Incarto n. 12.2002.00125
Lugano 15 luglio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00160 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza di sfratto 1 luglio 2002 da
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contro
__________
che il Pretore, con decreto 8 luglio 2002, ha accolto ordinando alla convenuta di riconsegnare immediatamente l'appartamento occupato ad __________ in via __________.
Appellante la convenuta la quale, con appello 9 luglio 2002, chiede l'annullamento del decreto di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti della causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il contratto di locazione tra le parti riguardante l'appartamento di via __________ ad __________ è venuto a scadenza il 30 giugno 2002;
che la convenuta non ha riconsegnato l'ente locato e di conseguenza, su istanza della proprietaria, ne è stato decretato lo sfratto;
che con l'appello che ci occupa la convenuta osserva che con il 15 luglio 2002 potrà prendere possesso di un nuovo appartamento a __________, che l'esecuzione dello sfratto le pone gravi problemi poiché con lei vive la nonna novantenne, che in ogni caso non esiste cessata locazione poiché con la locatrice aveva concordato di poter rimanere fino al momento in cui avesse potuto entrare nel nuovo appartamento;
che l'affermazione riguardante un accordo con l'istante per posticipare l'uscita dall'appartamento è un fatto nuovo, non provato e sconfessato dal tenore del verbale della discussione all'udienza dell'8 luglio 2002 avanti al Pretore;
che gli altri argomenti sono inconsistenti poiché l'obbligo di riconsegnare un appartamento al termine della locazione non dipende dalla possibilità di occuparne un altro o dalle conseguenze onerose che ne potrebbero derivare;
che, in ogni caso, con riferimento alle difficoltà espresse dall'appellante spetterà all'autorità di esecuzione del decreto di sfratto concedere, eventualmente ed eccezionalmente, un termine di moratoria di breve durata per l'abbandono dei locali (Droit du bail, 1991 n. 29);
che l'appello deve così essere respinto già in occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, la domanda di effetto sospensivo non avendo più ragione di essere per l'esito della procedura;
Per i quali motivi
pronuncia
1. L'appello 9 luglio 2002 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione all Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario