Incarto n. 12.2001.00204
Lugano 25 settembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni in materia di registro di commercio, emanate in virtù dell’art. 4 e 5 della legge cantonale sul registro di commercio dalla Sezione del registro fondiario e di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 17 dicembre 2001 da
__________ rappr. dall’__________
contro la decisione 6 dicembre 2001 (inc. n. 03/2001 div) della Sezione del registro fondiario e di commercio, Bellinzona che respingeva l’opposizione presentata dalla __________ alla radiazione d’ufficio ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 ORC e ordinava la cancellazione della società dal Registro di commercio;
con cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata;
mentre la Sezione del registro fondiario e di commercio, con osservazioni 17 gennaio 2002, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della sua decisione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che in data 20 luglio 2001 la __________ di __________ veniva diffidata ai sensi dell’art. 89 ORC a notificare per iscritto all’Ufficio del registro di commercio di Bellinzona il suo interesse motivato a mantenere l’iscrizione della propria ragione sociale, con la comminatoria della cancellazione d’ufficio dal Registro di commercio nel caso non avesse ottemperato alla precitata diffida;
che il 17 agosto 2001, la __________ comunicava il proprio interesse al mantenimento dell’iscrizione a Registro di commercio della propria ragione sociale, adducendo di disporre a bilancio di una posta attiva di oltre fr. 450'000.-per lavori svolti a garanzia fino al 31 dicembre 2000, somma che sarebbe stata verosimilmente incassata nei mesi successivi e che avrebbe permesso alla società “di far fronte agli impegni verso le istituzioni ed i creditori”;
che per i motivi addotti, la __________ otteneva una proroga fino al 30 settembre 2001;
che con scritto 2 ottobre 2001 la __________ postulava - ottenendola - un’ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2001 al fine di produrrre all’Ufficio del registro di commercio il bilancio, il conto economico e il rapporto di revisione, adducendo altresì che l’importo a garanzia per lavori dovuto alla società dalla ditta __________ ammontava a fr. 474'470.80 e che sarebbe stato verosimilmente saldato entro il 31 dicembre 2001;
che non avendo la __________ ottemperato a tale impegno entro il termine concesso dall’autorità competente, il 14 novembre 2001 l’Ufficio del registro di commercio trasmetteva l’incarto per decisione alla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 89 cpv. 2 ORC;
che quest’ultima, con decisione 6 dicembre 2001 ha respinto l’opposizione della __________, ordinando la cancellazione d’ufficio della società in quanto la stessa era priva di attivi realizzabili poiché da un lato a suo carico erano stati emessi tre attestati di carenza di beni per complessivi fr. 101'844.80 e dall’altro essa non aveva provato l’esistenza dell’asserito credito di fr. 450'000.-vantato nei confronti di una terza società;
che con ricorso 17 dicembre 2001, la __________ si è opposta alla decisione della Sezione del registro fondiario e di commercio, asserendo che il 2 ottobre 2001 era stata inviata all’Ufficio del registro di commercio la scheda contabile della società dalla quale risultava concretamente il credito pari a fr. 474'470.80 vantato nei confronti della __________ di __________ e che il termine del 31 ottobre 2001 concesso per produrre il bilancio e il conto economico al 31.12.2000, nonché il relativo rapporto di revisione non era stato ossequiato per cause di forza maggiore;
che per i suddetti motivi, la __________ postula di mantenere l’iscrizione della società a Registro di commercio poiché il credito di fr. 474'470.80 vantato nei confronti della __________ - e peraltro già pignorato il 22.11.2001 dall’Ufficio esecuzioni e Fallimenti di Bellinzona limitatamente a
fr. 183'629.-- - rappresenterebbe una somma indispensabile alla società al fine di far fronte ai propri obblighi nei confronti di terzi (segnatamente obblighi relativi ad AVS, imposte alla fonte, cassa pensione, imposte comunali e cantonali);
che con osservazioni 17 gennaio 2002, la Sezione del registro fondiario e di commercio ha postulato in via principale la reiezione del gravame e la conferma della sua decisione, adducendo che la mancanza di attivi realizzabili risultava confermata dall’esistenza degli atti di carenza di beni rilasciati nei confronti della __________, la quale del resto non era stata in grado di provare l’esistenza del credito nei confronti della __________ di fr. 474'470.80, rimettendosi comunque al prudente giudizio di questa Camera, stante l’appurata complessità della fattispecie;
che in data 10 settembre 2002, su espressa richiesta di questa Camera, il direttore della succursale di __________ della __________, ha attestato che effettivamente la __________ vanta un credito nei confronti della predetta società;
considerato
in diritto:
che in base all’art. 89 cpv. 1 ORC, qualora l’ufficiale del registro constati che una società anonima non ha più attivi realizzabili diffida i terzi e i membri del Consiglio di amministrazione a comunicare per iscritto ed entro trenta giorni il loro interesse motivato a mantenere l’iscrizione;
che la messa in atto della procedura di cancellazione della società presuppone che la stessa non disponga più di attivi realizzabili, il che può ritenersi provato per mezzo di attestati di carenza di beni, di attestazioni concordanti delle autorità fiscali o di altri fatti concludenti (Stäubli, Obligationenrecht II, 2. ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 29 ad art. 736 CO; Küng, Berner Kommentar, Berna 2001, n. 53 ad art. 941 CO; Rebsamen, Das Handelsregister, 2. ed., Zurigo 1999, n. 737 ss. e 748; Forstmoser/Meyer-Hayoz/ Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 55, n. 143; BL-VGE 1997, pag. 62 s.);
che la società anonima ha la facoltà, al fine di evitare la cancellazione d’ufficio ex art. 89 ORC, di provare l’esistenza di attivi realizzabili anche dopo l’avvio della procedura di cancellazione (BL-VGE 1997, pag. 62 s.s);
che in effetti l’Ufficio del Registro di commercio di Bellinzona ha avviato la procedura di cancellazione della __________ ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 ORC, in quanto a carico della società erano stati emessi tre attestati di carenza di beni per complessivi fr. 101'844.80;
che in data 17 agosto 2001, la __________ comunicava all’Ufficio del Registro di commercio di Bellinzona di disporre a bilancio di una posta attiva di oltre fr. 450'000.-- per lavori svolti a garanzia fino al 31 dicembre 2000, specificando il successivo 2 ottobre 2001 che il credito vantato nei confronti della __________ ammontava a fr. 474'470.80 (cifra peraltro confermata dall’Ufficio di revisione della ricorrente in data 12 dicembre 2001), producendo altresì la relativa scheda contabile;
che in data 22 novembre 2001, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notificato alla __________ di aver pignorato nella misura di fr. 183'629.-- il credito vantato nei suoi confronti dalla __________ (v. verbali di pignoramento delll’UEF di Bellinzona del 18.11.2001);
che in base allo scritto della __________ del 10 settembre 2002, si evince chiaramente che la __________ vantava nei suoi confronti un credito che già raggiungeva l’importo di fr. 466'000.--, rispettivamente che la __________ si è anche fatta carico degli oneri fiscali della __________ nei confronti del Canton __________ e del Comune di __________ per gli anni 1998 e 1999 (oneri fiscali peraltro in parte già contemplati nel pignoramento 18 novembre 2001 di una parte del credito vantato dalla __________ nei confronti della __________);
che nella concreta fattispecie, in base alla documentazione versata agli atti, si evince che la __________ dispone ancora di attivi realizzabili e quindi i presupposti sanciti dall’art. 89 cpv. 1 ORC non risultano adempiuti (BL-VGE 1997, pag. 62 ss; Koch, Das Zwangsverfahren des Handelsregisterführers, Basilea/Francoforte s.M. 1997, pag. 158);
che alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, mentre tasse e spese seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
visto l’art. 89 ORC e,
per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso 17 dicembre 2001 della __________ è accolto.
Di conseguenza la decisione 6 dicembre 2001 della Sezione del registro fondiario e di commercio, Bellinzona viene riformata nel senso che l’opposizione alla cancellazione d’ufficio della __________ è accolta e pertanto è revocato l’ordine di cancellazione della stessa __________ dal Registro di commercio.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione a:
- Ufficio del registro di commercio, Bellinzona
- Ufficio federale del registro di commercio, Berna (art. 103 lett. b seconda frase OG)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 97 ss. OG)