Incarto n. 12.2001.00200
Lugano 30 settembre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. OA.13037) promossa con petizione 12 luglio 1996 da
1. __________ 2. __________ 3. __________ tutti rappr.ti dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna del convenuto a pagare: ai signori __________ ed __________ l'importo di fr. 55'000.-, ridotto in corso di causa a fr. 53'666.45.-, oltre interessi a titolo di risarcimento danni e di riparazione per torto morale e a __________ l’importo di fr. 5'000.-- oltre interessi soltanto quale indennità per torto morale;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione in ogni suo punto e che il Pretore, con sentenza 13 novembre 2001, ha accolto relativamente alla pretesa a favore degli attori 1 e 2, ma ha respinto relativamente alla pretesa di __________;
appellante principale il convenuto che con allegato 5 dicembre 2001 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione;
appellante adesivamente __________ che, contestualmente con le osservazioni degli attori all'appello principale, postula la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento della propria domanda;
preso atto delle osservazioni 12 febbraio 2002 all'appello adesivo di cui il convenuto propone la reiezione;
letti gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto ed in diritto:
1. La presente vertenza ha origine nei fatti che hanno portato, in data imprecisata fra il 29 e il 31 ottobre 1994, al decesso del ventiquattrenne __________, figlio, rispettivamente fratello degli attori, di cui essi considerano responsabile lo __________ per conto del personale medico e paramedico della __________ di __________ (nel seguito: __________); istituto dove il giovane era stato ricoverato coattivamente per uno stato depressivo con tendenza suicidale e da cui era fuggito dopo poche ore, mettendo poi in atto il gesto temuto. In particolare, in seguito a un precedente, recente tentativo di suicidio e a ulteriori manifestazioni della volontà di togliersi la vita, il 27 ottobre 1994 i genitori del giovane avevano interpellato lo psichiatra dott. __________ di __________. Questi aveva immediatamente preso contatto telefonico con il paziente con il quale aveva fissato un appuntamento per il giorno seguente, 28 ottobre, nel primo pomeriggio. Poiché __________ non si era presentato dal medico che ne avvisò immediatamente i genitori, fu allertata la Polizia i cui agenti hanno poi fermato il giovane la sera stessa alla Stazione di __________. Presso quel posto di PoIizia egli ha incontrato i genitori e il dott. __________ il quale -dopo averlo esaminato e aver giudicato seria la situazione- ne ha deciso il ricovero coatto presso la __________ allo scopo di prevenire la messa in atto di tentativi di suicidio. Il paziente, apparentemente adattatosi alla misura presa nei suoi confronti, è giunto a __________, trasportatovi con autolettiga, alle __________del __________. Qui è stato visitato da un medico assistente e sistemato per la notte da solo in una camera a due letti, al piano terreno dell'immobile, la cui finestra era bloccata: non si trattava comunque di una sezione cosiddetta chiusa, la __________ essendo priva di una simile struttura. L'infermiera che l'ha seguito durante tutta la fase d'accoglimento, tenuto conto della collaborazione mostrata dal paziente, ha rinunciato alla normale perquisizione degli abiti che tuttavia ha riposto in un armadietto chiuso a chiave, dopo aver preso in consegna denaro e un pane di hashish che __________ le aveva rimesso spontaneamente. Il mattino, svegliato dall'infermiere di turno, il paziente -comportandosi normalmente- ha proceduto all'igiene personale e ha preso la colazione insieme agli altri ricoverati del padiglione. Ha poi chiesto di recarsi in camera, mentre l'infermiere è rimasto nel corridoio a chiacchierare con un altro ospite della clinica. Poco tempo dopo però __________ è stato scorto da un inserviente del reparto mentre -saltato all'esterno da una finestra aperta- si dava alla fuga. Le indagini seguite ai fatti hanno poi rivelato che -giunto in camera- il paziente aveva forzato l'armadietto, si era cambiato mettendosi i propri abiti, era uscito in corridoio senza essere scorto (infatti la sua finestra era rimasta chiusa e bloccata) ed era fuggito dalla finestra di un altro locale dello stesso immobile. Le ricerche avviate non hanno dato nessun risultato finché il corpo del giovane è stato ritrovato esanime la mattina del 1° novembre in un campo di granoturco non lontano dalla __________. L'esame autoptico ha rivelato che la morte è stata causata da un dose di oppiaceo, circa quaranta volte superiore ai ritrovati medi in casi mortali causati da sostanze analoghe.
2. Con la petizione 12 luglio 1996 gli attori hanno proceduto in base alla Legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp), ritenendo che il decesso di __________ sia stato causato da errori e negligenze imputabili al personale sanitario della __________ cui il paziente era stato affidato proprio, in prima urgenza, per prevenire le conseguenze della suicidalità indicata loro chiaramente dallo psichiatra curante al momento del ricovero. I genitori della vittima hanno così chiesto il risarcimento di danni (spese funerarie e spese legali preprocessuali), così come un'indennità per torto morale. Domanda quest'ultima legata sia alla perdita del figlio in sé, sia alle successive prese di posizione pubbliche dei responsabili della __________ e del __________ che, volendo precisare i fatti, avrebbero messo in rilievo una pretesa tossicomania del paziente, non corrispondente alla realtà; notizia quindi sia lesiva della personalità della vittima, sia fonte di ulteriore sofferenza per i suoi congiunti.
L'__________ ha per contro sostenuto l’adeguatezza sia del trattamento riservato al paziente, sia della spiegazione offerta all’opinione pubblica, resa peraltro necessaria da gravi accuse formulate pubblicamente, segnatamente con articoli di stampa, dagli attori nei confronti della struttura e del personale curante della __________.
3. Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto la petizione relativamente alle richieste dei genitori di __________, mentre ha considerato non dati i presupposti per ammettere l'indennità per torto morale chiesta dal fratello __________. Per quanto riguarda l'agire dei diversi operatori sanitari chiamati in causa, il primo giudice -pur facendo riferimento alle indicazioni del perito giudiziario dott. __________ - ha in particolare negato un nesso di causalità adeguato fra il decesso del giovane e l’agire del medico assistente che l'aveva accolto e visitato all'entrata, così come fra lo stesso esito e l'attività dell’infermiera che si era occupata di farlo coricare, dopo avelo fatto spogliare e avergli ritirato gli effetti personali. Quanto invece all'agire dell’infermiere che ha lasciato incustodito il giovane per circa dieci minuti, il mattino successivo al ricovero, ossia il tempo che gli è bastato per mettere in atto la fuga dall'istituto, l'ha ritenuto costituire una grave negligenza e ha inoltre considerato dato un nesso causale adeguato fra quel comportamento e la morte di __________. Il Pretore ha così riconosciuto a carico dello __________ l’obbligo di risarcimento dei danni lamentati e dell'indennità per torto morale ai sensi dell’art. 10 Lresp, ossia in misura di fr. 15'000.- per ogni genitore. Inoltre, ha riconosciuto presenti i presupposti del torto morale anche in merito alle prese di posizione successive alla scomparsa di __________: in particolare le ha considerate inesatte e non giustificate da un interesse pubblico preponderante. Ha quindi assegnando ulteriori fr. 5'000.- a ciascun genitore.
4.Con l'appello il convenuto censura in particolare le conclusioni tratte dal Pretore relativamente all'atteggiamento tenuto dall'infermiere __________ cui il paziente era stato affidato il mattino del 29 ottobre dal risveglio, e ciò sia quanto allo svolgimento dei fatti e quindi alla sua pretesa colpevole disattenzione, sia -in particolare- in merito al nesso causale adeguato fra quel comportamento e il susseguente esito letale. Critica poi il riconoscimento ai genitori di __________ di indennità per torto morale per entrambi i motivi surriferiti. Delle singole argomentazioni, così come delle osservazioni all'appello si dirà in seguito, esaminandone il benfondato.
__________, diversamente dai genitori totalmente soccombente in prima sede, propone appello adesivo (art. 315 CPC). Anche dei motivi di questa impugnazione si dirà nel seguito.
5. Prima di affrontare il merito dell'appello principale, dev'essere osservato che esso è presentato non dallo __________, ossia dalla parte condannata dal primo giudice al pagamento di determinate somme di denaro ai signori __________, ma dal __________. La questione dev'essere esaminata d'ufficio, trattandosi della capacità processuale dell'appellante, ossia di un presupposto processuale (art. 97 CPC). Considerato che -mentre il __________e è una corporazione con personalità giuridica propria (Häfelin/ Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, ed. 3, N. 172)- il __________ è un organo del __________, ne potrebbe conseguire -a rigore- la carente capacità dell'appellante. Sennonché, la prassi giudiziaria svizzera è generalmente benevola nell'ammettere atti processuali, in sé attinenti a una corporazione di diritto pubblico, presentati formalmente -come parte- da un'autorità facente capo alla stessa entità giuridica, purché vi proceda nell'adempimento di un suo compito (Frank/ Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, ed. 3, §§ 27/28, N. 21). Nel caso concreto, rientra nei compiti del __________ di rappresentare il __________ nei confronti della __________e, degli altri __________ e di ogni altra autorità (art. 70 lett. h Cost TI), così che l'appello presentato a nome dell'autorità esecutiva del __________ è processualmente ammissibile. Pertanto anche i motivi per i quali gli attori -a loro volta- hanno convenuto in causa il __________ e non lo __________ -rimasti peraltro incontestati- sono indifferenti per la proponibilità della causa.
6. La responsabilità diretta dello __________ si fonda sulla Legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp). Per quanto concerne l'attività sanitaria (compresa quella svolta nell'ambito __________: cfr. Messaggio alla Lresp, n. 2.7; Borghi, Responsabilità sanitaria dell'ente pubblico nel Canton Ticino, in CFPG n. 2, pag. 32 e segg.), l’art. 7 cpv. 1 Lresp stabilisce, come norma generale, che l’ente pubblico è responsabile dal danno cagionato da un agente pubblico in violazione dei compiti assegnati alla sua funzione, mentre l’art. 7 cpv. 2 Lresp (norma speciale) prevede che, quando tali compiti attengono all’esercizio diretto di un’attività terapeutica, l’ente pubblico risponde del danno se vi è grave violazione delle regole dell’arte medica e se non prova che l’agente pubblico è esente da colpa. In particolare, la norma generale istituisce una responsabilità causale che può essere data già nel caso di violazione di un dovere di funzione; essa non è sottoposta al requisito della gravità e può riferirsi anche all'aspetto organizzativo, amministrativo (es. danno causato dalla disorganizzazione di un ospedale, assenza di un medico di guardia, ecc.), quindi può dipendere anche dall'attività di agenti pubblici non medici (Messaggio, n. 2.7. in fine); alla stessa stregua può concernere agenti medici, ma per questioni che non attengono all'attività terapeutica in senso stretto (Messaggio, ibidem; Borghi, op. cit., pag. 43). Accanto alla descritta norma generale il legislatore ha previsto solo l'eccezione della responsabilità per attività terapeutica diretta, laddove deve trattarsi di una grave violazione delle regole dell'arte e per la quale è possibile la prova liberatoria. E ciò per tener conto dell'inevitabilità di un margine di rischio legato all'attività terapeutica e alla fallibilità della medicina (Borghi, op. cit., pag. 40); deducendosene comunque l'indicazione di un'applicazione restrittiva di tale norma speciale per non vanificare lo scopo della legge e per corrispondere a un giusto equilibrio fra protezione delle vittime e tutela dell'ente pubblico (Borghi, op. cit., pag. 40 e 42), così che -con riferimento al caso in esame- la sorveglianza di pazienti, soprattutto in caso di patologie gravi (ad esempio di cure intense) o di pazienti suicidali, la responsabilità dello __________ attiene al campo d’applicazione dell’art. 7 cpv. 1 Lresp (Borghi, op cit., pag. 42).
7. Questi princìpi informativi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante (peraltro riferendosi alla stessa fonte dottrinale), fanno sì che la concreta fattispecie rientri anzitutto nell'ambito della norma generale, tenuto conto come la perizia giudiziaria non esiti ad accertare diverse violazioni dei doveri connessi con il compito affidato genericamente alla __________ e in particolare a singoli agenti sanitari che era quello di sorvegliare un paziente suicidale (più precisamente in uno stato di crisi depressivo-disforica con suicidalità: perizia __________, pag. 17) allo scopo -prima di affrontare la questione di un'eventuale terapia- di mantenerlo in vita (perizia, pag. 28 in fine, pag. 30 e 36), ovvero mirando all'obiettivo di impedirgli di porre in atto tentativi di suicidio. Ciò che lo psichiatra inviante, dott. __________, aveva ritenuto possibile, ancorché come soluzione estrema (doc. 2, pag. 3), proprio per mezzo del ricovero coatto in una struttura considerata idonea per realizzarne l'indispensabile sorveglianza. In altre parole, l'altissimo rischio di suicidalità presso __________ al momento del ricovero (perizia, pag. 37 e complemento di perizia, pag. 12) avrebbe dovuto essere escluso o il più possibile contenuto per mezzo della sua permanenza in tale struttura, mentre l'allontanamento dalla stessa ne avrebbe, al contrario, determinato l'attualità.
La circostanza che la __________ disponga o meno di una sezione chiusa (come già detto, un reparto chiuso non esiste: teste dott. __________), rispettivamente che la clinica si attenga a una linea di trattamento dei pazienti scevra da costrizioni o da condizionamenti potrebbe essere questione in sé rilevante, ma nel contesto concreto della causa può semmai essere determinante solo per considerare che, relativamente -o parzialmente- inadeguate le strutture (come indica il perito giudiziario: perizia, pag. 18), sarebbe stata l'organizzazione e la messa in opera della vigilanza da parte della clinica a dovervi supplire con uno sforzo maggiore (perizia, pag. 36). Tanto più che nel nostro Cantone (la questione è pacifica) la struttura per i ricoveri coatti è l'__________. Altre strutture mediche possono o non possono prendere un paziente in ricovero coatto (doc. 2). Inoltre, la __________ con i mezzi a sua disposizione, ha concretamente assunto il compito affidatole; ma in questo contesto il perito ritiene che i suoi agenti non abbiano comunque messo in atto quanto indicato per sorvegliare adeguatamente il paziente, ossia per evitare che egli si sottraesse alla loro vigilanza: in particolare e riassuntivamente considera mancanze gravi (accanto ad altre di minore rilievo) sia il mancato spoglio minuzioso del paziente appena ricoverato, sia la mancata perquisizione dei suoi effetti personali (l'infermiera incaricata essendosi accontentata di prendere in consegna ciò che le dava spontaneamente il paziente), sia la sua carente sorveglianza diretta il mattino seguente (complemento di perizia, pag. 18 e rif. ivi). Si tratta però, per tutte, di mancanze che non possono essere messe in relazione con un'attività terapeutica diretta (allora, poche ore dopo il ricovero, non risulta che fosse già in atto una simile attività in favore di __________), ma che attengono al compito generale di sorveglianza del paziente, così che la responsabilità dello __________ -dati tutti i presupposti- si fonderebbe per questi momenti della fattispecie sull'art. 7 cpv. 1 Lresp e non sulla norma speciale, le negligenze riscontrate non dovendo così -contrariamente alla tesi dell'appellante- rappresentare gravi violazioni delle regole dell'arte medica (art. 7 cpv. 2 Lresp).
8. Conclusione che non muta nemmeno a fronte delle specifiche censure dell'appellante. Esso sostiene tra l'altro (appello, pag. 5) che la circostanza secondo cui l'infermiere __________ aveva perso di vista per una decina di minuti __________ non può essere considerata un errore, per lo meno non grave poiché ciò è accaduto a causa della necessità dell'agente di assistere contemporaneamente un altro paziente. Sennonché, a prescindere dalla gravità o no dall'errore (valutazione di cui è stata indicata l'irrilevanza nell'ambito applicativo dell'art. 7 cpv. 1 Lresp), dev'essere osservato che il perito giudiziario, considerando il comportamento dell'agente come una mancanza ai suoi doveri, ha correttamente tenuto conto della presenza di un altro paziente: non risulta tuttavia ciò che afferma l'appellante. Infatti, dall'istruttoria emerge soltanto che -dopo aver parlato con __________ - quel secondo paziente (ricoverato in altro reparto) stava (genericamente) discutendo con l'infermiere dopo essere stato interpellato da questi per sapere se conoscesse __________ (doc. 9, pag. 2); d'altra parte, nessuno -nemmeno __________ - non ha mai affermato che questi avesse dovuto occuparsi di un altro paziente per necessità relative alla sua assistenza o alla sua cura o che comunque quel contatto avesse richiesto l'attenzione particolare dell'infermiere, distogliendolo dalla vigilanza nei confronti di __________ (cfr. anche doc. 35, rapporto 4 novembre 1994 allegato). La considerazione del perito sulla precedenza che l'agente avrebbe dovuto riservare al paziente posto sotto la sua sorveglianza diretta è pertanto corretta poiché quello era -in quel momento- il suo compito. Non va inoltre disatteso che nemmeno nelle conclusioni il convenuto non ha mai esposto tale versione dei fatti che rappresenta quindi -dal profilo processuale- un'inammissibile novità (art. 321 CPC).
L'appellante censura le conclusioni del primo giudice anche riguardo al compito affidato allo stesso infermiere, sostenendo che egli non doveva sorvegliare a vista il paziente, ventiquattro ore su ventiquattro, così come non avrebbe ricevuto l'ordine di rinchiuderlo in camera (a chiave), operazioni estranee ai sistemi di cura della __________ e peraltro sconsigliate dalla psichiatria (appello, pag. 5). Osservato di transenna come il perito non escluda -in caso di necessità (per motivi cogenti)- che l'infermiere avesse potuto anche rinchiudere a chiave il paziente (complemento, pag. 11), riguardo alla continuità della sorveglianza dev'essere rilevato che, conformemente o no alle direttive della clinica, lo stesso __________ -informato sulla suicidalità del paziente come causa del ricovero e non stimando determinante il suo atteggiamento collaborante poiché era possibile che fingesse (doc. 9)riteneva suo dovere (riferendo -parrebbe proprio- la prassi) di controllare a vista, nel limite delle possibilità, un paziente a rischio suicidale (doc. 9 in fine). D'altra parte, il perito, valutando il comportamento dell'infermiere, gli rimprovera di aver perso di vista il paziente limitatamente al tempo durante il quale questi ha organizzato e attuato la sua fuga (perizia, pag. 31): un tempo verosimilmente breve, stimato in dieci minuti (e non in una manciata di secondi, come afferma l'appellante) in cui è mancata la sorveglianza imposta in particolare dalla scarsa conoscenza del paziente, ossia necessaria fino a quando si potesse ragionevolmente ammettere di aver stabilito un vero rapporto di fiducia; ciò che il perito esclude essere stato possibile già in quel momento, sia a dipendenza del tipo di paziente, sia per il limitatissimo tempo trascorso dal ricovero (perizia, pag. 28). Inoltre, lo stesso dott. __________ dell'__________ (__________) (il cui parere è qui invocato dall'appellante), rispondendo alla domanda se esistesse la possibilità di limitare la libertà di movimento di un paziente, che sia suicidale o affetto da altra patologia che lo richieda, chiudendo a chiave la porta e le finestre della camera in cui alloggia, ha risposto che le finestre possono essere bloccate (come lo era quella della camera occupata da __________) e che le porte delle camere sono munite di serratura e in caso di necessità possono essere chiuse a chiave, pur aggiungendo che tale misura non vien mai adottata (teste __________). Egli quindi non ha escluso la misura in quanto tale, mentre se la sua opinione riguardo all'indicazione di procedervi (in generale o in frangenti particolari) fosse contraria a quella del perito giudiziario, non vi sarebbe ancora motivo per il giudice di ignorare il parere di quest'ultimo, da lui incaricato, secondo criteri di indipendenza e di imparzialità (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 248, m. 13), proprio di fornirgli -nella valutazione dei fatti- conoscenze speciali, segnatamente nel campo scientifico, di cui non dispone. Ne consegue che, quando il giudice intende scostarsi dalle conclusioni peritali, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 253 CPC, m. 3); ma, in concreto, l'appellante non chiede che il giudice debba scostarsi dal parere chiaramente espresso dal perito e allora non può pretendere che opinioni contrarie (peraltro non formalizzate come prove del processo) prevalgano sugli accertamenti istruttori.
Rileva ancora come non esista certezza che il giorno dei fatti fosse presente nel reparto un infermiere supplementare, così da permettere una sorveglianza ottimale del paziente almeno durante quelle prime ore del mattino. Sennonché l'argomento non ha rilievo poiché è stato accertato che la fuga di __________ non è avvenuta a dipendenza di carente sorveglianza dovuta a insufficienza di personale, ma -con riferimento all'episodio specifico- poiché l'infermiere che ne aveva l'incarico (facente parte dell'effettivo usuale del reparto o casualmente in esubero) non vi ha dato seguito per motivi rimasti senza chiarimento, ma comunque non perché lo stesso agente dovesse procedere contemporaneamente ad altro compito (doc. 9). D'altra parte, come già rilevato, in causa la questione non è mai stata posta in questi termini; lo fosse anche stata, vi sarebbe da chiedersi se, sulla base dell'art. 7 cpv. 1 Lresp, la responsabilità dello __________ non sarebbe comunque data a motivo di eventuale carente organizzazione nel reparto.
Da ultimo, l'appellante afferma -contro ogni evidenza probatoria- che il paziente in esame, nell'ottica generale della clinica, non rappresentava un caso di gravità eccessiva (appello, pag. 6); e ciò per rimproverare al primo giudice di non aver tenuto conto del fatto che quel giorno, nel reparto, era presente un paziente più grave. Ma anche questo appunto non è determinante dal momento che l'appellante stesso non sostiene (come non l'ha mai fatto prima) che l'infermiere __________ sia venuto meno alla sorveglianza di __________, dovendosi occupare del signor __________.
9. Potrebbe invece ricadere nell'ambito della norma speciale l'attività del medico della __________ che ha dovuto occuparsi del paziente appena ricoverato, che ha preso atto delle indicazioni del dott. __________ a motivazione del ricovero coatto, che ha avuto un colloquio prolungato con __________ appena giunto in clinica e che ha dato le disposizioni per il suo accoglimento e il suo trattamento di custodia. Al proposito il perito ha accertato a suo carico due negligenze gravi costituenti violazione delle regole dell'arte medica: la sottovalutazione della suicidalità del paziente al momento del ricovero e la conclusione di aver stabilito un rapporto di fiducia con un paziente come __________ dopo un unico colloquio (complemento di perizia, pag. 18 e rif. ivi). Fuori discussione il rigore con cui la giurisprudenza interna ed estera giudica la responsabilità degli agenti sanitari di fronte al trattamento di pazienti con alto rischio suicidale (DTF 120 Ib 414), in concreto vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 Lresp relativamente all'agente medico; e ciò sulla base della perizia giudiziaria e senza che all'accertata illiceità sia stata contrapposta alcuna prova liberatoria da parte dell'ente convenuto.
10. La censura principale mossa dall'appellante concerne tuttavia il presupposto del nesso causale adeguato fra l'evento dannoso e la negligenza imputata dal primo giudice all'agente __________. Anche nell'ambito delle norme cantonali in esame, un comportamento illecito comporta la responsabilità dell'ente pubblico se l'attività dell'agente è stata determinante per l'insorgere del danno, ossia se si pone in un rapporto di causalità adeguata con il medesimo, laddove tale rapporto viene meno se vi è interruzione della causalità naturale esistente (Hausheer, Unsorgfältige ärztliche Behandlung, in Münch/ Geiser, Schaden - Haftung - Versicherung, Basilea, 1999, pag. 756).
11. L'appellante sostiene anzitutto che la fuga della giovane vittima dalla __________ non è stata causa del suo decesso, tenuto conto come -all'interno della struttura o fuori- sarebbe scientificamente provato che un paziente suicidale riesce in ogni caso a mettere in atto i suoi propositi (appello, pag. 6 in fine). Orbene, prescindendo da ogni considerazione sulla verità dell'asserzione e soprattutto sull'ovvietà dell'obbligo (anzitutto etico) di ogni agente o struttura sanitaria di offrire cura e assistenza anche agli ammalati con prognosi sfavorevole, dev'essere condivisa la conclusione del Pretore così come formulata in sentenza secondo cui, se è vero che il giovane paziente avrebbe potuto togliersi la vita anche all'interno della __________, nelle modalità in cui purtroppo ciò è avvenuto, la fuga permessa dalla distrazione del sorvegliante risulta causa imprescindibile del suicidio (sentenza, cons. 4 in fine). Considerazione corretta sia perché non è contestato che il ricovero presso la __________ era avvenuto per prevenire o almeno contenere il rischio di suicidio, sia perché si deve ragionevolmente supporre che la __________ e i suoi agenti hanno accolto il paziente e hanno posto in atto la sua sorveglianza, ritenuta l'efficacia della stessa come mezzo per evitare il medesimo rischio e sia ancora perché il nesso causale adeguato va valutato con riferimento alla fattispecie concreta e non genericamente o sulla base di ipotesi (Hausheer, op. cit., ibidem; DTF 112 II 442).
L'appellante rileva poi, in particolare, la conclusione del primo giudice secondo cui __________, forzando l'armadio della camera per ricuperare i propri abiti indossati al momento della fuga, ha interrotto il nesso causale in relazione all'operato dell'infermiera __________ (che si era occupata, la notte del ricovero, di farlo coricare). Ritenendo che ogni elemento della catena causale deve trovarsi in un rapporto di adeguanza con l'anello successivo (appello, pag. 7), l'accertata interruzione deve così concernere anche l'operato dell'infermiere __________, dal momento che la forzatura dell'armadio è avvenuta dopo che il paziente si era allontanato dal sorvegliante. Sennonché quest'assunto tenta di stravolgere i fatti così come accaduti. Infatti, __________ non ha dovuto mai occuparsi degli effetti personali del paziente (egli aveva soltanto controllato che fossero al sicuro nell'armadio chiuso a chiave: doc. 9), così che il ricupero dei medesimi ad opera del paziente affidatogli, forzando l'armadio, non ha nulla a che vedere con l'attività da lui svolta nella fattispecie poiché la circostanza può sollevare dalla responsabilità solo l'agente cui era toccato il compito (la sera, quindi anteriormente alla fuga) di riporre gli abiti del paziente in modo tale che egli non potesse disporne liberamente. In altre parole, accertata la manomissione dell'armadio da parte del paziente, si può concludere -come ha fatto il Pretore- alla correttezza dell'agire dell'infermiera di notte. Ciò che non può evidentemente concernere ciò che è successo il mattino seguente.
L'appellante -sempre con riferimento alle conclusioni del Pretore relative all'infermiera __________ - nega l'esistenza del nesso causale adeguato anche a dipendenza del tempo trascorso fra la fuga di __________ e il momento del suo decesso. Sennonché, anche questo argomento dell'appello si fonda su un equivoco: infatti, a fronte del rimprovero rivolto all'infermiera di non aver perquisito adeguatamente gli effetti personali del paziente e quindi di essersi posta nella condizione di non rinvenire la sostanza stupefacente che gli sarebbe servita per togliersi la vita, il Pretore -tra l'altro- rileva l'accennato lasso di tempo per affermare che, durante il medesimo, __________, nel caso in cui non avesse già su di sé quella sostanza, avrebbe avuto tempo sufficiente per procurarsela. Nulla di più e nulla che possa concernere l'agire di __________ per gli stessi motivi esposti al capoverso precedente. Comunque, è opportuno osservare che la circostanza secondo cui il decesso è avvenuto almeno dodici ore dopo la fuga non interrompe in sé il nesso di causalità: il trascorrere del tempo (concretamente, peraltro, breve) non è infatti elemento idoneo a tal fine (Brehm, in Comm. di Berna, art. 41 CO, N. 127).
Si deve così concludere, negando rilevanza alle censure dell'appellante, che la conclusione del Pretore quanto al nesso causale adeguato è corretta, senza dover ricorrere agli argomenti sviluppati dalle parti appellate che considerano nel complesso le mancanze professionali rilevate dal perito a carico dei diversi agenti della ___come atte a configurare una fattispecie di negligenza organizzativa a livello di coordinazione e di collaborazione presso il reparto che ha assunto il ricovero del paziente.
12. L'art. 10 Lresp prevede che nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'ente pubblico, tenuto conto delle particolari circostanze, può essere obbligato a versare al danneggiato o ai suoi congiunti un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto l'agente pubblico abbia agito con colpa. Il Pretore ha riconosciuto a ciascun genitore di __________ la somma di fr. 15'000.- a tale titolo, ammettendo a loro carico grave sofferenza per la perdita del figlio e colpa da parte dell'infermiere __________. Al proposito ne ha verificato entrambi i presupposti: soggettivamente, la capacità di discernimento dell'agente e, oggettivamente, la mancanza accertata a suo carico, ossia un comportamento che sicuramente non è stato quello che ci si poteva ragionevolmente aspettare da lui in quel momento (sentenza, pag. 13 in fine). La censura appellatoria su questo punto della decisione impugnata non concerne l'importo del credito (che quindi non v'è motivo di verificare), ma il presupposto della colpa, insistendo sul particolare (mai posto in discussione né dalla parte __________, né dal perito: appello, ad 5) che l'infermiere non aveva potuto dar seguito completamente al suo compito di sorveglianza, non per essere stato distratto da un altro paziente, ma per essersi dovuto occupare della sua cura. Sennonché questo aspetto della fattispecie è già stato qui esaminato in connessione con il presupposto dell'illiceità (segnatamente sub 8, cpv. 1), giungendo alla conclusione che l'argomento d'appello costituisce fatto nuovo, l'eccezione non essendo mai stata presentata dal convenuto. Né si capisce perché gli attori avrebbero potuto mettere in dubbio un fatto non addotto, né perché il perito avrebbe dovuto tener conto di un elemento ignoto alla contestazione in quanto assente dal materiale processuale. L'unico motivo d'impugnativa appare pertanto irrilevante per scardinare le corrette conclusioni del primo giudice.
Comunque, per quanto qui esposto, è escluso che la fuga posta in atto da __________, poche ore dopo il ricovero e con una certa facilità, sia attribuibile a sole carenze organizzative della ___(cfr. al riguardo DTF 112 Ib 332 - 333).
13. Il Pretore ha riconosciuto a ogni genitore anche la somma di fr. 5'000.-, sempre a titolo di riparazione morale, ma sulla base dell'art. 11 cpv. 2 Lresp, ossia per lesione della personalità. In particolare, il primo giudice, riferendosi ai presupposti d'applicazione dell'art. 49 CO, ha considerato lesivo della personalità degli attori e più specificatamente del loro sentimento di pietà filiale il comunicato stampa emanato dalla direzione dell'OSC in data 11 novembre 1994 (doc. 22), in particolare laddove afferma -contrariamente alla verità- che il certificato per l'ammissione precisa anche una problematica di tossicomania che i nostri medici hanno accertato essere iniziata in età adolescenziale. Testo che il Pretore ha ritenuto aver voluto pubblicamente far apparire il suicidio della vittima come normale e logica conseguenza di una tossicomania di lunga data. Ricordando, a proposito dell'art. 28 cpv. 2 CC, che un attacco alla personalità è illecito a meno che non sia giustificato dal consenso della vittima, da un interesse pubblico o privato preponderante, o dalla legge, il primo giudice ha in particolare escluso la giustificazione dell'interesse pubblico preponderante. In particolare ha ritenuto che se questa situazione avrebbe potuto essere data in relazione al testo complessivo del comunicato, inteso alla difesa dell'__________ e dei suoi operatori per correggere l'impressione pubblicamente offertane dagli attori, essa non si giustifica in merito alla frase menzionata. Oltre poi all'inesattezza del fatto riportato, il primo giudice ha ritenuto data anche la colpa degli agenti dell'__________ nella diramazione del comunicato, non essendovi dubbi che ci si poteva e doveva ragionevolmente aspettare da loro un'analisi un po' più dettagliata della questione, cercando magari delle conferme in più, prima di uscire con un comunicato stampa contenente delle palesi inesattezze concernenti la sfera privata di una persona (sentenza, pag. 16).
14. L'appellante, non discutendo nemmeno subordinatamente l'importo dell'indennità riconosciuta, impugna questa parte della decisione pretorile sotto molteplici aspetti. Con riferimento puntuale a emergenze processuali sostiene che ormai da anni __________ soffriva di grave tossicodipendenza, mentre afferma che, a fronte di questa situazione, la valutazione del comunicato stampa litigioso effettuata dal Pretore è arbitraria: i fatti espostivi sarebbero veri, così che il comunicato risulterebbe del tutto corretto. Ne deduce, stando cosi le cose, che l'immagine della vittima non ne è risultata danneggiata, imputando per contro agli attori di avere dato il figlio in pasto all'opinione pubblica, facendo presentare da un deputato in Gran Consiglio un'interpellanza urgente e facendo pubblicare su un quotidiano una lettera aperta in cui accusavano la __________ per la morte del figlio (doc. G8). Assevera anche che il comunicato era necessario, in ossequio a quanto prescritto dall'art 57 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il __________, anche a difesa dell'interesse pubblico preponderante (appello, ad 6.4). Infine, reputa inesatto che lo __________ avrebbe negato ogni altra forma di riparazione: semmai le trattative sarebbero sfumate a causa dell'atteggiamento di __________, padre di __________, il quale ha condotto anche in sede giudiziaria una crociata contro i sistemi di cura della __________.
A ben vedere, il comunicato stampa in esame non è il primo atto pubblico dell'autorità sulla fattispecie, ma segue di tre giorni la risposta data in Gran Consiglio l'8 novembre 1994 dell'allora direttore del __________, __________, all'interpellanza __________ (doc. F e 16), dove -per quanto risulta dalla trascrizione ufficiale dei lavori (doc. F1)- il magistrato aveva affermato tra l'altro, descrivendo la fattispecie, che il giovane aveva mancato un appuntamento con il suo medico curante per disintossicarsi e che la diagnosi effettuata al momento del ricovero coatto parlava anche di una tossicomania che durava da dieci anni, cioè dall'età di 14 anni, con hashish, cocaina ed eroina. Aspetto informativo che aveva avuto rilievo immediato sulla stampa (cfr. doc. G6, G7) e che era stato la causa dichiarata della lettera aperta dei signori __________ (…mio figlio non era un drogato…). D'altra parte, l'invocata norma di legge (che si limita a dare la definizione di "interpellanza" e a indicare i criteri procedurali per la sua risposta da parte del __________) non può costituire né valido motivo per diramare un comunicato stampa, né base sostanziale per verificare la presenza di un interesse pubblico prevalente sulla tutela della personalità di privati. Determinante ai fini del presente giudizio è così la questione della presenza di una lesione della personalità e dell'illiceità della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 CC), laddove il primo presupposto è dato già a dipendenza del fatto che vengano divulgate informazioni sulla sfera intima di una persona, come -in particolare- quelle contenute nella cartella clinica di un paziente (Meili, in Comm. di Basilea, art. 28 CC, N. 24 e 25; DTF 119 II 225); con riferimento al caso concreto, non sarebbe quindi necessario che l'informazione fosse anche errata nel contenuto o desse dei fatti un'impressione distorta, fattispecie che comunque, può rappresentare -di per sé- lesione della personalità (Meili, op. cit., ibidem, N. 43).
15. Nelle proprie censure l'appellante, sostenendo la verità dell'asserita tossicomania della vittima accertata dai medici della __________ come iniziata in età adolescenziale, correttamente cita diversi riscontri istruttori che, in buona sostanza, legittimerebbero il testo litigioso in base alla fedefacenza del suo contenuto. Orbene, senza dover verificare nel dettaglio le prove indicate, va osservato che esse si suddividono sostanzialmente in tre gruppi: le prove relative agli accertamenti del dott. __________ (primo rapporto e complemento d'anamnesi: cfr. la cartella clinica doc. 35, rispettivamente doc. 6; scritto 11 novembre 1994 all'__________: cfr. doc. 35, rispettivamente doc. 6; verbale: doc. 7; rapporto di polizia: doc. 8; teste __________), le ammissioni dei genitori della vittima, rese in diversi verbali, e le indicazioni dello psichiatra curante, dott. __________. Se, per quanto riguarda gli interrogatori di __________ e di __________, si deve concludere che essi riferiscono più che altro i timori dei genitori sull'uso di hashish da parte del figlio in età scolastica, mentre confermano recenti "assaggi" di droghe più pesanti (doc. 18, 19 e 20), il dott. __________ -pur ammettendo che nel paziente vi era una tossicomania, in particolare da hashish e ultimamente anche da elementi più forti (doc. 2)- ha confermato che non è stato questo il motivo che l'ha indotto a decidere il ricovero coatto del giovane: Devo ripetere che la patologia fondamentale che ha causato il ricovero di _____ era questo stato depressivo-disforico con manifesta suicidalità (doc. 2 e doc. 23). Ciò che il perito ha ritenuto emergere in modo chiaro dal certificato d'accompagnamento del paziente all'atto del ricovero presso la __________ dove l'informazione riguardante la tossicomania è indicata da ultimo, dopo la patologia che ha indotto al ricovero (Ricovero …per uno stato ecc.) e dopo la descrizione della personalità del paziente (doc. 5; perizia, pag. 11). Restano gli accertamenti del dott. __________, ossia ciò che egli ha udito dal paziente nell'unico colloquio avuto con lui, la notte del ricovero, che egli ha oggettivizzato: procedere che però il perito valuta essere stato un errore dell'arte medica già a dipendenza del fatto che il medico della __________ ha fatto proprio il parlato del paziente -che avrebbe potuto facilmente costituire una simulazione- senza rispettare la valutazione del dott. __________ (perizia, pag. 32; complemento, ad 12). In altre parole, pur non potendo negare l'esistenza di una problematica legata all'uso di stupefacenti, resta il fatto che, dopo gli articoli di stampa che indicavano la causa del decesso di __________ (allora invero non identificabile dal lettore, ma solo in seguito) nell'assunzione di una dose eccessiva di stupefacenti (doc. G1, G2 e G5) e dopo la risposta in Gran Consiglio dell'on. __________ -di cui si è già detto- che rilevava la tossicomania del giovane paziente (doc. F1), il comunicato stampa -ancorché verosimilmente condizionato dalle critiche pubbliche dei signori __________ all'__________ - invece di chiarire la fattispecie (come deve fare un ente pubblico quando ritiene sia il caso di diffondere informazioni ufficiali), ha fornito un'immagine falsa dei fatti. E ciò non solo -riferendo dati riservati contenuti nella cartella clinica del paziente- per aver sottolineato l'aspetto della tossicomania con l'aggiunta del dettaglio (peraltro contestato) del generico inizio della dedizione in età adolescenziale, ma per aver voluto sottacere che il ricovero era avvenuto a causa di una patologia grave, ben diversa dall'asserita tossicodipendenza. Con il risultato -che è poi quello indicato dal Pretore- di aver offerto pubblicamente di __________ l'immagine di un tossicomane di lunga data il cui suicidio non era che la normale e logica conseguenza di questo stato (sentenza, pag. 15), sicuramente lesiva della sua personalità.
Quanto alla legittimità del comunicato, in conformità con le conclusioni pretorili, ci si può astenere dall'accertare se la situazione creatasi avesse messo l'ente pubblico nella situazione di dover chiarire la fattispecie, dal momento che -anche qui in sintonia con le conclusioni del Pretore- la giustificazione dell'interesse pubblico prevalente non regge a fronte della distorsione dei fatti che risulta dal testo controverso. In altre parole, l'ente pubblico non può invocare il diritto di tutelare la verità con prese di posizione pubbliche oggettivamente e gravemente scorrette (cfr. Geiser, Persönlichkeitsschutz, in SJZ 1996, pag. 77, 2.9.) poiché una lesione della personalità, per principio, non è considerata illecita solo se rappresenta il mezzo idoneo per raggiungere uno scopo giusto (Pedrazzini/ Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, ed. 3, pag. 144).
Quanto poi all'appunto dell'appellante che gli attori non avrebbero accettato altra riparazione della lesione subita, si rinvia alla lettera dell'art. 11 cpv. 2 Lresp che permette di ottenere come riparazione morale una somma di denaro da parte dell'ente pubblico, salvo il caso in cui la lesione non sia stata riparata in altro modo. Ciò significa -con riferimento alla norma federale corrispondente- che non deve essere intervenuta con successo altra forma di riparazione, come la ritrattazione di dichiarazioni lesive della personalità, la condanna penale dell'agente, rispettivamente -da parte di questi- ogni sforzo inteso alla riparazione del leso, ecc. (Brehm, op. cit., art. 49 CO, N. 7 e segg.). Per contro, l'appellante allude al fallimento di trattative per una composizione bonale sulla base di un importo valutario: ciò che non rappresenta un altro modo di riparazione. Né gli atti della causa si scostano da simile tipo di trattativa (doc. C e D).
16. Con l'appello adesivo __________ i ritiene che il Pretore abbia disatteso la presenza dei presupposti per riconoscere anche a lui un'indennità per torto morale subito per la morte del fratello (ad 1). Il primo giudice infatti ha negato a questo attore la legittimazione attiva per proporre in giudizio la domanda controversa, rimproverando agli attori di non aver provato la convivenza tra i fratelli e tantomeno un legame fra loro di particolare intensità. A ragione __________ sostiene essere pacifica la circostanza che egli vivesse a __________o con i genitori, poiché controparte non l'ha mai contestata. Infatti, il convenuto, negando la legittimazione attiva dell'appellante (adesivamente) a chiedere qualsiasi indennità per torto morale, mette esclusivamente in rilievo i rapporti turbati fra loro. Orbene, se la dottrina si esprime con cautela a proposito del diritto del fratello superstite, essa fa comunque riferimento alla giurisprudenza federale secondo cui un'indennità può essere riconosciuta anche solo a fronte della convivenza dei fratelli (Brehm, op. cit., art. 47 CO, N. 153; DTF 89 II 400 - 401); in assenza di tale presupposto, dev'essere provato un legame affettivo tale che la sua rottura abbia causato presso il fratello superstite una sofferenza d'intensità eccezionale: si tratta quindi di presupposti non cumulativi.
Nella sentenza impugnata il diritto controverso è negato dal Pretore già sulla base della circostanza che il mese prima del decesso, __________ avesse locato un appartamento con la sua ragazza __________, lasciandolo in seguito unicamente per conflitti con quest'ultima (sentenza, pag. 6). Orbene, sul fatto che il fratello __________ (allora __________enne poiché nato nel __________6: doc. 18) abitasse con i genitori non v'è prova apodittica, ma sufficienti indizi: risulta infatti che la sera del 25 ottobre 1994, verso le 22.30 la signora __________ fosse andata fuori col cane, accompagnata da __________, rispettivamente che il giorno successivo ____ le avesse chiesto a che ora rientrasse __________ (cfr. doc. 18, pag. 4). Nulla di più, ma comunque nemmeno alcunché in senso contrario, ossia a dimostrazione che il figlio minore della famiglia __________ abitasse fuori casa a quell'età. D'altra parte, l'episodio addotto dal primo giudice a carico di __________ e durato forse meno di un mese (teste __________), a ben vedere, dev'essere considerato nell'ambito della sua movimentata (e tormentata) esistenza, descritta nei suoi risvolti pratici dal padre __________ (doc. 18); in particolare, l'assenza di poche settimane dal domicilio dei genitori è ben lontana dal costituire un proprio focolare (getrennte Haushalte: Brehm, op. cit., ibidem, N. 154; son propre foyer : DTF cit.), ciò che presuppone ben altre intenzioni, mentre sul carattere di quella breve convivenza valga la testimonianza di __________ laddove riferisce delle comuni esperienze con stupefacenti, della sua relazione -nata in quel periodo- con un altro giovane, della lite con __________ e del suo allontanamento dalla casa di __________ per tornare, purtroppo per pochi giorni, nell'ambito famigliare. V'è pertanto motivo di accogliere l'appello adesivo, non imponendosi una verifica della somma richiesta, non contestata nel suo ammontare.
17. In conclusione, l'appello principale dev'essere respinto, mentre si accoglie l'appello adesivo, modificando di conseguenza la sentenza impugnata, anche in merito alla ripartizione della tassa di giustizia e al carico delle ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello dello __________ è respinto.
II. L'appello adesivo di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2001 del Pretore del distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione 12 luglio 1996 di __________, __________ e __________ è accolta.
Lo __________ in __________ è condannato a pagare:
- ai signori __________ ed __________, la somma di fr. 53'666.45 oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 1994 e
- al signor __________, la somma di fr. 5'000.- oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 1994.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 30'000.-, con saldo da anticipare dagli attori, sono poste a carico del convenuto che, inoltre, rifonderà agli attori la somma di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
III. Le spese e la tassa di giustizia dell'appello principale, per complessivi fr. 1'500.-, anticipati dallo __________, restano a suo carico. Esso verserà inoltre ai signori __________ ed __________ l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese e la tassa di giustizia dell'appello adesivo, per complessivi fr. 200.-, anticipate da __________, sono poste a carico del convenuto. Esso verserà inoltre alla controparte l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione della Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente: Il segretario: