Incarto n. 12.2002.108
Lugano 4 dicembre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CL.2001.00122 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 19 novembre 2001 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr. 13’672.--, corrispondenti al salario per i mesi di aprile e maggio 2001, protestando spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 21 maggio 2001, ha integralmente respinto;
appellante l’attore che, con memoriale 3 giugno 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di condannare la convenuta al pagamento della somma di
fr. 13’672.--, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con osservazioni 20 giugno 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto in fatto:
A. Con istanza 19 novembre 2001, __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento della somma di fr. 13’672.-e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. L’istante ha allegato di essere stato assunto a far tempo dal 1991 quale direttore amministrativo della società convenuta.
Il suo salario lordo mensile avrebbe raggiunto l’importo di
fr. 8'000.-lordi, corrispondenti a fr. 6'869.40 netti. Inspiegabilmente, a partire dal mese di aprile 2001, la __________ avrebbe cessato di versare lo stipendio alla parte istante. L’importo di fr. 13’672.-- corrisponderebbe a due mesi di stipendio (aprile e maggio 2001).
B. La convenuta si è integralmente opposta all’istanza di __________. Da un lato la __________ ammetteva che a far tempo dal 1992 tra le parti era venuto in essere un contratto di lavoro. Però, dal gennaio 2000, l’istante avrebbe trasferito la proprietà della __________ alla figlia __________ (donazione di fatto). Addirittura, già verso la fine del 1998 l’istante avrebbe cessato l’attività in seno alla società. Quale buonuscita per l’attività svolta, la società avrebbe pattuito con l’istante – non potendo essa garantire un pagamento immediato dell’intera somma – il versamento rateale di una somma mensile che avrebbe preso “per buona forma il vestito di un salario”. __________ ha dal canto suo replicato che il contratto di lavoro esistente tra le parti non sarebbe mai stato disdetto.
C. Con sentenza 21 maggio 2002, il Pretore ha respinto la pretesa avanzata da __________ nei confronti della __________. Innanzitutto il primo giudice stabiliva che tra le parti era effettivamente venuto in essere un contratto di lavoro. Alla convenuta incombeva pertanto l’onere della prova quo alla successiva esistenza o meno di tale rapporto contrattuale. A mente del primo giudice, dalle risultanze di causa sarebbe emerso che da tempo l’istante non aveva più svolto alcuna attività per la __________ (fatto che l’istante non avrebbe neppure contestato); addirittura, lo stesso __________ avrebbe comunicato a terzi di essere pensionato. Inoltre, il 5.2.2002 [recte: 2001], la __________ avrebbe informato telefonicamente la compagnia d’assicurazioni “__________” della cessazione dell’attività di __________ nell’ambito dell’azienda.
D. Con appello 3 giugno 2002, __________ sostiene che il contratto di lavoro sorto tra le parti non sarebbe mai stato rescisso, in quanto la resiliazione di un contratto può avvenire solo con la concorde e reciproca volontà delle parti interessate. Da un lato l’appellante non sarebbe mai stato licenziato e dall’altro mai gli sarebbero stati mossi rimproveri di sorta. La __________ avrebbe inoltre versato lo stipendio a __________ fino al mese di marzo 2001. Infine, l’appellante censura la percentuale applicata dal Pretore per il calcolo delle ripetibili da corrispondere alla parte vincente. Delle osservazioni all’appello del 20 giugno 2002 della __________ si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerato in diritto:
1. Dall’istruttoria è emerso che __________ ha cessato la sua attività presso la __________ alla fine del 1999 e che dal successivo mese di gennaio 2000 l’azienda è stata ceduta di fatto alla figlia __________. Da quel momento, la saltuaria presenza di __________ negli uffici della __________ era da ricondurre unicamente a motivi di carattere famigliare (v. verbale teste __________, 12.4.2002, pag. 1 s.; verbale teste __________, 28.2.2002, pag. 3: “quando veniva era per parlare con sua figlia …omissis… non si occupava invece più di questioni aziendali”).
Queste circostanze sono emerse innanzitutto dalle univoche deposizioni rilasciate dai testimoni sentiti in prima istanza. Il teste __________ ha affermato che all’inizio del 2000, quando egli chiese se __________ lavorasse ancora per la società, __________ e __________ gli risposero che l’appellante non lavorava più per la __________ (v. verbale teste __________, 28.2.2002, pag. 2). Lo stesso teste ha aggiunto che “sicuramente a far tempo dal 2001” __________ non ha più lavorato presso la __________ (v. verbale teste __________, 28.2.2002, pag. 1).
Anche il teste __________, impiegato presso la __________ dal 1. agosto 1995 (doc. 4), ha affermato che verso la fine del 1999 l’appellante aveva “smesso completamente l’attività” presso la __________ e che dopo la partenza del padre, __________ aveva assunto la direzione dell’azienda (teste __________, verbale 28.2.2002, pag. 3; v. anche teste __________, pag. 2). Da quel momento in poi __________ passava in azienda “circa una volta al mese” per parlare con sua figlia, ma non si occupava di “questioni aziendali” (teste __________, verbale 28.2.2002, pag. 3).
Un ulteriore testimone, __________, ha affermato che da quando egli aveva iniziato il proprio apprendistato presso la __________ (nel settembre 2000) __________ non ha mai lavorato per la convenuta. Al contrario, nel novembre 2000 l’appellante si rivolse a __________ affermando che egli “era l’ex-grande capo ormai in pensione” (teste __________, verbale 12.4.2002, pag. 1).
L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del processo, dandone ragione nella sentenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 s. e 33 ss. ad art. 90 CPC; Zenhäuser, Der Zeugenbeweis im Zivilprozess, Argovia 1959, pag. 137 ss.). Qualora l’attendibilità di un teste possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo a causa dell’esistenza di un rapporto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti (tutti i testimoni sono dipendenti della __________), la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti derivanti dalla testimonianza per rapporto agli elementi di fatto deducibili da altre prove, in casu, dalla documentazione scritta versata agli atti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 34 ad art. 90 CPC; Zenhäuser, op. cit., pag. 145 ss.).
Nella fattispecie in disamina, le testimonianze raccolte nell’ambito dell’istruttoria sono univoche e dalle stesse non emergono discrepanze di sorta, tantomeno con la documentazione prodotta.
Non si ravvedono pertanto motivi, come invece pretende l’appellante, per discostarsi dalle suddette testimonianze.
Del resto, si osserva che __________ non ha mai contestato di non aver più esercitato alcuna attività per la __________, limitandosi ad affermare che il contratto con la predetta società non sarebbe mai stato rescisso. L’appellante non ha neppure contestato il fatto che la __________, a far tempo dal 2000, fosse passata nelle mani della figlia __________.
2. Ulteriori riscontri oggettivi che giungono a confermare le deposizioni testimoniali sono emersi dalla documentazione richiamata da “__________”, e meglio dall’annuncio di partenza sottoscritto dalla __________ il 30 ottobre 2001 sul quale è stato riportato il 31 dicembre 2000 quale data di scioglimento del rapporto di lavoro tra le parti in causa. Questa circostanza era stata comunicata il 5 febbraio 2001 per telefono a “__________” da __________ della __________. Inoltre, dalla dichiarazione dei salari per l’anno 2001 allestita dalla __________ si rileva che per quell’anno la società non ha corrisposto alcun importo a titolo di stipendio all’appellante (nonostante egli affermi di aver percepito uno stipendio fino al mese di marzo 2001; v. documenti richiamati da “__________” sub cartelletta richiami).
3. Pertanto si deve concludere, come giustamente stabilito in prima istanza, che il rapporto contrattuale venuto in essere tra le parti nel corso del 1992 era giunto a termine alla fine del 1999. Per quanto riguarda l’anno 2000, __________ ha ottenuto degli importi rateali a titolo di buonuscita che hanno rivestito la forma del salario (v. doc. E; del resto, neppure questa affermazione è mai stata contestata dall’appellante). Per questo motivo la __________ ha comunicato a “__________ ” che il contratto di lavoro con __________ era terminato il 31 dicembre 2000 soltanto il successivo 5 febbraio 2001 (v. documentazione richiamata da “__________ ” sub cartelletta doc. richiamati).
Infine, come già esposto, dagli atti è emersa pure l’infondatezza dell’asserzione dell’appellante, secondo la quale la __________ gli avrebbe versato il salario per i mesi da gennaio a marzo 2001.
4. L’appellante sostiene che, ancora nel 2001, egli disponeva delle chiavi dell’ufficio, di un locale proprio presso la __________, nonché dell’autovettura e del telefonino della stessa società. Avantutto si rileva che le allegazioni di parte appellante rappresentano fatti nuovi improponibili in appello. In ogni caso, prescindendo dal fatto che alla luce dei precedenti considerandi tali affermazioni sono del tutto inconferenti, dall’istruttoria è emerso che la figlia di __________ era incapace di opporsi alle richieste del padre e che queste avvenivano “anche dietro forti pressioni psicologiche e qualche volta minacce” (teste __________, verbale 28.2.2002, pag. 3; v. anche teste __________, verbale 12.4.2002, pag. 2). Infine, rilevante a tale proposito è che la __________ era un’azienda a carattere famigliare e quindi è comprensibile che potessero esistere connessioni particolari tra i beni intestati alla società e i membri della famiglia __________ (v. doc. 1-4: contratti di lavoro di __________, __________, __________ e __________). È quindi malvenuto l’appellante ad allegare tali circostanze.
A giusta ragione, il Pretore ha quindi stabilito che la pretesa avanzata da __________ nei confronti della __________ è illegittima e infondata.
5. Il Pretore è altresì correttamente giunto alla conclusione che __________, essendo integralmente soccombente, era obbligato a corrispondere alla controparte un importo a titolo di ripetibili. Il Pretore ha accordato alla __________ una cifra di fr. 3'000.-- per ripetibili. Questo importo corrisponde al 22% del valore di causa di complessivi fr. 13'672.--.
L’appellante ha sostenuto che applicando la tariffa prevista dalla TOA, un’eventuale indennità per ripetibili non avrebbe dovuto in ogni caso superare la cifra di fr. 2'000.--. La __________ si è rimessa al prudente apprezzamento di questa Camera, adducendo però che la vertenza doveva essere dicharata temeraria.
Alla luce delle risultanze si giunge alla stessa conclusione del Pretore, ossia che la presente vertenza, sebbene al limite del temerario, non può essere dichiarata temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC. Infatti non risulta che __________ abbia agito con manifesta ingiustiza, “con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza esagerata che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l’ingiustizia della propria domanda” (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ss. ad art. 152 CPC).
Per determinare il quantum delle ripetibili da corrispondere alla parte vincente occorre pertanto riferirsi ai parametri usuali stabiliti dalla Tariffa dell’Ordine degli Avvocati, e meglio all’art. 9 TOA, che per un valore di causa pari a
fr. 13'672.-- prevede una percentuale variabile tra l’8% e il 15% (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ss. ad art. 150 CPC). Viste le circostanze e l’infondatezza della pretesa di __________, si giustifica di applicare al valore di causa la percentuale massima del 15%, giungendo così ad un importo per ripetibili da corrispondere in prima istanza alla __________ pari a fr. 2'050.--.
L’appello risulta quindi fondato limitatamente alla errata quantificazione da parte dal Pretore dell’importo per ripetibili stabilito a favore della __________.
La corresponsione delle ripetibili in sede di appello segue il principio della soccombenza, rilevata prevalentemente - in ragione di 9/10 - nella posizione dell’appellante.
Per i quali motivi
pronuncia: I. L’appello 3 giugno 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza del 21 maggio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 è così riformata, limitatamente al punto 3:
3. Non si prelevano né tasse, né spese. L’istante rifonderà alla controparte l’importo di fr. 2'050.-- a titolo di ripetibili.
II.Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà
alla controparte fr. 1'100.-- per ripetibili.
III. Intimazione
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria