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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.09.2001 12.2001.56

17. September 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,064 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2001.00056

Lugano 17 settembre 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00058 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con, petizione 13 aprile 2000, da

__________ e __________ entrambi rappr. dall'avv__________  

  contro  

__________  

con la quale gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr.  57'011.45 oltre interessi di mora dalla presentazione della petizione quale risarcimento per responsabilità contrattuale che il Pretore, con decisione 15 marzo 2001, ha integralmente respinto.

Appellanti gli attori i quali, con atto d'appello 2 aprile 2001, chiedono la riforma del primo giudizio e l'accoglimento delle domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni 13 maggio 2001, postula la reiezione dell'appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________, nel giugno 1990, ha ricevuto da __________ e __________ l'importo di Fr. 35'000.- per procedere all'acquisto di uno smeraldo di 12.30 carati. Contemporaneamente le parti hanno pattuito che lo smeraldo, successivamente effettivamente acquistato, rimaneva in custodia di __________ per la vendita al miglior offerente dopo accordo con i proprietari sulla cifra di cessione.

                                         Lo smeraldo non è stato venduto e, il 23 marzo 2000, gli attori hanno assegnato al convenuto un ultimo termine, ai sensi dell'art. 107 CO, per procedere alla vendita della pietra preziosa.

                                         Trascorso il termine essi hanno convenuto in causa __________ affinché, data la rescissione del contratto, fosse condannato a restituire loro l'importo di Fr. 57'011.45, comprensivo della somma di Fr. 35'000.- versata a suo tempo e degli interessi maturati sino all'invio della petizione.

                                         Il convenuto si è opposto alla petizione ed il Pretore, con la sentenza impugnata, l'ha integralmente respinta.

                                   2.   Con l'appello gli attori ripropongono la loro domanda argomentando che la controparte si era impegnata a vendere lo smeraldo entro un termine, poi prorogato, e, non avendovi fatto fronte, non ha adempiuto al contratto (che indicano essere di tipo innominato con i connotati della commissione) con la conseguenza di dover risarcire il danno. Questo è individuato nella situazione patrimoniale degli attori qualora non avessero concluso il contratto, ossia nell'importo messo a disposizione per l'acquisto dello smeraldo e nei relativi interessi di mora.

                                         Con le osservazioni all'appello, il convenuto chiede la conferma del primo giudizio.

                                   3.   Il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti è eruibile dalla dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal convenuto, all'intenzione degli attori, il 28 giugno 1990 del seguente tenore:

                                         "Con la presente dichiaro di ricevere Fr. 35'000.- (trentacinquemila), dai signori intestari della lettera, in quote uguali di Fr. 17'500.- cadauno per l'acquisto di uno smeraldo Columbiano del peso di carati 12.30.

                                         Detta pietra rimane in mia custodia per la vendita al miglior offerente, dopo accordo con i proprietari sulla cifra in questione."

                                         (doc. A)                         

                                         tanto chiara che la vera e concorde volontà dei contraenti va interpretata con riferimento al testo della stessa (Kramer, Commentario bernese, n. 22 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Commentario zurighese, n 345 ad art. 18 CO).

Si tratta di due contratti di mandato (art. 394 CO), il primo con l'incarico degli attori al convenuto di acquistare lo smeraldo ed il secondo di venderlo oppure di commissione (art. 425 CO), almeno per l'incarico a vendere, se fu pattuita una provvigione a favore del convenuto come questi afferma, incontestato, in sede di conclusioni. Ma la distinzione tra i due istituti, e quindi la precisa qualifica giuridica degli accordi tra le parti, è ininfluente nel caso concreto poiché, salvo questioni specifiche alla commissione che qui non sono dibattute, le regole del mandato si applicano al contratto di commissione (art. 425 cpv. 2 CO).

                               3.1.   Il primo incarico è stato eseguito con l'acquisto della pietra preziosa ed il relativo mandato ha preso fine poiché il mandatario ha reso il servizio che gli era stato chiesto.

                               3.2.   Il secondo incarico, quello a vendere, non è stato eseguito nemmeno nel termine ultimo assegnato dagli attori, ai quali competeva liberamente di scegliere il tempo dell'esecuzione. Gli attori sono quindi receduti dal contratto ma la conseguenza non può essere la restituzione dell'importo versato per l'acquisto della pietra poiché il contratto toccato dalla dichiarazione di rinuncia è quello inteso alla vendita, ossia quello per il quale gli attori hanno messo a disposizione del convenuto lo smeraldo. La rescissione contrattuale deve essere, correttamente, intesa quale rinuncia a servirsi del convenuto per il raggiungimento dello scopo inizialmente previsto, ai sensi dell'art. 404 CO. La sbandierata applicazione degli art. 107 e seg. CO con la possibilità di scelta delle conseguenze della rescissione contrattuale, invocata dagli attori, si scontra con la natura dell'obbligo assunto che implica un'attività personale e quindi l'impossibilità di costringere il mandatario ad eseguire.

                                         Con la fine della relazione di mandato le parti sono liberate da ogni obbligo futuro ma il mandatario, in particolare, potrebbe essere richiesto di rendere conto della sua attività e di restituire quello che ha ricevuto (art. 400 CO) e, eventualmente, di rispondere per il danno causato da un'attività negligente e contraria agli interessi dei mandanti (art. 398 CO). Quindi, nella fattispecie concreta, __________ potrebbe dover restituire lo smeraldo agli attori e questi, se ne esistono le condizioni, potrebbero far valere il danno subito che non potrà però mai essere semplicisticamente il prezzo d'acquisto della pietra.

                                   4.   La corretta conseguenza della fine del rapporto contrattuale tra le parti, così come spiegata al considerando che precede, non può essere oggetto di questo giudizio, né poteva esserlo di quello del Pretore, per il principio "ne eat judex ultra petita partium". Agli attori, qualora il convenuto non desse seguito alle loro pretese, toccherà avviare una nuova procedura giudiziaria.

                                   5.   Le spese di giudizio e le ripetibili, quale equa indennità per il dispendio di tempo consacrato dall'appellato, non patrocinato, all'allestimento delle osservazioni all'appello, sono a carico degli appellanti interamente soccombenti.

Per i quali motivi

visti gli art. 394 e seg. CO e 425 CO

e, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 2 aprile 2001 di __________ e __________ è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio in Fr. 1'400.- e le spese in Fr. 100.- (totale Fr. 1'500.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico con l'obbligo di rifondere all'appellato Fr. 250.- per indennità ripetibile.

                                   3.   Intimazione a: -__________

                                         Comunicazine alla Pretura di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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