Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2010 (pubblicato) 12.2002.161

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,581 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Interpretazione di contratto - testo chiaro - cessione di pretese future non realizzate - ripetibili a Stato

Volltext

Incarto n. 12.2002.161

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.00195 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 22 ottobre 1998 da

1. __________ 2. ___________ entrambi patr. dall' avv.  

  Contro  

__________ patr. dall' avv.

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di

fr. 661’713.-- oltre interessi al 5% dal 30 luglio 1987, protestando spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 6 agosto 2002, ha integralmente respinto;

appellanti gli attori che con appello 4 settembre 2002 chiedono la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 7 ottobre 2002 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto in fatto:

                                  A.   Con petizione 22 ottobre 1998, la __________ e la __________. hanno sostenuto che negli anni 1983 e 1984 esse avrebbero concluso con lo Stato del Cantone Ticino dei contratti per la fornitura a mezzo di autocarro di 718'000 m3 (cifra corretta poi in 713'000 m3) di detriti per la costruzione di colline antirumore ai bordi dell’autostrada della __________. A mente delle attrici, il convenuto avrebbe unicamente acquistato ca. 543'000 m3 di detriti invece dell’intera quantità pattuita, omettendo in tal modo di adempiere la propria obbligazione.

                                         La __________ e la __________ hanno quindi postulato la condanna dello Stato al risarcimento dell’importo di fr. 661'713.03 a titolo di risarcimento di danno per inadempimento contrattuale (perdita di guadagno a causa del mancato carico e del numero inferiore di trasporti di detriti, ritenuto come il carico avrebbe garantito al Consorzio un margine di guadagno di fr. 1.50 al m3 e il trasporto dei detriti sulla tratta __________ avrebbe dovuto fornire alle due società un margine di guadagno lordo del 15% al m3). La parte attrice ha altresì affermato che non tutta la quantità effettivamente acquistata sarebbe stata pagata al prezzo pattuito nei contratti.

                                         Il danno subìto dalla __________ e dalla __________ sarebbe così composto:

                                         Utile lordo sulla fornitura prevista contrattualmente (713'000 m3)

                                         - carico in cava:                        fr. 1'077'000.00

                                         trasporto lotto I:                      fr.    625'464.00

                                         trasporto lotto II:                     fr.    317'779.50

                                         totale                                         fr. 2'020'243.50

                                         Utile lordo conseguito a dipendenza dell'esecuzione effettiva (compresi trasporti compensativi per altre opere stradali)

                                         - carichi e trasporti                   fr. 1'358'530.47

                                         Il mancato utile sarebbe quindi pari alla differenza tra l’importo che il Consorzio avrebbe potuto conseguire se lo Stato avesse adempiuto i propri obblighi contrattuali e quanto effettivamente ottenuto, ossia fr. 661'713.03 (fr. 2'020'243.50 ./. fr. 1'358'530.47).

                                  B.   Con risposta 25 gennaio 1999, il convenuto si è opposto alle pretese avanzate dalle attrici, rilevando in particolare che sarebbe necessario distinguere tra l’acquisto dei detriti e il loro trasporto, che le attrici difetterebbero di legittimazione attiva per quanto riguarda la vendita dei detriti poiché i contratti vincolerebbero unicamente i singoli cavisti, rispettivamente il Patriziato di __________.

                                         Invece, in merito alla problematica del trasporto dei detriti su camion, non vi sarebbe alcuna inesecuzione contrattuale da parte del Cantone poiché tra le parti non sarebbe stato pattuito alcun vincolo quantitativo e in ogni modo la differenza tra l’importo totale dei lavori deliberati (fr. 6'288'290.--) e l’importo ottenuto per i trasporti effettuati - fr. 6'190'707.50 - sarebbe totalmente trascurabile poiché sarebbe pari soltanto all’1,5%. Il convenuto ha infine osservato che non sarebbe riscontrabile alcun danno.

                                  C.   Con sentenza 6 agosto 2002 il Pretore ha integralmente respinto le pretese avanzate dalle attrici. Il Pretore, dopo aver stabilito che doveva essere operata una distinzione tra l’acquisto e il trasporto in cantiere dei detriti di cava, è giunto alla conclusione che riguardo all’alienazione di tali detriti erano venuti in essere quattro contratti di compravendita. Nell’ambito di tali contratti, la __________ e la __________ non rivestivano ruolo di venditrici. Semmai, tra i cavisti e le attrici erano sorti - in tre dei quattro accordi - dei contratti di cessione di crediti futuri ai sensi degli art. 164 ss. CO, poiché i cavisti si erano impegnati a cedere alla __________ e alla __________ i crediti futuri derivanti dai contratti di vendita stipulati con lo Stato fino a un importo di

                                         fr. 4.20 al m3. A mente del Pretore, le attrici non avevano perciò la facoltà di far valere alcuna pretesa in virtù di eventuali cessioni in quanto si tratterebbe di crediti futuri che sarebbero se del caso sorti unicamente con l’attuazione della vendita dei detriti da parte dei cavisti, rispettivamente del Patriziato di __________ allo Stato.

                                         Per quanto concerne il trasporto dei detriti il Pretore ha stabilito che tra lo Stato da un lato e la __________ e la __________ dall’altro era venuto in essere un contratto di trasporto ai sensi degli art. 440 ss. CO. Lo Stato non avrebbe violato alcun obbligo contrattuale in quanto tra le parti non vi erano vincoli riguardo alla quantità dei detriti da trasportare. In ogni caso, nei contratti di trasporto, il credito diventerebbe esigibile soltanto a partire dal momento in cui il vetturale consegna con successo la merce al destinatario, cosa che nel caso specifico non sarebbe avvenuta, essendo una parte dei detriti rimasta in cava.

                                  D.   Con appello 4 settembre 2002, la __________ e la __________. hanno censurato la sentenza di prima istanza asserendo in particolare che il Pretore avrebbe omesso di valutare le circostanze che stavano alla base dei contratti di compravendita e che avevano caratterizzato lo svolgimento degli accordi precontrattuali, giungendo così all’errata conclusione che le appellanti fossero unicamente cessionarie degli eventuali crediti futuri derivanti dal carico dei detriti. In particolare, il Pretore non avrebbe considerato una parte della documentazione a comprova del ruolo di primo piano svolto fin dall’inizio in tutta la vicenda dalla __________ e dalla __________, le quali sarebbero state parti nei contratti sottoscritti nel 1983 (del resto il Consorzio sarebbe stato indicato come parte nei vari contratti) e non meri cessionari dei crediti derivanti dal carico dei detriti.

                                         Neppure una perizia, fatta allestire dallo Stato all'avv. __________, sarebbe stata valutata correttamente perché dalla stessa sarebbero risultati “i noti e incontrastati diritti del Consorzio sui detriti che lo Stato era intenzionato a rilevare per la costruzione delle colline antirumore”.

                                         Al contrario di quanto affermato dal primo giudice, lo Stato si sarebbe assunto un impegno nei confronti delle predette società, cosicché il mancato adempimento dei suoi obblighi avrebbe comportato il risarcimento del danno subìto dalla __________ e dalla __________. Del resto, la trattativa avviata dallo Stato per la fornitura di ulteriori detriti per il __________ avrebbe rappresentato una compensazione della riduzione della fornitura per l’autostrada della __________. Il Pretore avrebbe altresì violato l’art. 18 CO poiché si sarebbe unicamente basato sul tenore letterale dei contratti di vendita dei detriti, invece di stabilire la reale volontà delle parti, rispettivamente il senso che le parti secondo buona fede avrebbero potuto dare alle loro dichiarazioni di volontà. Siccome il Consorzio, in base alla convenzione sottoscritta il 24 gennaio 1978 con i cavisti, sarebbe stato proprietario di quasi tutti i detriti che lo Stato intendeva acquistare, sarebbe stato impensabile che esso rinunciasse ai suoi diritti di vendita quale proprietario assumendo solo la parte di cessionario.

                                         Per quanto concerne le rivendicazioni delle appellanti in relazione ai contratti di trasporto, le stesse hanno sostenuto che le richieste non si fonderebbero sull’esigibilità di un credito derivante da un contratto di trasporto, ma dal danno provocato per l’inadempimento degli accordi di base sui detriti. Il danno consisterebbe nel mancato guadagno a seguito di carichi e trasporti molto inferiori a quanto pattuito: infatti, il mancato acquisto del volume pattuito dei detriti si è ripercosso sul numero di trasporti. Il trasporto dei detriti dovrebbe quindi essere valutato nell’ambito dell’accordo complessivo sui detriti stipulato tra il Consorzio, i cavisti e lo Stato. Inoltre, le clausule contrattuali citate dal Pretore (e relative alla rinuncia del consorzio a far valere eventuali pretese riguardo a differenze nei quantitativi previsti da trasportare) non potrebbero essere generalizzate fino ad inficiare l’intesa di vendita di 713'000 m3 di detriti, poiché le stesse sarebbero da mettere in relazione con le situazioni ben precise di mancato obbligo di ritirare i detriti elencate nei contratti relativi alla vendita dei detriti e non al quantitativo totale di detriti da fornire.

                                         Infine, le appellanti hanno censurato l’ammontare dell’indennità per ripetibili di fr. 30'000.-- stabilite a favore della parte convenuta.

                                         Delle osservazioni formulate dal convenuto si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi della decisione.

considerato in diritto:

                                   1.   La successione dei fatti, giuridicamente rilevanti, relativa alla vendita ed al trasporto dei detriti si sviluppa attraverso la conclusione di diversi accordi contrattuali e meglio:

                               1.1.   Il 24 gennaio 1978, la __________ di __________ e la __________ (ora in fallimento) di __________ sottoscrivevano con trentotto cavisti della __________ e della __________ una convenzione tramite la quale questi ultimi cedevano e vendevano “in esclusiva al Consorzio tutto il materiale di scarto già depositato o che verrà in futuro depositato nelle loro cave poste nei distretti di __________ e __________ ” (doc. S).

                               1.2.   Il 1. aprile 1983, diversi cavisti e lo Stato del Cantone Ticino (Dipartimento delle pubbliche costruzioni) sottoscrivevano un contratto in base al quale i primi si impegnavano a vendere al Cantone i detriti indicati nell’inserto A dello stesso contratto (doc. 3, premesse sub a, b, e, pto. 1: “Ogni singolo cavista vende allo Stato, che li acquista, i detriti indicati nell’inserto A del presente contratto”). La __________ e la __________ non risultano parti contraenti del contratto di compravendita (v. anche teste __________, verbale pag. 6: “Sono quindi stati conclusi contratti di compra-vendita tra i cavisti e lo Stato dove i cavisti si impegnavano ad affidare il carico al consorzio __________. Va fatta eccezione per il Patriziato di __________ e la ditta __________ ”; teste __________, verbale pag. 10).

                                         Nello stesso contratto, le qui appellanti rinunciavano ad avvalersi dei diritti che sarebbero loro spettati sulla scorta della convenzione 24 gennaio 1978, adeguandosi a una vendita di detriti allo Stato, a condizione che i cavisti avessero affidato loro “le operazioni di carico dei detriti su autocarro preposti al trasporto per incarico dello Stato” (doc. 3, pag. 2, premessa sub d).

                                         Il prezzo dei detriti era fissato in fr. 4.70 al m3, comprensivo delle spese di carico su autocarro. Ogni singolo cavista si impegnava poi a cedere irrevocabilmente alla __________ e alla __________ il proprio credito nei confronti del Cantone fino a concorrenza della somma di fr. 4.20 per m3 di detriti venduto allo Stato (doc. 3, pag. 2, pto. 5a; v. anche doc. 2.4). Lo Stato versava invece direttamente ad ogni singolo cavista venditore l’importo di fr. 0.50 per m3 di detriti venduti (doc. 3, pto. 6).

                               1.3.   Sempre il 1. aprile 1983, il Patriziato di __________ si impegnava a vendere al Cantone i detriti indicati nell’inserto A del contratto, ad un prezzo di fr. 4.70 al m3, comprensivo del trasporto su autocarro per fr. 4.20 al m3 (doc. 4, pti. 1 e 2; “Il Patriziato vende allo Stato i detriti indicati nell’inserto A”).

                                         Il contratto prevedeva inoltre espressamente che “il Patriziato cederà il credito nei confronti dello Stato dipendente dalla mercede dovuta per il carico dei detriti ai singoli cavisti, i quali potranno a loro volta cedere i loro crediti alla ditta incaricata di compiere il carico dei detriti” (doc. 4, pti. 3 e 6a).

                                         Dalla documentazione versata agli atti è emerso che solo tre cavisti (su sedici), __________, __________ e __________ (doc. 4, V1, V2, V3) hanno pattuito di cedere il proprio credito nei confronti del Patriziato di __________ alla __________ e alla __________.     

                               1.4.   Ancora il 1. aprile 1983, il Cantone e la ditta __________ di __________ concludevano un ulteriore contratto secondo il quale quest’ultima avrebbe venduto allo Stato i detriti della sua cava di __________ (per ca. complessivi 5'000 m3) al prezzo di fr. 4.70 al m3, comprensivo delle spese di carico su camion (doc. 6, premessa sub a, pto. 1-3). La __________ fu __________ si era inoltre impegnata a cedere alle appellanti i crediti derivanti dal contratto fino a un importo di fr. 4.20 al m3 (doc. 6, pto. 5); gli ulteriori fr. 0.50 al m3 di detriti venduti allo Stato venivano versati da quest’ultimo direttamente al cavista (doc. 6, pto. 6).

                               1.5.   Il precedente 23 febbraio 1984 lo Stato ha stipulato con la __________ e la __________ due contratti che prevedevano che le appellanti avrebbero assunto il trasporto dei detriti dalle cave sino ai luoghi di impiego nei costruendi tratti autostradali, per un importo complessivo di fr. 6'288'290.--, e meglio fr. 4'169'760.-- per il lotto I e fr. 2'118'530.-- per il lotto II (v. doc. E, 8-11).

                                   2.   Sulla scorta delle risultanze fattuali esposte nei precedenti considerandi in merito ai contratti relativi alla vendita allo Stato ed al carico in cava su autocarri di materiale detritico proveniente dalle cave di gneiss della __________ venuti in essere tra il Cantone e una serie di cavisti (doc. 3), il Patriziato di __________ (doc. 4) e la ditta __________ (doc. 6), si deve giungere alla conclusione che - oltre che aver rinunciato a fare valere i diritti sui detriti di cava che esse ritenevano avere in base alla convenzione 24 gennaio 1978 (doc. S) sottoscritta con trentotto cavisti della __________a e della __________ e che quindi le stesse non erano parti nei diversi contratti di compravendita con lo Stato - la __________ e la __________ risultavano unicamente cessionarie di crediti legati al carico dei detriti su autocarro la cui titolarità spettava ai cavisti rispettivamente al Patriziato

                               2.1.   La tesi delle appellanti, secondo la quale esse non avrebbero rinunciato a diritti precedentemente acquisiti e perciò sarebbero da ritenere parti dei contratti di compravendita si rivela perciò infondata. In primo luogo, dal chiaro tenore dei contratti di compravendita (doc. 3, 4, 6) si evince che la convenzione di cui al doc. S non poteva più esplicare effetti poiché il suo contenuto veniva annullato dagli ulteriori accordi presi tra lo Stato e i cavisti, rispettivamente il Patriziato di __________. Inoltre, le appellanti non sono state in grado di provare né che l’effettuazione del carico di 713'000 m3 al prezzo di fr. 4.20 al m3 di detriti e la successiva aggiudicazione dei trasporti rappresentasse una contropartita per pregresse pretese del Consorzio nei confronti dello Stato e neppure che la predetta somma fosse maggiore rispetto al prezzo di mercato (v. invece doc. B sub b, doc. C, doc. 2.2, doc. 2.4; v. testi __________, verbale pag. 6e7e __________, pag. 11).

                                         Non trova conferma neppure l’ulteriore censura della __________ e della __________ secondo la quale il Pretore avrebbe violato l’art. 18 CO poiché si sarebbe limitato al tenore letterale dei contratti di compravendita senza ricercare la reale volontà delle parti. Infatti, il contenuto dei contratti di compravendita venuti in essere tra lo Stato e i diversi cavisti, nonché il Patriziato di __________, è chiaro e fissava la volontà dei cavisti di vendere il materiale detritico che era loro di ingombro nelle cave allo Stato, il quale lo avrebbe utilizzato per costruire i ripari fonici lungo l’autostrada della __________, mentre la __________ e la __________ venivano escluse dal rapporto di compravendita ottenendo per contro la possibilità di caricare su camion i detriti per fr. 4.20 al m3 e divenendo cessionarie di tale credito nei confronti dello Stato. Dal contratto non emerge in alcun modo che le appellanti fossero parte e neppure che facessero valere pretese sorte sulla base di accordi precedenti poiché non avrebbero rinunciato ad asseriti loro diritti sui detriti (v. doc. 1, pag. 2 ss.; v. teste __________, pag. 17, teste __________, verbale pag. 6). Quando il tenore letterale di un contratto è sufficientemente chiaro e riporta fedelmente la reale volontà delle parti, il giudice non deve fare capo ad altri mezzi interpretativi per stabilire tale volontà (Gauch/ Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, 5. ed., Zurigo 2002, n. 3-6 ad art. 18 CO; Girsberger, Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 3. ed., Basilea 2003, n. 36-39 ad art. 18 CO; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1001 ss.).

                                         All'affermazione degli appellanti nel senso che è impensabile che essi abbiano consentito a rinunciare ai propri diritti di vendita dei detriti - che non ha alcuna valenza intepretativa - va contrapposto il quesito, ben più foriero di spiegazioni, a sapere perché mai non hanno stipulato loro con lo Stato direttamente la compravendita dei detriti e il carico in cava cedendo ai cavisti il compenso di fr. 0.50 al m3.      

                                         Siccome sulla scorta dei suddetti contratti di compravendita la parte appellata non aveva alcun obbligo nei confronti della __________ e della __________ di acquistare l’intera massa di detriti (pari a 713'000 m3) si rivela inconferente anche la tesi secondo la quale la fornitura di ulteriore materiale di cava per il raccordo __________ avrebbe rappresentato una compensazione per la minore fornitura di detriti per l’autostrada della __________ e quindi, di riflesso, avrebbe attestato l’esistenza di un obbligo di acquisto dello Stato nei confronti delle appellanti (v. anche deposizioni testimoniali relative alla dichiarazione di cui al doc. F sottoscritta dall’ing. __________: v. teste __________, verbale pag. 7 e teste __________, verbale pag. 11: “la dichiarazione doc. F è stata allestita in accordo tra __________ e l’ing. __________ il quale l’aveva prima discussa con me. Il punto di partenza era costituito dall’impegno contrattualmente assunto dallo Stato verso i cavisti di ritirare tutti i detriti di cui soltanto la metà circa era stata utilizzata nelle opere autostradali della __________. Lo Stato aveva da un lato la preoccupazione di tenere fede ai contratti con i cavisti e dall’altro di evitare che sorgessero contestazioni tra i cavisti e il Consorzio per quanto riguarda il carico”). Non ne può nascere a carico dello Stato un obbligo che già non aveva.

                                         Infine, si rivela parimenti infondata la censura delle appellanti secondo le quali il parere legale allestito il 28 giugno 1982 dall’avv. __________ su incarico dello Stato del Cantone Ticino (doc. 1) stabiliva che la __________ e la __________ avessero dei diritti di proprietà riguardo ai detriti di cava. Infatti, detto parere stabiliva che le persone che avevano il diritto di disporre del materiale erano i cavisti e il Patriziato di __________ (doc. 1, pag. 12, 14, 23) e che la pretesa della __________ e della __________ di negoziare la cessione di tutto il materiale contemplato nella convenzione del 24 gennaio 1978 non poteva essere ammessa perché le stesse non avevano “né un incontroverso diritto di rivendita, né alcun titolo di proprietà” (doc. 1, pag. 14, 15, 23). Come si vedrà nei seguenti considerandi, il trasporto dei detriti doveva per contro essere aggiudicato per pubblico concorso dopo l’acquisizione da parte dello Stato della proprietà dei detriti (doc. 1, pag. 17, 18 e 23).

                               2.2.   Ne segue che, con riferimento alla vendita ed al carico in cava dei detriti, le appellanti non possono vantare alcun rapporto contrattuale con il Cantone risultando, in questa serie di accordi, unicamente quali cessionarie di crediti. In particolare di crediti futuri che sarebbero divenuti esigibili solo nella misura in cui sarebbe avvenuta la vendita effettiva dei detriti da parte dei cavisti e del Patriziato di __________ allo Stato ((Girsberger, Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 3. ed., Basilea 2003, n. 36-39 e 47 ad art. 164 CO; Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 3569 ss. e n. 3583: “Wurde eine künftige Forderung abgetreten, so tritt der Gläubigerwechsel erst ein, wenn die künftige Forderung entsteht”). Per la circostanza che la vendita di detriti ha comportato unicamente ca. 543'000 m3  in luogo dei previsti 713'000 m3, le appellanti non possono quindi avanzare pretese nei confronti dello Stato né direttamente sulla base dei contratti di compravendita che non le concerne, né sulla scorta dei contratti di cessione con i cavisti e con il Patriziato di __________.

                                   3.   Con riferimento invece ai contratti di trasporto (cfr. consid. 1.5.), stipulati direttamente tra Consorzio e Stato e quindi con legittimazione del primo a far valere proprie pretese, le appellanti hanno ammesso di avere ottenuto una somma globale di fr. 6'190'707.50 ( a fronte di un importo contrattuale di

                                         fr. 6'288'290.--) cosicché la differenza tra quanto convenuto contrattualmente e quanto effettivamente percepito è pari a

                                         fr. 97'582.50 (doc. 16.2, pag. 2; v. petizione, pto. 7, ad b, pag. 10), con un preteso danno, per mancato utile lordo, pari al 15% di queso importo.

                               3.1.   Le appellanti non fanno valere però tale danno sostenendo che il risarcimento chiesto in petizione non si fonderebbe sull’esigibilità di un credito derivante da un contratto di trasporto, ma sarebbe connesse con il danno provocato a causa dell’inadempimento dell’accordo sulla vendita ed il carico in cava dei detriti; in altre parole, il danno consisterebbe nel mancato guadagno a seguito di carichi - e perciò di trasporti - molto inferiori a quanto pattuito.

                               3.2.   Dall’istruttoria, come si è visto nei precedenti considerandi, è emerso che lo Stato non aveva nessun obbligo nei confronti della __________ e della __________ di vendere, per poi farlo caricare su camion, l’intero volume di 713'000 m3 di materiale detritico dalle cave della __________ e della __________.

                                         Per quanto riguarda invece il trasporto dei suddetti detriti, il teste __________ ha affermato che “per quanto concerne il trasporto non vi erano vincoli di quantità” (teste __________, verbale pag. 7) e il teste __________ ha specificato che tra “Stato e cavisti il contratto prevedeva di asportare ca. 700'000 mc di detriti. Con i trasportatori non vi era invece un vincolo dello Stato per i quantitativi, dal momento che già in sede di discussione per l’offerta si erano prospettate possibili e notevoli variazioni. Ciò in quanto il Consorzio non aveva spese fisse per il trasporto. Il Consorzio avrebbe semmai avuto da lamentarsi verso i cavisti per il minor quantitativo di materiale caricato. Infatti per il carico il Consorzio aveva un contratto soltanto con i cavisti” (teste __________, verbale pag. 11).

                                         Dal promemoria di discussione del 18 marzo 1983, sottoscritto dalle appellanti, si rileva che le parti avevano stabilito che “i quantitativi totali e annuali di fornitura, come pure le distanze di trasporto, potranno variare. Il Consorzio è pure conscio del fatto che le forniture granulari saranno molto irregolari e che anche i quantitativi delle singole cave potranno variare moltissimo. Il Consorzio assicura che non avanzerà alcuna pretesa riguardante le variazioni di cui sopra” (doc. 12, pto. C2, pag. 3).

                                         Non trova invece riscontro la censura sollevata dalle appellanti quo alla predetta clausola, segnatamente che la stessa non potrebbe essere messa in relazione all’intera quantità di 713'000 m3 di detriti, bensì a situazioni ben precise come l’impossibilità di fornire i detriti a dipendenza delle quote di terreno o della presenza di blocchi di grandi dimensioni (doc. 4, inserto B, pto. 4; v.anche doc. 3, 6).

                                         Del resto, anche dai capitolati d’appalto relativi ai trasporti dei lotti I e II emerge con chiarezza che i “quantitativi che si presume possono essere sgomberati dalle rispettive cave derivano da valutazioni fatte ad occhio. A dipendenza delle quote di terreno sottostante i depositi, dei blocchi di grandi dimensioni che si potrebbero trovare, ecc., i quantitativi delle singole cave potrebbero variare moltissimo. Si esclude già fin d’ora alcuna pretesa in merito da parte della Ditta di trasporto” (doc. 9 e 11, pto. 4.5).

                                   4.   Ne discende che le appellanti non hanno titolarità per pretese nei confronti dello Stato riguardanti la violazioni di obblighi contrattuali, che nel merito non torna conto esaminare, riferite alla vendita ed al carico in cava su autocarro dei detriti poiché non erano parti a quegli specifici accordi e la loro qualità di cessionarie di crediti futuri non le legittima poiché il credito non è mai nato. Ed inoltre l’Ente pubblico non ha violato alcun obbligo contrattuale nei confronti delle appellanti riferito ai contratti di trasporto dei detriti. La sentenza di prima istanza non può che essere confermata.

                                   5.   Le appellanti censurano anche l'indennità ripetibile loro caricata. L’importo di fr. 30'000.-- stabilito dal Pretore a titolo di ripetibili a favore dello Stato rappresenta il 4,5% del valore di causa di complessivi fr. 661’713.--, mentre la Tariffa dell’Ordine degli avvocati stabilisce che per un valore compreso tra fr. 500'000.-- e fr. 1'500'000.-- l’onorario viene stabilito in una percentuale variabile tra il 4-7% (art. 9 TOA).

                                         Le appellanti hanno sostenuto che il Pretore non avrebbe tenuto in considerazione la situazione sociale e patrimoniale delle parti e del tempo impiegato. Inoltre lo Stato disporrebbe di “una schiera di persone qualificate professionalmente, atte a rappresentarlo anche in cause giudiziarie” e pertanto l’assegnazione di un mandato di rappresentanza legale al di fuori dell’apparato statale non giustificherebbe la corresponsione di ripetibili “piene”. A torto.

                                         Infatti, lo Stato, anche se dispone di un servizio giuridico interno, è senz’altro legittimato a conferire mandato ad un professionista esterno, in particolare quando la pratica necessita di conoscenze specifiche e grande dispendio di tempo.

                                         Questa Camera ha già stabilito che anche un avvocato chiamato in causa personalmente può essere rappresentato da un altro avvocato e può pertanto postulare che la controparte sia obbligata a versare una cauzione processuale poiché il suo rappresentante, in caso di esito positivo della vertenza, avrà il diritto di ottenere un’indennità per ripetibili (II CCA 23.2.2003 inc. n. 10.2002.19 e II CCA 28.5.2003 inc. n. 10.2003.2; Baumbach/ Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 47. ed., Monaco 1989, n. 5 ad § 91 ZPO, pag. 235 [sub C] e pag. 242 [sub c]; DTF 125 II 518; BJM 2003, 118). Nella stessa direzione andava un’altra decisione emanata da questa Camera nel caso di un istituto di credito che disponeva di un servizio giuridico interno (II CCA 28.5.2003 inc. n. 10.2003.2).

                                         Di conseguenza, analogamente, ben si giustifica la facoltà dello Stato - ancorché esso disponga di un servizio giuridico interno - di fare capo all’assistenza di un professionista esterno con l’otte-nimento di ripetibili nel caso di successo in causa.

                                         Nel caso in esame l’applicazione dell’aliquota del 4,5%, ai limiti inferiori della TOA e persino al disotto di quanto sarebbe stato giustificato, non può essere rivista a fronte della complessità della fattispecie - che aveva le sue radici in fatti avvenuti venti anni prima dell’inizio della causa e trattava tematiche diverse - e della durata della procedura (iniziata con la petizione 22 ottobre 1998 e terminata con la decisione 6 agosto 2002) e soprattutto dell’istruttoria, che ha annoverato l’audizione di nove testimoni, una perizia e una delucidazione scritta della perizia. Anche la censura secondo la quale il Pretore non avrebbe considerato la situazione finanziaria delle parti, in particolare il fatto che la __________ si troverebbe in fallimento, si rivela inconferente. Infatti la determinazione dell'importo dell'indennità ripetibile non dipende dalla condizione economica delle parti che, se insolventi, possono essere chiamate a prestare, per agire in giudizio, preventiva cauzione pari alle presumibili ripetibili senza sconto di sorta.

                                         Ne discende che su questo punto l’appello risulta infondato.

                                   6.   L’appello deve quindi essere integralmente respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

vista, per le spese gli art. 147 e seg. e la vigente TG

dichiara e pronuncia 

                                   1.   L’appello 4 settembre 2002 della __________ e della __________ (in fallimento) è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2’950.-b) spese                         fr.      50.-totale                              fr. 3’000.-già anticipate dalle appellanti, sono poste a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata l’importo di fr. 10’000.-- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                     La segretaria

12.2002.161 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2010 (pubblicato) 12.2002.161 — Swissrulings