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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2003 12.2002.140

16. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,882 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.140

Lugano 16 luglio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00008 della Pretura del distretto di Vallemaggia- promossa con petizione 17 luglio 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

Contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'374.50 oltre interessi a titolo di mercede relativa a un contratto d'appalto, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto che fosse fatto ordine all'attrice, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, di procedere al rifacimento integrale dell'opera difettosa;

Ed ora sull'eccezione di tardività della notifica dei difetti sollevata dall'attrice con la replica, che il Pretore, limitata l'udienza preliminare e l'istruttoria a questa problematica (art. 181 CPC), ha accolto, con sentenza 21 giugno 2002, respingendo con ciò la domanda riconvenzionale e dichiarando nel contempo che l'istruttoria sarebbe proseguita solo relativamente alla domanda principale;

appellante il convenuto con atto di appello 31 luglio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'eccezione e di retrocedere l'incarto al primo giudice affinché proceda con l'istruttoria di entrambe le cause, il tutto protestando spese e ripetibili delle due sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 12 settembre 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna la ditta __________ procede nei confronti di __________ per ottenere il pagamento della mercede relativa alla pavimentazione del posteggio della sua casa d'abitazione a __________, eseguita nel marzo 2000.

                                         Il convenuto, in risposta, evocando la difettosità di molti cubotti in granito posati, che a suo dire in più punti presentavano il segno del taglio con fresa e meglio un'incavatura larga ca. 1 cm che nulla aveva a che vedere con la pietra naturale, si è opposto alla petizione e a sua volta ha chiesto che fosse fatto ordine alla controparte, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, di procedere al rifacimento integrale dell'opera difettosa.

                                   2.   In replica l'attrice ha eccepito la tardiva notifica del difetto ai sensi dell'art. 367 CO, rilevando come lo stesso fosse stato comunicato a un suo tecnico solo dopo alcune settimane, almeno 3, dalla conclusione dei lavori, tanto più che in ogni caso il convenuto aveva esplicitamente approvato l'opera, esprimendo il proprio compiacimento per la buona esecuzione del lavoro.

                                         Di diverso parere il convenuto, il quale, contestate le circostanze addotte dalla controparte, ha osservato in duplica che la notifica era avvenuta non appena possibile, ritenuto che il giorno della fine dei lavori la superficie del posteggio era bagnata ed egli non aveva pertanto potuto, al primo colpo d'occhio, evidenziare i difetti. A conferma della tempestività della loro notifica, egli rileva inoltre che nelle missive agli atti l'attrice mai aveva obiettato alcunché in proposito ed anzi in un primo momento aveva proposto vari interventi per rimediare al difetto.

                                   3.   Il Pretore, dopo aver limitato l'udienza preliminare e l'istruttoria all'esame dell'eccezione (art. 181 CPC), con il giudizio qui impugnato ha concluso per il suo benfondato e di conseguenza ha respinto la domanda riconvenzionale, con cui il convenuto chiedeva il rifacimento dell'opera. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che il convenuto non aveva provato di aver verificato tempestivamente l'opera: egli non poteva in effetti prevalersi del fatto che sul piazzale si trovasse ancora della sabbia, potendosi esigere da lui la pulizia dello stesso mediante scopatura o con la canna dell'acqua. In ogni caso i difetti erano stati notificati tardivamente, ritenuto che i lavori, fatturati il 23 marzo, si erano in realtà già conclusi il precedente 16 marzo, mentre il tecnico dell'attrice __________ aveva dichiarato di essere stato interpellato dal cliente solo un mese, un mese e mezzo dopo. Infondata era infine la tesi sollevata dal convenuto, secondo cui la notifica doveva comunque essere considerata tempestiva, siccome si trattava di difetti occulti.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l'eccezione e di retrocedere l'incarto al primo giudice affinché proceda con l'istruttoria di entrambe le cause. A suo dire, il fatto che l'opera non fosse ancora terminata e che il piazzale fosse ancora delimitato da un nastro rispettivamente sullo stesso si trovasse ancora della sabbia, la cui pulizia spettava all'attrice, comportava il differimento dell'inizio del termine di verifica. In tali circostanze la notifica dei difetti, avvenuta dopo 10/15 giorni rispettivamente, come dichiarato dal teste __________, 7/15 giorni dalla conclusione dei lavori oppure ancora, come ammesso in causa dalla controparte, 3 settimane dalla loro fine, risultava senz'altro tempestiva, tanto più che in seguito l'attrice aveva chiaramente lasciato intendere di ammettere la contestazione, dicendosi disposta a risolvere il problema, salvo poi cambiare idea.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti.

                                         La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257 e segg. Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi. L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 e segg.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., n. 32 ad art. 367 CO; IICCA 20 dicembre 2002 in re T. Snc/E. SA, 24 marzo 2003 in re G./F. SA), committente che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200; per tante: IICCA 27 novembre 2001 in re T./R.).

                                   7.   Le censure con cui il convenuto pretende di differire l'inizio del termine per verificare l'opera devono essere disattese.

                                         Il fatto che a quel momento l'opera non fosse ancora terminata, poiché l'attrice non avrebbe ancora eseguito l'asfaltatura di un rappezzo, è stato sollevato per la prima volta solo in questa sede ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                         Pure irricevibile, in questo caso però in quanto la circostanza è stata evocata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; cfr. Rep. 1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; per tante: IICCA 15 marzo 2001 in re D./M. SA), è invece il fatto che la delimitazione della zona mediante un nastro e la presenza di sabbia sul posteggio possano aver impedito al convenuto di verificare lo stato del piazzale. In duplica -come già accennato- la parte si era in effetti limitata ad asserire che ad impedirle la possibilità di controllo era stato il fatto che il piazzale fosse bagnato (p. 2). In realtà nemmeno quest'ultima circostanza impediva però la verifica, ma semmai la facilitava, ciò che è stato confermato a chiare lettere dal teste __________ (verbale p. 3), la cui testimonianza, su questo punto, è stata contestata dal convenuto per la prima volta, e dunque irritualmente, solo in sede di appello (p. 7; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                   8.   Altrettanto infondati sono i rilievi relativi alla data dell'avvenuta notifica dei difetti. Il convenuto non ha innanzitutto provato di aver comunicato ai rappresentanti dell'attrice, segnatamente al tecnico __________, l'esistenza dei difetti già dopo 10/15 giorni dalla conclusione dei lavori. Il fatto che il teste __________ abbia dichiarato che il convenuto gli aveva riferito, verosimilmente 7/15 giorni dopo la fine degli interventi da parte dell'attrice, che il lavoro non andava bene e che avrebbe avuto delle "storie" (verbale p. 4), non prova a sua volta ancora che quest'ultimo a quel momento avesse già provveduto a notificare formalmente i difetti alla ditta. Se ne deve in definitiva concludere che gli stessi sono stati notificati, come addotto dall'attrice (replica p. 2), al più presto alcune settimane dopo la conclusione dei lavori, almeno 3, oppure ancora, come dichiarato dal teste __________, a distanza di un mese, un mese e mezzo (verbale p. 2).

                                         Ritenuto che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una notifica dei difetti, avvenuta a distanza di 10 (ICCTF 10 dicembre 1997 in re C./P.), 14 (ICCTF 14 giugno 1999 in re R./C.) o 20 giorni (Rep. 1993 p. 200) dalla consegna dell'opera dev'essere ritenuta tardiva, nel caso di specie, stante il carattere palese dei difetti (cfr. le fotografie allegate al doc. 2 e teste __________ p. 4; la circostanza che si trattasse di difetti occulti è stata per altro evocata per la prima volta e dunque irritualmente in sede conclusionale), l'estensione degli stessi -secondo il convenuto, i cubotti difettosi sarebbero stati addirittura parecchie centinaia (appello p. 5) su un piazzale di soli ca. 50 mq (cfr. doc. 2)- ed il fatto che il convenuto, per sua stessa ammissione (risposta p. 2), era un appassionato e dunque un conoscitore delle pietre naturali, si più senz'altro confermare il giudizio con cui il Pretore ha concluso per la tardività della notifica dei difetti in questione.

                                   9.   Resta ora da esaminare se il convenuto possa prevalersi del fatto che l'attrice in un primo tempo non abbia sollevato alcuna obiezione circa la tempestività della notifica e si sia detta addirittura disposta a discutere e persino a cercare di risolvere il problema, salvo poi cambiare idea in seguito e sollevare formalmente in causa la relativa eccezione. Il quesito dev'essere risolto per la negativa. La giurisprudenza ha in effetti escluso che il comportamento dell'appaltatore fosse in tal caso costitutivo dell'abuso di diritto, specialmente se -come nel caso concreto (circostanza del resto ammessa dal convenuto, cfr. duplica p. 4)- il tentativo di risolvere il problema era avvenuto in un'ottica transattiva (DTF 106 II 323; ICCTF 6 giugno 1994 in re M. SA/B. Snc; IICCA 20 marzo 1995 in re K. AG/G. SA, 13 marzo 1998 in re M./M. e G.).

                                10.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 31 luglio 2002 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    380.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    400.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 400.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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