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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.09.2003 12.2002.165

30. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,523 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.165

Lugano 30 settembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, vicepresidente, Epiney-Colombo e Giani, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00115 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 22 novembre 2000 da

__________ rappr. dallo studio legale __________  

Contro

__________ rappr. dallo studio legale __________  

con cui l’attrice ha chiesto la__________ pagamento di fr. 19'261.60 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a quell'importo, dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 6 agosto 2002 ha accolto per fr. 8'417.80 più accessori;

appellante il convenuto con atto di appello 4 settembre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 17 ottobre 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con sentenza pretorile 20 aprile 2000 (doc. 1), confermata il 21 agosto 2000 dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello (doc. A), __________ è stato riconosciuto autore colpevole di lesioni semplici "per avere, a __________, zona __________, in data 17 luglio 1999, provocato a __________ le lesioni attestate dai certificati medici agli atti colpendola con un pugno alla schiena, con dei guinzagli per cani alle braccia e lanciando dei sassi contro la sua persona", ed è stato di conseguenza condannato ad una pena di 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente. Per ogni pretesa, la parte civile è stata rinviata al competente foro civile.

                                   2.   Con la petizione in rassegna __________, al momento dei fatti pensionata sessantanovenne, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 19'261.60, postulando in particolare il risarcimento delle spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 191.80), delle spese legali sopportate (fr. 6'569.80) e di un'indennità per torto morale (fr. 12'500.-).

                                         Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando segnatamente l'ammontare dei danni subiti dalla controparte e l'esistenza di un nesso causale tra gli stessi e i fatti a lui addebitati, ritenendo in ogni caso esagerate le pretese attoree.

                                   3.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha preliminarmente osservato che, in applicazione dell'art. 112 CPC, il giudice doveva riferirsi alle risultanze ed agli accertamenti di fatto emersi durante il processo penale e valutare in modo autonomo questi elementi dal profilo giuridico. Ritenuto che dall'incarto penale era risultato che la parte convenuta era responsabile dell'atto illecito ed era dunque tenuta al risarcimento, egli, richiamati correttamente le disposizioni di legge e i principi giurisprudenziali applicabili -a cui si può senz'altro rinviare-, ha provveduto ad esaminare la fondatezza delle singole posizioni di danno: le spese mediche sono state caricate al convenuto in ragione di fr. 36.30, corrispondente alla partecipazione del 10% a carico dell'assicurato su ogni fattura; la pretesa relativa alle spese per l'assistenza legale, dedotti alcuni esborsi e trasferte nonché l'onere per il patrocinio avanti alla Corte di cassazione e revisione penale, per il quale erano già stati attribuiti fr. 800.- a titolo di ripetibili, è stata ammessa limitatamente a fr. 4'381.50; l'indennità per torto morale è stata infine stabilita in fr. 4'000.-.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Premesso che le conseguenze fisiche e psichiche subite dall'attrice, da lei oltretutto amplificate oltre misura, non erano esclusivamente ascrivibili ai fatti avvenuti il 17 luglio 1999, egli auspica in questa sede un riesame delle singole posizioni di danno: a suo giudizio, l'assunto pretorile, oltretutto contraddittorio, che concludeva per il riconoscimento a favore dell'attrice del 10% di alcune fatture mediche, non teneva conto del fatto che varie posizioni fatturate a quel momento non si lasciavano ricondurre all'atto illecito ed erano comunque già state risarcite dalla cassa malati; le spese legali, di cui era contestata la causalità, l'ammontare e la necessità, questioni che semmai andavano risolte dal Consiglio di moderazione, erano ampiamente esagerate, tanto più che alla controparte era già stata riconosciuta un'indennità ripetibile di fr. 800.-; nulla poteva infine essere concesso per torto morale, atteso da una parte che l'attrice non aveva provato le circostanze che potevano giustificare un'indennità come quella attribuita dal Pretore, comunque esagerata, e dall'altra che i certificati medici agli atti, nemmeno specialistici, non permettevano di concludere per l'esistenza di una situazione di particolare sofferenza.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   L'osservazione formulata nel gravame a titolo preliminare, secondo cui l'attuale stato valetudinario dell'attrice, la cui gravità era per altro stata da lei amplificata oltre misura, non sarebbe esclusivamente ascrivibile all'atto illecito in questione, non costituisce in realtà una censura e non necessita in definitiva di essere esaminata: la parte convenuta non ha in effetti spiegato se ed eventualmente in che modo tali circostanze, oltretutto sollevate in modo generico, potessero essere rilevanti per l'esito della causa segnatamente imporre una soluzione diversa da quella adottata dal primo giudice (cfr. per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 16 ad art. 309).

                                   7.   Passando ad esaminare le contestazioni relative alle singole posizioni di danno, è senz'altro a torto che il convenuto si oppone alla rifusione di fr. 36.30, corrispondenti al 10% delle fatture mediche di cui ai doc. D, E e F. Contrariamente a quanto addotto dal convenuto, non è innanzitutto vero che il Pretore avrebbe ritenuto che l'attrice non aveva provato di aver pagato di tasca propria quelle fatture, sicché nel suo giudizio di riconoscere nondimeno a favore di quest'ultima il 10% delle somme fatturate si intravedeva una chiara contraddizione: il concetto esposto a quel momento dal giudice di prime cure era in effetti diverso (sentenza p. 4), visto che egli si era limitato ad accertare che l'attrice non aveva comprovato che quelle fatture fossero state interamente da lei sopportate, ovvero che le stesse le fossero state risarcite, anche solo in parte, dalla sua cassa malati. Parimenti infondata è la censura con cui il convenuto osserva che alcune delle posizioni fatturate nei doc. E e F non potrebbero essere messe in relazione con l'atto illecito: il fatto che in quei documenti non sia stato specificato il motivo della relativa "consultazione" non può in ogni caso andare a beneficio del convenuto, tanto è vero che dal doc. B allegato al rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria e dalla testimonianza del dr. __________ è risultato chiaramente che le visite mediche del 26 luglio, del 3 agosto e del 7 settembre 1999 rispettivamente del 14 aprile 2000, oggetto delle consultazioni fatturate nei doc. E e F, si lasciavano tutte ricondurre agli avvenimenti del 17 luglio 1999; il fatto che nel doc. F sia stato indicato che si trattava di un caso di "malattia" è pure irrilevante, atteso come il dr. __________, che aveva eseguito la relativa consultazione, ha confermato in sede testimoniale che la visita in questione era in realtà una conseguenza dell'aggressione subita ad opera del convenuto; anche l'effettuazione di un esame semplice della funzione polmonare, pure riportato nel doc. F, è riconducibile, a detta del dr. __________, ai fatti in esame, ed è verosimilmente dovuta al fatto che l'attrice lamentava a quel momento dei disturbi somatici, respirando con affanno e sentendosi strozzata. Non è stato infine provato che le tre fatture siano state integralmente risarcite dalla cassa malati.

                                   8.   Il convenuto contesta, anche in questa sede, la causalità e l'ammontare delle spese legali esposte dall'attrice (doc. G, H e I), mettendo in dubbio l'effettiva necessità delle prestazioni svolte dall'avvocato di quest'ultima, a suo dire comunque esorbitanti. La censura con cui è contestata la causalità delle spese legali è ampiamente infondata, visto e considerato che la stessa parte convenuta ha in definitiva ammesso che la controparte aveva ritenuto di far capo ad un legale per l'allestimento della denuncia penale e per la salvaguardia dei suoi interessi in occasione del processo penale avanti al Pretore rispettivamente nella procedura ricorsuale dinanzi alla Corte di cassazione e revisione penale. Per quanto riguarda l'ammontare degli onorari, vale la pena di osservare che, a norma dell'art. 36 vLAvv. (nella versione in vigore fino all'8 novembre 2002), il Consiglio di moderazione giudicava inappellabilmente come istanza unica le controversie attinenti all'applicazione della Tariffa dell'ordine degli avvocati (TOA), segnatamente alla mancata o all'errata applicazione dei parametri di quei disposti. Questioni di merito, in particolare relative al rapporto di mandato (sussistenza del rapporto, conduzione del patrocinio, esecuzione delle prestazioni, rescissione) rientravano invece nella competenza del giudice civile (DTF 112 Ia 27 consid. aa con rinvii). Date queste competenze, l'ipotizzato esame da parte del Consiglio di moderazione appare fuori luogo, anche perché la censura concerne l'estensione del mandato e soprattutto un eccesso di prestazioni rispetto alle necessità della fattispecie. In particolare il convenuto evidenzia che lo sforzo profuso dal legale di controparte nell'allestimento della denuncia penale -e con ciò anche il maggior onorario da questi esposto (cfr. art. 8 TOA)- sarebbe stato eccessivo, segnatamente nella misura in cui a quel momento era stato addirittura ipotizzato il reato di tentato omicidio (cfr. denuncia 13 agosto 1999), senza che ve ne fossero in realtà gli estremi, circostanza di cui l'attrice o almeno il suo legale dovevano senz'altro essere consapevoli. A ragione: sentita da una pattuglia della polizia la sera stessa dei fatti, essa si era in effetti limitata ad affermare di aver avuto una discussione con vie di fatto, di essere stata calunniata e diffamata dal convenuto (cfr. rapporto di segnalazione 2 settembre 1999), senza però aver evidenziato circostanze che potessero far pensare a un tentativo di omicidio, tanto è vero che gli agenti non avevano ritenuto di segnalare d'ufficio i fatti al magistrato, ciò che si sarebbe imposto in caso di ipotesi di crimine, ma l'avevano unicamente resa edotta della possibilità di sporgere querela penale al Ministero pubblico. In tali circostanze, questa Camera ritiene tutto sommato equo ridurre di fr. 500.la somma di cui il convenuto è tenuto a risarcire l'attrice. Per il resto, il convenuto non si è assolutamente confrontato con l'assunto pretorile che considerava giustificati e quindi congrui gli onorari e gli esborsi -sia pure da lui parzialmente rettificati- esposti nei doc. G e H, per cui gli stessi non possono più essere rimessi in discussione in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 307 e m. 27 ad art. 309), così che in definitiva l'importo dovuto dal convenuto a titolo di spese legali può essere quantificato in fr. 3'881.50.  Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, infine, del fatto che all'attrice erano stati riconosciuti fr. 800.- di ripetibili per la procedura avanti alla Corte di cassazione e revisione penale (cfr. doc. A), il Pretore aveva già tenuto conto, laddove aveva escluso che il convenuto dovesse in tal caso assumersi le spese relative alla fattura di cui al doc. I (sentenza p. 5).

                                   9.   Il convenuto contesta infine l'ammontare dell'indennità per torto morale riconosciuta dal Pretore, asserendo in sostanza che un importo di fr. 4'000.sarebbe in concreto eccessivo, tanto più che da una parte l'attrice non aveva provato l'esistenza delle circostanze di fatto necessarie alla sua quantificazione e dall'altra che i certificati medici agli atti, oltretutto nemmeno rilasciati da specialisti, non permettevano di concludere per l'esistenza di una situazione di particolare sofferenza. Queste ultime due censure sono senz'altro infondate: da una parte l'istruttoria ha permesso di evidenziare le circostanze necessarie alla quantificazione del torto morale (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell'autore, ecc., cfr. per tante: IICCA 11 marzo 2003 inc. n. 12.2002.98) e dall'altra i certificati medici versati agli atti, ancorché non specialistici, e l'audizione testimoniale del dr. __________, che aveva allestito l'ultimo certificato in ordine di tempo (doc. C), hanno consentito a questa Camera di fondare il proprio convincimento in merito all'evoluzione dello stato valetudinario dell'attrice a seguito dei fatti in esame. Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà (art. 4 CC). Nel caso di specie se è vero che gli inconvenienti fisici subiti dall'attrice a seguito dei fatti, per altro non gravi -"tumefazioni ed ematomi a livello di entrambe le spalle, tumefazione ed escoriazioni sul dorso, regione scapolare, ematoma e gonfiore polso destro, dolente alla palpazione" (cfr. certificato medico dell'Ospedale __________ di __________ allegato quale doc. C al rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria)- si sono nel frattempo risolti senza conseguenze particolari, è però altrettanto vero che l'aggressione, di cui è stato oltretutto riconosciuto il carattere intenzionale, ha dato luogo nell'attrice a una sindrome psichica, che le ha comportato una caricabilità ridotta post-traumatica con una moltitudine di conseguenze, non curabile, che le impone tuttora una psicoterapia medicamentosa (teste __________; doc. B e C), anche se non è stata provata la necessità di una vera e propria cura psichiatrica. Alla luce di quanto precede e vista la giurisprudenza in materia (cfr. in particolare Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. ed., Zurigo 2003, VII/1995-1997 n. 6a, 6b, 6e, 7, VII/1998-2000 n. 3, 4c, 4g, 8d, 8f, 8i, 10c, ove, in presenza di inconvenienti fisici non particolarmente gravi con lievi conseguenze psichiche, ad es. persistenza di paura o di stati ansiosi, sono stati riconosciuti importi dell'ordine varianti tra i fr. 1'000.- e i fr. 3'000.-), la scrivente Camera ritiene tutto sommato di dover modificare l'importo riconosciuto dal primo giudice per torto morale, atteso che un'indennità di fr. 2'000.- meglio tiene conto della particolarità del caso concreto.

                                10.   Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello, che la petizione dev'essere accolta per fr. 5'917.80 più accessori.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 4 settembre 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 6 agosto 2002 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza il signor __________, è tenuto a versare alla signora __________, la somma di fr. 5'917.80 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 1999.

                                         2.     L'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 5'917.80 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 1999 e fr. 100.-- di spese esecutive.

                                         3.     La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese di fr. 60.--, già anticipate  e da anticipare dall'attrice, restano a suo carico nella misura di 7/10 e per la rimanenza a carico del convenuto, al quale l'attrice rifonderà altresì l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.         280.-b)  spese                                            fr.           20.--

                                         T otale                                            fr.         300.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico in ragione di 3/4 e per  la rimanenza sono poste a carico dell’appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 200.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

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