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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.07.2002 12.2002.127

19. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·785 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.00127

Lugano 19 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause -inc. no. OA.2002.00070 e OA.2002.00071 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promosse il 21 maggio 2002 da

__________ __________

  contro  

__________  

volte ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 3'000'000.- oltre interessi;

ed ora sul decreto 10 luglio 2002 con cui il Segretario assessore ha revocato la nomina di un patrocinatore d'ufficio a favore degli attori;

appellanti gli attori con scritto 15 luglio 2002 ("Einsprache"), con cui contestano il decreto di revoca del patrocinatore d'ufficio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che il 21 maggio 2002 gli attori hanno inoltrato alla Pretura di Mendrisio due separate richieste di risarcimento danni ("Antrag auf zivile Schadenersatzklage") contro la __________;

                                         che, con decreto 28 maggio 2002, il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud ha nominato loro un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. __________;

                                         che quest'ultimo, con lettera 8 luglio 2002, ha chiesto alla Pretura la revoca della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, osservando come, a suo parere, entrambe le cause fossero destituite di fondatezza, perlomeno dal profilo formale e che in ogni caso la prosecuzione del mandato appariva improponibile per l'assenza del vicendevole rapporto di fiducia tra avvocato e cliente;

                                         che il Segretario assessore, preso atto di quella comunicazione, con decreto 10 luglio 2002 ha revocato la nomina dell'avv. __________ a patrocinatore d'ufficio, senza provvedere alla nomina di un nuovo patrocinatore, ritenendola nelle particolari circostanze superflua;

                                         che con scritto 15 luglio 2002 ("Einsprache") gli attori censurano tale giudizio;

                                         che, nonostante l'atto in questione sia in lingua tedesca, questa Camera non ritiene di doverlo ritornare alla parte affinché proceda alla sua traduzione (art. 142 cpv. 3 CPC), lo stesso potendo in effetti già essere evaso ai sensi dell'art. 313bis CPC (per tante: IICCA 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 26 gennaio 1998 in re N. e llcc./H.);

                                         che l'art. 39 cpv. 2 CPC, secondo cui "quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio", è da applicare a garanzia del diritto delle parti di essere sentite: se dunque il giudice assegna a una parte un patrocinatore d'ufficio e questi rinuncia al patrocinio, egli deve provvedere alla sua sostituzione a meno che sia pacifica la volontà esplicita o implicita della parte di rifiutare l'intervento del legale (CCC 11 febbraio 1999 in re D./A. SA; SJZ 1994 p. 236; ZR 1996 p. 46 e seg.);

                                         che nel caso di specie nulla agli atti -e in particolare non la menzionata lettera 8 luglio 2002- permette di intravedere la volontà esplicita o implicita degli attori di rifiutare l'intervento dell'avvocato d'ufficio designato, per cui il Segretario assessore non poteva assolutamente rifiutare la nomina di un nuovo patrocinatore agli attori, in tale giudizio ravvisandosi una violazione del loro diritto di essere sentiti, che deve essere sanzionato d'ufficio con la nullità (art. 142 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC);

                                         che il decreto impugnato deve di conseguenza essere annullato e gli atti ritornati al primo giudice affinché proceda alla nomina di un nuovo patrocinatore d'ufficio;

                                         che l'appello può pertanto essere accolto, senza la necessità di intimarlo alla controparte - peraltro non ancora coinvolta nel processo - per eventuali osservazioni (per l'applicazione dell'art. 313bis in caso di accoglimento del gravame: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 313bis);

                                         che, essendo il giudizio di primo grado la conseguenza di un errore dell'autorità inferiore, occorre prescindere dall'applicazione della tassa di giustizia (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 150), mentre a favore degli appellanti, non patrocinati da un legale, deve essere riconosciuta un'equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 150);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello ("Einsprache") 15 luglio 2002 di __________ e __________ è accolto.

                                         § Di conseguenza i decreti 10 luglio 2002 (inc. no. OA.2002.00070 e OA.2002.00071) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud sono annullati e gli atti ritornati al Segretario assessore per la designazione di un nuovo patrocinatore d'ufficio.

                                   II.   Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

                                         Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli appellanti fr. 100.- a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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