prevale (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1014 con rif.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, N. 37 ad art. 373 CO e N. 17 ad art. 374 CO; IICCA 8 maggio 1996 in re D./T.; CCC 12 luglio 2002 in re P./C.), in concreto dunque al convenuto; ed altrettanto a ragione egli, preso atto che nel caso di specie la pattuizione di una mercede forfetaria indicata da quest'ultimo era stata contestata dall'attrice (replica p. 3), ha provveduto ad esaminare se l'istruttoria avesse eventualmente permesso di provare tale circostanza e, ritenuto che ciò non era il caso, ha concluso per l'applicazione dell'art. 374 CO. 

                                4.2   Parimenti corretta è l'argomentazione pretorile secondo cui, se il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore ai sensi dell'art. 374 CO sono contestate, l'onere della prova circa il loro ammontare e la loro congruità incombe a quest'ultimo (Gauch, op. cit., n. 1019; Zindel/Pulver, op. cit., N. 18 ad art. 374 CO; IICCA 19 agosto 1993 in re F./S. SA, 26 settembre 1996 in re M. SA/C., 27 febbraio 1997 in re B. SA/B. e lc., 19 febbraio 1998 in re E./Z.); come pure corretto è l'accertamento del primo giudice secondo cui nel caso di specie l'attrice non aveva provato il dispendio orario ed i prezzi unitari esposti con la fattura, contestati in causa dal convenuto. La diversa opinione espressa nell'appello è del tutto infondata.

                                         Innanzitutto si rileva che l'attrice, a fronte del chiarissimo tenore dell'allegato responsivo ("si contestano altresì integralmente le singole ore lavorative esposte in fattura, comunque non eseguite in tale misura, come anche i prezzi unitari, mai pattuiti", p. 3) e della duplica ("si contestano inoltre le singole ore lavorative indicate da controparte, il loro costo unitario e le ulteriori posizioni rilevabili dalla fattura in parola", p. 4), è alquanto malvenuta ad affermare in questa sede che la contestazione del convenuto in merito alle ore ed ai prezzi unitari esposti nella fattura sarebbe generica e dunque irricevibile.

                                         E neppure corrisponde al vero che l'istruttoria di causa avrebbe permesso di provare il buon fondamento delle ore e dei prezzi unitari esposti nella fattura in questione. È in primo luogo pacifico che le offerte di cui ai doc. A e B non potevano essere prese in considerazione per chiarire tali aspetti, siccome non accettate dal convenuto (appello p. 9), tanto più che le stesse, allestite per altro su criteri diversi rispetto al doc. C, nemmeno potevano comprovare -essendo precedenti all'esecuzione dei lavori- l'effettivo dispendio orario dell'attrice, né riportavano il costo orario della manodopera. D'altro canto nemmeno il fatto che i lavori siano stati portati a termine, che le opere fossero funzionanti e prive di difetti, che alcuni testimoni abbiano confermato di non essere a conoscenza della concessione di ulteriori sconti o ribassi, che il convenuto non abbia a suo tempo contestato la fattura, e che infine quest'ultimo abbia provveduto a farla verificare da un terzo senza però che l'esito di tale verifica sia stato versato agli atti, dimostra in qualche modo la correttezza delle ore e dei prezzi riportati nella fattura.

                                   5.   Da quanto precede, non si può tuttavia concludere -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- per l'integrale reiezione della petizione. In effetti, se è vero che la pattuizione di una mercede forfetaria, indicata dal convenuto negli allegati preliminari e avversata dall'attrice in replica, è rimasta allo stadio di puro parlato, con la conseguenza che la stessa non è stata presa in considerazione (cfr. supra, consid. 4.1), è però altrettanto vero che il convenuto, specificando in tale evenienza che all'attrice, per quanto da lei svolto, sarebbe spettata la somma di fr. 53'000.-, ha chiaramente ammesso, seppur subordinando quest'ammissione all'esistenza di una serie di condizioni, di non pretendere che a quest'ultima potesse essere attribuito un importo inferiore a questo ("ogni maggiore richiesta di pagamento viene nuovamente ed integralmente contestata", risposta p. 3). Ora, ritenuto che nel frattempo tutte le condizioni formulate a quel momento sono state evase per la negativa dal giudice di prime cure (segnatamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva) rispettivamente non sono più state riproposte in questa sede con le osservazioni al gravame, è in definitiva a giusta ragione -come chiesto in via subordinata con l'appello- che il convenuto dev'essere condannato a pagare alla controparte fr. 23'000.-, ovvero la differenza tra la mercede forfetaria di fr. 53'000.-, da lui ammessa, e l'acconto pacificamente già versato di fr. 30'000.-. A tale somma si aggiungono gli interessi moratori a far tempo dal 29 maggio 1998, data del PE (doc. G).

                                   6.   Ne discende il parziale accoglimento dell'appello ai sensi dei considerandi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il parziale accoglimento del gravame senza che la controparte abbia presentato le osservazioni all'appello giustifica di riconoscere all'appellante un'indennità ripetibile (sia pure ridotta) per questa sede (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 17 ad art. 148).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 23 gennaio 2002 di __________ in liquidazione è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 28 dicembre 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza __________, è condannato a pagare alla __________, la somma di fr. 23'000.- oltre interessi al 5% dal 29 maggio 1998.

                                         §§    Limitatamente alla somma di fr. 23'000.- oltre interessi al 5% dal 29 maggio 1998 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.                                                                  

                                         2.     La tassa di giudizio in complessivi fr. 1'600.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    780.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    800.da anticiparsi dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. La parte appellata rifonderà alla parte appellante fr. 400.- a titolo di ripetibili parziali.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.23 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.11.2002 12.2002.23 — Swissrulings