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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.08.2003 12.2002.175

18. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,669 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.175

Lugano 18 agosto 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.98.01265 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa, con petizione 10 dicembre 1998, da

__________ rappr. dall’__________  

  Contro  

1. __________     rappr. __________ 2. __________     rappr. dallo studio legale    

 chiedente la condanna al pagamento in solido dei convenuti della somma di Fr.

500'000.- oltre interessi di mora a titolo di risarcimento danni, domanda avversata dai convenuti

Ed ora:

su un’eccezione di falso di un documento presentata con l’allegato di replica e ribadita all’udienza preliminare dell’11 novembre 1999, che il Pretore ha respinto con decreto 30 marzo 2000, nonché

su un’istanza di restituzione in intero per produzione di nuove prove presentata il 5 febbraio 2002, che il Pretore ha pure respinto con decreto 2 settembre 2002.

Appellante contro entrambi i decreti l’attore che

-   con appello 20 aprile 2000 chiede la riforma del decreto pretorile 30 marzo 2000, nel senso di estromettere dagli atti i Doc. 15/O e 20, siccome falsi, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;

-   con appello 23 settembre 2002 chiede la riforma del decreto pretorile 2 settembre 2002, nel senso di assumere la testimonianza del signor __________;

mentre

i convenuti avv. __________, con osservazioni (due memorie) del 6 novembre 2002 e __________, con osservazioni 30 e 31 ottobre 2002, postulano la reiezione di entrambi gli appelli con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che il Pretore con pronuncia 24 settembre 2002 ha accordato l’effetto sospensivo all’appello 23 settembre 2002 con la conseguenza che, oltre all'esame di questi gravame, si impone anche quello precedente del 20 aprile 2000 (art. 97 cpv. 3 e 4 CPC);

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con petizione 10 dicembre 1998 __________ ha convenuto in giudizio i signori __________ e avv. __________ chiedendo la loro condanna al pagamento in solido della somma di Fr. 500'000.- a titolo di risarcimento danni.

                                         L’attore, che era azionista unico della __________ ha rimproverato all’avv. __________ di aver venduto il pacchetto azionario della società all’amministratore __________ senza essere stato preventivamente autorizzato, in specie ad un prezzo (Fr. 71'000.-) manifestamente inferiore al valore di mercato, stimato in Fr. 621'233.28. A __________ invece viene mosso l’addebito di aver danneggiato l’attore a suo vantaggio disattendendo gli impegni assunti di curare il suo patrimonio, omettendo di attirare l’attenzione della controparte contrattuale sulla manifesta incongruità del prezzo di compravendita.

                                         Alla petizione si sono opposti entrambi i convenuti per motivi che qui non occorre ricordare.

                                  B.   In sede di risposta i convenuti hanno prodotto in fotocopia una dichiarazione dell’attore datata 22 ottobre 1987 (doc. 15/O e 20), che è stata eccepita di falso da quest’ultimo con la memoria di replica (pag. 9), rilevando di non averla mai vista nelle trattative precedenti la causa, né di averla mai firmata, quel giorno poi trovandosi a __________. All’udienza preliminare l’attore ha mantenuto la sua eccezione, osservando che egli non riconosceva per autentica la firma apposta sulla dichiarazione incriminata, non escludendo che il documento poteva essere stato confezionato con un montaggio, ovvero con la sovrapposizione di due documenti: uno con la dichiarazione e l’altro con la sua firma. Concludeva postulando l’estromissione dei documenti dagli atti di causa.

                                         I convenuti da parte loro hanno dichiarato di non essere in possesso dell’originale e di insistere nella produzione del documento.

                                         In sede di discussione non sono state offerte e amministrate prove e il Pretore, con decreto 30 marzo 2000 ha respinto l’istanza, argomentando che l’unico modo per accertare se una scrittura fosse autentica, consisteva nel confrontarla con altre scritture del presunto autore, sottoponendo entrambi i referti a perizia calligrafica che non è stata esperita, stante l’impossibilità di assumere questa prova sulla base di una fotocopia. Ha pure osservato che il documento incriminato era stato rinvenuto fra gli atti del signor __________, del quale non si era potuto raccogliere la testimonianza essendo lo stesso, nel frattempo, deceduto. In assenza di prove intorno alla falsificazione o al montaggio del documento, lo stesso andava ritenuto autentico e conforme all’originale.

                                  C.   Contro il premesso decreto l’attore si è aggravato in appello, sostenendo che il Pretore non ha proceduto ad alcun apprezzamento delle prove e che, di fatto, ha addossato erroneamente l’onere della prova dell’autenticità della dichiarazione all’appellante, allorché, in questa procedura, compete a chi intende avvalersi in causa di un documento provarne l’autenticità e non all’eccipiente che, nella specie, ha veste di convenuto.

                                         Con tempestive osservazioni il convenuto avv. __________, rileva che l’art. 220 cpv. 2 CPC non addossa automaticamente l’onere della prova a chi si avvale del documento prodotto in causa, giacché trattandosi di una fotocopia, l’attore avrebbe dovuto collaborare alla ricerca della verità. Il convenuto avrebbe comunque fatto fronte a questo suo obbligo, perché un teste ha riferito che la fotocopia incriminata è stata ritrovata fra gli atti del signor __________, il quale è deceduto due anni prima (1995) che iniziasse il litigio qui in oggetto, ovvero ad un’epoca in cui egli non aveva alcun interesse a confezionare un simile documento. In queste circostanze sarebbe toccato all’attore recare qualche indizio a sostegno della sua “gratuita contestazione”.

                                         Il convenuto __________ osserva che all’udienza preliminare le parti hanno citato dei testi, la cui assunzione avrebbe dovuto avvenire prima del decreto impugnato. La II CCA può ora decidere sulla base dell’incarto completo, perché nel frattempo queste prove testimoniali sono state amministrate e tendono a dimostrare che il ritrovamento di questo documento in copia fra le carte degli archivi della __________, dove era depositata la documentazione concernente il __________, non è altro che il logico ed evidente epilogo del mandato che era stato conferito all’avv. __________ di vendere le azioni della società e, con il ricavo, di liquidare i debiti contratti dall’attore. Soggiunge che dal raffronto dei Doc. 15/O / 20 con il Doc. 12/O , sarebbe desumibile concludere che la firma apposta sul documento incriminato è quella dell’attore.

                                  D.   In data 5 febbraio 2002 l’attore ha poi presentato un’istanza di restituzione in intero per omessa produzione di prove, mediante la quale si chiedeva l’assunzione testimoniale del signor __________ - in sostituzione del teste __________, la cui audizione era stata chiesta nelle forme dell'assunzione suppletoria delle prove che il Pretore, deceduta questa persona  l’8 gennaio 2002, ha dichiarato priva di oggetto - per riferire in relazione all’acquisto della part. n. __________ RFD di __________ già di proprietà della __________. Dagli atti risulta che questo immobile è stato pagato Fr. 1'630'000.--, mentre il perito ha stimato che il valore del fondo nel 1987 era di ca. la metà (Fr. 860'581.--) e che questa differenza poteva essere spiegata solo dall’acquirente. All’istanza si sono opposti entrambi i convenuti.

                                         Con decreto 2 settembre 2002 il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione, rilevando che il teste __________, nella sua veste di amministratore della __________, era stato indicato dal convenuto __________ per riferire intorno all’acquisto della part. n. __________ RFD di __________, ma che lo stesso attore vi si era opposto. Questa tematica, riferita al prezzo pagato dalla __________ era già emersa negli atti preliminari di causa e non poteva risultare sconosciuta all’attore.

                                  E.   Con atto di appello 23 settembre 2002 l’attore sostiene che non gli può essere addebitata alcuna negligenza per non aver offerto come prova la testimonianza di __________ o __________ all’udienza preliminare. A quell’epoca l’attore poteva presumere che il valore di mercato della part. n. __________ RFD di __________ fosse più alto rispetto a quello stimato dal perito, perché agli atti figurava una perizia della __________ che fissava il valore del fondo nel 1986 in Fr. 1'270'780.-. L’immobile risultava gravato da ipoteche per Fr. 1’266'108.- ed esso era stato venduto nel 1991 a Fr. 1'630'000.-. V’era quindi da presumere che queste valutazioni, fruendo dell’accresciuta forza probatoria dell’art. 9 CC non potessero essere sconfessate dalla perizia giudiziaria, in base alla quale solo l’acquirente avrebbe potuto spiegare la differenza di valore dell’immobile stimato dal consulente tecnico con il prezzo di compravendita sborsato dalla __________.

                                         Con osservazioni 30 ottobre 2002 il convenuto __________ sostiene che la prova offerta non è concludente ai fini della causa, perché la compravendita della part. n. __________ RFD di __________ ha coinvolto soggetti che non sono parte in questa procedura. Egli ricorda di aver offerto all’udienza preliminare l’assunzione del teste __________, ma l’attore si era opposto e il Pretore non aveva ammesso questa prova. Rileva, infine, che il fondo era stato allibrato a bilancio della __________ a Fr. 910'000.- e che la __________ aveva fatto un estimo pari a Fr. 855'163.-. Queste discordanze del valore del fondo non potevano sfuggire all’attore prima dell’udienza preliminare.

                                         Anche il convenuto avv. __________ ha presentato osservazioni simili, soggiungendo che l’istanza in rassegna integra gli estremi di un abuso di diritto, posto che l’attore si era opposto all’assunzione del teste __________ all’udienza preliminare, precisando che la sua deposizione non sarebbe stata concludente. Le stesse ragioni che si opponevano all’audizione del teste __________ devono quindi valere per il teste __________.

Considerato

in diritto:

                                    I.   Sull’eccezione di falso

                                   1.   L’eccezione di falso sollevata dall’attore ha per oggetto un documento che è stato prodotto in fotocopia. A norma dell’art. 201 CPC i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica o fotografica (cpv. 1) e la copia si ritiene conforme all’originale se ciò non è espressamente contestato (cpv. 2). La presunzione di conformità all’originale è però relativa  (“iuris tantum”) e può essere inficiata da una prova contraria. In generale non è sufficiente contestarne la conformità all’originale in modo generico e senza offrire al giudice nemmeno il più piccolo indizio della fondatezza o della credibilità dell’eccezione. Per togliere forza probante ad un documento prodotto in fotocopia, esso deve essere eccepito di falso (Rep. 1978 pag. 165). Bolla, nella nota alla sentenza citata, ritiene che secondo l’art. 201 cpv. 2 CPC è sufficiente una contestazione per negare la conformità della fotocopia all’originale, anche perché una fotocopia non può, per sua natura, essere falsa e l’eccezione di falso è necessaria solo per infirmare una scrittura privata firmata, come prescrive l’art. 199 CPC (Rep. cit. pag. 163). Questa tesi  non può essere condivisa. In generale nei rapporti d’affari correnti si può fare affidamento sul fatto che la fotocopia sia considerata un documento avente efficacia probatoria pari all’originale medesimo (DTF 114 IV 28; 115 IV 57 consid. 6). L’uso delle fotocopie al giorno d’oggi è così diffuso che non si può ignorarne la validità probatoria. Le attuali fotocopiatrici consentono una riproduzione rigorosamente fedele dell’originale tanto nella forma, quanto nel contenuto (DTF 114 IV 29). Di regola, la contestazione dell’eccipiente per la quale il documento prodotto in fotocopia non è conforme all’originale (art. 201 cpv. 2 CPC), tende ad avviare la procedura per l’ispezione degli originali in conformità dell’art. 202 CPC. Tuttavia, se l’originale del documento non può essere reperito – perché inesistente o perché smarrito, come nel caso in esame -, processualmente si deve far capo alla procedura fissata dagli art. 216 segg. CPC. Si deve così ritenere che la procedura dell’eccezione di falso prevista nel codice di procedura ticinese (come in altri ordinamenti cantonali) si estende a tutti i documenti, siano essi prodotti in originale, in duplicato o in copia senza alcuna distinzione (Bertossa-Gaillard-Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Vol. II, N. 4 all’art. 272).

                               1.1.   L’appellante pretende che la firma apposta sulla dichiarazione 22 ottobre 1987 (doc. 20 – 15/O) non è la sua, rispettivamente se lo fosse, che il documento è stato confezionato mediante la sovrapposizione di due documenti originali (uno con la sola dichiarazione, l’altro con la sua firma), per crearne uno nuovo falso. Soggiunge che il giorno in cui è stata allestita la dichiarazione egli si trovava a __________ per accompagnare la moglie in occasione di una visita medica (cfr. repliche, pag. 7), con la conseguenza che non avrebbe potuto firmare il controverso documento.

                               1.2.   Come è stato rilevato dal Pretore, la procedura dell’eccezione di falso e della verifica di documenti di cui agli art. 216 segg. CPC trova applicazione soltanto nei confronti del documento eccepito di falso formale e non di falso materiale o di contenuto (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, ad art. 216 m. 1). Si tratta di un’azione di accertamento i cui principi ubbidiscono al diritto processuale cantonale (Habscheid, Die allgemeine Festellungklage – dritte Rechtsschutzform des Schweizer Bundesrecht auf Grund der Bundesverfassung in: AJP 2002, pag. 272; Hohl, Procédure civile, Vol. I, N. 130; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, III ed. N. 114) anche in relazione alla ripartizione dell’onere della prova (Kummer, Berner Kommentar, N. 56 all’art. 8; Habscheid, op. cit. pag. 272). Una semplice e poco circostanziata obiezione non è sufficiente per avviare una procedura di falso di un documento (Leuch-Marbach-Kellerhals-Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Va ed., N. 2 all’art. 232 e N. 1a all’art. 230). Nella specie l’attore non solo ha disconosciuto la sua firma sul documento, ma ha parimenti insinuato che la controversa dichiarazione poteva essere la fotocopia di un montaggio di altri documenti originali. Ciò può bastare per dare inizio alla procedura. A norma dell’art. 220 CPC l’eccezione si istruisce nella forma delle domande processuali (cpv. 1) e l’eccipiente ha veste di attore se si tratta di documenti pubblici e di convenuto se si tratta di documenti privati (cpv. 2). Il CPC non stabilisce espressamente a chi compete l’onere della prova. L’art. 221 CPC prescrive solo che l’attore deve indicare i mezzi di prova e produrre le scritture di confronto che sono in suo possesso entro un congruo termine. Se egli non assolve questo suo obbligo, si reputa desistente. Da ciò si deve desumere che compete a colui che intende avvalersi di uno scritto prodotto in causa l’onere di dimostrare l’autenticità del documento (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, IIIa ed. 1979, pag. 333; Frank-Sträuli-Messmer, ZPO, IV ed. N. 1 ad § 187; Leuch-Marbach-Kellerhals-Sterchi, op. cit., N. 2 all’art. 232). Nel caso in esame competeva quindi ai convenuti recare la prova dell’autenticità del documento prodotto o, meglio, della conformità della fotocopia prodotta al documento originale.

                               1.3.   Come ha ricordato correttamente il Pretore, la validità materiale di un documento prodotto in giudizio a suffragio di un’affermazione di parte o di un suo asserito diritto soggiace, alla stregua di ogni altro mezzo di prova, al libero apprezzamento del giudice (art. 90 CPC), il cui convincimento altro non è che la risultante di una valutazione critica di tutte le emergenze processuali (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, ad art. 216 m. 1; DTF 28 novembre 2001 4P.229/2001).

                                         All’udienza di discussione, che si è tenuta il giorno dell’udienza preliminare, nessuna delle parti ha offerto delle prove. I convenuti hanno insistito nella produzione del documento, mentre l’attore ha mantenuto l’eccezione (art. 217 cpv. 3 CPC). Trattandosi di una fotocopia della quale non è stato possibile rinvenire l’originale e tenuto conto del fatto che l’attore pretendeva che il documento incriminato, se la firma apposta sul documento fosse risultata la sua, poteva essere stato confezionato attraverso un montaggio, le scritture di confronto (223 CPC) non potevano essere ritenute prove utili per stabilire l’autenticità del Doc. 20 / 15 O. Testimoni non ne sono stati indicati, perché la fotocopia prodotta è stata rinvenuta fra gli atti del defunto signor __________ e nessuno, almeno apparentemente, poteva fornire indicazioni utili sul modo in cui è stata confezionata la controversa dichiarazione. È vero che nell’ambito della causa di merito, alla teste __________ sono state poste delle domande riguardo il contestato documento ma, contrariamente a quanto assumono gli appellati, di quanto ha riferito la testimone non si può tener conto in questa procedura, perché la sua audizione è avvenuta (15 novembre 2001) successivamente tanto al decreto impugnato (30 marzo 2000), quanto all’atto di appello (30 aprile 2000). Il diritto di essere sentito che sgorga dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 84 CPC impone l’obbligo di consentire ad una parte non solo di partecipare all’amministrazione della prova, ma anche la facoltà di esprimersi su di essa prima che il giudice si determini (principio del contraddittorio; cfr. Cocchi-Trezzini, CPC-TI, ad art. 84, m. 6 e 13; Hohl, op. cit. N. 902). In altri termini si poteva far capo alla testimonianza della signora __________ solo se costei fosse stata sentita prima che il Pretore pronunciasse la reiezione dell’istanza di falso del documento. Di ciò non si può rimproverare il Pretore, perché la teste era stata citata nell’ambito della discussione della causa di merito e non in quella incidentale di falso di documenti. Occorre nondimeno precisare che le prove testimoniali nella procedura di falso e di verifica delle scritture sono limitate e mirate a sapere se il teste ha visto scrivere o sottoscrivere la scrittura controversa, rispettivamente se egli è in grado di addurre fatti idonei ad identificare l’autore della scrittura o sottoscrizione (art. 224 CPC). I convenuti, ai quali incombeva l’onere della prova, non hanno nemmeno chiesto al Pretore di voler ordinare una perizia (artt. 225 CPC) e il Pretore si è limitato a far proprie le argomentazioni dell’attore, per le quali sarebbe impossibile esperire una perizia calligrafica sulla base di una fotocopia. Questo assunto non è suffragato da alcun riscontro scientifico, né da una motivazione convincente. Quantomeno, in assenza di elementi certi, spettava semmai ad un consulente tecnico spiegare i motivi per i quali non era possibile dimostrare che la fotocopia incriminata riportava la firma falsificata dell’attore, attraverso l’esame comparativo di altre scritture di confronto (art. 222 e 223 CPC), rispettivamente che questo documento era la copia di un montaggio di due o più documenti. Il giudice, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, può far capo, per approdare al suo convincimento in ordine all’accertamento della conformità di una fotocopia all’originale a ogni tipo di mezzo di prova, comprese le presunzioni, valutando, di caso in caso, le circostanze. In tema di fotocopie, l’art. 201 cpv. 2 CPC pone una presunzione di fatto “iuris tantum”. L’autenticità è la norma secondo la comune esperienza e la presunzione di fatto facilita, ma non inverte l’onere della prova (DTF 117 II 228; 109 II 443; Kummer, op. cit. Nri. 362 segg. all’art. 8). Se, come in questa evenienza, una delle parti nel processo eccepisce di falso un documento, la presunzione decade per il nostro codice di rito e il giudice, in assenza di altre prove, non può ritenere conforme all’originale la copia fotostatica di un documento sulla base di questa presunzione, perché il risultato sarebbe quello di capovolgere l’onere probatorio che compete alla parte che vuole avvalersi del documento (scrittura privata) prodotto in causa. Trattandosi di un’azione di accertamento, spettava ai convenuti (nel merito) provare, o quantomeno rendere verosimile che la fotocopia prodotta era conforme all’originale. Una soluzione diversa, e quindi far capo alla presunzione di conformità della fotocopia all’originale, perché non è stato dimostrato il contrario, potrebbe indurre chi ha l’onere probatorio ad assumere un atteggiamento passivo nel processo, lasciando all’eccipiente l’onere di dimostrare la falsità del documento, in dispregio alle regole qui sopra ricordate e al principio attitatorio che predomina il nostro ordinamento processuale. In assenza di prove intorno all’autenticità dei doc. 20 / 15 O., gli stessi devono essere estromessi dalla lite e restituiti ai convenuti, anche se la loro autenticità o falsità non ha potuto essere stabilita (cfr. Bertossa-Gaillard-Guyet, op. cit. Nri. 1 e 3 all’art. 289).

                                   2.   L’appello va quindi accolto, con conseguente riforma della decisione del Pretore anche sulle spese e le ripetibili, di fatto rinviate al giudizio di merito. L’art. 148 CPC , che impone al Giudice di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e delle ripetibili, non si riferisce infatti soltanto alle sentenze di merito, ma concerne anche i decreti e le ordinanze (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 12).

                                   II.   Sull’istanza di restituzione in intero per produrre nuove prove

                                   3.   La restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova che appaiono influenti per l’esito del processo, è ammessa giusta l’art. 138 CPC, se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza.

                               3.1.   Nel caso in esame l’audizione del teste __________ era stata ritenuta ininfluente dal Pretore, il quale aveva respinto la prova offerta dal convenuto __________ con ordinanza 30 marzo 2000, perché non emergevano motivi rilevanti per poter disporre la sua audizione, nonché perché sarebbe stata “la perizia a far luce sul valore della part. n. __________ RFD di __________” e del pacchetto azionario della __________ ceduto a __________. All’assunzione della prova si era opposto l’attore per motivi simili a quelli addotti dal Pretore per respingere la prova. __________ aveva indicato il teste __________ (allora presidente del consiglio di amministrazione della __________) per riferire intorno al valore e alla vendita della part. n. __________ RFD. Con la domanda di restituzione in intero l’attore pretende che la testimonianza di __________, succeduto alla morte del padre __________ nell'amministrazione della citata società, sia rilevante per l’esito del processo. L’appellante sostiene che il teste __________ può spiegare i motivi che hanno indotto la __________ a sborsare, nel 1991, Fr. 1'630'000.-- per l’acquisto della part. n. __________ RFD di __________ (doc. T), ossia un prezzo apparentemente superiore a quello di mercato indicato dal consulente tecnico nella sua perizia (Fr. 860'000.--), che potrebbe essere spiegato solo dall’acquirente (perizia pag. 8). Invero le argomentazioni che erano state addotte dal convenuto __________ non erano dissimili da quelle che sono state avanzate dall’attore con l’istanza di restituzione in oggetto. Ad un secondo esame la prova può senz’altro essere ritenuta rilevante, ma occorre stabilire, dapprima, se il comportamento processuale contraddittorio dell’attore che si era in un primo momento opposto all’audizione del teste __________ configuri un abuso di diritto (venire contra factum proprium), come sostiene il convenuto avv. __________. Per prassi, non v’è alcun principio per il quale una parte è vincolata al suo comportamento. Allorché v’è contraddizione con un comportamento anteriore, le regole della buona fede sono violate se questo comportamento ha suscitato una fiducia degna di essere protetta, che si trova in seguito negata dagli atti successivi. Colui che si fonda su un determinato atto deve aver preso delle misure in considerazione della situazione di affidamento che si era creata. Deve trattarsi di atti che si rivelano pregiudizievoli, perché, ad esempio, l’interessato ha lasciato decadere dei termini, durante i quali avrebbe potuto esercitare un diritto, oppure perché ha compiuto degli atti di procedura che non avrebbe eseguito in considerazione del clima di fiducia che è stato creato dalla controparte (DTF 125 III 259 consid. 2a con rif.). Nel caso in rassegna i convenuti non hanno intrapreso alcun atto istruttorio pregiudizievole per i loro interessi in relazione alla precedente opposizione dell’attore all’audizione del teste __________. Col che non v’è materia per poter procedere all’applicazione del principio “venire contra factum proprium”.

                               3.2.   Posto che l’audizione del teste __________ può essere ritenuta rilevante per il giudizio di merito, il quesito è ora quello di sapere se l’attore poteva chiederne l’assunzione prima, e cioè tempestivamente all’udienza preliminare. La tardiva ammissione della prova nell’ambito dell’art. 138 CPC è subordinata all’assenza di una negligenza della parte. La procedura civile non è fine a sé stessa, ma rappresenta un insieme di regole volte a permettere, in un ordinato equilibrio, la ricerca della verità e la sua attuazione. Le norme procedurali risultano vincolanti e lo sono nell’interesse di entrambe le parti che, nel loro reciproco e rigoroso ossequio, vedono garantita la loro difesa. Se il nostro codice di rito impone che le prove siano indicate nella petizione (art. 165 cpv. 2 lett. e) rispettivamente nella risposta (art 170 cpv. 1 lett. f), a prescindere dalle eccezionali possibilità offerte dagli art. 191 e 192 CPC, è per dare subito e definitivamente il quadro entro cui agire proceduralmente al riparo da ogni mossa improvvisa o avventata o insidiosa, da qualunque parte essa venga. La restituzione in intero è concessa per ovviare al rigore di quelle norme e di quei principi. Ma perché non ci siano insicurezze nel diritto, né disparità di trattamento, occorre che siano adempiuti i requisiti della restituzione secondo criteri da valutare, di massima, con un certo rigore (Rep. 1980 pag. 77/78 consid. 1), ritenuto in particolare che la parte, prima di promuovere la vertenza giudiziaria, deve procurarsi tutti i mezzi di prova di cui possa disporre (Rep. 1985 pag. 99 consid. 1; 1980 pag. 78 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 138 m. 9). Come ha precisato il Pretore, il tema della valutazione della part. n. __________ RFD di __________ era noto alle parti, le quali ne avevano discusso diffusamente nei loro allegati preliminari. Anche nei documenti di causa il valore commerciale attribuito all’immobile variava: Fr. 1'278'780.- (doc. 14 V.; 26 O., Z2 e Z3); Fr. 1'200'000.- (doc. 15 V.); Fr. 910'000.- (doc. 32 V. / 18 O.; Z4eZ 5, Z 20); Fr. 855'163.- (doc. 34 V.; 32 O.); Fr. 470'000.- (doc. B); Fr. 1'630'000.- (doc. T; Z 6); Fr. 503'225.- (doc. Z15); Fr. 648'211.20 (doc. Z 16); Fr. 649'861.20 (doc. Z 17, Z 18 e Z 19); Fr. 470'000.- (doc. Z 33). I signori __________ e __________ facevano parte del consiglio di amministrazione __________ dal 26 giugno 1991 (doc. Z 35), ossia molto tempo prima dell’inizio della causa e costoro avrebbero potuto riferire intorno alle trattative di acquisto della part. n. __________ RFD di __________ come aveva indicato il convenuto __________i, anche in considerazione della girandola di cifre che erano state riportate nei vari documenti (rogiti, istanze, bilanci e perizie). L’attore non poteva neppure prestar fede – come pretende con l’appello - sulla forza probatoria dell’atto pubblico di compravendita della part. n. __________ RFD di __________ (doc. T). Il rogito di compravendita attesta che il prezzo pagato è stato di Fr. 1'630'000.-- e in questo ne fa fede ai sensi dell’art. 9 CC, ma non certo in relazione al valore di mercato dell’immobile, che poteva essere uguale, più basso o addirittura più alto. La considerazione che è stata fatta dal perito, per la quale solo l’acquirente della part. n. __________ RFD di __________ avrebbe potuto spiegare il perché erano stati pagati Fr. 1'630'000.-- non poteva ragionevolmente sfuggire all’attore in occasione dell’udienza preliminare. L’offerta di prova dell’attore non presenta quel requisito di novità indispensabile per poter accogliere l’istanza di restituzione. Costui per motivi di opportunità processuale ha preferito dar credito ai documenti e alla perizia, anziché al teste __________, il quale, se fosse stato indicato come teste all’udienza preliminare (con possibilità poi di sostituirlo con il figlio __________), avrebbe potuto riferire non solo intorno alle trattative, ma anche ai motivi per i quali erano stati pagati Fr. 1'630'000.-. Oltre che a negligenza, l’omissione dell’attore è imputabile a motivi di opportunità processuale che non possono essere sanati con una successiva istanza di assunzione suppletoria di prove o di restituzione in intero.

                                   4.   L’appello, infondato, deve quindi essere respinto con carico di spese e ripetibili.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:                                       

                                    I.   L’appello 20 aprile 2000 del signor __________ è accolto e di conseguenza il decreto 30 marzo 2000 del Pretore di Lugano, Sezione 5 è così riformato:

                                         1.   L’istanza di eccezione di falso dei documenti 15 O. e 20 V. è

                                                                                      accolta e di conseguenza gli stessi vengono estromessi dalla

                                                                                      lite, con contestuale restituzione a chi li ha prodotti.

                                         2.  La tassa di giustizia e le spese di Fr. 200.— sono poste a

                                                 carico dei convenuti, i quali rifonderanno solidalmente alla

                                                controparte Fr. 500.— a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr. 150.b) spese                         Fr.   50.totale                              Fr. 200.già anticipate dall’appellante sono poste a carico degli appellati, con l’obbligo di rifondere alla parte appellante Fr. 600.- in solido a titolo di ripetibili.

                                  III.   L’appello 23 settembre 2002 del signor __________ è respinto.

                                 IV.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr. 150.b) spese                         Fr.   50.totale                              Fr. 200.sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle parti appellate Fr. 600.-- ciascuna a titolo di ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

-         __________

                                        Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario

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