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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.07.2002 12.2002.14

1. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·798 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.00014

Lugano 1. luglio 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2001.00074 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 27 luglio 2001 da

__________ patr. dall'avv. __________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________  

in materia di locazione (nullità della disdetta),

e nella causa inc. no. SF.2001.00194 della stessa Pretura promossa con istanza di sfratto 2 agosto 2001 da __________ contro __________;

nelle quali il Pretore, con unico giudizio 21 dicembre 2001, ha accertato la nullità della disdetta dal contratto di locazione tra le parti e, di conseguenza, ha respinto la richiesta di sfratto.

Appellante la __________ la quale, con atto d'appello 14 gennaio 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accertare la validità della rescissione del contratto di locazione e di decretare lo sfratto di __________ dall'appartamento e dal parcheggio occupati nello stabile __________ di via __________ a __________;

mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerato

in fatto ed in diritto:

                                           1.    __________, cittadino __________, ha locato un appartamento ed un parcheggio-auto, dal giugno 1997, nello stabile della __________ in via __________ a __________.

                                                  In ritardo con il pagamento della pigione per i mesi di febbraio e marzo 2001, il conduttore è stato diffidato giusta l'art. 257d CO e, scaduto infruttuoso il termine di pagamento assegnatogli, la locatrice gli ha notificato, il 30 aprile 2001, la disdetta per mora.

2.        La contestazione della disdetta avanti all'Ufficio di conciliazione che l'ha ritenuta valida e avanti al Pretore che, invece, l'ha dichiarata nulla riguarda, per quanto qui interessa trattandosi dell'unico argomento riproposto in appello, la mancata separata notifica al coniuge del conduttore della messa in mora per il pagamento della pigione e della successiva disdetta come, invece, impone l'art. 266n CO quando la cosa locata è adibita ad abitazione famigliare. In particolare il Pretore ha ritenuto che il fatto che il matrimonio __________ del conduttore con la signora con la quale convive nell'appartamento non fosse stato riconosciuto in Svizzera non fosse d'ostacolo a ritenere quale abitazione famigliare l'appartamento da loro occupato e, accertata la mancata separata notifica alla signora, ha annullato la disdetta e, conseguentemente, respinto l'istanza di sfratto.

                                           3.    Con l'appello, la locatrice ritiene che per abitazione famigliare sia da intendersi l'appartamento che serve da domicilio a persone coniugate, escludendo il concubinato o forme di vita comune analoga, e tali non lo possono essere delle persone sposate all'estero ed il cui matrimonio non è riconosciuto, secondo le regole del diritto internazionale privato, in Svizzera. Ritiene quindi che il conduttore non possa beneficiare dei riguardi riservati all'abitazione famigliare e che la disdetta, anche se non notificata alla signora, sia valida ed operante.

                                           4.    L'appello è respinto.

                                                  Dagli atti di causa e dai successivi accertamenti ordinati da questa Camera risulta che l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha, il 6 giugno 2002, comunicato che il convenuto "convive con la signora __________ ed i loro figli…" e che "Il loro matrimonio avvenuto in __________ non è stato riconosciuto in Svizzera" mentre, il 13 giugno 2002, ha precisato che "…per il matrimonio contratto in data 15.1.1988 al __________) dai signori __________ e __________, è stata ordinata la trascrizione nei registri dello stato civile di __________ in data 4.12.2001. I signori __________ sono quindi coniugati a tutti gli effetti".

                                                  Il riconoscimento in Svizzera del matrimonio contratto in __________ significa che quest'ultimo era valido (art. 45 LDIP) e, l'iscrizione nel registro dei matrimoni svizzero non essendo costitutiva ma solo dichiarativa (Berner Kommentar, ad art. 117 CC n. 129), effetti e conseguenze giuridiche del matrimonio sono operanti dal momento della sua celebrazione che, nel caso concreto, risale al 1988.

                                                  Di conseguenza l'appartamento in questione, occupato da persone validamente sposate, rappresenta la loro abitazione famigliare (come del resto risulta espressamente dal contratto di locazione - doc. A dell'inc. dell'Ufficio di conciliazione che indica come l'ente locato sia adibito ad abitazione famigliare) con la necessità, per la notifica della messa in mora con comminatoria di disdetta e della disdetta stessa, di seguire le formalità previste dall'art. 266n CO.

                                                  Mancando, com'è pacificamente ammesso, la notifica separata al coniuge sia della messa in mora sia della disdetta quest'ultima è nulla, la locazione non è cessata e lo sfratto improponibile.

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG e gli art. 147 e seg. CPC

dichiara e pronuncia:

                                           1.    L'appello 14 gennaio 2002 di __________ è respinto.

2.        La tassa di giustizia di fr. 950.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 1'000.--) già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico.

                                         3.     Intimazione a:  - __________

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                                 sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario