Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.08.2002 12.2002.142

26. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·602 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.00142

Lugano 26 agosto 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione -inc. LA.2002.88 della Pretura del Distretto di __________ - promossa con istanza 28 giugno 2002 da

__________  

  Contro  

__________ rappr. da __________  

in merito alla decisione 25 giugno 2002 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Viganello che ha confermato la disdetta per mora della conduttrice, con effetto al 31 maggio 2002;

ed ora sull'istanza di ricusa, presentata il 30 luglio 2002 dall'istante nei confronti del Pretore di __________, cui questi ha preso posizione, non riconoscendo nessuno dei motivi invocati;

preso atto che l'istanza è stata regolarmente intimata al convenuto che non ha formulato nessuna osservazione al proposito;

data la competenza di questa Camera in virtù dell'art. 30 cpv. 1 CPC;

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che a motivo dell'istanza in esame l'istante invoca gli art. 26 lett. c) e 27 lett. b) CPC, rinviando per la motivazione a frammenti di sentenza concernenti fatti accaduti in via __________, interno __________, __________, l'11 gennaio 1993;

                                         che, verosimilmente riferiti a quei fatti, l'istante produce estratti di due sentenze: la prima 19 agosto 1996 della Camera dei ricorsi penali e la seconda, 3 ottobre 1996, della Corte di cassazione penale del Tribunale federale dalle quali emerge l'avvenuta denuncia penale 10 novembre 1995 nei confronti del Pretore __________ da parte della qui istante;

                                         che, per quanto riguarda l'esito della causa penale, i documenti prodotti rivelano che la denuncia, riferita a una decisione negativa nei confronti dell'istante in una precedente vertenza di locazione, è sfociata in un decreto di non luogo a procedere e che l'impugnazione della signora __________ contro il decreto del Procuratore pubblico è stata respinta sia nella sede cantonale che in quella federale;

                                         che, a prescindere da ogni considerazione sull'obbligo di motivazione di un'istanza di ricusa e sulla sufficienza in tale ottica dell'allegato in esame (art. 29 cpv. 2 CPC), deve anzitutto essere esclusa la ricorrenza del primo motivo indicato dall'istante la quale né sostiene esplicitamente, né dimostra che il Pretore ricusato abbia già dato un referto nella stessa vertenza (__________/ __________) come giudice, patrocinatore, perito o magistrato d'altro ordine e grado (art. 26 lett. c CPC);

                                         che per il rimanente il solo fatto che la parte abbia denunciato penalmente il Pretore non è motivo sufficiente per fondare una ricusa del magistrato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 27, m. 24) poiché in particolare non è indizio di inimicizia personale del giudice nei confronti della parte, né rappresenta motivo grave tale da giustificare oggettivamente il rischio di una sua parzialità (Cocchi/ Trezzini, op cit., ibidem, m. 11); e ciò (a titolo più che abbondanziale) tanto meno a dipendenza dell'esito della causa penale;

                                         che, a dipendenza della particolarità della fattispecie e del fatto che l'istante ha presentato senza consiglio giuridico la domanda in esame, si può prescindere dalla tassazione della presente decisione, mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili che non ha chiesto e che comunque non sarebbero fondate dal momento, come già detto, che nelle osservazioni 12 agosto 2002 essa non si è espressa sul tema della ricusa.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 27 e segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   L'istanza di ricusa di __________ nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, avv. __________, è respinta.

                                   2.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.142 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.08.2002 12.2002.142 — Swissrulings