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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.05.2003 12.2002.158

19. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,528 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.158

Lugano 19 maggio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.66 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 23 luglio 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

in materia di contratto di lavoro e chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 44'580,80 oltre interessi;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 30 luglio 2002, ha respinto;

appellante l’attore che, con appello 3 settembre 2002, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 24 ottobre 2002, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Dal 2 luglio 1997 al 28 febbraio 2001 __________ ha lavorato come meccanico alle dipendenze della __________. In data 18 aprile 2001 __________ ha convenuto in causa il datore di lavoro per ottenere il pagamento di fr. 16'721.70, oltre interessi, per pretese derivanti dal rapporto di lavoro, con particolare riferimento allo stipendio del mese di febbraio 2001, alla tredicesima mensilità pro rata per i mesi di gennaio e febbraio 2001, nonché per il recupero di differenze salariali fra lo stipendio percepito e quello prescritto dalla CCL. Questa causa è stata definita con una transazione giudiziale proposta dal Pretore, mediante la quale la __________ si è impegnata a versare al lavoratore una somma di fr. 1'000.-. La lite è stata stralciata dai ruoli con decreto di data 26 luglio 2001.

                                   2.   Con petizione 23 luglio 2001 il signor __________ si è nuovamente rivolto al Pretore chiedendo la condanna della __________ al pagamento di una somma di fr. 44'580,80 per il servizio di picchetto che il lavoratore ha prestato per una settimana ogni mese, dal 1° agosto 1997 al 28 febbraio 2001. Per ogni intervento eseguito durante il picchetto, l’attore ha percepito un’indennità pari al 30% di quanto è stato fatturato ai clienti dalla convenuta. Per questo servizio il datore di lavoro ha corrisposto al lavoratore dal 1997 in avanti, fr. 16'644.10. Secondo l’attore, l'indennità che gli è stata versata non terrebbe conto della retribuzione per il tempo d'attesa messo a disposizione in favore della convenuta la notte, i fine settimana e i giorni festivi. Una rinuncia da parte del lavoratore non sarebbe stata possibile secondo l’art. 341 cpv. 1 CO e la remunerazione per il picchetto doveva corrispondere al 50% dello stipendio di meccanico.

                                         Alla petizione si è opposta la convenuta, rilevando che la domanda del signor __________ andava respinta per effetto del principio della forza di cosa giudicata. La transazione perfezionata fra le parti nella prima causa verteva anche sull’indennità di picchetto. Nel merito ha osservato che la remunerazione del picchetto era stata pattuita fra le parti con le modalità ricordate qui sopra e che tutte le pretese dell’attore sono già state liquidate in conformità dell’accordo.

                                   3.   Con sentenza 30 luglio 2002 il Pretore ha respinto l’eccezione dell’autorità di cosa giudicata sollevata dalla convenuta, precisando che l’oggetto delle pretese fatte valere nella prima causa non riguardava la remunerazione delle ore di picchetto. Per contro, dopo aver spiegato che il picchetto è una prestazione che va remunerata, perché non viene svolta disinteressatamente dal lavoratore, ha concluso che nella specie nulla era più dovuto all’attore, giacché le parti avevano risolto contrattualmente il tema, riconoscendo al lavoratore un’indennità pari al 30% delle fatture emesse dal __________ ai clienti per gli interventi effettuati durante il servizio.

                                         Per il Pretore, gli accordi sul salario non rientrano nel novero dei diritti ai quali il lavoratore non può rinunciare, come pure questa convenzione non era da ritenere iniqua, perché è in uso fra altri garagisti della zona.

                                   4.   Contro il premesso giudizio, l'attore si è aggravato in appello, rilevando che la remunerazione per il periodo di picchetto di fr. 16'644,10 riguardava solo la manodopera prestata durante i vari interventi dal 1997 in avanti, ma non il tempo d'attesa che il lavoratore sacrificava per il suo tempo libero e la famiglia in favore del datore di lavoro. L’appellante rimprovera al Pretore che nel caso in cui il lavoratore non avesse effettuato degli interventi, costui non avrebbe percepito nulla, nonostante avesse messo a disposizione il suo tempo per la convenuta. Sarebbe ininfluente il fatto che il CCL non contiene alcuna disposizione sulla retribuzione del picchetto, perché il salario non può essere inferiore al 50% della retribuzione oraria.

                                         Con tempestive osservazioni la convenuta ha ribadito che la petizione andava respinta, perché la transazione perfezionata fra le parti nella prima causa comprendeva anche le pretese sulla remunerazione del picchetto. Sulle altre controdeduzioni si dirà, all’occorrenza, nei successivi considerandi di diritto.

                                   5.   Prima di entrare nel merito della controversia giova esaminare nuovamente l’eccezione sollevata dalla convenuta davanti al Pretore e riproposta nelle osservazioni all'appello, per la quale la materia del contendere avrebbe già formato oggetto di una decisione. L’autorità di cosa giudicata ha per effetto di vincolare il giudice in un successivo processo, quando le parti, in un’altra vertenza, hanno sottoposto al giudice la stessa pretesa litigiosa che si fonda sullo stesso complesso di fatti (DTF 125 III 10 consid. 3; 119 II 90; 116 II 743 consid. 2). La "res iudicata" si riferisce al dispositivo della sentenza, ma talora è necessario ricorrere ai motivi della decisione per conoscere il senso, la natura e la portata del dispositivo (DTF 128 III 195; 125 III 13; 116 II 743/744 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 4 all’art. 109). Nulla vieta però ad una parte che si fa attrice in una causa di introdurre delle azioni parziali, nel senso di far valere solo una parte delle sue pretese senza che, nei confronti di domande diverse successive, fondate sullo stesso rapporto di diritto, possa essere sollevata l’eccezione di cosa giudicata. Questo perché soltanto la prestazione domandata e non il rapporto di diritto che le dà origine costituisce l’oggetto del litigio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 all’art. 70; Rep. 1995 n. 53 pag. 222/223). Nel caso in rassegna la lite si è esaurita mediante una transazione giudiziaria, la quale, alla stregua di una sentenza, ha acquisito forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC). Dal testo della transazione del 12 luglio 2001 non è desumibile sapere se essa comprendeva anche le pretese concernenti il picchetto, perché essa si riferisce alla liquidazione “di ogni e qualsiasi pretesa a dipendenza della presente causa”. Una seconda azione è quindi inammissibile solo se le domande odierne fossero state comprese nell’azione precedentemente giudicata. Il giudice in simili evenienze deve interpretare le domande oggettivamente secondo i principi generali e le regole che governano la buona fede; senza soffermarsi sui termini utilizzati dalle parti, ma bensì sull’oggetto dei due processi, per verificare se è lo stesso nelle due cause, pur rimanendo vincolato dalle conclusioni delle parti (DTF 105 II 152; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, pag. 365; Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 5 all’art. 109). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la sentenza su un’azione parziale (Teilklage) è vincolante solamente con riferimento alla parte del credito che è stata giudicata, anche quando ai fini del giudizio è stata presa in considerazione la pretesa nella sua globalità (DTF 125 III 13 con rinvii). Nel caso in esame occorre rilevare che il primo procedimento aveva per oggetto il pagamento dello stipendio per il mese di febbraio 2001, la tredicesima mensilità proporzionale ai mesi di gennaio e febbraio 2001, nonché differenze salariali fra quanto previsto dal CCL e lo stipendio corrisposto dal datore di lavoro per il periodo riferito dal 1° giugno 1997 al 28 febbraio 2001 (cfr. istanza 18 aprile 2001 del __________ pag. 1). Come ha rilevato il Pretore, è vero che l’istante riconobbe un credito in favore del datore di lavoro di fr. 2'673,40, “pari alla differenza tra il materiale acquistato (fr. 13'243,30) e le ore di picchetto soccorso stradale prestate (fr. 10'570.-)”, ma è altrettanto vero che la pretesa per l’indennità di picchetto non era stata sottoposta all’esame del Giudice, anche se con la risposta scritta con domanda riconvenzionale del 10 luglio 2001, la convenuta aveva precisato che l’istante non aveva diritto ad alcuna altra indennità per picchetti, stante che tutte le pretese erano state liquidate. Questo accenno serviva alle parti per procedere al conteggio dei rapporti di dare ed avere in relazione alle pretese che erano state avanzate in causa. Da una memoria 11 luglio 2001 del __________ risulta altresì che l’istante, pur avendo diminuito le sue richieste di causa da fr. 16'721,70 a fr. 5'537,25, nulla diceva intorno alle modalità di calcolo dell’indennità di picchetto. Per contro nella procedura qui in oggetto l’attore ha contestato la legittimità dell’accordo perfezionato fra le parti in punto alla remunerazione delle prestazioni eseguite dal lavoratore. La liquidazione delle pretese inserite nell’accordo transattivo riguardavano solo quelle fatte valere in causa, ma non anche altre che non sono state discusse dalle parti e che non sono state sottoposte all’esame del Pretore.

                                         L’eccezione d’ordine sollevata dalla convenuta non può quindi trovare accoglimento nemmeno in appello.

                                   6.   In causa non è contestato che la remunerazione delle prestazioni eseguite dal lavoratore per il servizio di picchetto era stata convenuta mediante il riconoscimento a quest’ultimo del 30% dell’importo fatturato dal datore di lavoro ai clienti del garage (cfr. appello pag. 3 e petizione pag. 3 e 4). Per l’attore il fatto che la remunerazione sia stata concordata fra le parti non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, perché essa tende a compensare solo le prestazioni che vengono svolte effettivamente dal lavoratore, ma non anche il tempo di attesa trascorso al di fuori dal luogo di lavoro, la quale è un’attività che deve essere riconosciuta e remunerata unitamente all’altra. Complessivamente il picchetto dovrebbe essere retribuito nella misura del 50% della retribuzione oraria ordinaria.

                               6.1.   Come è già stato ricordato dal Pretore, il Tribunale Federale ha precisato che la nozione di lavoro ricopre ogni tipo di occupazione umana che tende, in maniera concertata, alla soddisfazione di un bisogno, senza che si debba trattare necessariamente di un comportamento attivo. Così, la semplice disponibilità a lavorare da parte del lavoratore è tesa a soddisfare i bisogni del datore di lavoro, anche se questo servizio avviene al di fuori dal posto di lavoro. Questa disponibilità deve essere remunerata (art. 320 cpv. 2 CO), perché il lavoratore non esegue questo servizio altruisticamente, ma in vista dell’adempimento della prestazione principale che è retribuita (DTF 124 III 251 consid. 3b). Nel caso in rassegna l’attore ha messo a disposizione il proprio tempo in favore del datore di lavoro quando era di turno e doveva intervenire su chiamata del cliente del garage anche al di fuori dei normali orari di lavoro, ossia durante i giorni festivi e durante il suo tempo libero. Di regola questa attività esterna, che consente al lavoratore di utilizzare questo tempo ad attività estranee a quelle lavorative, non viene remunerata alla stregua dell’attività principale. Se l’indennità di picchetto non viene fissata dal contratto individuale di lavoro o da una convenzione collettiva, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la remunerazione usuale (art. 322 cpv. 1 CO) e, se la stessa non può essere stabilita, secondo criteri di equità (DTF 124 III 251/252 consid. 3b; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, N. 2.4 all’art. 319; Wyler, Droit du travail, Berna, 2002, pag. 53).

                               6.2.   Nel caso in esame il quesito non pone problemi particolari, perché il tema è già stato risolto convenzionalmente fra le parti, mediante il pagamento al dipendente di un’indennità pari al 30% delle fatture emesse ai clienti da parte della convenuta. Diversamente da quanto pretende l’attore non v’è spazio per sapere se questo servizio remunerava solo le prestazioni effettuate dal lavoratore durante i vari interventi e non anche durante il tempo di attesa. Dagli atti (dai conteggi del servizio di picchetto stradale) emerge che questo servizio veniva eseguito con una certa regolarità durante tutti i mesi dell’anno. Non si poneva quindi la domanda di sapere in che modo il “servizio esterno” poteva essere retribuito se il lavoratore non fosse mai stato chiamato, perché questa prestazione remunerata è stata svolta con una certa frequenza e l’evenienza ipotizzata dall’attore non si è verificata. Nella sentenza richiamata qui sopra il TF ha stabilito che l’indennità di picchetto va in primo luogo determinata in base agli accordi che discendono dal contratto e solo sussidiariamente secondo l’uso o l’equità. Posto che il CCL non prevede delle disposizioni specifiche sul servizio di picchetto, perché i sindacati hanno rinunciato a disciplinare questi aspetti (cfr. teste __________), il giudice deve attenersi agli accordi perfezionati fra le parti prima di ricorrere ad altri criteri per stabilire l’indennità che deve essere corrisposta al lavoratore. A torto quindi l’attore chiede che il servizio di picchetto debba essere remunerato sulla base di criteri equitativi. In Svizzera è noto che la remunerazione del lavoratore ubbidisce alle regole generali della libertà contrattuale e il salario convenuto è vincolante fra le parti, a meno che una convenzione collettiva di lavoro ne stabilisca uno più alto (art. 322 cpv. 1 e 357 CO; DTF 122 III 112 consid. 4b; Wyler, op. cit., pag. 110 e 125). Il contratto accessorio al CCL, stipulato fra le parti oralmente, o quantomeno per atti concludenti, prevedeva la remunerazione del lavoratore per tutto il servizio di picchetto nella sua globalità e, quindi, anche per la prestazione del picchetto esterno. In nessun modo si può dedurre dagli atti che il patto fra le parti poteva valere solo per la remunerazione dei vari interventi. La retribuzione al lavoratore del 30% dell’importo fatturato dal garage ai suoi clienti era una modalità – come altre – di stabilire contrattualmente il corrispettivo che doveva essere versato al lavoratore per questo tipo di prestazioni accessorie a quelle annoverate nel CCL. Anche dall’art. 341 CO non può essere dedotto alcun diritto per il lavoratore, perché solo i crediti che discendono da disposizioni imperative della legge o da una convenzione collettiva di lavoro sono protetti. Non può essere così per la fissazione del salario e, comunque, la rinuncia ad un altro credito è di principio lecita, purché il lavoratore non impugni l’accordo in base alle regole sulla lesione (art. 21 CO) o sui vizi del consenso (art. 23 segg. CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 1996, Nri. 4 e 7 all’art. 341; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 11 all’art. 341), cosa che l’attore non ha mai preteso.

                                   7.   L’appello, infondato, deve quindi essere respinto con carico di spese e ripetibili.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:                

                                   1.   L’appello 3 settembre 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 400.sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

 - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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