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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.08.2003 12.2002.160

11. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,677 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.160

Lugano 11 agosto 2003/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney–Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa –inc. n. OA.2001.00033 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord– promossa con petizione 7 marzo 2001 da

__________ (rappr. dall'avv. __________)  

contro

__________ (rappr. dall'avv. __________)  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 150'000.– oltre interessi;

domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 luglio 2002 ha accolto, modificando unicamente la data di decorrenza degli interessi;

appellante il convenuto con atto di appello 4 settembre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 11 ottobre 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna l'ing. __________ ha chiesto la condanna dell'avv. __________ al pagamento di fr. 150'000.– più interessi, richiamandosi a due riconoscimenti di debito sottoscritti da quest'ultimo, il primo, risalente al 17 dicembre 1991 e firmato anche dall'attore, dal quale risultava che "__________a versa per fine luglio 1992 Fr. 150'000.–" (doc. B), l'altro, datato 12 dicembre 1996, in cui il convenuto si è espresso nei seguenti termini "Caro Ingegnere, cercherò di versarle CHF 20'000.– prima di Natale e poi ogni mese altri CHF 20'000.– fino a estinzione dell'amm. di ca. CHF 150'000.–" (doc. C).

                                   2.   Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando innanzitutto che i due scritti potessero costituire un riconoscimento di debito. Ritenuto che la pretesa dell'attore, il quale nell'occasione non agiva oltretutto a titolo personale ma semmai per conto degli azionisti italiani della fallita __________, si riferiva in sostanza a una perdita subita nell'ambito del fallimento di quella società, e che l'attore non aveva dunque il diritto di rifarsi nei confronti degli altri azionisti, tra cui il convenuto, egli ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva.

                                   3.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione, modificando unicamente la data di decorrenza degli interessi.

                                         Il giudice di prime cure ha in primo luogo accertato che il destinatario dei doc. B e C era effettivamente l'attore, che nulla agli atti permetteva di concludere che a quel momento egli agisse per conto di altri azionisti e che la combinazione di quegli scritti permetteva senz'altro di concludere per l'esistenza di un riconoscimento di debito astratto. Egli ha quindi esaminato se il convenuto fosse riuscito ad inficiarne la validità, ciò che a suo dire era possibile nel caso in cui questi, dopo aver indicato e provato la causa dell'obbligazione alla base del riconoscimento di debito, avesse dimostrato che la stessa non era valida o non poteva essere invocata, concludendo però per la negativa: il convenuto, tranne che le parti fossero state azioniste della fallita, non aveva in effetti dimostrato alcunché, in particolare che la pretesa dell'attore fosse direttamente riconducibile al fallimento o che l'attore facesse valere pretese legate alla sua qualità di azionista della stessa, segnatamente pretendendo la restituzione dei versamenti effettuati in precedenza in favore della società.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.

                                         Egli contesta innanzitutto il fatto che il primo giudice abbia interpretato la dichiarazione di cui al doc. C nell'ottica dell'art. 17 CO, quando invece la stessa avrebbe semmai costituito, sempre che la controparte l'avesse dimostrato, un atto di novazione ai sensi dell'art. 116 CO, tanto più che il suo tenore letterale non permetteva ancora di concludere per l'esistenza di un riconoscimento di debito, tanto meno a favore del solo attore. In ogni caso l'attore, nel suo interrogatorio formale, aveva pacificamente ammesso che l'importo di fr. 150'000.– si riferiva a un credito verso la società fallita o comunque costituiva la perdita subita in un investimento immobiliare non andato per il verso giusto, così che in definitiva era escluso che egli potesse rivalersi sul convenuto. Infine anche il fatto che l'attore non avesse contribuito a stabilire quale fosse l'origine del credito alla base del riconoscimento di debito e la circostanza che il Pretore gli avesse impedito di formulare alcune domande all'indirizzo del teste __________ e della controparte, atte a chiarire la fattispecie, imponevano a sua volta di respingere della petizione.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Del tutto infondata è la prima censura, oltretutto irrita siccome formulata per la prima volta solo in questa sede sulla base di nuove circostanze di fatto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), con cui il convenuto rimprovera al primo giudice di non aver interpretato la dichiarazione di cui al doc. C nell'ottica dell'art. 116 CO, norma che stabilisce che la novazione di un'obbligazione non è presunta, ma dev'essere provata dalla parte che se ne prevale, ovvero in concreto dall'attore. Dal tenore dei doc. B e C non si evince in effetti alcun animus novandi, ovvero l'intenzione delle parti di estinguere una precedente obbligazione mediante l'assunzione di un nuovo impegno, né tale intenzione risulta da altre risultanze agli atti. La censura è in ogni caso controproducente per il convenuto: se si dovesse ammettere l'esistenza di una novazione, si dovrebbe in effetti concludere che tra le parti è venuta in essere una nuova obbligazione, per cui il convenuto sarebbe comunque tenuto a pagare all'attore quanto previsto nei doc. B e C.

                                   7.   È in definitiva a ragione che il Pretore ha concluso che quei due documenti costituivano una dichiarazione del debitore nei confronti del creditore circa l'esistenza di un determinato debito (Schwenzer, Basler Kommentar, N. 2 ad art. 17 CO) e dunque un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 17 CO, il fatto che il doc. C, preso singolarmente, potesse lasciare qualche dubbio in proposito (si pensi in particolare alla formulazione "cercherò di versarle … fino a estinzione dell'amm. di ca. CHF 150'000.–"), essendo in ogni caso superato dall'esplicito tenore del doc. B (con i termini inequivocabili "__________ versa … Fr. 150'000.–"), cui quest'altro documento implicitamente faceva riferimento.

                                   8.   Pacifico a questo stadio della lite il principio giurisprudenziale evocato dal Pretore secondo cui, in presenza di un riconoscimento di debito giusta l'art. 17 CO, il creditore può senz'altro farvi affidamento e la sola produzione di quel documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa, fermo restando che al debitore incombe l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, qualora essa non venga citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla o perenta (DTF 105 II 183 consid. 4a; ICCTF 30 giugno 1998 in re M./P.; IICCA 20 settembre 1999 in re M./S. SA, 11 aprile 2001 in re A. SpA/C. SA, 10 maggio 2001 in re G./D., 1° giugno 2001 in re A./P.), è decisamente a torto che il convenuto ritiene di aver in concreto ossequiato a tale onere rispettivamente reputa di poter trarre beneficio dal fatto che il Pretore non gli abbia permesso di formulare alcune domande al teste __________ e alla controparte.

                                         Mentre quest'ultima argomentazione è tutto sommato priva di rilevanza pratica, in quanto la parte, pur lamentando la violazione dei suoi diritti, non ha preteso in questa sede –come avrebbe invece potuto fare ai sensi degli art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC– la riassunzione di quel teste o la completazione dell'interrogatorio formale dell'attore (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 322), l'altra –come vedremo– è chiaramente infondata. Contrariamente a quanto assunto nell'appello, l'attore, indicando nel suo interrogatorio formale che si trattava a quel momento di ottenere la restituzione della "somma … spettante" agli azionisti italiani e meglio "della quota a me spettante e per una piccola parte al sig. __________" (ad 9), non ha in effetti dichiarato che si trattava in concreto di un credito nei confronti della società Immobiliare __________ o, per essa, verso altri azionisti eventualmente responsabili del suo fallimento. Quest'ultima circostanza non ha del resto trovato conferma nemmeno nelle altre risultanze di causa, così che in definitiva il convenuto non ha adempiuto all'onere della prova a suo carico, con la conseguenza che la petizione dev'essere accolta. A questo proposito, vale comunque la pena di osservare che dagli atti di causa, segnatamente dall'interrogatorio formale dell'attore e dall'audizione del teste __________, che aveva tra l'altro fatto riferimento alla lettera prodotta sub doc. H, è semmai risultato che il riconoscimento di debito aveva per oggetto una somma di oltre fr. 400'000.–, poi ridotta transattivamente a fr. 150'000.–, dovuta dal convenuto –e quindi si trattava di un suo debito personale (espliciti in tal senso l'attore nel suo interrogatorio formale "importo dovuto, lo ripeto, a me personalmente", il teste __________"si trattava in ogni caso di un credito nei confronti dell'avv. __________a personalmente" e la lettera di cui al doc. H "coprendo quindi anche la tua quota")– ma anticipata a suo tempo dagli azionisti italiani (cfr. doc. H), i quali successivamente, tranne l'attore e __________, che tuttavia gli aveva in seguito ceduto le sue spettanze (doc. I), avevano rinunciato ad incassare (interrogatorio formale dell'attore ad 9): dal che, oltre al benfondato della pretesa attorea, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva riproposta nell'appello.

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame, manifestamente infondato ed al limite del temerario.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 4 settembre 2002 dell'avv. __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr.     1'450.–

                                         b) spese                                    fr.          50.–

                                         Totale                                        fr.     1'500.–

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.– per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:     

                                         – __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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