Incarto n. 12.2002.124
Lugano 22 giugno 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità
9 luglio 2002 presentato da
__________ rappr. da: studio legale __________
contro il lodo arbitrale del 10 giugno 2002 pronunciato dall’arbitro unico dell’edilizia e del genio civile avv. Carlo Brusadori nella vertenza che oppone il ricorrente alla
__________
chiedente la nullità della decisione impugnata in virtù dell’art. 36 lett. f CIA;
ricorso cui si oppone la controparte con osservazioni 29 luglio 2002;
letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;
ritenuto in fatto:
A. Tra il 15 marzo 1999 e il 31 dicembre 2000 __________ ha lavorato presso l’impresa di costruzioni __________ di __________. In precedenza il ricorrente aveva svolto – in consonanza con la sua formazione – l’attività di disegnatore edile e dopo un periodo di disoccupazione veni-va assunto dalla __________ ma con altre mansioni.
Per l’anno 1999 le parti trovavano un accordo salariale che prevedeva uno stipendio mensile di base di fr. 3'930.-- (cor-rispondente a fr. 4’258.-- se nel calcolo veniva inclusa la tredicesima mensilità). Questo accordo, raggiunto dalle parti in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia in Svizzera (di seguito: CNM), veniva sottoposto alla Commissione Paritetica Cantonale della edilizia (di seguito: CPC), la quale procedeva a convalidare il suo contenuto.
B. Il 1. gennaio 2000, le parti sottoscrivevano un nuovo accor-do salariale per il corrente anno, tramite il quale lo stipendio veniva aumentato di fr. 100.-- al mese, cosicché la retribu-zione era di fr. 4'031.15 mensili (corrispondenti, includendo la tredicesima mensilità, a fr. 4'366.95).
Il 20 dicembre 2000, la CPC segnalava all’impresa __________ di non potere convalidare l’accordo salariale speciale per l’anno 2000 poiché lo stesso non rispettava i precedenti accordi salariali intervenuti tra le parti, e in parti-colare era inferiore al salario mensile di base di fr. 4'258.-- dell’anno precedente. Inoltre nella decisione di convalida dell’accordo salariale per l’anno 1999, alla ditta era stata imposta la condizione che a far tempo dal 1. gennaio 2000 __________ avrebbe dovuto essere inserito come capo nella classe salariale V, avendo perciò diritto a un sa-lario mensile minimo fr. 4'860.--, rispettivamente a un salario mensile costante di fr. 4'796.-- (ossia fr. 27.25 all’ora). La CPC invitava pertanto il datore di lavoro ad adeguare il salario del lavoratore con effetto dal 1. gennaio 2000.
C. Con scritto 30 gennaio 2001 la __________ rifiutava di adeguare il salario del lavoratore, sostenendo che questi non poteva essere inserito nella classe salariale V poiché si trovava ancora in un periodo di formazione come capo-muratore/assistente e pertanto non disponeva ancora delle necessarie qualifiche, ritenuto che in soli nove mesi dal momento dell’assunzione detta formazione non poteva es-sere considerata conclusa. Di conseguenza, l’aumento sala-riale di fr. 100.-- al mese per l’anno 2000 era più che ade-guato e teneva conto delle concrete capacità del lavoratore.
D. Il 20 agosto 2001 la CPC emanava la propria decisione con la quale rifiutava di accettare la convenzione e ordinava che la __________ versasse al lavoratore, retroattivamente dal 1. gennaio 2000, uno stipendio mensile minimo di
fr. 4'860.-- o un salario mensile costante di fr. 4'796.-- (ossia fr. 27.50 all’ora).
Il ricorso presentato il 17 settembre 2001 la __________ contro tale decisione veniva accolto dall’arbitro unico dell’edilizia e del genio civile in data 10 giugno 2002.
In particolare con lodo arbitrale 10 giugno 2002, l’arbitro unico adduceva da un lato che gli accordi salariali particolari che prevedono deroghe ai paramentri salariali minimi previsti dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia devono essere esaminati con criteri restrittivi poiché i presupposti sanciti dall’art. 45 CNM sono elencati esaustiva-mente; dall’altro, dall’istruttoria sarebbe emerso che il lavoratore non avrebbe fatto fronte ai propri obblighi di fedeltà e diligenza nei confronti del datore di lavoro, sicché l’applicazione delle norme salariali di base previste dal CNM risulterebbe iniqua e arbitraria. Inoltre, il comportamento di __________ configurerebbe un abuso di diritto poiché essendo a conoscenza del suo scarso rendimento e del tipo di danni che aveva causato alla ditta __________, egli non avrebbe potuto postulare che l’accordo salariale in deroga al CNM - del resto da lui sottoscritto - non fosse omologato dalla CPC. L’arbitro unico considerava quindi valido l’accor-do salariale venuto in essere tra le parti il 1. gennaio 2000.
C. Con ricorso per nullità 9 luglio 2002 __________ è insorto contro il lodo arbitrale rimproverando all’arbitro unico di aver emanato la propria decisione cadendo nell'arbitrio. Infatti, deroghe al principio della retribuzione di base sancito dal Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia possono essere stabilite unicamente nei casi elencati esaustiva-mente nell’art. 45 CNM. Del resto, lo stesso arbitro aveva osservato che “la rinuncia da parte del lavoratore al salario previsto in applicazione di un Contratto di lavoro deve essere esaminata con criteri molto restrittivi, al fine di evitare aggiramenti degli obblighi di versare lo stipendio, tredicesima compresa, e gli aumenti salariali”. Erroneamen-te l’arbitro avrebbe poi ritenuto preponderante il fatto che il lavoratore si sarebbe reso colpevole di cattiva esecuzione del lavoro ex art. 321a CO, ciò che avrebbe giustificato l’applicazione del principio dell’equità e del divieto dell’abuso di diritto invece dei chiari disposti di cui all’art. 45 CNM.
Il ricorrente sostiene quindi che tale valutazione violerebbe manifestamente il diritto poiché anche se __________ avesse contravvenuto ai propri obblighi contrattuali, la __________ avrebbe dovuto disdire il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni subìti a causa dell’inadempimento del lavoratore.
Infine, il ricorrente sostiene che il lodo violerebbe il diritto di essere sentito poiché egli non avrebbe avuto la possibilità di portare delle controprove da opporre alle testimonianze scritte presentate dal datore di lavoro in sede di udienza di discussione e relative a sue asserite manchevolezze al posto di lavoro.
D. Delle singole osservazioni della resistente si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei considerandi della decisione.
considerato in diritto:
1. Il rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale è di carattere straordinario; come un ricorso per cassazione, esso è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 506; II CCA 28 ago-sto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc.n.12.2001.00194).
I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).
Il ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA. Per costante e riconosciuta giurisprudenza federale una decisione è arbitraria se vi è valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure quando essa viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità (Jolidon, op. cit., pag. 515 ss.; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, pag. 345 ss. ; II CCA 28 agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc.n.12.2001.00194). A questa Camera compete pertanto esclusivamente di vagliare se il lodo è inficiato da arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente; in particolare, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibi-le. È pertanto doveroso scostarsi dalla scelta operata dall'arbitro soltanto se la stessa appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, oppure non sorretta da ragioni oggettive o lesiva di un diritto certo (DTF 126 Ia 170 e 122 III 319; Jolidon, op. cit., pag. 515; Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, ad art. 36 lett. f. CIA, pag. 44 s.; II CCA 9.4.2001 in re SEI/F.G. SA con ulteriori riferimenti; v. anche art. 3 cpv. 3 DL di applicazione del CIA).
2. L’art. 45 CNM prevede esaustivamente i casi in cui le parti possono prevedere regolamentazioni individuali in deroga ai parametri salariali previsti dal contratto collettivo. Nella sua decisione, l’arbitro unico dell’edilizia e del genio civile ha riconosciuto che gli accordi salariali individuali tra datore di lavoro e lavoratore devono essere verificati alla luce di criteri restrittivi al fine di evitare elusioni dell’obbligo di versare lo stipendio previsto dal contratto collettivo. Un accordo salariale speciale può essere raggiunto solamente nei casi previsti - in numerus clausus - dall’art. 45 CNM, ossia per lavoratori che fisicamente o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività (lett. a), per giovani che non hanno ancora compiuto il diciassettesimo anno di età, prati-canti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile (lett. b), per lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nella edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile (lett. c) e per lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 42 CNM (lett. d).
Al contrario di quanto asserisce la __________, nel caso specifico non poteva essere applicata l’eccezione prevista dall’art. 45 lett. b CNM poiché il lavoratore, nono-stante si trovasse in un particolare periodo di formazione quale capo-muratore, veniva impiegato dall’impresa di costruzioni per più di due mesi nel corso dell’anno civile.
Dalle risultanze si evince comunque che il caso del ricorren-te non rientrava in nessuna delle ulteriori fattispecie regolate dalla predetta norma e pertanto le parti non erano legittima-te a trovare un accordo salariale sfavorevole al lavoratore rispetto agli importi fissati nel contratto collettivo. Di conse-guenza al caso concreto tornano applicabili le disposizioni imperative riguardanti i salari minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro (v. CCC 7 aprile 2003 in re C. Sagl/M.M inc. n. 16.2002.76 con ulteriori riferimenti).
L’applicazione dei salari previsti dal contratto collettivo si giustifica a maggior ragione poiché la decisione della CPC che confermava l’accordo salariale speciale per l’anno 1999 veniva subordinata alla condizione che a decorrere dal 1. gennaio 2000 l’impresa di costruzioni qualificasse __________ come capo nella classe salariale V, quest’ultimo avendo quindi diritto a un salario mensile minimo fr. 4'860.-- (tredicesima esclusa), rispettivamente a un salario costante di fr. 4'796.-- (pari a fr. 27.25 all’ora). In effetti, l’art. 42 lett. c CNM stabilisce che sia i lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi sia che siano stati nominati capi dal proprio datore di lavoro - come avrebbe dovuto essere nel caso concreto a seguito della suddetta condizione formulata dalla CPC - possono rientrare nella classe salariale V.
Non agisce quindi in maniera corretta la __________ quando, dopo aver ottenuto l’avallo da parte della CPC dell’accordo salariale per l’anno 1999 legato alla chiara condizione che a partire dall’anno successivo __________ doveva essere inserito nella classe V con lo stipendio corrispondente alla classificazione di capo, stipula anche per l’anno 2000 un accordo salariale in deroga ai parametri sanciti dalla regolamentazione collettiva. Di con-seguenza, l’accordo sottoscritto dalle parti il 1. gennaio 2000 non può esplicare alcun effetto.
3. Il ricorrente sostiene che l’arbitro unico avrebbe emanato un lodo arbitrario anche perché da un lato avrebbe ammesso che nel caso concreto non sarebbero tornate applicabili le eccezioni di cui all’art. 45 CNM, giungendo però dall’altro alla conclusione che al lavoratore non poteva essere corrisposta la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo di lavoro poiché egli non avrebbe ossequiato ai propri obblighi nei confronti del datore di lavoro, cagionando a quest’ultimo dei danni. Essendo il lavoratore conscio di tale situazione, il suo modo di procedere sarebbe contrario alla buona fede e quindi non tutelabile. Il ricorrente, conte-stando una sua violazione del dovere di fedeltà e diligenza, afferma che il datore di lavoro non avrebbe dovuto seguire la via della riduzione del salario, ma, semmai, procedere alla disdetta del rapporto di lavoro e richiedere separatamente un risarcimento dei danni.
In effetti, come esposto al precedente considerando, la __________ avrebbe dovuto adempiere la condizione posta dalla CPC, vale a dire inserire __________ nella classe di stipendio V a partire dal 1. gennaio 2000 e applicare le norme salariali regolate imperativamente dal contratto collettivo vigente nel ramo dell’edilizia (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 253; Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 16 ad art. 341 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, n. 4b ad art. 341 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Losanna 2001, n. 1.3 e 1.4 ad art. 357 CO e n.1.9 ad art. 341 CO; II CCA 19 febbraio 1997 in re B.M./D.M. SA inc. n. 12.1996.00248 con ulteriori riferimenti).
L’arbitro unico ha stabilito che __________ avrebbe agito abusivamente, in particolare ritenendo adempiuti gli estremi del venire contra factum proprium. A torto. Infatti, una parte che chiede l’applicazione di norme imperative – in questo caso di regole di rimunerazione stabilite in un con-tratto collettivo di lavoro - non agisce abusivamente, anche se in precedenza essa ha accettato condizioni di lavoro più sfavorevoli (Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Berna 2003, n. 130 ss. e 136 ad art. 2 CC; Favre/ Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.9 ad art. 341 CO; Brühwiler, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 341 CO; Honsell, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilrecht I, 2. ed., Basilea 2002, n. 43 e 49 ad art. 2 CC; II CCA 19 febbraio 1997 in re B.M./D.M. SA inc. n. 12.1996.00248, con riferimenti dottrina-li e giurisprudenziali; DTF 11 marzo 1999 4C.383/1998).
Si rileva altresì, al contrario di quanto assume l’arbitro, che il datore di lavoro non è stato in grado di provare che il ricor-rente avrebbe causato un danno all’impresa di costruzioni. Essendo sorte durante il rapporto di lavoro delle perplessità quo al mantenimento del contratto, in particolare a causa dei danni che la __________ afferma di avere subìto da parte del lavoratore, quest’ultima avrebbe dovuto procedere al suo licenziamento e postulare in sede giudiziaria il risarci-mento dei danni, ma non avrebbe dovuto seguire la via eccezionale della deroga ai parametri salariali minimi stabiliti dal CNM, poiché non ne risultavano adempiuti i presupposti.
4. Alla luce di quanto esposto, l’arbitro, in definitiva, ha voluto giudicare secondo equità in contrasto con le norme di cui ai
combinati art. 12.6 e 13 CCL per l’edilizia principale del Cantone Ticino 1998-2000 che stabiliscono che l’arbitro decide secondo diritto. Per quanto precede poi il lodo emanato il 10 giugno 2002 è in palese contraddizione con chiari disposti normativi del CNM e di conseguenza risulta arbitrario e va quindi annullato.
Non sono prelevate tasse e spese di giustizia, mentre le ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso per nullità 9 luglio 2002 presentato da __________ è accolto e di conseguenza il lodo arbitrale 10 giugno 2002 dell’arbitro unico per l’edilizia e il genio civile avv. __________ è annullato.
2. Non si prelevano né tasse, né spese, mentre la __________ rifonderà al ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili;
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione all’arbitro unico avv. __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria