Incarto n. 12.2002.155
Lugano 16 luglio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.1998.773 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 29 ottobre 1998 da
__________ rappr. da: avv. __________
contro
__________ rappr. da: avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 66'805.40, oltre accessori;
domanda contestata dalla convenuta che, in via di riconvenzione, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di almeno fr. 25'000.- oltre accessori;
richieste decise con sentenza 18 luglio 2002 che ha respinto la riconvenzione mentre ha accolto la domanda principale limitatamente a fr. 42'241.45 oltre interessi del 5% dal 31 ottobre 1998;
appellante la società convenuta che, in riforma della decisione di primo grado, propone l'integrale reiezione della petizione e il parziale accoglimento della riconvenzione;
preso atto delle osservazioni dell'attore che chiede la reiezione dell'appello;
letti gli atti e i documenti della causa;
considera
in fatto e in diritto:
1. L'attore, architetto e specialista di informatica, ha lavorato per la convenuta dal 1996 al 1998, in particolare con il compito di creare videoanimazioni e rappresentazioni tridimensionali di progetti architettonici. Il rapporto di lavoro ha preso fine per cause gravi in seguito all'occasionale scoperta da parte del signor __________, direttore della convenuta, che l'amministratore della __________ di __________, signor __________, deteneva una cassetta video, allestita o assemblata da __________, consegnatagli sì da una terza persona, ma assertivamente uscita indebitamente dall'ambito della ditta ad opera del convenuto.
2. Con la causa in esame il lavoratore -ritenuta pretestuosa la causa del suo licenziamento e contestati i fatti così come proposti dalla controparte- ha chiesto alla ex datrice di lavoro il pagamento dello stipendio fino alla fine di novembre 1998, la quota parte di tredicesima fino allo stesso termine, un'indennità per vacanze non godute e una penalità di fr. 44'196.- in virtù dell'art. 337c cpv. 3 CO. Sostenendo la gravità del comportamento dell'attore nell'ottica dell'art. 337 CO, la convenuta ha affermato che egli -unico dipendente in grado di svolgere la descritta attività informatica- ha preparato la videocassetta contestata e l'ha indebitamente asportata dal luogo di lavoro, eliminando le indicazioni esistenti sugli originali, in particolare relativi ai diritti della convenuta, modificandone il logo e rifacendone la copertina. Ha negato inoltre, data la forte concorrenza nel settore, di aver mai autorizzato alcuno a distribuire cassette a titolo pubblicitario, e tanto meno in concreto, dal momento che l'assemblaggio creato dall'attore concerneva importantissimi progetti di carattere riservato. Egli avrebbe così leso il proprio dovere di fedeltà nei confronti della datrice di lavoro, abusando altresì dei diritti d'autore di questa.
La convenuta ha inoltre presentato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 25'000.- a titolo di risarcimento danni, fondandosi sull'art. 337b CO.
3. Con la sentenza impugnata il Segretario assessore, accertato preliminarmente che l'istante -contrariamente alla tesi della convenuta- non aveva accettato il licenziamento in tronco notificatogli il 15 settembre 1998, né aveva egli stesso disdetto il contratto, ha escluso che __________ abbia consegnato direttamente o per il tramite di terzi la videocassetta al signor __________. In particolare il primo giudice ha considerato al proposito che i video realizzati dalla convenuta potevano concernere sia singoli progetti, sia più progetti, che la cassetta litigiosa non era del tutto anonimizzata, apparendovi la scritta "copyright 1996 __________", che la cassetta era stata consegnata a __________ da tale __________ e che a quest'ultimo era stato __________ ad affidarla. Non essendovi così prova delle asserite cause gravi per la disdetta immediata del contratto di lavoro, il primo giudice ha fissato il credito dell'attore in complessivi fr. 42'241.45, riconoscendogli il diritto al salario netto da metà settembre a fine novembre 1998, alla quota parte di tredicesima per lo stesso tempo, a un importo per vacanze non godute, nonché a un'indennità -in virtù dell'art. 337c cpv. 3 CO- pari a 3,5 mensilità lorde. Ha invece respinto la riconvenzione.
4. Con il presente appello la società convenuta impugna la sentenza del primo giudice, postulando sia la reiezione dell'azione principale, sia l'accoglimento della riconvenzione. Riaffermando introduttivamente la tesi della risoluzione consensuale del contratto di lavoro, sostiene comunque la legittimità del licenziamento, considerando manifestamente insostenibili le conclusioni del Segretario assessore. Per quanto riguarda il comportamento rimproverato al lavoratore l'appellante lo ridefinisce in tre momenti: nell'allestimento di video-cassette anonime contenenti un riassunto dei principali progetti di __________, vincolati da riservatezza verso i terzi, e di altri progetti ignoti, non di pertinenza di __________; nel prelevamento dal luogo di lavoro di tale materiale, rispettivamente nel trasferimento del medesimo al domicilio dell'attore; nella presentazione del contenuto delle cassette o nella consegna delle stesse a terzi. In particolare, relativamente a quest'ultimo aspetto l'appellante rimprovera al primo giudice di aver preso in considerazione l'incredibile deposizione del teste __________, cognato dell'attore, secondo cui sarebbe stato lo stesso direttore della convenuta a consegnargli la cassetta da lui esibita al signor __________: tesi che contrasterebbe con la logica delle cose poiché, se la cassetta avesse dovuto avere scopo promozionale, certamente avrebbe contenuto tutte le indicazioni possibili su __________ e non sarebbe stata resa anonima. Inoltre, le dichiarazioni del teste sarebbero contraddette da altre testimonianze (testi __________, __________ e __________). La deposizione __________ sarebbe peraltro inaffidabile per tutta una serie di motivi, dettagliatamente descritti dall'appellante e di cui si dirà, se necessario, nel seguito. La convenuta considera poi inesatto di aver prodotto cassette contenenti più progetti già nel 1997, mentre attribuisce l'indicazione del copyright nel video litigioso a una svista del contraffattore che comunque non permette di risalire alla titolarità dei progetti. Nel complesso ritiene che il Segretario assessore abbia esatto un grado di prova eccessivo per riconoscere i fatti imputati alla controparte, non tenendo invece conto del normale andamento delle cose e di altri indizi contenuti nell'incarto. L'appellante fa inoltre riferimento agli illeciti contatti da lui avuti con la ditta confederata __________.
Per quanto riguarda il conteggio del credito riconosciuto all'attore, l'appellante si limita a rilevare come questi, subito dopo il licenziamento, abbia guadagnato circa fr. 4'200.-, mentre il primo giudice non ha ammesso -a tortonessuna concolpa a carico di __________.
Delle argomentazioni a sostegno della riconvenzione, come delle osservazioni all'appello, si dirà nel seguito.
5. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto -in buona fede- non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è talmente compromesso da non permettere più una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare come l'unica soluzione praticabile. Anche manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente e malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta in caso di recidiva. In ogni caso, il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se -nel caso concreto- la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, applicando i principi del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313, cons. 3).
6. Queste conseguenze di legge non si attuano evidentemente se non è data l'ipotesi del licenziamento in tronco. In concreto, la situazione si verificherebbe se -come evoca anche in questa sede la società convenuta- il lavoratore avesse aderito a una proposta di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro. L'appellante invero non indica elementi di prova a sostegno della sua tesi, se non accennando a contraddizioni in cui sarebbe incappato l'attore in sede di interrogatorio formale: tuttavia, rispondendo alla domanda 14, segnatamente a sapere se il giorno del licenziamento avesse rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, l'attore ha risposto senza dubbio negativamente. Sono pertanto inutili i tentativi dell'appellante di far ricorso ad altri passi della risposta a quella stessa domanda per inquinarne il significato: in altre parole, non è pertinente ricordare che l'attore ha premesso alle sue dichiarazioni di aver meditato da tempo di lasciare __________ per ridurre le proprie spese di doppia economia domestica, né di aver saputo che il direttore __________, negli ultimi tempi, non fosse più soddisfatto di lui e pure di aver detto -proprio quel giorno- che se ne sarebbe andato: tutt'altra cosa è infatti accedere esplicitamente a un'interruzione immediata del contratto con i pregiudizi economici che ciò comporterebbe. D'altra parte, fosse intervenuto un accordo di rescissione, tutt'altro sarebbe stato il contenuto della comunicazione di risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro consegnata all'attore (doc. E). A proposito poi dei rapporti intercorrenti fra le parti, può essere almeno fatto accenno abbondanziale alla deposizione testimoniale di __________, già contitolare dello studio d'architettura canadese __________ di __________, ossia verosimilmente di un'importante associata dell'appellante (vedi anche doc. V), il quale -dopo aver espresso tutta la sua disistima per l'arch. __________ - afferma testualmente di averlo fatto rimuovere a causa di tale suo apprezzamento del dipendente di __________ (rogatoria __________, N. 85) e quindi non per altri motivi. Su questo aspetto la sentenza impugnata merita così conferma.
7. Nel caso in esame il rimprovero mosso al lavoratore è quello di aver leso gravemente il suo obbligo di fedeltà alla datrice di lavoro con esplicito riferimento alla segretezza delle produzioni affidategli. Ciò impone anzitutto di verificare -a dipendenza dello scopo e dell'attività della società convenuta- a quali criteri di riservatezza dovesse attenersi il lavoratore e per che motivo. A dire il vero l'attività di __________ non risulta in modo chiarissimo, né emerge dalla documentazione pubblicitaria (in particolare doc. V), né è stata descritta in causa in modo univoco (testi __________, __________, __________, IF __________), potendosene tuttavia concludere che la società si dedicasse in linea di principio alla promozione immobiliare in Paesi esteri: in particolare essa si attivava nel presentare progetti edilizi, elaborati da terzi, a possibili clienti (testi __________, __________), rispettivamente partecipava -con tali progetti- a concorsi per la realizzazione di opere dell'edilizia (teste __________), esclusa comunque la fase dell'appalto (IF __________). In quest'ambito promozionale la società faceva capo alle produzioni informatiche dell'attore (piani tridimensionali e videoanimazioni) come metodi di miglior presentazione dei progetti. Pertanto è persino ovvio che __________ -cui venivano affidati da parte di architetti (rispettivamente di studi d'architettura) i piani di possibili opere- dovesse trattare quei documenti con discrezione (testi __________, __________), non foss'altro -verosimilmente- che per evitare che qualcuno, segnatamente clienti, altri progettisti, o altri promotori se ne appropriassero anche solo parzialmente, rispettivamente ne conoscessero le caratteristiche prima della presentazione a un concorso, ecc. In tal senso è sostenibile -come afferma la convenuta- che il direttore della società tenesse a presentare i progetti (con o senza sviluppo tridimensionale o videoanimazione) personalmente, ossia dopo aver accertato il concreto interesse di determinati, potenziali clienti.
8. E' però altrettanto vero che l'appellante, da un certo momento in poi, ha proceduto all'allestimento di videocassette in cui erano rappresentati più progetti; e ciò non al fine della loro promozione, ma per mostrare a chi ne fosse interessato quel particolare metodo di presentazione, ossia per far conoscere una caratteristica importante dell'attività e del potenziale produttivo di __________ (testi __________, __________, __________). In quest'ambito non è affatto scontato che la società fosse tenuta a discrezione nei confronti dei singoli progetti poiché l'intento pubblicitario -così come impostatocomportava in sé l'uso di prodotti intellettuali di terzi. Era semmai compito di __________, allestendo questo tipo di materiale, di scegliere progetti usciti d'attualità o di cui la protezione non s'imponesse per qualsiasi motivo (al riguardo, teste __________, risposta a controdomanda 2). Orbene, pacifico che la videocassetta di cui si rimprovera all'attore la produzione e la consegna a terzi fosse di quest'ultimo tipo, sarebbe stato compito della datrice di lavoro -nell'ambito del proprio onere probatorio (Brühwiler, Comm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7c)- di dimostrare che i progetti rappresentati in quel collage fossero da trattare comunque confidenzialmente, dato ad esempio il rischio di compromettere il buon nome della società, rispettivamente i rapporti fra lei e chi le aveva affidato i piani da elaborare e da promuovere. Ma in concreto l'appellante non ha sostenuto una simile puntuale versione dei fatti in particolare in relazione ai progetti assunti per comporre la cassetta litigiosa, limitandosi a definire importantissimi e di carattere riservato i progetti (in generale) da lei promossi sul mercato internazionale in collaborazione con i maggiori colossi dell'architettura e dell'edilizia a livello mondiale, e sostenendo che l'attività imputata alla controparte ne è risultata lesiva dei suoi interessi e dei diritti d'autore su tali progetti (risposta, pag. 5 e duplica, pag. 7). Genericità di addebiti che non basta tuttavia per imputare concretamente alla controparte, sulla base invece di un episodio ben determinato, di aver leso l'obbligo di fedeltà nei suoi confronti, ossia di segretezza rispetto al lavoro svolto, e per considerare il comportamento del lavoratore talmente grave da non permettere oltre la sua collaborazione alle dipendenze della società. Infatti, affinché il giudice -nell'ambito del suo potere d'appezzamento- possa concludere alla gravità dei fatti in conformità dell'art. 337 CO, deve poterli valutare nella loro concretezza e non sulla base di indicazioni generiche sul comportamento denunciato, rispettivamente sugli obblighi effettivamente disattesi dal lavoratore. Infatti, l'obbligo di fedeltà si concretizza nel non fare tutto ciò che può nuocere agli interessi economici del datore di lavoro (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, ed. 15, N. 124); in particolare, per quanto attiene all'obbligo di segretezza, il lavoratore deve tralasciare ogni comportamento inteso alla divulgazione di ciò che ha appreso durante il rapporto di lavoro e che sa che il datore di lavoro vuole tenere segreto (Rehbinder, op. cit., N. 131). Ne consegue l'importanza -per valutare il comportamento del lavoratore- di considerare la segretezza oggettiva dei dati divulgati, rispettivamente almeno la volontà del datore di lavoro di considerarli riservati. In concreto e contrariamente alla censura mossa dall'appellante, non è quindi eccessivo esigere dalla datrice di lavoro -in ossequio all'onere probatorio di cui s'è detto- che almeno di uno dei progetti assemblati nella videocassetta dimostrasse l'effettiva riservatezza imposta dalle circostanze: lo stadio della promozione, la pendenza di un concorso, il concreto interesse di un cliente, ecc., rispettivamente il proprio interesse in tal senso: momento determinante rimasto per contro ignoto e senza prova, verosimilmente anche a causa degli esiti negativi dell'attività promozionale di __________, in parte almeno, confermati in sede istruttoria (testi __________, __________, __________). D'altra parte, non è contestato che altre videocassette di natura pubblicitaria, allestite con l'approvazione di __________, contenessero elementi dei medesimi progetti architettonici di cui alla cassetta litigiosa (testi __________, __________, decisione PP, punto 4), ciò che induce a concludere che la stessa società non si sentisse più in obbligo di riservatezza relativamente a quei piani.
9. Non provata in concreto l'esigenza oggettiva che i piani presentati nella cassetta contestata dovessero restare segreti, potrebbe entrare comunque in linea di conto una disposizione della datrice di lavoro in tal senso ai suoi collaboratori. Tuttavia, una simile direttiva né risulta dagli atti (anzi è escluso che ci fosse: teste __________), né emerge univocamente dalle testimonianze assunte che -su questo punto come su altri- sono fra loro contraddittorie: è comunque sostenibile che non vi fosse un divieto di __________ ai suoi collaboratori a che le videocassette promozionali potessero essere consegnate a terzi senza particolari riserve (testi __________). Inoltre, il teste __________, già collaboratore della direzione commerciale di __________ nel secondo semestre del 1997, ha affermato che il direttore __________ aveva dato sia a lui, sia all'attore addirittura il permesso di distribuire cassette a scopo promozionale. Ne consegue che, stesse l'ipotesi fattuale (e contestata) dell'appellante, la gravità del comportamento del lavoratore in quanto lesivo dell'obbligo di fedeltà non sarebbe data.
10. Comunque la sentenza impugnata merita conferma anche in merito alle circostanze che hanno portato alla consegna della videocassetta litigiosa a __________ della __________ e ciò considerando in particolare le dichiarazioni del teste __________. Così come ha considerato il Procuratore pubblico nella sua decisione di non luogo a procedere 7 ottobre 2002 nei confronti dell'attore e dello stesso dott. __________, la testimonianza resa da questi appare circostanziata e confermata dal teste __________, mentre altri testi sentiti nella sede civile hanno reso deposizioni fra loro contrastanti. E' questo un serio motivo in più per non scostarsi dalla versione dei fatti accertata dal primo giudice, ossia che non l'attore ma __________, nell'ambito di una trattativa immobiliare estranea al presente contenzioso, ha consegnato la cassetta a __________, e ciò dopo averla ricevuta direttamente dal direttore della società appellante. Questa fattispecie, aspramente contestata da quest'ultima, trova altresì riscontro, in buona parte, nella testimonianza __________, laddove quest'ultimo e il dott. __________ sono le uniche persone a poter testimoniare direttamente sui fatti, mentre ogni altra deposizione -fatta eccezione del teste __________ - non può che riferire informazioni generiche sulla segretezza o meno del materiale informatico di __________. Il signor __________ ha dichiarato, senza poter essere messo in dubbio, di aver ricevuto la videocassetta litigiosa da __________, mentre nulla sa dell'attore, tantomeno ne ricorda la presenza al sopralluogo e alla riunione d'affari seguitane in una casa di __________. Inoltre, egli si è dichiarato indifferente alla consegna della cassetta, in particolare non interessato al metodo di presentazione adottatovi e ha confermato che intenzione del dott. __________ era unicamente di mostrargli quella modalità di presentazione di progetti in generale.
Inoltre, tale consegna della videocassetta di dimostrazione non può nemmeno rappresentare un pericolo per l'appellante nei confronti della concorrenza: sia perché -dichiaratamente- l'attività di __________ era rivolta esclusivamente al mercato estero (teste __________), sia perché __________ è invece legata al mercato locale (teste __________).
11. Giacché la convenuta ritorna su questo aspetto anche con l'appello, è doveroso precisare che la videocassetta contestata non risulta anonimizzata come essa sostiene: tutte le prove, in particolare l'ispezione, convergono in tal senso. Che poi __________ attribuisca a una svista di controparte la mancata cancellazione del copyright è una pura illazione che non può cambiare i termini dell'accertamento.
12. L'appellante precisa che le videocassette promozionali (collages) sono state da lei prodotte solo a partire dal 1998, così che nel 1997 non ne potevano ancora esistere. Sennonché le risultanze istruttorie non sono precise su questo aspetto della vertenza, indicando la produzione di questo materiale a partire dalla fine 1997 - inizio 1998 (teste __________), ciò che relativizza le conclusioni dell'appellante. Comunque, si tratta di un argomento nuovo (non prodotto negli allegati introduttivi della causa) e come tale improponibile in virtù dell'art. 321 CPC. Come nuovo e improponibile in appello è il rimprovero mosso all'attore di aver asportato senza permesso videocassette dal luogo di lavoro e di averle tenute presso il proprio domicilio: questione di cui peraltro non è motivata la gravità.
13. La ricorrente ritorna sull'episodio __________, non tanto ad adiuvandum per dimostrare ulteriormente l'infedeltà dell'attore, ma considerandolo in sé motivo di disdetta immediata. Al proposito il primo giudice, pur ammettendo che il lavoratore non avesse chiesto il permesso di __________, ha ritenuto lieve la sua mancanza per aver trasmesso, in un'unica occasione, alla menzionata ditta di __________ solo 4 immagini tridimensionali di progetti, dopo aver concordato che sulla pagina Web di __________ -cui erano destinate- dovesse figurare (com'è avvenuto) il logo della datrice di lavoro. Ha inoltre osservato che __________ non è concorrente __________, occupandosi dello sviluppo e della distribuzione di software per architetti. Sull'entità dell'operazione, così come descritta dal Segretario assessore, l'appellante non eccepisce nulla; sostiene tuttavia che i progetti non erano contrassegnati in modo da renderne evidente la titolarità. Questo accenno rappresenta un ulteriore rimprovero alla controparte, dal momento che nei propri allegati introduttivi essa aveva invece messo l'accento sul fatto che i fotomontaggi tridimensionali di suoi progetti erano stati trasmessi senza autorizzazione (risposta, pag. 5; duplica, pag. 9). Sennonché, sull'aspetto qui evidenziato vale quanto rettamente accertato dal primo giudice, ossia che sulla pagina Web di __________ il logo della convenuta figurava (doc. 4; teste __________). D'altra parte, non deve stupire che la ditta di __________ si sia rivolta direttamente all'attore in vista dell'allestimento della propria pubblicità, tenuto conto che -presso la ditta convenuta- solo quegli si occupava della trasposizione tecnica dei piani architettonici e che __________ -verosimilmente- trattava esclusivamente con lui in quanto fruitore delle sue prestazioni di fornitrice di programmi informatici per architetti. Il rimprovero appare tuttavia di ben poca rilevanza e del tutto sostenibile è l'apprezzamento del primo giudice sulla gravità o meno della fattispecie.
14. Per quanto riguarda il credito riconosciuto dal primo giudice, l'appellante rileva anzitutto che il Segretario assessore non ha tenuto conto di quanto l'attore ha guadagnato presso la __________ subito dopo il licenziamento, ossia fr. 4'200.-, e del fatto che questi ha avuto modo di completare la propria formazione, sostenendo due esami di informatica (appello, pag. 12). Mentre di questi "vantaggi" l'appellante non offre nessuna quantificazione, né elementi per procedervi, del guadagno indicato -come rettamente osserva il resistente- il primo giudice ha già tenuto conto, detraendo dal credito riconosciuto al lavoratore non l'importo indicato da questi in modo approssimativo in sede di interrogatorio formale, ma la somma esatta di fr. 3'285.- indicata dal responsabile di __________ (teste __________). L'appellante sembra inoltre criticare la determinazione del credito in merito all'applicazione dell'art. 337c cpv. 3 CO, ritenendo iniquo che il primo giudice abbia escluso qualsiasi concolpa dell'attore. Orbene, al di là della forma della censura (Interessante è anche constatare ecc.: appello, pag. 12), può essere comunque osservato che, nella determinazione dell'indennità in discussione, il giudice considera anche l'eventuale concolpa del lavoratore (Brühwiler, op. cit., art. 337c CO, N. 11); ciò che in concreto il primo giudice ha fatto, escludendola: a buona ragione tuttavia, dal momento che la colpa individuata dall'appellante nell'allestire e diffondere cassette pirata esisterebbe solo in relazione con la fattispecie da lei sostenuta a carico del lavoratore e rimasta senza prova.
15. Delle poste che compongono la riconvenzione l'appellante, implicitamente, abbandona in questa sede quella riferita a una fattura, mai esibita, dello studio d'architettura __________ (Conclusioni, pag. 11) per alcune decine di migliaia di dollari. Mantiene invece le altre, in particolare i costi per il ripristino dell'accesso all'apparecchiatura informatica e le spese sostenute a causa dell'impossibilità di utilizzazione succeduta alla partenza dell'attore dalla ditta. Sennonché, le conclusioni del primo giudice, anche su questo aspetto della lite, devono essere confermate. Anzitutto, l'importo di fr. 840.- che è il totale delle due fatture __________ (doc. 7 e 8) non costituisce danno ascrivibile all'attore: sia perché i documenti stessi non indicano l'origine degli interventi, sia perché al teste __________ -che è intervenuto per quella ditta- nemmeno sono stati sottoposti affinché dicesse in cosa fossero costituiti quei lavori e se essi potessero essere messi in relazione con attività dannose di __________. Anzi il teste sembra dire il contrario, ossia che il suo intervento gli era stato richiesto dal direttore di __________ per bloccare l'accesso esterno al sistema informatico e per modificare la password per l'accesso a internet, ciò che può corrispondere -senz'altra indicazione- a cautele della ditta. In merito alle spese d'inattività della convenuta, una parte dell'importo (fr. 3'514.50) si fonda sulla fattura __________ 5 dicembre 1997, relativa all'abbonamento (pagato anticipatamente) per il 1998 e all'uso della hot-line per lo stesso periodo. Il rimanente, ossia fr. 14'000.-, corrisponderebbe allo stipendio di due mesi per un dipendente assunto in sostituzione dell'attore licenziato (riconvenzione, pag. 9) impossibilitato al lavoro in seguito alle resistenze di quest'ultimo e alla mancata consegna della chiave fisica d'accesso al programma grafico di __________ fino al 17 novembre 1998 (doc. 1). Tuttavia, se può sembrare che l'attore non abbia facilitato il passaggio delle consegne, la convenuta non può pretendere né la rifusione di un abbonamento annuale, abbondantemente usufruito per tutto il 1998 e di cui nemmeno calcola un'adeguata quota parte, né il pagamento dello stipendio di una persona di cui non si conosce (in causa) con sicurezza l'identità (__________, oppure __________, o __________: teste __________) né l'inizio dell'attività lavorativa presso __________ (al proposito si sa solo che l'arch. __________ è stato assunto … all'inizio di dicembre … poco tempo dopo aver assunto l'arch. __________ …: teste __________), ciò che potrebbe escludere che un'assunzione sia avvenuta già alla partenza di __________ e nemmeno subito dopo. Elementi che bastano per respingere le domande in esame, del tutto o non sufficientemente provate, a prescindere dal fatto che la stessa appellante ammette che i testi non dicono direttamente che i problemi informatici riscontrati dopo la partenza di __________ siano dovuti al comportamento di quest'ultimo (appello, ad 10), ciò che corrisponde a dire che manca la prova di un nesso causale adeguato fra il risarcimento richiesto e le pretese illiceità della controparte.
In merito al complesso di pretesi danneggiamenti della convenuta su cui essa poggia la domanda di risarcimento di complessivi fr. 25'000.- in via equitativa, non ci si può che stupire della sua riproposta in questa sede a fronte di nessuna prova, rispettivamente di nessun indizio che esistano i presupposti del richiesto risarcimento di danni in relazione a ingenti perdite di tempo da parte dei responsabili della __________, arbitrario utilizzo da parte di __________ del tempo di lavoro e delle infrastrutture della ditta -cassette comprese- per la realizzazione delle sue videoanimazioni taroccate (appello, pag. 14). Non solo l'attrice riconvenzionale non ha fatto fronte al suo onere probatorio, ma nemmeno può pretendere che il giudice proceda in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO. Le conclusioni del Segretario assessore non potevano pertanto essere diverse da quelle impugnate.
16. Ne consegue che l'appello dev'essere respinto in ogni suo punto con il carico delle spese e delle ripetibili all'appellante.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
decreta:
1. L'appello 4 settembre 2002 di __________ è respinto.
2. Le spese (fr. 100.-) e la tassa di giustizia (fr. 1'200.-), anticipate dall'appellante, restano a suo carico. Questa verserà a __________ l'importo di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario