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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.2003 12.2002.174

22. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,382 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.174

Lugano 22 agosto 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.347 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con petizione 9 giugno 2000, da

 __________  rappr. dall'avv. __________  

   contro  

__________ Rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 1'803'881.50 oltre interessi all’8% dal 12 aprile 2000 a titolo di rimborso di un mutuo;

domanda avversata dalla convenuta che il Pretore, con sentenza 29 agosto 2002, ha respinto;

appellante l’attrice che con gravame 23 settembre 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione sia accolta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 25 ottobre 2002, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.

Ritenuto

in fatto

                                  A.   In data 8 giugno 2000 la __________ ha convenuto in giudizio la __________ per chiedere il rimborso di tre somme mutuatele negli anni 1991 e 1992, per complessivi Fr. 1'050'000.- che, per effetto degli interessi capitalizzati, sono lievitati in Fr. 1'803'881.50 oltre interessi moratori dell’8% a decorrere dal 12 aprile 2000. Per l’attrice, il versamento di queste somme di denaro alla società convenuta risulterebbe dalla documentazione bancaria, nonché dalla contabilità della __________ e della __________, ove i versamenti furono contabilizzati come prestito. Per poter erogare due somme di denaro di Fr. 400'000.- cadauna nel 1992 alla società convenuta, l’attrice fu costretta ad accendere un mutuo garantito da ipoteca e produttivo d'interessi. Il mutuo è stato disdetto con scritti 5 gennaio e 29 febbraio 2000 per l’11 aprile 2000, con conseguente richiesta di rimborso.

                                         Alla petizione si è opposta la convenuta, rilevando che essa non aveva perfezionato alcun contratto di mutuo con la società attrice. Diversamente da quanto sosteneva l’attrice, dalla contabilità della __________ traspare che dal 1991 al 1997 l’esborso di queste somme di denaro sarebbe stato effettuato in favore della signora __________, la quale le avrebbe riversate nella __________ come creditrice correntista di Fr. 1'050'000.-, come del resto risulta dalla contabilità.

                                  B.   Con sentenza 29 agosto 2002, il Pretore ha respinto la petizione, assumendo che l’attrice non ha recato la prova dell’esistenza di un contratto di mutuo fra le parti. Dai bilanci della __________, riconosciuti per corretti all’udienza preliminare, risulta che la somma di Fr. 1'050'000.- è stata contabilizzata come posta di credito nei confronti di __________, mentre dalla contabilità della società convenuta a partire dal 1998 non vi sarebbero debiti verso la __________ per questa somma di denaro. La situazione di bilancio precedente della società convenuta, ove emergeva un debito verso l’attrice è stata modificata a fronte di una situazione claudicante e di manifesta discrepanza. Da ultimo il Pretore ha negato che la __________ fosse stata autorizzata ad agire sulla base di una cessione per l’incasso, posto che questa tesi si poneva in contrasto con le argomentazioni esposte con la petizione.

                                  C.   Contro il premesso giudizio l’attrice si è aggravata in appello, sostenendo che la convenuta non ha contestato di aver ricevuto dai conti della __________ le tre somme di denaro per complessivi Fr. 1'050'000.-. Col che occorreva chiedersi a che titolo li avesse ricevuti, posto che i tre versamenti non erano stati versati sine causa. La convenuta non può quindi negare di aver ricevuto le somme di denaro senza la consapevolezza di doverli restituire. Rimprovera al Pretore di non aver considerato che le somme mutuate sono state messe a disposizione dall’attrice e che sino al 1997 dai bilanci della società convenuta risultava che creditore della somma di Fr. 1'050'000.- era la __________. Solo nel 1998 è stata modificata la scrittura contabile, sostituendo il nome dell’attrice con quello della signora __________. Questa modifica sarebbe intervenuta senza l’assenso della __________. La modifica della registrazione contabile nei bilanci della convenuta sarebbe avvenuta ad opera dell’amministratore unico della società convenuta successivamente all’inoltro dell’atto introduttivo di causa. Quanto alle affermazioni del revisore __________, costui si è limitato a riferire quanto da lui era stato constatato, senza spiegare i motivi di questa modifica. Soggiunge che negli attivi di bilancio della __________ figura una posta di credito correntista __________ a comprova che i soldi versati alla convenuta provenivano dalla __________, la quale ha dovuto accendere un mutuo ipotecario per ottenere la liquidità necessaria. Qualora si volesse seguire in parte le tesi del Pretore, per le quali la titolarità del credito era di pertinenza della signora __________, si doveva ammettere che quest’ultima avesse incaricato l’attrice di un mandato di credito in favore della convenuta. In questa evenienza, la titolarità del credito sarebbe rimasta al mandatario, ossia alla __________. Anche in presenza di un mandato propriamente detto la soluzione non muterebbe per effetto dell’art. 401 CO.

                                         Con tempestive osservazioni la __________, ha controdedotto che dalla contabilità dell’attrice non risulta alcuna posizione contabile dalla quale si possa ritenere l’esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti in causa. La modifica apportata al bilancio della convenuta è avvenuta con l’accordo del revisore. In realtà l’attrice avrebbe cercato di porre rimedio ad una situazione fiscale imbarazzante della signora __________, la quale aveva altresì problemi di liquidità. Delle altre considerazioni si dirà, all’occorrenza, nei successivi considerandi di diritto.

Considerato

in diritto

                                   1.   Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO).

                                         In generale l’attore che chiede la condanna del convenuto all’adempimento di obbligazioni contrattuali è tenuto a dimostrare l’esistenza di validi contratti dai quali si possano evincere gli obblighi del debitore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 m. 35). Come ha ricordato il Pretore, il mutuo è un contratto consensuale. L’obbligazione di restituire del mutuatario è un elemento essenziale del contratto. Essa risulta non tanto dal versamento operato dal mutuante, quanto dalla promessa di restituire dedotta dal contratto di mutuo. La consegna di denaro da parte del mutuante non è che una condizione dell’obbligo di restituire. Colui che chiede la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 83 II 210 consid. 2 con rinvii; LGVE 1975 I 255, Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 183 n.660; Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8a ed., pag. 425; BSK OR I-Schärer, N. 34 all’art. 318 e N. 11 all’art. 312). La consegna del denaro può, secondo le circostanze, costituire un indizio sufficiente per ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo obbligo di restituire. Non ci si trova nondimeno in presenza ad una presunzione di diritto che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di circostanze che il Giudice può tenere in considerazione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (cfr. sentenze citate qui sopra).

                                   2.   Nel caso in esame la materia del contendere è essenzialmente incentrata sulla questione a sapere se fra le parti in causa era in essere un contratto di mutuo.

                               2.1.   Il Pretore non ha ritenuto determinante per la soluzione della controversia il fatto che dai conti della __________ sono stati accreditati in favore della __________ Fr. 250'000.- il 28 agosto 1991 (doc. J), Fr. 400'000.- il 17/18 febbraio 1992 (doc. L) e Fr. 400'000.- il 6 maggio 1992 (doc. N). Agli atti vi sono molti altri indizi convergenti e concludenti che non consentono di concludere per l’esistenza di un contratto di mutuo fra le parti. È pacifico che queste somme di denaro non sono state corrisposte a titolo di donazione e nessuno sembra contestarlo. Dagli atti non emerge chiaramente se queste somme di denaro sono state accreditate dalla società attrice alla società convenuta per ordine e per conto della signora __________ in adempimento di un mandato (art. 394 segg. CO), mentre non v’è alcuna prova, neppure indiziaria, che consenta di concludere che i versamenti in rassegna sono stati eseguiti in adempimento di un mandato di credito (art. 408 segg. CO), ovvero che la __________ (mandataria e creditrice) abbia accettato su richiesta della signora __________ a (mandante) di far credito alla __________ (terzo debitore).

                                         Certo è invece che dalla contabilità dell’attrice non risultano fra gli attivi dei crediti verso la società convenuta. Dal bilancio della __________ riferito al 31 dicembre 1992 traspare un credito in conto corrente di Fr. 1'813'838,35 verso la signora __________, che nel 1991 ammontava a Fr. 848'741,65 (doc. 4), il quale è aumentato a Fr. 1'979'123,55 nel 1993 (doc. 5), a Fr. 2'096'148,85 nel 1994 (doc. 6) a Fr. 2'230'207,35 nel 1995 (doc. 7), a Fr. 2'322'192,45 nel 1996 (doc. 8) e Fr. 2’2443'718,50 nel 1997 (doc. 9). Come è stato pertinentemente rilevato dal Pretore, l’attrice si era opposta alla richiesta della convenuta di far esaminare la propria contabilità in punto all’esattezza delle registrazioni di bilancio, osservando che essa era corretta (verbale di udienza preliminare). Se così stanno le cose si deve ritenere che questa ammissione non poteva contenere alcuna riserva. Le registrazioni dovevano essere ritenute per esatte e complete. Dal che si può dedurre che l’attrice non poteva vantare alcun credito nei confronti della __________. Diversamente il capitale mutuato di complessivi Fr. 1'050'000.-, unitamente agli interessi, avrebbe dovuto essere esposto a bilancio. Invero il conto d’esercizio ed il bilancio annuale devono essere allestiti secondo i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in modo chiaro e completo, così da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell’azienda (art. 959 CO). L’art. 805 CO prevede che le disposizioni sul bilancio e sui fondi di riserva della SA si applicano anche alla Sagl. Il bilancio in particolare deve indicare l’attivo circolante, che va suddiviso in liquidità, crediti risultanti da forniture e prestazioni, nonché altri crediti e scorte (art. 663a cpv. 2 CO). Fra gli altri crediti indicati dall’art. 663a cpv. 2 CO, si possono in particolare annoverare i prestiti (BSK OR II-Neuhaus/Ilg, N. 29 all’art. 663a; BSK OR II- Neuhaus/Binz N. 20 tab. III all’art. 958), che apparentemente sembrerebbe non ne siano stati erogati in favore della società convenuta.

                               2.2.   Dai conti della __________ fino al 31 dicembre 1997 risultava fra i passivi della società un debito di Fr. 1'050'000.- nei confronti della __________ (doc. Q). Questa posizione è stata rivista e corretta nell’anno successivo, ove creditore del mutuo non era più indicata la società attrice, ma la signora __________ (doc. 10). Questa modifica di bilancio, avvenuta in contrasto con il principio della continuità dell’esercizio (art. 662a cpv. 2 n. 4 CO), andava illustrata nell’allegato (art. 662a cpv. 3 CO), che non è agli atti. Dal 1994 in avanti non si sono tenute assemblee per approvare i conti (cfr. interrogatorio formale __________). Questa documentazione contabile non è comunque inutilizzabile ai fini del giudizio. La modifica della voce di bilancio della società convenuta non è rimasta sotto silenzio e non è avvenuta arbitrariamente. Il revisore dei conti della __________ ha riferito che al momento in cui assunse la carica nel 1997 chiese la documentazione comprovante la posizione passiva di Fr. 1'050'000.- verso la __________. Come si poteva prevedere, la __________ non aveva esposto alcun credito nei confronti della convenuta per cui occorreva sanare (per quel che traspare dagli atti) il vizio, correggendolo, in modo tale che vi fosse una certa corrispondenza fra la contabilità delle due società. Il rapporto di revisione della __________ riferito all’esercizio 1998 (l’anno della modifica) non è stato versato agli atti. Per contro v’è quello dell’anno 1999, ove si attesta che “il bilancio ed il conto Perdite e profitti sono conformi alla contabilità allestita”, che “la tenuta della contabilità è corretta e conforme alle norme ed alla prassi in materia”, che “l’esposizione della situazione patrimoniale e di quella della gestione economica è in consonanza con le disposizioni legali e statutarie” (doc. AF). In assenza di riscontri diversi, specie in relazione alla falsità o alla inesattezza delle voci che figurano nei bilanci della __________, non si può concludere, se non nel senso di ritenere che neppure dalla contabilità della convenuta è possibile desumere che fra l’attrice e la convenuta era in essere un contratto di mutuo sciolto poco prima dell’introduzione della petizione.

                                         Il giudizio del Pretore appare così immune da ogni critica e va confermato.

                                   3.   L’attrice con l’appello ha riproposto una tesi che era stata affacciata in causa con le conclusioni, per la quale essa era stata autorizzata ad agire in giustizia nei confronti della __________ in forza di un mandato di incasso (recte cessione per l’incasso) conferitole dalla signora __________ sul retro della procura (doc. H). Questa tesi, che si fonda su un complesso di fatti diverso rispetto a quanto è stato esposto in petizione, è improponibile perché non ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti (art. 74 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 74 m. 5). Infatti con la petizione la __________ ha sostenuto che il credito nei confronti della convenuta discendeva da un contratto di mutuo che era stato perfezionato fra le parti in causa e non da un rapporto giuridico sorto fra soggetti giuridici diversi (__________ e __________). Con l’atto introduttivo di causa l’attrice ha contestato che il credito dedotto in giudizio in origine fosse di pertinenza della signora __________ e nemmeno aveva preteso che lo stesso era stato ceduto per l’incasso. Parimenti non è stato sostenuto che la __________ agiva in giudizio in forza di una cessione d’incasso che, materialmente, consentiva il cambiamento della titolarità del credito (diverso per il mandato di incasso; cfr. DTF 119 II 454).

                                   4.   L’appello, infondato, deve essere respinto con carico di spese e ripetibili.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello 23 settembre 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr. 5’900.b) spese                         Fr.    100.totale                              Fr. 6’000.già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata Fr. 25'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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