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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.08.2002 12.2002.137

8. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·604 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.00137

Lugano 8 agosto 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. SF.2002.00124 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 3 giugno 2002 da

__________ rappr. dal lic. oec. __________  

contro

__________  

che il Pretore, accertata la validità della disdetta 2 aprile 2002, ha accolto, con decreto 30 luglio 2002, ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante entro 10 giorni i locali da lui occupati al pianterreno dello stabile sito in Via __________ a __________;

ed ora sullo scritto (recte: appello) 2 agosto 2002 del convenuto;

Considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con decreto 30 luglio 2002 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 maggio 2002 ai sensi all’art. 257f CO (violazione dell'obbligo di diligenza del conduttore) e ciò in quanto, a suo giudizio, il convenuto, nonostante diffida scritta, non aveva provveduto a ripristinare i locali commerciali, abusivamente trasformati in abitazione primaria, ha accolto l’istanza di sfratto 3 giugno 2002 della parte istante, ordinando al convenuto di liberare entro 10 giorni l'ente locato;

                                         che con scritto (recte: appello) 2 agosto 2002 il convenuto, dopo aver contestato di aver trasformato abusivamente in abitazione primaria i locali commerciali oggetto del contratto, che, a suo dire, nonostante il loro cattivo stato, verrebbero ancora adibiti al loro scopo originario, ha chiesto al primo giudice di esperire al più presto un sopralluogo per constatare questo stato di fatto "a motivo che il sottoscritto si vede costretto improvvisamente a lasciare l'attività" e in quanto la decisione di prima istanza "arrecherebbe al sottoscritto un notevole pregiudizio";

                                         che lo scritto in esame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

                                         che, in effetti la richiesta, formulata quale unica domanda di appello, di ritornare gli atti al Pretore perché abbia a procedere all'istruzione della causa, in concreto ad esperire un sopralluogo, non soddisfa il precetto di cui all'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 13 ad art. 309);

                                         che in ogni caso l'appellante, non comparso all'udienza di discussione, non può più contestare in questa sede i fatti allegati nell'istanza, segnatamente l'avvenuta modifica di destinazione dell'ente locato, ora adibito ad uso abitativo (circostanza che è stata comprovata dalla dichiarazione 4 marzo 2002 del controllo abitanti di __________, cfr. doc. F) rispettivamente postulare l'assunzione di nuove prove, ostandovi il disposto di cui all'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 169); 

                                         che le ulteriori argomentazioni esposte nel gravame, in particolare il fatto che egli "si vede costretto improvvisamente a lasciare l'attività" e che la decisione di prima istanza gli arrecherebbe "un notevole pregiudizio" non censurano gli accertamenti di fatto e le conclusioni pretorili e dunque non sono tali da comportare la modifica del primo giudizio;

                                         che l'appello in questione deve pertanto essere respinto, per quanto ricevibile, con accollo al convenuto degli oneri processuali;

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC

pronuncia:

                                   1.   Lo scritto (recte: appello) 2 agosto 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 70.- e spese di fr. 30.-) sono a carico del convenuto appellante.

                                   3.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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