Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.09.2003 12.2002.182

5. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,320 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 12.2002.182

Lugano 5 settembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2000.00063 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 10 ottobre 2002 da

___________ rappr. dal   

Contro

___________ rappr. dall’avv.  

in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8 217.– oltre interessi per pretese salariali, che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 30 settembre 2002 per fr. 4 807.– oltre interessi dal 1° settembre 2000,

ricorrente il convenuto, il quale ha chiesto con atto ricorsuale del 14 ottobre 2002 la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza,

trasmesso il ricorso per competenza dalla Camera civile di cassazione alla seconda Camera civile con giudizio del 21 ottobre 2002,

appellante adesiva l'istante con atto del 25 ottobre 2002, con cui chiede la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8 217.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000 e l'assegnazione di ripetibili di prima istanza,

mentre entrambe le parti postulano con le proprie osservazioni la reiezione dell'appello avversario;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

Considerato

in fatto e in diritto

                                   1.   __________ è stata assunta come ausiliaria da __________, titolare del __________ di __________, con contratto scritto del 2 maggio 2000, che prevedeva uno stipendio orario lordo di fr. 16.50, comprensivo dell'indennità per vacanze, e un periodo di prova di tre mesi con possibilità di disdire il contratto con un preavviso di tre giorni. __________ ha inviato a __________ la disdetta del rapporto di lavoro il 27 maggio 2000. La lavoratrice ha comunicato di prendere atto della disdetta, e ha rilevato di essere inabile al lavoro per malattia dal 26 maggio 2000. Il datore di lavoro ha di conseguenza inviato una nuova disdetta del contratto il 4 luglio 2000. __________ ha chiesto con lettera dello stesso giorno il pagamento del salario fino al 31 agosto 2000, data alla quale riteneva giungere a scadenza il termine di disdetta di un mese previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 

                                   2.   Con istanza del 10 ottobre 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ per ottenere il pagamento di fr. 8217.– da lei rivendicati a titolo di pretese salariali, di cui fr. 1672.– per le indennità di malattia nel periodo dal 27 maggio al 3 luglio 2000, fr. 3245.– per il salario dal 4 luglio al 31 agosto 2000 e fr. 3300.– a titolo di indennità per licenziamento abusivo. All'udienza dell'8 novembre 2000 __________ ha confermato la propria istanza, alla quale si è opposto __________, il quale ha sostenuto di aver versato tutte le prestazioni dovute sino al 30 maggio 2000, data alla quale ha preso fine il contratto di lavoro sottoscritto il 2 maggio 2000, disdetto durante il periodo di prova di tre mesi. Il convenuto ha negato, in particolare, che in precedenza fosse sorto un rapporto di lavoro identico e ha precisato che l'istante aveva prestato nell'esercizio pubblico servizio a ore in occasione di banchetti e saltuarie sostituzioni del gerente. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, ribadendo il proprio punto di vista in un memoriale scritto.

                                   3.   Statuendo il 30 settembre 2002, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha condannato __________ a versare a __________ l'importo di fr. 1672.– a titolo di indennità per perdita di guadagno e fr. 3135.– come salario lordo, oltre a interessi al 5% dal 1° settembre 2000. Non sono state prelevate tasse di giustizia né spese.

                                   4.   Il convenuto è insorto con un ricorso in cassazione del 14 ottobre 2002 contro la sentenza del Pretore, di cui chiede l'annullamento per arbitraria valutazione delle prove ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC, postulando nel contempo l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con giudizio del 21 ottobre 2002 la Camera civile di cassazione ha trasmesso d'ufficio il ricorso alla seconda Camera civile, il valore litigioso della causa superando l'importo di fr. 8000.–.

                                   5.   __________ ha proposto con le proprie osservazioni del 25 ottobre 2002 di respingere l'appello e con appello adesivo di stessa data chiede che in riforma del giudizio impugnato le sia riconosciuto l'importo di fr. 8217.– e che le sia attribuita un'indennità per ripetibili di importo imprecisato.

                                   6.   __________ propone con le proprie osservazioni dell'11 novembre 2002 di respingere l'appello adesivo.

                                   7.   Nel caso concreto il Pretore ha ritenuto sulla base di diverse deposizioni testimoniali che la dipendente aveva iniziato il lavoro presso il convenuto già il 1° marzo 2000, motivo per cui il periodo di prova era terminato il 14 marzo successivo e il datore di lavoro poteva disdire il rapporto contrattuale solo con un preavviso di un mese, al più presto per il 31 agosto 2000. Egli ha ritenuto priva di effetto giuridico la clausola di proroga del periodo di prova contenuta nel contratto di lavoro del 2 maggio 2000, in quanto lesiva delle disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni sulle modalità di disdetta. Stabilito il salario giornaliero della dipendente in fr. 55.-, il Pretore ha poi calcolato in fr. 1672.- l'importo dovuto dal datore di lavoro per la perdita di guadagno dal 27 maggio al 3 luglio 2000 e in fr. 3125.- lo stipendio dal 4 luglio al 31 agosto 2000, da cui dedurre le trattenute per gli oneri sociali, rilevando che gli interessi di mora decorrevano dal 1° settembre 2000, data della fine del rapporto di lavoro. Infine, il Pretore ha respinto la domanda della dipendente intesa a ottenere un'indennità di fr. 3300.- per disdetta abusiva, siccome non provata, e non ha accordato all'istante le ripetibili da lei chieste.

                                   8.   Il convenuto rimprovera al Pretore, in sostanza, di aver ammesso l'esistenza di un contratto di lavoro insorto prima del 2 maggio 2000 sulla base di testimonianze contenenti contraddizioni, imprecisioni e inverosimiglianze, e rileva che nessun testimone ha indicato una data certa. Egli ribadisce che l'istante ha accettato con la conclusione del contratto di lavoro del 2 maggio 2000 un periodo di prova per una funzione diversa da quella precedente, con nuove mansioni, responsabilità e un nuovo grado di occupazione fisso e completo, così che il periodo di prova di tre mesi pattuito era valido e la disdetta è stata validamente notificata per il 31 luglio 2000.

                                8a.   Le deposizioni testimoniali agli atti non sono invero contraddistinte dalla chiarezza e dalla precisione, in particolare per quel che concerne le date in cui l'istante era stata vista all'opera nell'esercizio pubblico. Diversi testimoni hanno riferito di aver visto lavorare l'istante nell'esercizio pubblico, senza tuttavia poter fornire date precise: uno di loro ha menzionato il giorno di Pasqua 2000 (deposizione __________, verbale del 18 gennaio 2001), altri due hanno precisato di averla vista all'opera nel mese di marzo (deposizioni __________, del 18 gennaio 2001, e __________, de 5 dicembre 2000), un altro ha ricordato che la dipendente era presente con grande frequenza nel maggio 2000, mentre "in precedenza c'era e non c'era" (deposizione __________, del 5 dicembre 2000), uno ha affermato di averla vista "al mattino sino a primavera inoltrata" nel corso delle sue "sporadiche frequentazioni" dell'esercizio pubblico (deposizione __________, del 5 dicembre 2000) e uno infine ha ammesso di averla vista in servizio, aggiungendo di non sapere "riferire in quale mese preciso" (deposizione __________, del 5 dicembre 2000). L'istante medesima ha dichiarato nel suo interrogatorio formale di aver iniziato a lavorare alle dipendenze del convenuto il 17 febbraio 2000 come ausiliaria.

                                8b.   Tutte le risultanze di istruttoria sono nondimeno concordi nell'indicare che l'istante ha iniziato a lavorare nell'esercizio pubblico del convenuto prima del 2 maggio 2000, data alla quale è stato concluso il contratto scritto di lavoro agli atti (doc. C). Il convenuto medesimo lo ammette, tanto che all'udienza dell'8 novembre 2000 ha dichiarato che l'istante lavorava per lui già prima del 2 maggio 2000, in occasione di banchetti e per sostituire saltuariamente il gerente, con una retribuzione a ore (verbale di udienza, pag. 2) e nel suo "ricorso per cassazione" ammette l'esistenza di una sorta di contratto di lavoro a chiamata ben prima del maggio 2000 (pag. 4). L'appellante ribadisce in questa sede che il lavoro svolto prima del 2 maggio 2000 dall'istante era diverso, poiché essa lavorava come collaboratrice saltuaria retribuita a ore, mentre con il contratto scritto essa ha assunto nuove mansioni, nuove responsabilità e un'occupazione a tempo pieno, diventando ausiliaria. L'argomentazione è ai limiti della temerarietà. Il contratto scritto (doc. C) è quello esplicitamente previsto per "lavoratori con orari irregolari", e lungi dal garantire alla lavoratrice un impiego a tempo pieno menziona che il lavoro si effettua su richiesta e di comune accordo (clausola n. 5). Esso prevede inoltre la possibilità che lo stipendio versato sia inferiore al minimo assicurato LPP (clausola n. 10), ciò che non sarebbe stato il caso per un lavoro a tempo pieno. Le risultanza dell'istruttoria e le stesse dichiarazioni del convenuto dimostrano che l'istante ha lavorato come ausiliaria a ore sia prima sia dopo il 2 maggio 2000.

                                8c.   Nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, il periodo di prova di quattordici giorni previsto dal CCNL 98 è scaduto il 7 maggio 2000, essendo accertato che a Pasqua, vale a dire il 23 aprile 2000, l'istante ha lavorato (deposizione __________, verbale del 18 gennaio 2001). Ciò basta per escludere ogni ulteriore periodo di prova. Il Tribunale federale ha rammentato in una recente giurisprudenza (DTF129 III 124 consid. 3.1) che il periodo di prova ha lo scopo di permettere alle parti di conoscersi e di valutare le presse di lavorare insieme. Il periodo di prova è escluso quando le parti intrattengono già una relazione professionale, come è appunto il caso in concreto. La stipulazione di un nuovo periodo di prova, come rilevato con pertinenza dal Pretore, costituisce nella fattispecie un'elusione delle norme sulla protezione della disdetta a sfavore del lavoratore (cfr. DTF non pubblicata del 18 marzo 2003 nella causa 4C.284/2002, consid. 4), come tale nulla. Il convenuto poteva quindi disdire il rapporto di lavoro solo con un termine di preavviso di un mese (art. 6 n. 1 CCNL), ciò che in concreto porta la scadenza del contratto al 31 agosto 2000. L'appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.

                                   9.   In via subordinata il convenuto chiede che gli interessi di mora siano fissati solo fino al 5 marzo 2001, asserendo di non dover sopportare le conseguenze del ritardo a giudicare del Pretore, che avrebbe dovuto emanare la sentenza nel termine di dieci giorni stabilito dall'art. 397 CPC, e quindi entro il 5 marzo 2001, le conclusioni delle parti essendo state prodotte il 22 febbraio 2001. A prescindere dalla circostanza che la sentenza impugnata non prevede una limitazione al 30 settembre 2002 della decorrenza degli interessi di mora, contrariamente a quanto sembra ritenere il convenuto, la data d'emanazione della sentenza non ha alcuna incidenza sugli interessi di mora dovuti dal debitore. Gli interessi sulle prestazioni dovute al lavoratore decorrono infatti dalla fine del rapporto di lavoro, ossia in concreto dal 1° settembre 2000 (art. 339 CO), e cessano solo con il pagamento. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di fondamento.

                                10.   Nel suo appello adesivo l'istante ripropone la richiesta di un'indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336 CO, che il Pretore ha respinto siccome non provata. Essa sostiene che il convenuto ha tentato in tutti i modi di nascondere l'inizio del rapporto di lavoro prima del 2 maggio 2000 per sottrarsi alle conseguenze pecuniarie che ne sarebbero derivate, ciò che dimostra, come logica conclusione, l'abusività della disdetta. Argomentando in tal modo essa non si confronta tuttavia con la sentenza del Pretore, il quale ha accertato la totale assenza di prove al riguardo. L'istante medesima, del resto, ammette che nulla agli atti consente di ritenere provata una disdetta abusiva, poiché sostiene che "è praticamente impossibile ottenere l'ammissione da parte della convenuta di aver licenziato l'istante soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal contratto di lavoro…" (appello adesivo, pag. 1 in fine). Alla motivazione del Pretore, quindi, l'istante contrappone solo una sua convinzione soggettiva, sprovvista del benché minimo supporto probatorio, e non spiega per quale motivo sarebbe errata la conclusione alla quale è giunto il primo giudice. Ne discende che l'appello adesivo, su questo punto, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f, che rinvia al cpv. 5 CPC) e sfugge quindi a ogni esame nel merito.

                                11.   Con l'appello adesivo l'istante rivendica anche la concessione dell'indennità per ripetibili chiesta in prima sede e che il Pretore non ha accolto. La parte non patrocinata ha diritto di principio al pagamento di un’indennità volta a compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 150, m. 10; Rep. 1990 pag. 213). Chi rivendica in appello un'indennità per ripetibili negata dal Pretore deve nondimeno cifrare l'importo richiesto, pena l'irricevibilità del ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 10-11). Ora, l'appellante adesiva non ha indicato la somma richiesta, né le motivazioni del suo ricorso consentono di determinarla, con la conseguenza che anche su questo punto l'appello adesivo si rivela irricevibile.

                                12.   Non si prelevano tasse e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia di contratto di lavoro, mentre le ripetibili dell'appello e dell'appello adesivo seguono la soccombenza. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto deve essere respinta, nonostante la sua dimostrata indigenza, poiché l'appello non presentava sin dall'inizio il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà a __________ l'importo di fr. 200.– per ripetibili di appello.

                                   3.   L'appello adesivo di __________ è irricevibile.

                                   4.   Non si prelevano tasse né spese per l'appello adesivo. __________ rifonderà a __________ fr. 200.- per ripetibili di appello.

                                   5.   Intimazione:

-__________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.182 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.09.2003 12.2002.182 — Swissrulings