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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.06.2003 12.2002.126

6. Juni 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,710 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2002.126

Lugano 6 giugno 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Cassina (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 28 febbraio 2000 da

__________ rappr. dall' avv. __________  

contro

__________ __________ entrambe rappr. dall' avv. __________  

con cui l'attrice ha chiesto in via principale l'accertamento dell'invalidità della disdetta 9 novembre 1999 del contratto di assicurazione da parte della __________ e la condanna sia di quest'ultima che della __________ a versarle una la rendita annua di fr. 2'640.-- dal 18 marzo 1999 sino al 31 dicembre 2011 oltre interessi del 5% sulle rendite scadute, nonché, in via subordinata, la condanna della __________ e della __________ a versarle un importo da definire, quale valore di riscatto aumentato dalle partecipazioni all'eccedenza del premio della polizza assicurativa;

domande avversate dalle convenute che, con risposta del 28 giugno 2000, hanno postulato la reiezione della petizione e hanno chiesto a loro volta in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 2'541,60 oltre accessori;

petizione che il Pretore, con decisione del 14 giugno 2002, ha parzialmente accolto, accertando l'invalidità della disdetta 9 novembre 1999 e condannando le convenute a versare all'attrice una rendita annua di fr. 2'100.--, dal 18 marzo 1998 al 31 dicembre 2011, oltre interessi al 5% sulle rendite scadute; domanda riconvenzionale che invece il giudice di prima istanza, com medesimo giudizio, ha integralmente respinto.

Appellanti le convenute le quali, con appello 11 luglio 2002, chiedono, in ordine, l'ammissione delle prove rifiutate dal Pretore con ordinanza del 30 agosto 2001 e, nel merito, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, mentre che l'attrice e convenuta riconvenzionale, con osservazioni 4 settembre 2002, postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto

in fatto

                                  A.   Il 3 dicembre 1986 la __________ e la __________ (poi divenuta __________) hanno emesso a favore di __________ la polizza assicurativa n. __________, valida a partire dal 1° gennaio 1987.

                                         Detta polizza prevedeva il versamento di una rendita annua di fr. 6'000.--, dopo un termine di attesa di 720 giorni, in caso di incapacità al guadagno, un'assicurazione con capitalizzazione, rischio morte e risparmio, per una somma di fr. 30'000.--, nonché la liberazione dal premio in caso di incapacità al guadagno.

                                         Negli anni successivi la polizza è stata parzialmente modificata, l'ultima volta nell'aprile del 1992, per tenere conto del nuovo cognome assunto dall'assicurata dopo il divorzio e della nuova clausola beneficiaria per il caso di morte voluta da quest'ultima. Per il resto le prestazioni inizialmente pattuite sono rimaste invariate, fatta eccezione per la durata della copertura assicurativa in caso di incapacità al guadagno, che è stata prolungata dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011.

                                  B.   Nel mese di settembre del 1989 __________, a quel tempo attiva professionalmente quale ausiliaria-inserviente presso la __________ di __________, è stata ricoverata per problemi alla schiena presso l'Ospedale __________, dove le è stata diagnosticata una sindrome lombare. Negli anni successivi detti disturbi si sono ripresentati con una certa regolarità e con sempre maggiore acuità sino a sfociare a partire dal 18 marzo 1997 in un'incapacità lavorativa globale del 50% causata da una lombosciatalgia destra con blocco lombare. In seguito a ciò è nata una vertenza tra __________ e la __________ - assicuratrice malattia collettiva della __________ - conclusasi in via extragiudiziaria con il versamento di una liquidazione in capitale all'assicurata.

                                         Il 23 febbraio 1998 __________ ha inoltrato una richiesta di prestazioni all'Assicurazione Invalidità (AI). Con decisione del 25 ottobre 1999 l'Ufficio AI le ha riconosciuto un grado di invalidità del 44% e le ha pertanto attribuito ¼ di rendita a partire dal 1° marzo 1998.

                                  C.   Il 9 novembre 1999 la __________ e la __________ hanno comunicato a __________ la rescissione del contratto di assicurazione, con effetto al giorno della sua stipulazione, per reticenza dell'assicurata. Secondo le compagnie di assicurazione, quest'ultima soffriva di disturbi alla schiena sin dal 1976, ma nel compilare, il 3 novembre 1986, il questionario allegato alla proposta di assicurazione aveva sottaciuto tale circostanza, rispondendo negativamente alle domande con cui le era stato chiesto di dichiarare se negli ultimi 10 anni era stata ricoverata in ospedale o era stata in cura, se negli ultimi 5 anni era già stata inabile al guadagno per più di 4 settimane e da ultimo se nel corso degli ultimi 10 anni aveva avuto problemi alla schiena o alle articolazioni.

                                         Con lettera del 12 novembre successivo, __________ ha contestato la rescissione del contratto ed ha chiesto alle compagnie di assicurazione di versarle la rendita dovuta per il caso di incapacità al guadagno.

                                         Tra le parti vi è poi stato uno scambio di corrispondenza, che non ha comunque permesso di giungere ad una composizione amichevole della controversia.

                                  D.   Il 28 febbraio 2000 __________ ha inoltrato dinanzi alla Pretura di Mendrisio-Sud una petizione con cui ha chiesto in via principale l'accertamento dell'invalidità della disdetta (recte: la rescissione) del contratto di assicurazione comunicatale il 9 novembre 1999 dalla __________ e la condanna di quest'ultima e della __________ a versarle una rendita annua di fr. 2'640.-dal 18 marzo 1999 sino al 31 dicembre 2011 oltre interessi del 5% sulle rendite scadute, nonché, in via subordinata nel caso in cui la disdetta (recte: la rescissione) fosse stata considerata valida, la condanna della __________ e della __________ a versarle un importo da definire, quale valore di riscatto aumentato dalle partecipazioni all'eccedenza del premio della polizza assicurativa.

                                         Nella loro risposta del 28 giugno 2000 le convenute si sono integralmente opposte alle domande di controparte, eccependo la reticenza dell'attrice al momento di compilare la proposta di assicurazione. Hanno poi sostenuto che il contratto prevedeva il versamento di una rendita per incapacità di guadagno soltanto in caso di malattia e non di infortunio. Esse hanno inoltre contestato la proponibilità della domanda di accertamento dell'invalidità della disdetta. Da ultimo hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna di __________ al pagamento dei premi arretrati, relativi al periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999, per un ammontare complessivo di fr. 2'541,60 oltre interessi a partire dal 28 giugno 2000.

                                  E.   Con decisione 14 giugno 2002 il Pretore di Mendrisio-Sud ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha ritenuto non valida la rescissione del contratto d'assicurazione da parte delle convenute ed ha condannato quest'ultime a versare all'attrice una rendita annua di fr. 2'100.-dal 18 marzo 1999 sino al 31 dicembre 2011 oltre interessi al 5% sulle rendite scadute. Il giudice di prime cure ha invece integralmente respinto la domanda riconvenzionale formulata dalle compagnie di assicurazione.

                                  F.   Con tempestivo appello dell'11 luglio 2002 le convenute chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che sia respinta integralmente la petizione e che sia accolta la domanda riconvenzionale. Domandano pure l'assunzione delle prove rifiutate dal Pretore con ordinanza del 30 agosto 2001.

                                         Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2002, l'appellata ha postulato la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto

                                   1.   In occasione dell'udienza preliminare dell'8 gennaio 2001 le appellanti avevano chiesto l'audizione quale teste della ex-direttrice della __________, presso la quale l'attrice era stata a lungo impiegata. Il Pretore ha ammesso tale prova, ragione per la quale il 12 luglio 2001 è stata sentita __________. In quell'occasione è tuttavia emerso che ella aveva diretto la suddetta __________ soltanto a partire dal 1994, ragione per la quale non era in grado di riferire alcunché in merito alle eventuali assenze dal lavoro per malattia dell'attrice verificatesi prima della sua entrata in carica.

Il 31 luglio 2001 le convenute hanno quindi inoltrato al giudice di prime cure un'istanza di assunzione suppletoria di prove, con la quale hanno domandato che venisse sentita quale teste __________, direttrice dell'istituto in parola tra il 1986 e il 1992. L'istanza è tuttavia stata respinta dal Pretore con ordinanza del 30 agosto 2001. Le appellanti chiedono in questa sede, a norma degli art. 309 cpv. 2 lett. g e art. 322 lett. b. CPC, l'accoglimento di detta istanza, nel senso che siano ammesse agli atti la lettera 13 luglio 2001 dell'avv. __________ a __________ e la lettera 26 luglio 2001 di __________ all'avv. __________. In via subordinata postulano che venga sentita quale teste __________.

                                1.1   Il Codice di procedura civile ticinese è retto dal principio attitatorio, in virtù del quale spetta alle parti il dovere di proporre le domande, di fornire al giudice i fatti su cui si fondano le loro pretese e di addurre le prove sui fatti contestati (art. 78 cpv. 1 CPC; Rep. 1989, 108). L'esigenza di sottoporre al contraddittorio tutte le allegazioni delle parti determina la necessità di porre un limite temporale ben preciso entro il quale quest'ultime devono far fronte al loro onere di allegazione. Come risulta dall'art. 78 cpv. 2 CPC, sia nella procedura ordinaria che in quella accelerata, tale limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero, al più tardi, con l'eventuale replica o duplica (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000 Lugano, n. 22 ad art. 78 CPC).

L'art. 192 CPC introduce la possibilità di derogare alla regola appena esposta: detta norma consente infatti di invocare l'acquisizione di nuove prove che, per cause oggettive e indipendenti dalla volontà della parte che se ne prevale, non potevano essere addotte unitamente ai fatti e ribadite in sede di udienza preliminare. Affinché ciò sia possibile occorre tuttavia dimostrare che l'esistenza o concludenza di altre prove risultino da successive emergenze di causa: in altri termini la possibilità dell'assunzione suppletoria è limitata al caso in cui una parte ha conosciuto soltanto nel corso della lite l'importanza o l'esigenza di una ben determinata prova. Ciò non è il caso laddove una parte, per negligenza o per qualsiasi altra ragione, abbia omesso di chiedere, nell'ambito degli allegati preliminari, l'assunzione di una prova che più tardi potrebbe rivelarsi necessaria a fronte dell'inconcludenza, della contraddittorietà o dell'insufficienza delle prove notificate in sede di udienza preliminare ed in seguito esperite (Rep. 1982, 399).

                                1.2   Nel caso di specie le condizioni per poter ammettere l'assunzione delle prove supplementari segnalate dalle convenute non sono date.

                                         Certo, è vero che, contrariamente a quanto asserito dal Pretore nella sua ordinanza del 30 agosto 2001, le appellanti non intrattenevano nessuna relazione contrattuale con la __________, per cui esse non disponevano direttamente dei nominativi delle persone che nel corso degli anni si erano avvicendate alla guida dell'istituto. Ciò non toglie però che la nuova prova offerta poteva senz'altro rientrare tra quelle note alle convenute al momento dell'udienza preliminare, se soltanto esse si fossero premurate ad effettuare alcuni semplici accertamenti presso l'amministrazione della __________. D'altronde alle appellanti non poteva sfuggire sin dall'inizio della causa l'importanza di reperire delle persone in grado di riferire in merito alle condizioni di salute dell'appellata durante il periodo precedente alla stipulazione del contratto di assicurazione. In simili circostanze è senza incorrere nella violazione delle norme di procedura applicabili che il Pretore ha ritenuto che non fossero adempiute le condizioni per poter accogliere la suddetta istanza delle appellanti. Pertanto, sia la richiesta di acquisire agli atti la lettera 13 luglio 2001 dell'avv. __________ a __________ e la lettera 26 luglio 2001 di __________ all'avv. __________, che la richiesta di procedere all'audizione di quest'ultima quale teste, non possono essere accolte.

                                   2.   Le convenute sollevano inoltre con il loro appello un'eccezione in merito alla ricevibilità delle domande di giudizio formulate dall'attrice in sede di petizione. In particolare esse sostengono che, vista la natura prettamente sussidiaria dell'azione di accertamento, l'appellata non poteva chiedere al giudice di prime cure di contemporaneamente accertare l'invalidità della rescissione del contratto d'assicurazione e di condannare le compagnie d'assicurazione a versarle una determinata rendita annua. Affermano che un simile modo d'agire sarebbe contrario al codice di rito, e renderebbe quindi irricevibile la domanda d'accertamento.

                                2.1   La censura è infondata. Le condizioni di ammissibilità dell'azione di accertamento sono state a più riprese precisate dalla giurisprudenza e dalla dottrina: presupposto indispensabile è l’esistenza di un interesse legittimo della parte attrice a vedere chiarito sollecitamente un rapporto giuridico controverso. L’interesse è ritenuto dato quando risulti un’insicurezza in punto ad un rapporto giuridico, quando tale incertezza giuridica costituisce per l’attore una minaccia suscettibile di inconvenienti se non viene eliminata oppure ancora quando l’azione di accertamento appaia il mezzo appropriato per eliminare questa insicurezza. L’interesse giuridico deve risultare concreto ed attuale, e non solo potenziale; può trattarsi anche di un interesse di fatto ad esempio di natura puramente economica - a condizione però che sia essenziale e degno di protezione (DTF 120 II 20 consid. 2a; 114 II 253 consid. 2a). La giurisprudenza ha stabilito in modo relativamente ampio i limiti di una domanda di accertamento, ammettendo, ad esempio, anche la constatazione di fatti appartenenti al passato; l’ammissibilità di un’azione di accertamento non dipende infatti dall’applicazione di criteri formali ma bensì dall’interesse dell’attore ad ottenere l’accertamento richiesto (DTF 120 II 20 consid. 2a). Va comunque rilevato che l’azione di accertamento è sussidiaria, essendo ammissibile unicamente quando la constatazione positiva o negativa di un diritto o di un rapporto giuridico (a seconda delle domande formulate) sia l’unico mezzo processuale a disposizione per la tutela di questo diritto o rapporto giuridico; non si giustifica invece quando è possibile far valere questo diritto con un’azione condannatoria o di ripristino (sulla natura, le condizioni e l’ammissibilità di questa azione si vedano in particolare: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, § 24, pagg. 207-211; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a ed., Berna 1997, § 34 II, pag. 185-187, Bodmer, Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, tesi, Basilea 1984, in particolare sul rapporto tra azione di accertamento e azione condannatoria le pag. da 97 a 107; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1-9 ad art. 71).

                                2.3   Come giustamente rilevato dal Pretore, con l'inoltro della sua petizione l'attrice non si è limitata a far valere delle prestazioni scadute, ma ha pure chiesto le fossero riconosciute delle prestazioni future, fatto questo peraltro ammissibile visto l'oggetto della vertenza (cfr. Guldener, op. cit., pag. 206-207): in simili circostanze, ella disponeva senz'altro di un interesse legittimo e degno di protezione a che fosse stabilita da parte dell'autorità giudiziaria la validità - anche futura - dell'intero rapporto giuridico sul quale si fondavano dette prestazioni (DTF 99 II 172 consid. 2 con rinvii; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997, §59 n. 19). In altri termini si può affermare che il fatto di accertare la validità o meno dell'avvenuta rescissione del contratto d'assicurazione da parte delle appellanti costituiva una questione pregiudiziale sulla quale il giudice di prima istanza doveva chinarsi, onde poi potersi pronunciare in merito alla fondatezza o meno delle pretese pecuniarie (passate e future) espressamente reclamate dall'attrice nei confronti delle appellanti. Ne discende che l'eccezione delle convenute è assolutamente pretestuosa e bene ha fatto il Pretore a disattenderla.

                                   3.   Per quanto attiene al merito della vertenza, le appellanti contestano la decisione del Pretore di invalidare la rescissione del contratto d'assicurazione concluso a suo tempo con l'attrice. In particolare criticano l'apprezzamento delle prove operato dal giudice di prime cure e sostengono che l'istruttoria di causa avrebbe chiaramente dimostrato che __________ soffriva di problemi alla schiena già a partire dalla seconda metà degli anni settanta, ragione per la quale il fatto che ella abbia sottaciuto tale circostanza al momento della compilazione della proposta d'assicurazione giustificava in pieno la loro decisione di rescindere il contratto.

                                3.1   Innanzitutto occorre precisare che, contrariamente a quanto accertato nel giudizio impugnato, il contratto d'assicurazione stipulato tra le parti prevedeva il versamento di un'indennità all'assicurata soltanto in caso di incapacità al guadagno causata da malattia. La polizza non stabiliva per contro nessuna copertura in caso di incapacità al guadagno dovuta ad infortunio. Ciò è facilmente desumibile sia dall'indicazione “non assicurata” presente su tutte le polizze agli atti all'altezza della scritta “in caso di incapacità al guadagno” e in corrispondenza della colonna “infortunio”, sia dal contenuto della proposta d'assicurazione 3 novembre 1986.

                                         La questione è in ogni caso ininfluente per l'esito della presente vertenza poiché, secondo quanto emerge dagli atti, l'incapacità al guadagno dell'appellata risulta chiaramente determinata da malattia e più precisamente, secondo quanto riferito il 7 maggio 1999 dal Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità, dalla presenza di un “disturbo da dolore somatoforme”, nonché di una “sindrome lombovertebrale cronica, con componente spondilogena ds., su alterazioni degenerative di tipo diffuso a livello della colonna lombare, con particolare interessamento dei segmenti L4-L5 ed L5S1, con presenza di protrusioni discali, senza compressione radicolare” (cfr. Incarto AI, doc. 19 pag. 8 in fine). Il fatto che, in base a quanto dichiarato dal teste dr. med. __________, l'attrice e convenuta riconvenzionale sia stata ricoverata per problemi alla schiena nel 1989, in seguito allo sforzo profuso nel sollevare un paziente della __________ presso la quale lavorava, non basta ancora a qualificare i suoi attuali disturbi come la conseguenza di un infortunio. In effetti, secondo la prassi in materia, le lesioni causate unicamente da movimenti del corpo, senza l’intervento di agenti esterni, sono configurabili quale infortunio solo se lo sforzo compiuto deve essere considerato straordinario, tenuto anche conto delle attitudini professionali dell’assicurato (cfr. RDAT II-1994 n. 94 consid. 3 e 4). Orbene, nel caso in esame non si può ritenere che il fatto di sollevare un paziente possa aver costituito per un'infermiera ausiliaria con molti anni di esperienza professionale, quale era l'appellata a quel tempo, un fatto straordinario o imprevedibile, ma semmai di un'azione oltremodo ricorrente per una persona che svolgeva un simile lavoro.

                                3.2   Chiarito questo aspetto, si tratta di valutare se sussistono gli estremi per poter ammettere che - secondo quanto sostenuto dalle appellanti l'attrice e convenuta riconvenzionale si sia dimostrata reticente al momento di compilare la proposta d'assicurazione.

                             3.2.1   Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCA, il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. In base al secondo capoverso del medesimo articolo, sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche. A questo proposito va da subito rilevato che l'importanza dei fatti che devono essere dichiarati non dipende dal loro rapporto di causa-effetto con il danno coperto dall'assicurazione (DTF 111 II 388 consid 3a con riferimenti)

                                         L'art. 6 LCA dispone che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione.

                                         Secondo costante giurisprudenza, per poter giudicare se il proponente è incorso in reticenza non ci si deve basare su di un criterio né puramente soggettivo, né tantomeno puramente oggettivo. La legge non si accontenta infatti che questi si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione particolare dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef, Commentario basilese, n. 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi riferimenti).

                                         In virtù dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., Berna 1968, pag. 105).

                             3.2.2   Nella fattispecie, le appellanti non sono state in grado di adempiere con successo detto onere. L'istruttoria di causa non ha in effetti permesso di stabilire con sufficiente verosimiglianza che l'appellata era già affetta da disturbi alla schiena quando ha compilato la sua proposta d'assicurazione, né di accertare che ella, rispondendo negativamente alle varie domande contenute nella medesima in merito al suo stato di salute e ad eventuali terapie o ospedalizzazioni subite in passato, avesse fornito alle compagnie di assicurazione informazioni non conformi alla realtà. È vero che in alcuni rapporti medici agli atti, risalenti al periodo 1997-1998, è stato indicato che __________ soffriva di dolori alla schiena già diversi anni prima della stipulazione del contratto d'assicurazione (cfr. rapporto 6 maggio 1997 e 4 maggio 1998 del dr. med. __________ e rapporto 15 aprile 1997 del dr. med. __________) e che nel suo referto del 20 gennaio 1998 il dr. med. __________ aveva fatto risalire l'inizio di questi disturbi addirittura al 1976, rilevando in particolare che, a causa di ciò, __________ era stata spesso e per lunghi periodi assente dal lavoro sin dall'inizio della sua attività presso la __________; è però altresì vero che tutte queste affermazioni non si basano su degli accertamenti diretti dei fatti, dal momento che nessuno di questi medici aveva mai avuto occasione di visitare l'attrice in precedenza e che comunque l'istruttoria di causa non ha permesso di chiarire in base a quali elementi essi fossero potuti giungere a tali conclusioni. D'altra parte, si deve pure sottolineare la presenza agli atti di altri referti medici, che per contro indicano chiaramente come i primi problemi lombari per l'appellata siano insorti soltanto nel settembre del 1989, in concomitanza con il suo ricovero presso l'Ospedale __________ e di __________ (cfr. rapporto 1° aprile 1999 del dr. med. __________ e rapporto 5 maggio 1999 del dr. med. __________). Questa versione dei fatti è stata fatta propria anche dal Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità per l'allestimento del suo rapporto del 7 maggio 1999.

                                         Si deve infine osservare che neppure le dichiarazioni rilasciate dai medici che hanno avuto in cura l'appellata nel corso degli ultimi 20 anni hanno permesso di fare completa chiarezza sulla questione in esame. A questo proposito va innanzitutto rilevato come la dr. med. __________, attuale medico curante dell'attrice, avesse affermato nel suo rapporto del 6 marzo 1998 per l'AI che la sua paziente soffriva da 15 anni di dolori lombari per poi dichiarare davanti al Pretore, in occasione del suo interrogatorio 30 aprile 2001, che in realtà ella non sapeva esattamente quando erano insorti per la prima volta tali disturbi, visto che l'appellata era in cura presso di lei soltanto dal 1995, e che quindi quanto da lei riferito all'AI era il frutto di una semplice supposizione. Maggiormente chiaro è invece risultato il dr. med. __________, medico di fiducia di __________ dall'inizio degli anni ottanta sino al 1995. Egli ha in effetti dichiarato davanti al Pretore che sino al suo primo ricovero presso l'Ospedale __________ di __________ l'appellata aveva sempre lavorato normalmente senza accusare particolari problemi alla schiena, anche se poi per quanto attiene alle date di detta ospedalizzazione egli ha ammesso che i suoi ricordi erano alquanto vaghi. Nulla permette però di dubitare che quest'ultimo episodio sia avvenuto, come indicato da più parti, nel mese di settembre del 1989.

                             3.2.3   Tenuto conto delle numerose incertezze emerse durante l'istruttoria in merito alla questione appena evocata, la decisione adottata dal Pretore, di non ritenere provato che al momento della conclusione del contratto d'assicurazione l'appellata avesse sottaciuto alle compagnie d'assicurazione dei fatti di rilievo per l'apprezzamento del rischio da assicurare, dev'essere confermata. In particolare, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di primo grado va condivisa e non risulta affatto lesiva dei principi scaturenti dall'art. 90 CPC (in proposito cfr.: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 e segg. ad art. 90). Di conseguenza, la rescissione da parte delle appellanti del contratto d'assicurazione concluso con l'attrice e convenuta convenzionale non può essere considerata valida.

                                         Ne consegue che l'attrice ha diritto alle prestazioni previste dalla polizza e che la domanda riconvenzionale delle convenute va respinta per le pertinenti argomentazioni del Pretore.

                                   4.   Resta a questo punto da esaminare l'entità delle prestazioni richieste dall'appellata alle compagnie di assicurazione.

                                4.1   Quest'ultime contestano in primo luogo il fatto che il Pretore, accogliendo le richieste dell'attrice, abbia fatto decorrere il termine d'attesa di 720 giorni previsto nella polizza a partire dal 18 marzo 1997. Richiamandosi alle condizioni complementari n. 2.1 per l'assicurazione dell'incapacità al guadagno (edizione 1/1982), esse affermano che l'appellata non è rimasta ininterrottamente incapace al guadagno durante il citato periodo, avendo lavorato il 9 e il 10 giugno 1997, ragione per la quale il termine in parola doveva essere calcolato a partire da quest'ultima data.

                                         La censura è infondata. Ai fini del calcolo del periodo di attesa si deve in effetti tenere conto che, giusta l'art. 8 delle suddette condizioni complementari, i giorni con un incapacità parziale al guadagno di almeno il 25% sono computati come giorni interi, mentre che i giorni con un'incapacità al guadagno inferiore a tale percentuale non sono presi in considerazione. Ora, dai vari referti medici agli atti risulta che alla ricorrente è stata riconosciuta un'incapacità lavorativa globale del 50% a partire dal 18 marzo 1997. Nel periodo successivo a questa data ella ha effettivamente cercato di lavorare il 9 e il 10 giugno 1997, visto che, secondo i medici, a quel tempo si poteva esigere da lei l'esercizio di un'attività a tempo ridotto. Sennonché anche durante questa breve parentesi lavorativa, la sua incapacità di guadagno era comunque superiore al limite del 25% previsto dalle condizioni complementari, per cui si deve ammettere che tale evento non ha interrotto il decorso del termine d'attesa iniziato il 18 marzo 1997

                                4.2   Le appellanti rimproverano infine al Pretore di avere riconosciuto all'attrice una rendita annua di fr. 2'100.-- sino alla scadenza del contratto d'assicurazione, vale a dire sino al 31 dicembre 2011. Affermano che, qualora in sede di revisione delle sue prestazioni, l'AI dovesse constatare una riduzione del grado d'incapacità lavorativa dell'appellata, esse si vedrebbero costrette ad avviare una causa di merito per ottenere una modifica del dispositivo della sentenza qui impugnata.

                                         La critica è in parte fondata. Così come formulato dal Pretore, il punto 1.2 del dispositivo del giudizio querelato non tiene sufficientemente conto del fatto che le circostanze che determinano il versamento della rendita in questione potrebbero in avvenire subire delle modifiche tali da influire sull'ammontare della rendita stessa o addirittura sul diritto alla medesima. Per questo motivo si giustifica di riformare parzialmente la decisione litigiosa, inserendo al predetto punto del dispositivo una riserva che tenga conto di tale eventualità.

                                   5.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame, limitatamente alla modifica del punto n. 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata nel senso appena illustrato. Per il resto l'appello va respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della prima istanza e della procedura d'appello non sono toccate dalla minima correzione del giudizio e di conseguenza vanno tutte caricate alle convenute ed appellanti.

Per i quali motivi,

richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 11 luglio 2002 della __________, e della __________, è parzialmente accolto e di conseguenza il punto n. 1.2. del dispositivo della sentenza 14 giugno 2002 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud viene così riformato:

                                         1.2

                                         La __________ e la __________, in solido, sono condannate a pagare in favore di __________ la rendita annua di fr. 2'100.--, dal 18 marzo 1999 sino al 31 dicembre 2011, oltre interessi al 5% sulle rendite scadute, riservati eventuali cambiamenti futuri delle circostanze suscettibili di influire sull'ammontare della rendita o sul diritto dell'assicurata alla medesima.

                                   2.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

tassa di giustizia           fr.  950.spese                             fr.    50.totale                              fr.1'000.già anticipati dalle appellanti, sono poste a loro carico con l'obbligo di rifondere, in via solidale, a __________ fr. 1'600.- per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione:

- __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.126 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.06.2003 12.2002.126 — Swissrulings