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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2003 12.2002.163

16. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,109 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.163

Lugano 16 luglio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.00066 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 28 giugno 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________  

con la quale l'attore chiede la condanna delle convenute al pagamento di un importo di almeno fr. 30'000.-- oltre accessori a titolo di licenziamento abusivo.

Ed ora sull'appello 3 settembre 2002 dell’attore nei confronti del decreto 8 agosto 2002 con il quale il Pretore ha accolto un'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova presentata dalle convenute, ritenuto che la controparte non ha formulato osservazioni in merito.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

ritenuto in fatto:

                                         che __________ ha iniziato a lavorare in veste di apprendista presso la __________ nel 1966, per poi divenire, con il passare degli anni, responsabile del personale di questa società e della __________;

                                         che a seguito di problemi di salute __________ è risultato inabile al lavoro al 100% tra il 23 marzo e il 14 agosto 2000 e che dopo un breve periodo di attività al 50% egli ha dovuto di nuovo interrompere totalmente la propria attività dal 12 settembre 2000;

                                         che con scritto 15 dicembre 2000 la __________ e la __________ hanno notificato al proprio dipendente la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre 2000, posticipato poi al 31 marzo 2001 (doc. Q, S);

                                         che con petizione 28 giugno 2001 __________ ha convenuto in giudizio la __________ e la __________ postulando un risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio alla sua salute fisica e mentale provocatagli dal bossing, ossia il mobbing da parte dei suoi superiori, subìto durante gli anni di lavoro precedenti al licenziamento, ritenendo che il comportamento del datore di lavoro costituirebbe una violazione contrattuale ai sensi dell’art. 97 CO e pertanto il suo licenziamento sarebbe abusivo ex art. 336 CO;

                                         che la __________ e la __________ si sono opposte alle pretese del lavoratore, adducendo che egli avrebbe avuto rilevanti problemi relazionali con i colleghi e che lo scioglimento del rapporto di lavoro sarebbe da ricondurre alla difficile gestione della sua personalità;

                                         che con istanza di restituzione in intero 3 maggio 2002, l’attore ha chiesto e ottenuto l’assunzione agli atti (doc. LL) dello scritto 9 aprile 2002 dell’assicurazione __________ che lo informava dell’estin-zione, a partire dal 1. aprile 2002, del suo diritto all’allocazione dell’indennità giornaliera per perdita di guadagno;

                                         che con istanza di restituzione in intero 23 maggio 2002, addu-cendo di essere venute a conoscenza solo al momento della notifica della suddetta istanza dell’esistenza di un rapporto assicurativo privato tra __________ e l’assicurazione __________, le convenute hanno richiesto l’assunzione quale mezzo di prova dell’intero incarto __________ relativo all’attore, documentazione che senza colpa non sarebbero state precedentemente in grado di indicare, ma influente per l’esito della vertenza poiché permette-rebbe di far conoscere il motivo della cessata erogazione delle indennità;

                                         che __________ si è opposto alla suddetta richiesta di restitu-zione in intero rilevando che le istanti sarebbero già state a conoscenza del suo rapporto assicurativo con la __________ poiché egli vi avrebbe già fatto riferimento sia nell’allegato di petizione sia producendo la polizza di cui al doc. FF. Il mancato richiamo dell’incarto della __________ in sede di risposta e di udienza preliminare sarebbe quindi imputabile unicamente alla negligenza della __________ e della __________; in ogni caso, la docu-mentazione richiesta sarebbe ininfluente per l’esito del processo poiché quanto versato agli atti fornirebbe già tutte le indicazioni necessarie riguardo al suo rapporto assicurativo con la __________;

                                         che con decreto 8 agosto 2002, il Pretore ha accolto l’istanza di restituzione in intero della __________ e della __________, adducendo che, nonostante la petizione accennasse al rapporto assicurativo individuale sorto tra l’attore e la __________, lo scritto dell’assicurazione del 9 aprile 2002 (doc. LL) prevedeva una data anticipata per la cessazione delle indennità di perdita di guadagno rispetto a quella indicata in sede di petizione. Il primo giudice è quindi giunto alla conclusione che erano sorte nuove circostanze suscettibili di rivelarsi utili ai fini della determinazione dell’eventuale obbligo di riscarcimento a carico delle convenute;

                                         che con appello 3 settembre 2002 __________ ha censurato la decisione pretorile ribadendo che in corso di causa non sareb-bero emerse nuove circostanze da giustificare la richiesta di controparte, innanzitutto perché il passaggio dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale presso la __________ era già stato indicato in sede di petizione e concretizzato con la produ-zione della polizza di assicurazione (doc. FF), senza che però controparte vi prendesse in qualche modo posizione.

                                         Inoltre, non corrisponderebbe a verità il fatto che non sarebbero chiari i motivi di cessazione dell’erogazione delle indennità giornaliere per il 22 marzo 2002: infatti, il 1. aprile 2001, ossia il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro tramite disdetta, al fine di poter continuare a beneficiare delle indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione __________, il lavoratore stipulava il passaggio dall’assicurazione collettiva del datore di lavoro all’assicurazione individuale (doc. FF, Q). Siccome ai fini del calcolo relativo all’estinzione delle prestazioni l’assicurazione tiene conto delle prestazioni già erogate - ancorché sotto l’egida della precedente copertura assicurativa collettiva - visto che __________ era caduto in malattia il 23 marzo 2000, il diritto a percepire le indennità giornaliere decorreva da tale data e quindi veniva meno 720 giorni dopo, ossia il 22 marzo 2002, come correttamente riportato dallo scritto del 9 aprile 2002 della stessa __________ (doc. LL). I motivi della cessazione del diritto alle indennità giornaliere sarebbero stati in ogni caso chiari per controparte, anche perché la stessa era affiliata all’assicurazione __________ nell’ambito di un contratto di assicurazione collettiva ed era perfettamente a conoscenza delle condizioni generali del contratto;

                                         che le parti appellate non hanno presentato osservazioni;

considerato in diritto:

                                         che le premesse per poter far capo all’istituto della restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove sono regolate agli art. 138 ss. CPC: la restituzione in intero per pro-durre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo è ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza, ritenuto come la relativa domanda debba essere inoltrata al più tardi entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza;

                                         che nella misura in cui tale istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità - che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati scritti (art. 78 CPC) - i requisiti per l’applicazione della restituzione in intero vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 138 CPC): che i requisiti della “tempestività” e della “mancanza di negligenza nell’omissione di una preventiva produzione di mezzi di prova o di difesa” vadano esaminati con un certo rigore lo si intuisce già dal tenore letterale degli articoli di legge; minor rigore è per contro richiesto nella valutazione della “influenza” dei nuovi fatti e prove, ritenuto come il legislatore ticinese si sia accontentato (rinunciando così ad una formulazione più incisiva) che gli stessi “appaiano” influenti per l’esito del processo: nell’esaminare l’influenza di prove e fatti il giudice dovrà pertanto limitarsi ad un giudizio di apparenza e di verosimiglianza, senza dover controllare troppo in profondità la fondatezza delle circostanze allegate o la rilevanza delle prove, che saranno in ogni caso oggetto di un più accurato esame da parte del giudice di merito, fermo restando però che una prova non è di principio considerata “influente” se non è idonea a giustificare, già al momento in cui è presentata, una formulazio-ne di conclusioni diversa da quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza quel mezzo probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 138; IICCA 24 marzo 1994 in re C./C.R. & Co, 22 agosto 1994 in re C./C.);

                                         che in primo luogo l’attore, nel proprio allegato di petizione 28 giugno 2001 ha evidenziato l’avvenuto passaggio dall’assicura-zione di perdita di guadagno collettiva stipulata dal datore di lavoro all’assicurazione individuale entrambe presso l’istituto assicurativo della __________ - producendo contestualmente la relativa polizza valevole dal 1. aprile 2001, ossia a far tempo dalla cessazione del rapporto contrattuale con la __________ e della __________ (doc FF). In particolare, nell’ambito del suddetto allegato preliminare, __________ ha affermato che per quantificare la perdita di guadagno “si dovrà tenere conto di uno stipendio mensile lordo di fr. 11'100.-più la tredicesima mensilità, …omissis…. e anche del fatto che il signor __________ ha nel frattempo stipulato il passaggio all’assicurazione perdita di guadagno in forma individuale che gli costa fr. 1'486.70 e che gli dà diritto ad un’indennità giornaliera, al lordo dell’imposta alla fonte, di fr. 317.-- al giorno a partire da aprile 2001 e per 730 giorni su 900 con tre giorni di attesa. Attualmente l’attore non ha ancora ricevuto versamenti da parte della __________” (v. petizione 28 giugno 2001, pto. 8, pag. 9 s.);

                                         che le parti convenute sono rimaste silenti in merito a questo punto sia in sede di risposta (v. risposta 21 settembre 2001, pto. 8, pag. 9), sia in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 28 novembre 2001 (v. elenchi mezzi di prova allegati al verbale di udienza UP 28.11.2001), nonostante l’attore avesse ammesso che tale circostanza non era stata ancora definitivamente chiarita, in particolare per quanto riguardava l’erogazione da parte della __________ dell’indennità giornaliera;

                                         che di conseguenza, ritenuto come i requisiti della “tempestività” e della “mancanza di neglienza nell’omissione di una preventiva produzione di mezzi di prova o di difesa” debbano essere esami-nati con un certo rigore, già di primo acchito l’istanza di restitu-zione in intero del 23 maggio 2002 della __________ e della __________ risulta essere intempestiva e la mancata richiesta di edizione nei confronti della __________ dell’incarto relativo al lavoratore in sede di udienza preliminare, con preannuncio negli allegati preliminari scritti, appare inficiata da negligenza;

                                         che inoltre la lettera della __________ del 9 aprile 2002 (doc. LL), assunta agli atti in corso di causa su richiesta dell’ attore, e senza opposizioni da parte delle convenute, stabilisce con chiarezza che in base alle condizioni generali d’assicurazione __________ per l’assicurazione di indennità giornaliera, il diritto di __________ di percepire le indennità giornaliere di fr. 317.--  è decaduto in data 22 marzo 2002 e che di conseguenza è cessato il suo obbligo di versare i premi assicurativi;

                                         che infine, non appare neppure verosimile l’”influenza” dei mezzi probatori richiesti dalla __________ e dalla __________ poiché non vi sono motivi per dubitare che lo scritto del 9 aprile 2002 (doc. LL) contenga un errore di calcolo da parte della __________ - del resto le convenute non lo hanno neppure sostenuto - quo al termine fissato per la cessazione della corresponsione delle indennità giornaliere a __________;

                                         che, abbondanzialmente, in base alle condizioni generali del contratto di assicurazione della __________, il motivo della cessazione della erogazione delle rendite è da ricondurre al fatto che il periodo di 720 giorni in cui l’assicurato beneficia dell’indennità giornaliera inizia a decorrere dal suo primo giorno di malattia e che in caso di passaggio da un’assicurazione collettiva a un’assicurazione individuale, l’assicuratore computa le indennità già versate nell’ambito della precedente assicurazione collettiva, al fine di evitare un sovraindennizzo dell’assicurato (nel caso concreto, visto che __________ è stato inabile al lavoro per malattia dal 23 marzo 2000, il periodo di 720 giorni viene a scadere il 22 marzo 2002, come esposto nello scritto doc. LL);

                                         che alla luce dei precedenti considerandi non si ravvedono le condizioni per accordare alle istanti il beneficio della restituzione in intero ex art. 138 CPC e quindi l’appello viene integralmente accolto;

                                         che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), preponderante nella parte appellata;

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 3 settembre 2002 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza il decreto 8 agosto 2002 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è riformato come segue:

                                         1.   L’istanza di restituzione in intero presentata il 23 maggio 2002 dalla __________ e dalla __________ è respinta.

                                         2.   Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 250.-- sono poste a carico delle convenute in solido, le quali rifonderanno

                                             all’attore l’importo di fr. 250.-- a titolo di ripetibili.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, anticipate dall’appellante, sono poste a carico delle parti appellate in solido, le quali rifonderanno a controparte fr. 500.-- a titolo di ripetibili d’appello.

                                   3.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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