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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.05.2003 12.2002.169

8. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,153 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.169

Lugano 8 maggio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2001.00011 della Pretura del distretto di Riviera- promossa con istanza 5 febbraio 2001 da

__________ rappr. dall'__________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'100.oltre interessi nonché il riconoscimento di un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO;

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 3'378.20 più interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 6 settembre 2002, con cui ha integralmente accolto la domanda riconvenzionale ed accolto l'istanza per fr. 8'100.- oltre interessi;

appellante l'istante con atto di appello 13 settembre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente l'istanza e di respingere la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante adesivamente la convenuta con allegato 28 settembre 2002, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso di ammettere l'istanza per fr. 1'620.- e in subordine per fr. 7'020.-, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l'istante con osservazioni 10 ottobre 2002 postula la reiezione dell'appello adesivo protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto 14 luglio 1999 (doc. 1) la ditta __________ ha assunto __________ in qualità di autista-magazziniere: il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prendeva inizio il 15 luglio 1999 e prevedeva un salario mensile di fr. 2'700.- lordi.

                                         Il 18 ottobre 2000 il lavoratore è stato licenziato in tronco.

                                   2.   Con l'istanza in rassegna __________, rilevando l'infondatezza dei motivi di licenziamento addotti a quel momento, ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 8'100.-, somma corrispondente al salario per i mesi da ottobre a dicembre 2000, nonché l'attribuzione di un'indennità per licenziamento ingiustificato da stabilirsi dal giudice.

                                   3.   La convenuta si è opposta all'istanza, rilevando il benfondato del licenziamento significato all'istante, il quale, a suo dire, si sarebbe reso colpevole, il 5 ottobre 2000, di aver immesso nel furgone Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI in dotazione della ditta, alimentato con carburante diesel, un quantitativo di 4.27 l di benzina. Accortosi immediatamente dell'errore commesso, l'istante, dopo aver pagato in contanti il carburante, avrebbe immesso, per cercare di "diluire" la benzina, altri 63.58 l di diesel, pagando questa volta con la carta di credito aziendale. Egli avrebbe in seguito omesso di avvertire il datore di lavoro della circostanza, sicché il giorno seguente il furgone, guidato a quel momento da un altro autista, sarebbe rimasto in panne.

                                         Il risarcimento del danno al furgone, fatturato dalla carrozzeria in fr. 3'378.20, è oggetto della domanda riconvenzionale.

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l'istanza ed ammesso integralmente la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure, facendo propria la versione dei fatti evocata dalla convenuta, ha in sostanza ritenuto che le ragioni da lei addotte a sostegno del licenziamento immediato erano fondate, ma che il provvedimento, significato all'istante al più presto dopo 9 giorni dacché la parte era venuta a conoscenza dei fatti, era senz'altro tardivo e dunque ingiustificato. L'istante è stato pertanto condannato a rifondere alla convenuta le spese per la riparazione del furgone (fr. 3'378.20), mentre quest'ultima è stata a sua volta condannata a versare alla controparte il salario fino al prossimo termine di disdetta, ovvero fino al 31 dicembre 2000 (fr. 8'100.-), ritenuto che nelle particolari circostanze non era però possibile riconoscere all'istante un'indennità per licenziamento ingiustificato.

                                   5.   Entrambe le parti si sono aggravate contro il giudizio pretorile.

                                         L'istante, con l'appello principale, ribadisce anche in questa sede l'assoluta inesistenza dei motivi alla base del suo licenziamento in tronco, dal che l'infondatezza della pretesa di risarcimento danni formulata dalla controparte e il benfondato della richiesta di un'indennità per licenziamento ingiustificato. Due sono invece le richieste che la convenuta avanza con l'appello adesivo: essa contesta innanzitutto che il licenziamento sia stato significato tardivamente, evidenziando che in tal caso l'istanza potrebbe essere ammessa solo per fr. 1'620.-, corrispondente al salario fino al 18 ottobre 2000, mai versato; in via subordinata, se si dovesse confermare il carattere ingiustificato del licenziamento, osserva che in base al contratto il prossimo termine di disdetta sarebbe spirato il 18 dicembre 2000, per cui il credito a favore della controparte sarebbe stato tutt'al più di fr. 7'020.-.

                                   6.   Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame presentato dalla rispettiva controparte si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa: ciò è in sostanza il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (cfr. DTF 127 III 313).

                                         Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nulla permette di concludere che l'istante il 5 ottobre 2000 si sia reso colpevole di quanto addebitatogli dalla convenuta e in particolare che abbia immesso della benzina nel furgone della ditta. L'unica prova in tal senso versata agli atti dalla convenuta, ovvero la registrazione di cassa della stazione di servizio __________ di __________ -che dispone di 8 colonne di distribuzione- in cui si sarebbero svolti i fatti (doc. 7), è in effetti del tutto inconsistente: pacifico che alle 7.30 di quel giorno l'istante abbia pagato, con la carta di credito aziendale, la fornitura di 63.58 l di diesel, nessun elemento permette invece di avvalorare la tesi di parte convenuta, secondo cui il pagamento a contanti di 4.27 l di benzina super plus 98, avvenuto alle 7.28, sia stato a sua volta effettuato dall'istante e non invece da un altro cliente, ad esempio uno scooterista. L'istruttoria non ha neppure permesso di confermare che l'istante abbia effettivamente pronunciato la frase riportata nella lettera di licenziamento (doc. A) -il cui tenore è stato espressamente contestato dalla controparte (cfr. doc. C)- "cosa potrebbe poi danneggiare un po' di benzina messa assieme al diesel", rispettivamente abbia confessato, come riportato sempre in quella missiva, di aver già commesso in precedenza un analogo sbaglio. Il fatto che il furgone non sia rimasto in panne quel medesimo giorno, ma unicamente l'indomani, per altro durante il viaggio di ritorno, gioca comunque a favore della tesi dell'istante, secondo cui l'immissione di benzina sarebbe in sostanza ascrivibile a qualcun altro.

                                         Ad ogni buon conto, avendo l'istante contestato in causa anche il tenore del doc. 8 con cui il garage __________ confermava che la panne al furgone era riconducibile alla presenza di benzina nel serbatoio e non essendo state assunte altre prove in proposito, non è in definitiva nemmeno dimostrato che l'eventuale errore commesso dall'istante il 5 ottobre 2000 sia stato causale per il successivo danno al furgone e con ciò per il licenziamento.

                                   8.   Dovendosi pertanto concludere, in assenza di migliori riscontri, per l'estraneità dell'istante all'episodio in questione e dunque per il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, le questioni litigiose in questa sede possono essere evase come segue.

                                8.1   La domanda riconvenzionale, con cui la convenuta chiedeva all'istante il risarcimento delle spese di riparazione del furgone, deve senz'altro essere respinta.

                                8.2   L'istanza -come vedremo- può per contro essere ammessa, anche se non nella misura ipotizzata dall'istante.

                                         Che il contratto di lavoro tra le parti prevedesse, in caso di impiegati che erano in ditta da 2 ma meno di 9 anni, un termine di disdetta con un preavviso di 60 giorni (cfr. doc. 1, art. 3) e che di conseguenza l'istante potesse in concreto pretendere di essere retribuito solo fino al 18 dicembre 2000, è stato addotto dalla convenuta per la prima volta, e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), solo in questa sede. La dottrina ha in ogni caso già avuto modo di precisare che se, come nel caso di specie, il contratto con cui si modificano i termini legali di disdetta non indica il momento della sua scadenza, lo stesso prenderà fine, come previsto dalla norma dispositiva di cui all'art. 335c cpv. 1 CO, per la fine di un mese (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 5 ad art. 335c CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., N. 6 ad art. 335c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 11 ad art. 335c CO; JAR 1983 p. 166.).

                                         Quanto all'indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, la stessa, ancorché non quantificata dall'istante -ma la dottrina e la giurisprudenza ammettono tale modo di procedere (Rehbinder, op. cit., N. 11 ad art. 337c CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 14 ad art. 337c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., p. 344; Von Känel, Die Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung nach Art. 337c Abs. 3 OR, Zurigo 1996, p. 153; Troxler, Der sachliche Kündigungsschutz nach schweizerischem Arbeitsvertragsrecht, Zurigo 1993, p. 155 e seg.; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, p. 313 con altri rif.; JAR 1994 p. 238 e 308; II CCA 21 febbraio 1995 in re P./P. SA)- può nondimeno essere riconosciuta. Tenuto conto da una parte della tutto sommato breve durata del rapporto di lavoro e del fatto che l'istante il 17 gennaio 2000 era già stato oggetto di un richiamo (doc. 3) -per inciso si osserva che in causa la parte aveva unicamente provveduto a contestare il carattere arbitrario dell'assenza del 15 gennaio 2000, ma non invece, se non in modo generico e dunque irrituale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 170), il fatto, cui pure si faceva accenno nel richiamo, secondo cui non era la prima volta che si verificavano analoghe assenze- e dall'altra dell'estraneità dell'istante ai fatti che hanno portato al licenziamento, questa Camera, in considerazione dell'ampio potere d'apprezzamento che le compete, limitato unicamente dall'obbligo legale di non attribuire al lavoratore un indennizzo superiore all'equivalente di 6 mesi di salario, ritiene senz'altro equo riconoscergli un'indennità pari a 2 salari mensili.

                                         In virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, il lavoratore non è però più legittimato a far valere nei confronti del datore di lavoro le somme che nel frattempo gli sono state versate a titolo di indennità di disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe indebitamente arricchito (cfr. sul tema Streiff/Von Känel, op. cit., N. 11 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., N. 6 ad art. 337c CO; DTF 120 II 365 segg.; II CCA 12 maggio 1995 in re O./O. SA, 3 ottobre 1995 in re C./O. SA, 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 30 ottobre 1997 in re J./C., 31 maggio 1998 in re F./S. SA): dai crediti dell'istante devono essere dedotti i fr. 4'294.40 versati a suo tempo dalla __________ (doc. F e G).

                                   9.   Ne discende che l'appello adesivo dev'essere respinto, mentre quello principale è parzialmente accolto nel senso che la convenuta è condannata a versare alla parte istante la somma di fr. 9'205.60 lordi oltre interessi (fr. 8'100.- per salari fino al prossimo termine di disdetta + fr. 5'400.- per indennità per licenziamento ingiustificato ./. fr. 4'294.40 per cessione legale).

                                         Non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO), ritenuto che le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 13 settembre 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 6 settembre 2002 della Pretura del distretto di Riviera è così riformata:

                                         1.     L'istanza 5 febbraio 2001 di __________ è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza la ditta __________, è condannata a versare a __________, la somma di fr. 9'205.60 lordi oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 su fr. 3'805.60.

                                         2.     La domanda riconvenzionale 9 marzo 2001 di __________ è respinta.

                                         3.     Non si prelevano né tasse né spese giudiziarie per le due procedure. __________ verserà a __________ complessivamente fr. 1'200.- per parti di ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello. La parte appellata rifonderà all'appellante fr. 100.- per parti di ripetibili.

                                  III.   L’appello adesivo 28 settembre 2002 di __________ è respinto.

                                 IV.   Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello adesivo. La parte appellante adesivamente rifonderà alla controparte fr. 300.per ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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